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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VII SEZIONE CIVILE
P.U. 618/2024. riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Livia De Gennaro Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio 2025
pronuncia la seguente
SENTENZA Il fatto La curatela della liquidazione giudiziale della società New Factory s.r.l.s., dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 157/2023, sul presupposto della riferibilità dell'attività di impresa esercitata dalla società in liquidazione giudiziale anche alla DMP Controls s.r.l., chiede accertarsi l'esistenza di una società di fatto tra la società in liquidazione giudiziale New Factory s.r.l.s. e la società DMP Controls s.r.l., nonché accertare lo stato di insolvenza della società di fatto e, per, l'effetto, estendere la procedura di liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile DMP Controls s.r.l. (cfr. ricorso introduttivo, p. 12). Parte ricorrente ricostruisce nei propri scritti difensivi il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, evidenziando gli elementi costitutivi della fattispecie astratta della cd. super-società di fatto e rilevando come la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale abbiano definitivamente ritenuto applicabile l'istituto dell'estensione del fallimento e poi della procedura di liquidazione giudiziale anche ai casi in cui l'impresa debitrice dichiarata insolvente si verifichi essere socia illimitatamente responsabile di una società di fatto che sia a sua volta un imprenditore collettivo (cfr. in particolare Corte Costituzionale n. 255/2017). Tale acquisizione giurisprudenziale, effettivamente, è stata del resto positivizzata espressamente nell'art. 256, comma V c.c.i.i. Nelle proprie difese la parte ricorrente individua quindi i plurimi legami storici e fattuali fra la società convenuta e quella di cui è già stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e rappresenta come essi integrino i requisiti astratti idonei a dimostrare l'esistenza di una “super-società di fatto”. La ricorrente, per di più, segnala che la “super-società di fatto” sia a sua volta insolvente in ragione della rilevante debitoria erariale, ammessa al passivo concorsuale della New Factory s.r.l.s., che trova proprio fonte nel meccanismo di distacco di personale posto in
essere tra le due società (nel ricorso introduttivo si rappresenta in realtà che l'intero passivo concorsuale della New Factory s.r.l.s. deriva da “obbligazioni comuni” ad entrambe le società e, quindi, riferibili alla super-società di fatto: così, p. 11). Nel corso del giudizio si è regolarmente costituita la DMP Controls s.r.l, di modo che il contraddittorio processuale risulta instaurato con correttezza. La resistente contesta la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, affermando innanzitutto che difetti la prova della sussistenza di una
“super-società di fatto”. Più in particolare, osserva che non si ravvisano, se non in aliquota insignificante, gli indici necessari perché possa ravvisarsi tra la New Factory s.r.l.s. e la DMP Controls s.r.l. una società di fatto, in quanto al di là della semplice identità della sede legale, non vi è coincidenza tra gli organi di gestione dei due soggetti giuridici, non vi è cessione ed utilizzo dei medesimi beni aziendali, non sussiste proprietà incrociata di quote societarie, manca un fondo comune. La decisione La domanda è fondata e merita accoglimento. Nel corso del procedimento, mediante copiosa documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata offerta la prova dell'esistenza di un esercizio comune di attività imprenditoriale fra la New Factory s.r.l.s. e la DMP Controls s.r.l, volto al raggiungimento di un risultato unitario mediante la creazione di reciproci vincoli di collaborazione. L'astratta configurabilità di una “super-società di fatto”, composta indifferentemente da società di persone, persone fisiche o società di capitali è allo stato pacificamente affermata nella giurisprudenza anche di legittimità (ex pluribus, Cass. 1095/2016; 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 27541/2019; Cass. 7903/2020; Cass. 366/2021; Cass. 4712/2021).
In giurisprudenza, sono ritenuti indici rivelatori, la cui prova può avvenire per presunzioni, della configurazione di una super-società di fatto: a) la identità dello scopo sociale;
b) l'uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e dunque la condivisione di elementi patrimoniali attivi;
c) la condivisione delle passività, anche se non ricomprese nel ramo d'azienda ceduto;
d) la coincidenza, anche parziale, degli oggetti sociali delle due imprese;
e) la commistione dei rapporti giuridici, da cui è possibile desumere lo svolgimento di un'attività comune, e dunque l'affectio societatis tra i partecipanti (nella giurisprudenza di merito, ex multiis, Trib. Bergamo 5.12.2018 e Trib. Prato 19.12.2018, Trib. Taranto, 29/10/2019, n. 1976). Alla stregua di tali elementi, vanno analizzate le correlazioni tra le due società che accertano l'esistenza di una super-società di fatto. Dall'esame delle visure camerali prodotte in atti (doc. 3 e 4 del fascicolo attoreo) risulta in primo luogo dimostrato che le società New Factory s.r.l.s. e DMP Controls s.r.l. abbiano sia la stessa sede legale in Napoli al Vico Bianchi allo Spirito Santo n. 1 sia identità dell'oggetto sociale ossia “la produzione di particolari elettromeccanici ed elettronici, atti alla protezione di motori e di circuiti elettrici ed elettronici”. Inoltre, in riferimento alla compagine societaria, la DMP Controls s.r.l. è partecipata al 17,5 % da De RI LE, anche amministratore unico, al 32,5 % da R.V. Forniture Generali s.r.l. e al 50 % del capitale sociale dalla sig.ra NN IA (figlia di NN RI DESA originariamente socia unica della DMP Controls s.r.l.). Alla luce delle dichiarazioni dei dipendenti raccolte dal curatore della procedura attrice la socia della resistente NN IA può in realtà essere considerata amministratrice di fatto della New
Factory s.r.l.s. Nel verbale di audizione dei dipendenti del 14 marzo 2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo attoreo) i lavoratori hanno infatti dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti e\o indiretti con RI LA, amministratrice unica della New Factory s.r.l.s., e che i rapporti di lavoro, inizialmente intrattenuti con la sig.ra DESA NNmaria, sono proseguiti con la figlia NN IA e che comunque sono stati intrattenuti solo ed esclusivamente con tali soggetti. L'operazione di distacco del personale, su cui si sofferma la parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, è effettivamente sintomatica della sussistenza di un “fondo comune”, dato dall'uso promiscuo dei mezzi organizzativi per l'attività di impresa. Nel caso concreto è stato utilizzato il meccanismo di trasferire “di fatto” i dipendenti in carico precedentemente alla DMP Controls s.r.l. alla New Factory s.r.l.s., nonostante abbiano continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso lo stabilimento della DMP Controls s.r.l., sito in Caserta al Viale Mattei zona ASI. Ciò ha permesso alla convenuta di continuare ad usufruire della propria manodopera senza sopportare i relativi costi, integralmente trasferiti alla New Factory s.r.l.s., compreso il debito per t.f.r. maturato, e non adempiuto, nel corso degli anni. Tale meccanismo ha comportato una condivisione di elementi patrimoniali attivi e una condivisione delle passività. La curatela attrice ha rappresentato in giudizio che la società DMP Control s.r.l abbia infatti effettuato pagamenti a favore della New Factory s.r.l.s. per complessivi 558.965,50 euro, che tali somme di denaro siano state accreditate con la causale “saldo vostre fatture” e/o “acconto vostre fatture”, senza recare alcun riferimento al
“distacco di personale” e che dalla consultazione del cassetto fiscale, delle fatture elettroniche e dei corrispettivi della società
New Factory non sia emersa alcuna fattura emessa nei confronti della DMP Controls, di modo che i pagamenti effettuati da quest'ultima con causale “pagamenti fatture” non abbiano trovato riscontro (cfr. ricorso, p. 11). Tale circostanza ha trovato conferma istruttoria nella stessa rappresentazione storica fornita dalla parte resistente (art. 115 I co. c.p.c.) che non solo non contesta tali profili storici, ma semplicemente si limita a sminuirne la rilevanza probatoria (cfr. comparsa di costituzione, p. 11), confermandone l'esistenza. In mancanza di qualsiasi differente motivazione offerta in giudizio, risulta quindi dimostrato che le suddette somme di denaro fossero destinate al pagamento delle sole retribuzioni mensili dei dipendenti della New Factory, impiegati con lo strumento del distacco presso la DMP Controls SR (società presso la quale erano in precedenza assunti), senza che venissero ottemperati gli obblighi fiscali e previdenziali relativi alle retribuzioni, in quanto non risulta effettuato alcun versamento a tale titolo dalla New Factory. Tale meccanismo ha portato all'ammissione al passivo concorsuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 1.215.468,71 (di cui € 1.063.277,86 in privilegio), dovuto quasi integralmente per il mancato versamento di contributi previdenziali. Questa situazione di promiscuità nella messa a disposizione dei dipendenti in forza presso la New Factory ma di fatto lavoratori presso la DMP Controls rende pacifica l'esistenza di un fondo comune e quindi di un unitario intento tra le due società necessario per poter svolgere l'attività imprenditoriale. Tutti i descritti fatti sono indici dell'esistenza di un affectio societatis, intesa come vincolo tra le due società, riconducibili tra l'altro ad una stessa persona fisica, ed avente ad oggetto l'istaurazione di una collaborazione stabile, finalizzata al raggiungimento di un risultato comune quale la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività
imprenditoriale. Nel caso in specie risulta ricorrere anche il presupposto dell'insolvenza della super-società di fatto, insolvenza autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante. Se, da un lato, è già stato accertato l'irreversibile stato di insolvenza della New Factory, dall'altro non risulta dimostrato che la DMP Controls disponga di risorse finanziarie tali da consentire il pagamento dall'aggregato dei debiti complessivamente assunti dalla società di fatto composta dai due soggetti che la costituiscono. Insolvenza comune esistente in ragione della rilevante debitoria erariale, come ammessa al passivo concorsuale della New Factory s.r.l.s., che ha origine nel meccanismo del distacco di personale posto in essere dalle due società. Visti gli artt. 37, comma 2, e 256, comma 5, C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata: Dichiara aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 V co. c.c.i.i., della società di fatto costituita da New Factory s.r.l.s., in liquidazione, e CMP Controls s.r.l. e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del socio in proprio:
DMP CONTROLS s.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli al vico Bianchi allo Spirito Santo n. 1, partita iva 08893411218
ORDINA
che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico
nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
Giudice delegato alla procedura il dott. Francesco Paolo Feo;
Curatore il dott. Oreste Di Tullio, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 15 maggio 2025, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
dott. Edmondo Cacace
Il Presidente dott. Gianpiero Scoppa
P.U. 618/2024. riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Livia De Gennaro Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio 2025
pronuncia la seguente
SENTENZA Il fatto La curatela della liquidazione giudiziale della società New Factory s.r.l.s., dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 157/2023, sul presupposto della riferibilità dell'attività di impresa esercitata dalla società in liquidazione giudiziale anche alla DMP Controls s.r.l., chiede accertarsi l'esistenza di una società di fatto tra la società in liquidazione giudiziale New Factory s.r.l.s. e la società DMP Controls s.r.l., nonché accertare lo stato di insolvenza della società di fatto e, per, l'effetto, estendere la procedura di liquidazione giudiziale al socio illimitatamente responsabile DMP Controls s.r.l. (cfr. ricorso introduttivo, p. 12). Parte ricorrente ricostruisce nei propri scritti difensivi il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, evidenziando gli elementi costitutivi della fattispecie astratta della cd. super-società di fatto e rilevando come la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale abbiano definitivamente ritenuto applicabile l'istituto dell'estensione del fallimento e poi della procedura di liquidazione giudiziale anche ai casi in cui l'impresa debitrice dichiarata insolvente si verifichi essere socia illimitatamente responsabile di una società di fatto che sia a sua volta un imprenditore collettivo (cfr. in particolare Corte Costituzionale n. 255/2017). Tale acquisizione giurisprudenziale, effettivamente, è stata del resto positivizzata espressamente nell'art. 256, comma V c.c.i.i. Nelle proprie difese la parte ricorrente individua quindi i plurimi legami storici e fattuali fra la società convenuta e quella di cui è già stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e rappresenta come essi integrino i requisiti astratti idonei a dimostrare l'esistenza di una “super-società di fatto”. La ricorrente, per di più, segnala che la “super-società di fatto” sia a sua volta insolvente in ragione della rilevante debitoria erariale, ammessa al passivo concorsuale della New Factory s.r.l.s., che trova proprio fonte nel meccanismo di distacco di personale posto in
essere tra le due società (nel ricorso introduttivo si rappresenta in realtà che l'intero passivo concorsuale della New Factory s.r.l.s. deriva da “obbligazioni comuni” ad entrambe le società e, quindi, riferibili alla super-società di fatto: così, p. 11). Nel corso del giudizio si è regolarmente costituita la DMP Controls s.r.l, di modo che il contraddittorio processuale risulta instaurato con correttezza. La resistente contesta la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, affermando innanzitutto che difetti la prova della sussistenza di una
“super-società di fatto”. Più in particolare, osserva che non si ravvisano, se non in aliquota insignificante, gli indici necessari perché possa ravvisarsi tra la New Factory s.r.l.s. e la DMP Controls s.r.l. una società di fatto, in quanto al di là della semplice identità della sede legale, non vi è coincidenza tra gli organi di gestione dei due soggetti giuridici, non vi è cessione ed utilizzo dei medesimi beni aziendali, non sussiste proprietà incrociata di quote societarie, manca un fondo comune. La decisione La domanda è fondata e merita accoglimento. Nel corso del procedimento, mediante copiosa documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata offerta la prova dell'esistenza di un esercizio comune di attività imprenditoriale fra la New Factory s.r.l.s. e la DMP Controls s.r.l, volto al raggiungimento di un risultato unitario mediante la creazione di reciproci vincoli di collaborazione. L'astratta configurabilità di una “super-società di fatto”, composta indifferentemente da società di persone, persone fisiche o società di capitali è allo stato pacificamente affermata nella giurisprudenza anche di legittimità (ex pluribus, Cass. 1095/2016; 10507/2016; Cass. 12120/2016; Cass. 27541/2019; Cass. 7903/2020; Cass. 366/2021; Cass. 4712/2021).
In giurisprudenza, sono ritenuti indici rivelatori, la cui prova può avvenire per presunzioni, della configurazione di una super-società di fatto: a) la identità dello scopo sociale;
b) l'uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa e dunque la condivisione di elementi patrimoniali attivi;
c) la condivisione delle passività, anche se non ricomprese nel ramo d'azienda ceduto;
d) la coincidenza, anche parziale, degli oggetti sociali delle due imprese;
e) la commistione dei rapporti giuridici, da cui è possibile desumere lo svolgimento di un'attività comune, e dunque l'affectio societatis tra i partecipanti (nella giurisprudenza di merito, ex multiis, Trib. Bergamo 5.12.2018 e Trib. Prato 19.12.2018, Trib. Taranto, 29/10/2019, n. 1976). Alla stregua di tali elementi, vanno analizzate le correlazioni tra le due società che accertano l'esistenza di una super-società di fatto. Dall'esame delle visure camerali prodotte in atti (doc. 3 e 4 del fascicolo attoreo) risulta in primo luogo dimostrato che le società New Factory s.r.l.s. e DMP Controls s.r.l. abbiano sia la stessa sede legale in Napoli al Vico Bianchi allo Spirito Santo n. 1 sia identità dell'oggetto sociale ossia “la produzione di particolari elettromeccanici ed elettronici, atti alla protezione di motori e di circuiti elettrici ed elettronici”. Inoltre, in riferimento alla compagine societaria, la DMP Controls s.r.l. è partecipata al 17,5 % da De RI LE, anche amministratore unico, al 32,5 % da R.V. Forniture Generali s.r.l. e al 50 % del capitale sociale dalla sig.ra NN IA (figlia di NN RI DESA originariamente socia unica della DMP Controls s.r.l.). Alla luce delle dichiarazioni dei dipendenti raccolte dal curatore della procedura attrice la socia della resistente NN IA può in realtà essere considerata amministratrice di fatto della New
Factory s.r.l.s. Nel verbale di audizione dei dipendenti del 14 marzo 2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo attoreo) i lavoratori hanno infatti dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti e\o indiretti con RI LA, amministratrice unica della New Factory s.r.l.s., e che i rapporti di lavoro, inizialmente intrattenuti con la sig.ra DESA NNmaria, sono proseguiti con la figlia NN IA e che comunque sono stati intrattenuti solo ed esclusivamente con tali soggetti. L'operazione di distacco del personale, su cui si sofferma la parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, è effettivamente sintomatica della sussistenza di un “fondo comune”, dato dall'uso promiscuo dei mezzi organizzativi per l'attività di impresa. Nel caso concreto è stato utilizzato il meccanismo di trasferire “di fatto” i dipendenti in carico precedentemente alla DMP Controls s.r.l. alla New Factory s.r.l.s., nonostante abbiano continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso lo stabilimento della DMP Controls s.r.l., sito in Caserta al Viale Mattei zona ASI. Ciò ha permesso alla convenuta di continuare ad usufruire della propria manodopera senza sopportare i relativi costi, integralmente trasferiti alla New Factory s.r.l.s., compreso il debito per t.f.r. maturato, e non adempiuto, nel corso degli anni. Tale meccanismo ha comportato una condivisione di elementi patrimoniali attivi e una condivisione delle passività. La curatela attrice ha rappresentato in giudizio che la società DMP Control s.r.l abbia infatti effettuato pagamenti a favore della New Factory s.r.l.s. per complessivi 558.965,50 euro, che tali somme di denaro siano state accreditate con la causale “saldo vostre fatture” e/o “acconto vostre fatture”, senza recare alcun riferimento al
“distacco di personale” e che dalla consultazione del cassetto fiscale, delle fatture elettroniche e dei corrispettivi della società
New Factory non sia emersa alcuna fattura emessa nei confronti della DMP Controls, di modo che i pagamenti effettuati da quest'ultima con causale “pagamenti fatture” non abbiano trovato riscontro (cfr. ricorso, p. 11). Tale circostanza ha trovato conferma istruttoria nella stessa rappresentazione storica fornita dalla parte resistente (art. 115 I co. c.p.c.) che non solo non contesta tali profili storici, ma semplicemente si limita a sminuirne la rilevanza probatoria (cfr. comparsa di costituzione, p. 11), confermandone l'esistenza. In mancanza di qualsiasi differente motivazione offerta in giudizio, risulta quindi dimostrato che le suddette somme di denaro fossero destinate al pagamento delle sole retribuzioni mensili dei dipendenti della New Factory, impiegati con lo strumento del distacco presso la DMP Controls SR (società presso la quale erano in precedenza assunti), senza che venissero ottemperati gli obblighi fiscali e previdenziali relativi alle retribuzioni, in quanto non risulta effettuato alcun versamento a tale titolo dalla New Factory. Tale meccanismo ha portato all'ammissione al passivo concorsuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 1.215.468,71 (di cui € 1.063.277,86 in privilegio), dovuto quasi integralmente per il mancato versamento di contributi previdenziali. Questa situazione di promiscuità nella messa a disposizione dei dipendenti in forza presso la New Factory ma di fatto lavoratori presso la DMP Controls rende pacifica l'esistenza di un fondo comune e quindi di un unitario intento tra le due società necessario per poter svolgere l'attività imprenditoriale. Tutti i descritti fatti sono indici dell'esistenza di un affectio societatis, intesa come vincolo tra le due società, riconducibili tra l'altro ad una stessa persona fisica, ed avente ad oggetto l'istaurazione di una collaborazione stabile, finalizzata al raggiungimento di un risultato comune quale la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività
imprenditoriale. Nel caso in specie risulta ricorrere anche il presupposto dell'insolvenza della super-società di fatto, insolvenza autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante. Se, da un lato, è già stato accertato l'irreversibile stato di insolvenza della New Factory, dall'altro non risulta dimostrato che la DMP Controls disponga di risorse finanziarie tali da consentire il pagamento dall'aggregato dei debiti complessivamente assunti dalla società di fatto composta dai due soggetti che la costituiscono. Insolvenza comune esistente in ragione della rilevante debitoria erariale, come ammessa al passivo concorsuale della New Factory s.r.l.s., che ha origine nel meccanismo del distacco di personale posto in essere dalle due società. Visti gli artt. 37, comma 2, e 256, comma 5, C.C.I.I.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata: Dichiara aperta la liquidazione giudiziale, in estensione ai sensi dell'art. 256 V co. c.c.i.i., della società di fatto costituita da New Factory s.r.l.s., in liquidazione, e CMP Controls s.r.l. e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del socio in proprio:
DMP CONTROLS s.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli al vico Bianchi allo Spirito Santo n. 1, partita iva 08893411218
ORDINA
che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico
nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA
Giudice delegato alla procedura il dott. Francesco Paolo Feo;
Curatore il dott. Oreste Di Tullio, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 c.c.i.i.;
Autorizza Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.-l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 15 maggio 2025, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in Cancelleria i titoli di credito in originale.
Dispone Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i. Si prenoti a debito. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
dott. Edmondo Cacace
Il Presidente dott. Gianpiero Scoppa