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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 12.2.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Sara Frattolin
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Elisabetta Zuliani
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di Silves
(Portogallo) in data 4.4.2008 con;
che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1 Per_1
(2.7.2007) e (17.1.2013), minorenni, e che la comunione materiale e spirituale tra i Per_2 coniugi era da tempo cessata, ha convenuto il marito davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma ad altre e diverse condizioni.
Alla prima udienza davanti al G.I. del 15.5.2025, previa adozione dei provvedimenti provvisori, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio civile in Comune di Silves (Portogallo) il 4.4.2008;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano UN (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 5, parte seconda, serie C, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito. Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 15.5.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini