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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11160/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GAMBERINI ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – ATTI COMUNICATI al PM il giorno 1.8.2024
CONCLUSIONI
Attrice: come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice espone che: dalla sua relazione di convivenza con il convenuto è nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1
Si apprende dal ricorso:
Il rapporto con il convenuto è sempre stato difficile e problematico e si è formalmente interrotto alla fine del 2018, pochi mesi dopo la nascita del bambino, anche a causa del comportamento violento e minaccioso del padre del bambino, tanto da vedere anche il coinvolgimento dei servizi sociale di Cesena, nella persona dell'assistente sociale dell'area minori del comune di Cesena, interpellata a seguito di un Persona_2 pagina 1 di 5 intervento dei Carabinieri della stessa città, poi non sfociato in denuncia, ma per quanto noto alla ricorrente i militari dell'Arma, hanno effettuato due accessi presso l'abitazione di Bologna di CP_1
in quanto in più occasioni – davanti all'assistente sociale che aveva poi attivato le forze dell'ordine
[...]
– minacciava di portare via il bambino. 7) Definitivamente chiusa la relazione sentimentale, l'odierna ricorrente ed il convenuto si incontravano ogni due settimane, quando prendeva il treno da Cesena e veniva a Bologna per far vedere il Pt_1 bambino al padre, che si intratteneva con qualche ora il sabato e qualche ora la domenica. Per_1
8) Queste visite a Bologna durarono per circa un anno, fino alla fine del 2019, poi non vi furono più contatti di persona, se non qualche messaggio su whatsup con il quale il convenuto chiedeva di prendere il figlio per portarlo in Camerun dalla sua famiglia di origine.
9) Ricevuto il diniego, il convenuto insisteva nell'ottenere copia dei documenti del bambino, sempre con il fine di portarlo in Camerun, volendo partire senza il consenso e l'accordo con la madre;
per ottener copia dei documenti di identità di era arrivato ad inviare un messaggio al padre della ricorrente e anche Per_1 alla stessa ricorrente, nel quale precisava che se la madre non gli avesse consegnato i documenti, lui non si sarebbe più preso cura del bambino (cosa peraltro mai fatta negli anni e mai richiesta dalla madre).
A questi messaggi la ricorrente non ha mai risposto, il bambino di fatto non ha mai incontrato o conosciuto il padre che solo ora chiede di avere una relazione con lui, dopo anni e anni di assoluta assenza e latitanza. La ricorrente All'inizio del 2020 conosceva poi il suo concittadino con il quale poi Persona_3 convolava a nozze e dal quale nel settembre 2021 ha avuto un'altra figlia, Per_4
11) La famiglia della ricorrente abita a ZO SA (Bo), in un appartamento condotto in locazione e per il quale sopporta un canone mensile di locazione pari ad € 550,00= (cfr. doc. nr. 2) ed è il marito della ricorrente – medico anestesista e rianimatore presso il Policlinico di Modena – a mantenere l'intera famiglia, anche il piccolo Per_1
12) Nel mese di giungo 2023, l'odierna ricorrente riceveva una lettera dal convenuto con il quale questi chiedeva di riprendere i rapporti con il figlio. Nel corso dell'anno trascorso vi sono stati contatti tra i legali, non è scaturita alcuna possibilità di accordo;
anche l'ipotesi di ricorrere alla mediazione familiare non ha trovato accoglimento da parte della ricorrente inquanto il signor aveva manifestato di voler CP_1 prendere e tenere il bambino con sì seguendo una calendarizzazione “tradizionale”: non comprendeva quindi che il bambino non sa chi lui sia, non lo ha praticamente mai conosciuto, non sa nulla dele sue abitudini, del suo vissuto. Come può pensare che non vi debba essere un percorso di eventuale inserimento della sua figura, con tempistiche da concordare con uno specialista che possa accompagnare in Per_1 questo percorso?
Ha addirittura inviato mandato una mail alla ricorrente con la quale chiedeva di far fare una visita medica al bambino perché aveva iniziato una procedura per andare in Canada (visita medica necessaria all'accesso) e voleva includere il bambino nella domanda per poi - evidentemente – portarlo con sé.
Alla luce di quanto sopra, considerato che il convenuto è rimasto contumace e a seguito di tentativo di notifica a mani da parte dell'Ufficiale Giudiziario, è risultato sconosciuto all'indirizzo anagrafico, pertanto la notifica si è perfezionata ex art. 143 c.p.c.; che, pertanto, si conferma, anche con la condotta processuale attuale, una mancanza di reale interesse per le sorti del figlio, di cui in sostanza non si è mai occupato;
che, invece, la madre risulta avere creato un nuovo nucleo familiare, sposandosi con un suo connazionale che è in grado di mantenere lei, la figlia nata dalla loro unione e anche il piccolo si ritiene corrispondente all'interesse del minore che egli sia affidato Persona_1
in via esclusiva e rafforzata alla madre, collocato in via prevalente presso di lei, con facoltà di riallacciare i rapporti col padre se egli lo richiederà, a mezzo di incontri protetti delegati al Servizio
Sociale e previo percorso positivo da parte del padre medesimo;
conseguentemente l'assegno unico pagina 2 di 5 sarà percepito al 100% dalla madre e il padre, nulla essendo noto circa la sua situazione lavorativa e dovendo provvedere d'ufficio, avendo la ricorrente dichiarato di non voler formulare domanda di contributo al mantenimento (che però per i genitori è un obbligo di legge), dovrà versare, dalla data della domanda, la somma di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il suo mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in valori compresi fra i medi e i minimi delle fasi di studio introduttiva e decisionale, trattandosi di causa contumaciale e che non ha richiesto accertamenti fattuali né risoluzione di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido del figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
in via esclusiva alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, potrà chiedere e ottenere documento di identità del minore anche valido per l'espatrio, nonché sbrigare autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse,
2 – qualora il padre richieda di incontrare il figlio, il Servizio Sociale organizzerà incontri protetti, previo percorso positivo da parte del padre medesimo e valutazione dell'interesse del minore;
con potere di sospenderli se disturbanti;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 –dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: secondo quanto stabilito al punto 2;
pagina 3 di 5 figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dalla madre in ragione dell'affido esclusivo;
pagina 4 di 5 7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10 per spese, € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4-12-2024.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11160/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GAMBERINI ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAMBERINI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – ATTI COMUNICATI al PM il giorno 1.8.2024
CONCLUSIONI
Attrice: come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'attrice espone che: dalla sua relazione di convivenza con il convenuto è nato a [...] in data [...] il figlio Persona_1
Si apprende dal ricorso:
Il rapporto con il convenuto è sempre stato difficile e problematico e si è formalmente interrotto alla fine del 2018, pochi mesi dopo la nascita del bambino, anche a causa del comportamento violento e minaccioso del padre del bambino, tanto da vedere anche il coinvolgimento dei servizi sociale di Cesena, nella persona dell'assistente sociale dell'area minori del comune di Cesena, interpellata a seguito di un Persona_2 pagina 1 di 5 intervento dei Carabinieri della stessa città, poi non sfociato in denuncia, ma per quanto noto alla ricorrente i militari dell'Arma, hanno effettuato due accessi presso l'abitazione di Bologna di CP_1
in quanto in più occasioni – davanti all'assistente sociale che aveva poi attivato le forze dell'ordine
[...]
– minacciava di portare via il bambino. 7) Definitivamente chiusa la relazione sentimentale, l'odierna ricorrente ed il convenuto si incontravano ogni due settimane, quando prendeva il treno da Cesena e veniva a Bologna per far vedere il Pt_1 bambino al padre, che si intratteneva con qualche ora il sabato e qualche ora la domenica. Per_1
8) Queste visite a Bologna durarono per circa un anno, fino alla fine del 2019, poi non vi furono più contatti di persona, se non qualche messaggio su whatsup con il quale il convenuto chiedeva di prendere il figlio per portarlo in Camerun dalla sua famiglia di origine.
9) Ricevuto il diniego, il convenuto insisteva nell'ottenere copia dei documenti del bambino, sempre con il fine di portarlo in Camerun, volendo partire senza il consenso e l'accordo con la madre;
per ottener copia dei documenti di identità di era arrivato ad inviare un messaggio al padre della ricorrente e anche Per_1 alla stessa ricorrente, nel quale precisava che se la madre non gli avesse consegnato i documenti, lui non si sarebbe più preso cura del bambino (cosa peraltro mai fatta negli anni e mai richiesta dalla madre).
A questi messaggi la ricorrente non ha mai risposto, il bambino di fatto non ha mai incontrato o conosciuto il padre che solo ora chiede di avere una relazione con lui, dopo anni e anni di assoluta assenza e latitanza. La ricorrente All'inizio del 2020 conosceva poi il suo concittadino con il quale poi Persona_3 convolava a nozze e dal quale nel settembre 2021 ha avuto un'altra figlia, Per_4
11) La famiglia della ricorrente abita a ZO SA (Bo), in un appartamento condotto in locazione e per il quale sopporta un canone mensile di locazione pari ad € 550,00= (cfr. doc. nr. 2) ed è il marito della ricorrente – medico anestesista e rianimatore presso il Policlinico di Modena – a mantenere l'intera famiglia, anche il piccolo Per_1
12) Nel mese di giungo 2023, l'odierna ricorrente riceveva una lettera dal convenuto con il quale questi chiedeva di riprendere i rapporti con il figlio. Nel corso dell'anno trascorso vi sono stati contatti tra i legali, non è scaturita alcuna possibilità di accordo;
anche l'ipotesi di ricorrere alla mediazione familiare non ha trovato accoglimento da parte della ricorrente inquanto il signor aveva manifestato di voler CP_1 prendere e tenere il bambino con sì seguendo una calendarizzazione “tradizionale”: non comprendeva quindi che il bambino non sa chi lui sia, non lo ha praticamente mai conosciuto, non sa nulla dele sue abitudini, del suo vissuto. Come può pensare che non vi debba essere un percorso di eventuale inserimento della sua figura, con tempistiche da concordare con uno specialista che possa accompagnare in Per_1 questo percorso?
Ha addirittura inviato mandato una mail alla ricorrente con la quale chiedeva di far fare una visita medica al bambino perché aveva iniziato una procedura per andare in Canada (visita medica necessaria all'accesso) e voleva includere il bambino nella domanda per poi - evidentemente – portarlo con sé.
Alla luce di quanto sopra, considerato che il convenuto è rimasto contumace e a seguito di tentativo di notifica a mani da parte dell'Ufficiale Giudiziario, è risultato sconosciuto all'indirizzo anagrafico, pertanto la notifica si è perfezionata ex art. 143 c.p.c.; che, pertanto, si conferma, anche con la condotta processuale attuale, una mancanza di reale interesse per le sorti del figlio, di cui in sostanza non si è mai occupato;
che, invece, la madre risulta avere creato un nuovo nucleo familiare, sposandosi con un suo connazionale che è in grado di mantenere lei, la figlia nata dalla loro unione e anche il piccolo si ritiene corrispondente all'interesse del minore che egli sia affidato Persona_1
in via esclusiva e rafforzata alla madre, collocato in via prevalente presso di lei, con facoltà di riallacciare i rapporti col padre se egli lo richiederà, a mezzo di incontri protetti delegati al Servizio
Sociale e previo percorso positivo da parte del padre medesimo;
conseguentemente l'assegno unico pagina 2 di 5 sarà percepito al 100% dalla madre e il padre, nulla essendo noto circa la sua situazione lavorativa e dovendo provvedere d'ufficio, avendo la ricorrente dichiarato di non voler formulare domanda di contributo al mantenimento (che però per i genitori è un obbligo di legge), dovrà versare, dalla data della domanda, la somma di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per il suo mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in valori compresi fra i medi e i minimi delle fasi di studio introduttiva e decisionale, trattandosi di causa contumaciale e che non ha richiesto accertamenti fattuali né risoluzione di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido del figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
in via esclusiva alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, potrà chiedere e ottenere documento di identità del minore anche valido per l'espatrio, nonché sbrigare autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse,
2 – qualora il padre richieda di incontrare il figlio, il Servizio Sociale organizzerà incontri protetti, previo percorso positivo da parte del padre medesimo e valutazione dell'interesse del minore;
con potere di sospenderli se disturbanti;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 –dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: secondo quanto stabilito al punto 2;
pagina 3 di 5 figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dalla madre in ragione dell'affido esclusivo;
pagina 4 di 5 7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10 per spese, € 3.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4-12-2024.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150 alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i