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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9085/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
-dott. Michele Guernelli Presidente Relatore est.
-dott. Antonio Costanzo Giudice
-dott. Vittorio Serra Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9085/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
RI NU e AN AR NA, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ND IL, elettivamente domiciliata in Bologna, piazza San Martino n.1, presso lo studio legale OS
CONVENUTA
1 e
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, -previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n.2915/2021 RGNR e n. 102/2022 RGGIP;
-nonché, visto che ha sanato la propria costituzione Controparte_1 soltanto quale liquidatrice, previo lo stralcio dalla comparsa di costituzione e risposta di ogni considerazione in fatto e in diritto e di ogni documento e richiesta istruttoria relativi alla difesa sulle domande attoree relative al periodo e ad accadimenti in cui la stessa era legale rappresentante: in particolare: gli interi paragrafi in fatto B. e C. (da pagina a pagina 8 fino alle parole “dell'integrità patrimoniale della RB 15”, compresi i documenti ivi citati a cui si rimanda); l'intero paragrafo in diritto n.3 (pagine 15, 16, 17, 18 e 19 fino a “proprio potere decisionale”); rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)Accertare e dichiarare la nullità o annullare la delibera assembleare del 30 aprile 2022 di approvazione del bilancio 2021 in quanto illegittima, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
2)Accertare e dichiarare la nullità o annullare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto depositati presso la Camera di Commercio il 13 maggio 2022 nonché il “bilancio iniziale di liquidazione” e il
“bilancio di liquidazione al 31.12.2021”in quanto illegittimi, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
3)Accertare e dichiarare la responsabilità del liquidatore per mala gestio e per violazione degli obblighi propri della fase di liquidazione, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
4)In considerazione dell'ammissione da parte di di aver utilizzato i versamenti del Controparte_1 socio , inseriti in bilancio in conto capitale, per completare il versamento del Pt_1 capitale sociale da parte dei soci, si chiede di ordinare al liquidatore di riversare detti denari (euro 7.200) nella RB 15 S.r.l. o, comunque, di richiedere ai soci di versare tali somme nelle casse della società; 5)Condannare il liquidatore al pagamento (rectius alla restituzione) in favore della società della somma stabilita
2 per difetto di euro 47.000 o nella diversa misura stabilita di giustizia, anche in via equitativa, provvedendo alla riformulazione del piano di riparto con attribuzione di una maggior quota di utili al socio , almeno proporzionalmente agli Pt_1 apporti;
6)Accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 28 giugno 2021 per i motivi meglio esposti in narrativa e, di conseguenza, dichiarare la nullità, salvi i rapporti con i terzi di buona fede, di tutta l'attività svolta da durante la liquidazione;
7)Con vittoria di spese (contributo Controparte_1 unificato € 1.063,00) competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi secondo la seguente nota redatta in base alle tabelle vigenti per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale con valore da € 26.001 a € 52.000”.
Per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le domande tutte svolte dal signor Parte_1 nei confronti della convenuta signora quale liquidatrice (già Controparte_1 amministratore unico) della , non anche quale legale CP_2 Controparte_2 rappresentante pro-tempore di quest'ultima, poiché improcedibili, inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutte le ragioni meglio esposte e dedotte in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA, fermo che ogni onere probatorio incombe su parte avversa e che i fatti allegati dalla signora CP_1 in corso di causa devono ritenersi dimostrati per tabulas, si chiede, se del
[...] caso previa revoca del provvedimento del 26.02.2024: - ammettere prova testi sui seguenti capitoli di prova: […] - si insiste per l'ammissione delle produzioni documentali tutte prodotte in corso di causa, tra cui anche quelle di cui alla propria memoria di replica istruttoria depositata il 20.11.2023; - ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova richiesti e depositati da controparte per tutte le ragioni meglio dedotte in corso di causa e precisamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 depositata il 20.11.2023 nonché nelle note di trattazione scritta depositate il 21.02.2024 e, nella subordinata ipotesi della loro ammissione, quanto alla prova testimoniale si chiede essere ammessa a prova contraria, diretta e indiretta, con i testi indicati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 1°.11.2023; IN OGNI CASO: - ci si oppone alla richiesta di stralcio ex adverso formulata, con rinvio a quanto già dedotto al riguardo alle pp.
1-3 della memoria istruttoria depositata in data 1°.11.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge. Si dichiara di non accettare estensione alcuna del contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate, con riserva di ogni necessaria e/o opportuna eccezione nel caso di lesione del diritto alla difesa della signora e comunque nel caso Controparte_1 di violazione del principio del contraddittorio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.c. Si chiede inoltre all'Ill.mo Tribunale adito che la presente causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche”.
3 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi Parte_1 all'adito Tribunale la società nonché quale CP_2 Controparte_1 liquidatrice della medesima società, proponendo impugnazione avverso le delibere assembleari del 28/06/21 e del 30/04/22, il bilancio finale di liquidazione e i documenti contabili denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”; l'attore faceva anche valere una responsabilità per mala gestio della convenuta CP_1
A sostegno della domanda, l'attore esponeva:
-di avere costituito, in data 10/09/19, con Controparte_1 CP_3 la società operante nel settore delle competizioni motociclistiche ed CP_2 automobilistiche, con attribuzione a del 96% delle quote sociali e sua CP_1 nomina di amministratore unico e ripartizione del restante 4% in misura paritaria tra gli altri soci e;
Pt_1 CP_3
-di essere stato convocato, assieme all'altro socio di minoranza a CP_3 partecipare all'assemblea del 28/06/2021 al fine di discutere e deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione del bilancio 2020 e allo scioglimento e messa in liquidazione della società e di avere, in quella sede, votato in senso contrario;
-che, nonostante ciò, con il voto maggioritario di veniva posta in CP_1 liquidazione la società con nomina della stessa quale liquidatore e attribuzione di un compenso di € 1.500,00 mensili;
-di essere stato successivamente convocato a partecipare anche ad altra assemblea del 12/07/21 al fine di deliberare sulla ratifica della delibera assunta nell'assemblea del 28/06/2020 di approvazione del bilancio 2019 e di avere, anche in quella sede, espresso voto contrario;
-che la vicenda veniva resa oggetto di altro contenzioso pendente dinnanzi al
Tribunale di Bologna, sez. specializzata Imprese, sub RG n. 10298/2021, nel quale veniva proposta impugnazione avverso le tre delibere del 28/06/20 (di approvazione del bilancio 2019), 28/06/21 (di approvazione del bilancio 2020 e messa in
4 liquidazione della società) e del 12/07/21 (di rettifica della delibera del 28/06/20) nonché di giudizio penale pendente avanti al Tribunale di Rimini sub RGNR n.
2915/21 e RGGIP n. 102/2022, a seguito di denuncia querela di e;
Pt_1 CP_3
-che, in seguito, ovvero in data 30/04/22, veniva adottata delibera di approvazione del bilancio 2021, la quale presentava contenuto contrario alle norme prescritte per la redazione dello stesso e, in particolare, agli artt. 2423 e 2466, IV comma, c.c.;
-che, parimenti, erano da considerarsi viziati anche il bilancio finale di liquidazione depositato presso la camera di commercio in data 13/05/22, per contrarietà al disposto di cui all'art. 2490 c.c., ed i documenti contabili denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”, dei quali il asseriva di avere avuto conoscenza soltanto in data 26/05/22. Pt_1
Pertanto, in via preliminare, parte attrice domandava disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale RGNR n.
2915/2021 e RGGIP n. 102/2022.
Quanto al merito, proponeva impugnazione avverso la delibera assembleare del
30/04/22, il bilancio finale di liquidazione, i documenti contabili denominati
“bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021” nonché avverso la delibera del 28/06/21.
Inoltre, contestava l'operato di in qualità di liquidatrice della società e CP_1 domandava l'accertamento di una responsabilità per mala gestio con conseguente condanna di controparte alla restituzione dei versamenti impropriamente iscritti a bilancio e del compenso percepito nonché al risarcimento del danno subito.
1.2 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 22/11/22 si costituiva in giudizio la quale contestava, in fatto ed in Controparte_1 diritto, ogni allegazione e deduzione avversaria e concludeva per il rigetto della domanda.
1.3 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. (tenutasi con modalità cartolare) del
15/12/22 il Giudice rinviava all'udienza del 02/02/23. In quella sede, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia della
5 convenuta e parte attrice insisteva nelle eccezioni, già formulate con CP_2 le note di trattazione scritta per l'udienza del 15/12, di irregolare costituzione di parte convenuta, difetto di legittimazione passiva ed irregolarità della procura rilasciata a iacché costituitasi unicamente in proprio e non Controparte_1 anche in qualità di liquidatore di CP_2
Con provvedimento fuori udienza del 06/02/23 il Giudice assegnava termine di giorni 30 alla convenuta er sanare la propria costituzione e Controparte_1 la relativa procura ad litem.
All'udienza del 23/06/23, veniva dato atto della formale e tempestiva costituzione in giudizio di nche in qualità di liquidatrice di Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e venivano concessi alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In ogni caso, parte attrice domandava, sempre in via preliminare, lo stralcio dalla comparsa di costituzione e risposta avversaria di ogni difesa relativa alla posizione di uale legale rappresentante della in quanto Controparte_1 CP_2 la stessa avrebbe sanato la propria costituzione in giudizio soltanto quale liquidatrice della summenzionata società (pur a fronte di contestazioni di parte attrice in merito al suo operato quale legale rappresentante pro tempore di
[...]
. CP_2
Con ordinanza del 26/02/24, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 06/03/25 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice riservava al merito la decisione sulla rilevanza dei documenti prodotti da parte attrice con le note conclusive e rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate da parte attrice siano solo in parte, meritevoli di accoglimento.
6 2.1 In via preliminare, sull'ammissibilità delle domande proposte dalla difesa attorea
La difesa della convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'asserita CP_1 mutatio libelli operata dalla difesa di nella misura in cui in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni ha concluso, diversamente da quanto riportato in atto di citazione, domandando la restituzione nelle casse sociali della somma di €
7.200,00 sul presupposto che la in sede di prima memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c., avrebbe ammesso di avere indebitamente utilizzato tale somma per completare il versamento del capitale sociale da parte dei soci.
L'eccezione è infondata e la domanda ammissibile quale emendatio libelli (v. Cass.
SS. UU. n. 12310/2015). Ed invero, già in comparsa di costituzione, CP_1 deduce che parte della somma di € 60.000,00 proveniente da fu Parte_1 utilizzata come versamento della quota residua di tutti quanti i soci e la circostanza
è stata puntualmente allegata anche con le ulteriori memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; trattasi, dunque, di domanda comunque connessa alle difese avversarie.
Parte convenuta, inoltre, ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda di riformulazione del piano di riparto con attribuzione di una maggior quota di utili al socio , sempre in quanto domanda nuova tardivamente proposta. Ad ogni Pt_1 buon conto, allo stesso modo la stessa è ammissibile nella misura in cui può ritenersi causalmente connessa e consequenziale ad un accertamento di responsabilità della liquidatrice Rispetto alle conclusioni formulate in atto di citazione, CP_1 infatti, può ritenersi sussistente, anche in questo caso, un'ipotesi di emendatio libelli giacché petitum (risarcimento del danno) e causa petendi (responsabilità per mala gestio) coincidono con quelli della domanda risarcitoria già originariamente formulata.
Quanto poi alla domanda, originariamente proposta in atto di citazione, di riunione
(da intendersi formulata ex art. 274 c.p.c.) del presente procedimento con quello pendente sub RG n. 10298/2021 ovvero, in subordine, di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello sub RG n. 10298/2021, la stessa è da
7 intendersi rinunciata in quanto successivamente non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, i due procedimenti pendono in fasi diverse.
Non ammissibile, invece, è la domanda di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n. RGNR n. 2915/2021 e RGGIP n.
102/2022. Ed invero, in disparte la questione se trattasi di domanda nuova, deve osservarsi che, come da Cass. Civ. n. 18918/2019, “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale”. Eventualità che chiaramente non ricorre nel caso di specie, in cui ex ore actoris neppure sussiste una identità di petitum e causa petendi tra l'azione civile esercitata in sede penale e la presente.
Si sottolinea, inoltre, che la costituzione in giudizio di è Controparte_1 avvenuta, a seguito di sanatoria della relativa procura, “in qualità di liquidatore
(già di amministratore unico) della RB SRL in liquidazione così come convenuta in giudizio” con la conseguenza che verranno valutate, a fini decisori, tutte le difese svolte dalla stessa, riguardanti tutte le censure mosse da , senza stralcio di Pt_1 alcunché dalla comparsa di costituzione e risposta e successive difese.
2.1.1 Sull'ammissibilità dei documenti depositati dalla difesa attorea
La difesa di ha eccepito la tardività, sostenendo l'inammissibilità e CP_1 irrilevanza, della documentazione prodotta da parte attrice all'interno delle note ex art. 127 ter c.p.c. del 05/03/25 ed inerente al giudizio penale pendente davanti al
Tribunale di Rimini in cui è imputata la CP_1
8 L'eccezione, pur considerata l'evidente improprietà e irregolarità dell'inserimento con “copia e incolla” di documenti nel corpo di note ex art. 127 ter c.p.c. che devono avere ex lege altro contenuto, non è fondata. Ed invero, tutta la documentazione ivi depositata, compresa quella di formazione anteriore al
05/03/25, è stata depositata da parte attrice nella prima difesa utile successiva a quando la stessa ne ha verosimilmente avuto contezza (non c'e la richiesta di rinvio a giudizio, ma solo una nota di p.g. al PM, da questo ricevuta il 29.3.2023; il decreto di fissazione dell'udienza preliminare è del 7.10.2024, l' udienza preliminare è del
5.2.2025; il rigetto delle istanze istruttorie e la fissazione dell'udienza di p.c. in questo giudizio è del 26.2.2024) ; pertanto, la stessa è - astrattamente - ammissibile ed utilizzabile a fini decisori.
Quanto alla documentazione allegata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, di cui è stata parimenti contestata la tardività da parte convenuta, si osserva che trattasi in gran parte di documentazione non rilevante;
mentre la consulenza di parte redatta dal dott. AN, in particolare, in quanto tale contiene considerazioni che possono rivestire tutt'al più valore di argomentazioni difensive.
2.2 Nel merito, sull' impugnazione della delibera assembleare del 28/06/2021
Parte attrice ha proposto impugnazione avverso la delibera del 28/06/21 di approvazione del bilancio 2020 e messa in liquidazione della società.
A tal proposito, deve osservarsi che la medesima delibera è stata previamente impugnata nel giudizio pendente dinnanzi a questo Tribunale sub RG n.
10298/2021 per asserita violazione dei prescritti requisiti in tema di predisposizione del bilancio;
pertanto, relativamente a tale profilo, in applicazione del principio del ne bis in idem, non ci si pronuncerà in questa sede se non in via incidentale e strumentale rispetto alle censure mosse e all'attività svolta in sede di liquidazione da CP_1
La stessa delibera, però, è stata impugnata in questa sede anche per contrarietà alla previsione di cui all'art. 2466, IV comma, c.c.
9 In merito a tale questione e, in particolare, all'asserita morosità di CP_1 rispetto all'integrale versamento del capitale sociale, a ben vedere, la stessa non può essere ritenuta inadempiente e a fortiori morosa. Infatti, il capitale sociale di
[...] risulta essere stato interamente versato nel settembre 2019 (v. conversazione CP_2 whatsapp tra ed il commercialista dott. el 10.9.2019 sub doc. 4 Pt_1 CP_4 di parte convenuta in cui si legge “abbiamo già depositato tutto il capitale” e “a breve faccio anche la pratica per comunicare il versamento dell'intero capitale”) con risorse provenienti per lo più dalle tasche di pacificamente con Parte_1 assegno di 60.000 euro versato sul c/c della società).
In ogni caso, si osserva che quale a.u. della società, non aveva fissato CP_1 alcun termine per l'adempimento ex art. 2466 c.c. (proprio perché il capitale era già stato integralmente versato) e, quindi, a prescindere da quanto sopra, nessuno dei soci poteva ritenersi moroso al momento dell'adozione della delibera del
28/06/2021, con la conseguenza che la stessa è da ritenersi, per lo meno con riferimento a tale profilo di contestazione, valida ed efficace;
così come non può essere qui conseguentemente dichiarata la nullità “di tutta l'attività svolta da durante la liquidazione”. Controparte_1
2.2.1 Sull' impugnazione della delibera assembleare del 30/04/22, del bilancio finale di liquidazione e dei documenti denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”
Parte attrice ha impugnato anche la delibera assembleare del 30/04/22 di approvazione del bilancio al 31/12/21 sostenendone la nullità per contrarietà alle norme in tema di corretta tenuta della contabilità. Ragioni per le quali, inoltre, sono stati conseguentemente impugnati anche il bilancio finale di liquidazione ed i documenti contabili denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”.
In particolare, le contestazioni mosse dalla difesa attorea muovono dall'applicabilità alla società delle norme ordinarie in tema di CP_2 predisposizione del bilancio di cui all' art. 2423 ss c.c., richiamate dall'art. 2490
10 c.c. per la fase di liquidazione, che, diversamente, secondo parte convenuta, non si applicherebbero alla società in questione. Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, la società sarebbe soggetta alle norme in tema di semplificazione del bilancio, dettate dall'art. 2435 bis e ter c.c., in quanto micro-impresa (per il bilancio al 31/12/21) versante in stato di liquidazione (per il bilancio finale di liquidazione ed i documenti contabili).
Si osserva in proposito che l'art. 2435 c.c. non appare limitato alla gestione ordinaria e l'art. 2490 c.c. non comporta alcuna espressa esclusione dell'applicabilità dei medesimi artt. 2435 bis e ter c.c. alla fase di liquidazione. Tale ultima estensione è anzi stata autorevolmente proposta come da opinioni riportate alla nota 6 di pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta, alle quali qui ci si riporta. Il principio OIC5 ante 2024 nulla dice in proposito mentre il principio come novellato nel 2024 e pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità sul suo sito web, pur non invocabile nel caso di specie in quanto successivo ai fatti, in più punti richiama e sembra consentire espressamente la redazione del bilancio di liquidazione secondo i predetti articoli per le micro- imprese , con conseguente esonero per la società dalla predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
Ciò premesso, nel caso di specie, dal bilancio al 31/12/21 (v. doc. 10 parte attrice) non si evince però in alcun modo quali criteri di valutazione siano stati utilizzati per la predisposizione del bilancio (necessariamente differenti prima e dopo la messa in liquidazione di fine giugno 2021), come invece avrebbe dovuto in qualche modo essere fatto, e nemmeno le prospettive temporali della liquidazione;
e ciò, anche se l'OIC5 ante 2024 non sembra formalmente imporre l'obbligo della formulazione di due distinti bilanci di cui uno iniziale di liquidazione ed uno finale.
Ne consegue, quindi ed in ogni caso, che il bilancio al 31/12/21 non è stato redatto con i criteri di chiarezza e precisione comunque imposti dalla normativa vigente, e quindi l'accoglimento del punto 1) delle conclusioni di parte attrice ovvero la declaratoria di nullità della delibera assembleare in parte qua del 30/04/22.
11 Rispetto alla delibera del 30/04/22 è stata contestata anche l'illegittimità per contrarietà all'art. 2466, IV comma, c.c. La contestazione non è fondata e, a tal proposito, si richiama quanto statuito ut supra relativamente alla delibera del
28/06/21.
Quanto ai documenti contabili sub. 13 a e b di parte attrice, a prescindere dalla contestata questione del momento della loro comunicazione ed eventuale discussione (dal verbale di assemblea non si evince infatti che gli stessi siano stati discussi ed ex actis risulta solo una precedente trasmissione dal commercialista al legale di , si tratta di documentazione asseritamente “integrativa” CP_1 pacificamente priva dei requisiti minimi stabiliti dalle norme in tema di redazione del bilancio. Pertanto, da un lato non se ne può astrattamente predicare una
“validità” o “invalidità” ai sensi della normativa vigente, dall'altro il punto 2) delle conclusioni attoree in parte qua appare evidentemente assorbito dalla nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021, bilancio che detti documenti in ipotesi dovrebbe aver recepito.
La nullità comporta il dovere per la liquidatrice di procedere ex art. 2377 e 2479 ter c..c. ai conseguenti provvedimenti, eventualmente riverberantisi anche sul bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto (su cui v. oltre), e che a sua volta e per gli stessi motivi, in quanto conseguente a bilancio nullo, dovrà essere annullato.
2.2.2 Sulla responsabilità per mala gestio di CP_1
La difesa di ha addebitato a anche una responsabilità ex art. Pt_1 CP_1
2489 c.c. ovvero il compimento di atti di mala gestio in qualità di liquidatrice della società CP_2
Ai sensi dell'art. 2489 c.c. “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”; rispetto agli amministratori, tuttavia, i liquidatori devono gestire la società nell'ottica della esclusiva conversione in denaro del patrimonio e della successiva soddisfazione dei creditori, nel rispetto della parità di trattamento dei
12 creditori senza che ciò, però, precluda la possibilità di continuare l'esercizio aziendale al fine di preservare l'avviamento.
Rispetto agli addebiti mossi a tale titolo dalla difesa attorea va, innanzitutto, smentita la circostanza secondo cui, in fase di liquidazione, sarebbero state emesse n. 21 fatture per attività ordinaria illegittimamente svolta. La circostanza, solo genericamente allegata dall'attore, è stata specificamente contestata dalla difesa di
(v. doc. 23 e sss. parte convenuta). Tra le fatture emesse, le quali non CP_1 sembrano riferibili all'attività ordinaria della società - se non per il
“completamento” di corsi di alcuni corsi di guida (quindi già iniziati) in data prossima alla messa in liquidazione - , infatti, figurano, a titolo esemplificativo, quelle relative alla vendita dell'autovettura aziendale Toyota C-HR 1.8 Hybrid
Active, del telefono cellulare aziendale ovvero di equipaggiamenti da motociclista.
Parimenti generico ed infondato è l'addebito relativo all'acquisto di macchine elettroniche da parte della stessa n fase di liquidazione. Controparte_1
Irrilevanti sono anche tutte le considerazioni di parte attrice in merito alla interruzione da parte della società dell'attività principale dei corsi di guida, che peraltro non si comprende perché sarebbe dovuta continuare (questa sì come attività ordinaria). A tal proposito, peraltro, nota correttamente la convenuta che non necessariamente i propositi espressi dai potenziali clienti si sarebbero dovuti concretizzare, e che erano intervenuti accordi con il circuito motociclistico ospitante di Misano.
Irrilevante inoltre l'apertura di partita iva da parte della er concomitanti CP_1 attività, di per sé non sintomatica di svolgimento di attività in conflitto d'interesse.
Per quanto concerne il compenso del liquidatore appaiono ugualmente generiche ed ipotetiche le considerazioni espresse dall'attore in merito ad una irragionevolezza dello stesso, la quale, in ipotesi, dovrebbe evincersi sulla base di elementi obbiettivi che, invece, non sono stati allegati, tali non potendosi ritenere le comparazioni desunte unicamente dalla tabella dei commercialisti. Va notato, infine, che la stessa
13 liquidatrice ha spontaneamente rinunciato ad una parte dei suoi compensi dell'anno
2022.
Con riferimento, poi, alla vendita dei beni aziendali e, in particolare, dell'autovettura Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active, nessun rilievo può fondatamente essere rivolto alla liquidatrice, che ha documentato di avere tenuto presente una delle possibili valutazioni di mercato, ovvero quella del sito specializzato
Quattroruote, per l'autovettura ceduta in sede di liquidazione
Pertanto, le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice a tale titolo non trovano fondamento nella responsabilità di CP_1
Per quanto concerne, invece, la mancata restituzione dei versamenti effettuati da in favore della società in primo luogo, si osserva che trattasi Pt_1 CP_2 di domanda diversa ed estranea rispetto a quella fatta oggetto del procedimento pendente sub RG n. 10298/21 in quanto diversa è la causa petendi in relazione alla quale viene fatto valere l'addebito di responsabilità. Ed invero, nel procedimento sub RG n. 10298/21 viene proposta una vera e propria azione di responsabilità verso l'amministratore, mentre nel caso di specie viene in gioco l'operato di CP_1 quale liquidatrice, e la richiesta viene fatta a titolo restitutorio (rispetto al bilancio finale di liquidazione in parte qua e per questo motivo anche impugnato) e non risarcitorio.
Ciò premesso, deve osservarsi che la somma di € 60.000,00 corrisposta da Pt_1
(altri 30.000 euro risulterebbero successivamente pure versati da ) alla Pt_1 società non ha natura di finanziamento poiché in questo senso, come già osservato,
è la chat whatsapp tra ed il commercialista sub doc. 4 di parte convenuta, Pt_1 da cui si evince, infatti, che l'intento originario di fosse quello di Pt_1 considerare l'apporto come vero e proprio versamento in conto capitale. E ciò indipendentemente dalle diverse appostazioni di bilancio e/o in contabilità (a capitale o a riserva) che la stessa parte attrice asserisce non legittime e non concordate, come da consulenza di parte prodotta in allegato alla seconda memoria
14 ex art. 183 c.p.c. e come da nota di PG nel procedimento penale inserita nel corpo delle note conclusive, ex art. 127ter c.p.c., del marzo 2025 .
Ritiene il Collegio che sia accoglibile in proposito la tesi di per la quale Pt_1 non essendo stato previsto un futuro aumento di capitale da parte di etti CP_1 versamenti dovessero seguire la sorte di quelli “personalizzati” o “targati” ex art. 2431 c.c. e quindi andassero considerati riserva da restituire ai soci in fase di scioglimento (v. sul punto Cass. 16393/07,. “I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale;
una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili, ma "di capitale", soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 cod. civ.), seppure "personalizzata" o "targata" in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati. Ne consegue che
i soci eroganti possono chiedere la restituzione delle somme versate solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione e che, d'altra parte, i ridetti versamenti, in caso di saturazione della riserva legale, possono con delibera dell'assemblea ordinaria essere distribuiti "durante societate" tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato.”; cfr. anche - per altri aspetti - Cass. 7980/07, Cass. 2758/12,
Cass. 12310/15).
Pertanto, il bilancio finale di liquidazione (v. doc 12 parte attrice) non avrebbe dovuto distribuire il surplus di € 30.119,78 in proporzione del capitale inizialmente conferito, bensì in proporzione dei versamenti apportati dal socio . Ne Pt_1 consegue che, sotto questo profilo, si configura responsabilità imputabile a per l'attività svolta in fase di liquidazione e ha diritto alla CP_1 Pt_1 restituzione, a tale titolo, dell'importo del residuo attivo (riserve) al di fuori del capitale sociale di euro 10.000 (questo sì distribuibile in proporzione delle quote), che quantifica in euro 19.500. Pt_1
15 La condanna andrà qui tuttavia - come da conclusioni dell'attore - , solo genericamente formulata, poiché le nullità del bilancio 31.12.2021 e del bilancio finale di liquidazione, in uno con gli obblighi ex artt. 2377 e 2479 ter c.c. non necessariamente devono portare alle quantificazioni di cui sopra.
3. Istanze istruttorie
Rimangono inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 26 febbraio 2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
4 Spese di lite
L'esito complessivo della vertenza e, quindi, il solo parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna ai residui 2/3, in applicazione del principio di soccombenza prevalente, a carico di a liquidarsi, come da Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato), individuato sulla base del decisum.
Rispetto alla posizione della società si osserva invece che la stessa è CP_2 stata convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria ed è rimasta contumace, risultando sostanzialmente estranea agli addebiti mossi da parte attrice;
non può quindi dirsi soccombente rispetto alle domande di , che possono in parte Pt_1 anche dirsi rivolte a favore della società stessa;
vanno pertanto interamente compensate quanto all'inerente rapporto processuale .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la nullità della delibera assembleare della società Controparte_2
del 30/04/2022 di approvazione del bilancio al 31.12.2021;
[...]
16 DICHIARA la nullità del bilancio finale di liquidazione della società
[...]
e del conseguente relativo piano di riparto, questo da Controparte_2 riformulare secondo il criterio restitutorio di cui alla parte motiva;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
RIGETTA la domanda di nullità della delibera della società del CP_2
28/06/2021 per i motivi e nei limiti di cui alla parte motiva;
ND lla rifusione dei due terzi delle spese di lite Controparte_1 in favore di che liquida per l'intero in € 1.036 per anticipazioni Parte_1 ed € 7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Bologna, 18.6.2025 Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
-dott. Michele Guernelli Presidente Relatore est.
-dott. Antonio Costanzo Giudice
-dott. Vittorio Serra Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9085/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
RI NU e AN AR NA, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ND IL, elettivamente domiciliata in Bologna, piazza San Martino n.1, presso lo studio legale OS
CONVENUTA
1 e
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, -previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n.2915/2021 RGNR e n. 102/2022 RGGIP;
-nonché, visto che ha sanato la propria costituzione Controparte_1 soltanto quale liquidatrice, previo lo stralcio dalla comparsa di costituzione e risposta di ogni considerazione in fatto e in diritto e di ogni documento e richiesta istruttoria relativi alla difesa sulle domande attoree relative al periodo e ad accadimenti in cui la stessa era legale rappresentante: in particolare: gli interi paragrafi in fatto B. e C. (da pagina a pagina 8 fino alle parole “dell'integrità patrimoniale della RB 15”, compresi i documenti ivi citati a cui si rimanda); l'intero paragrafo in diritto n.3 (pagine 15, 16, 17, 18 e 19 fino a “proprio potere decisionale”); rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1)Accertare e dichiarare la nullità o annullare la delibera assembleare del 30 aprile 2022 di approvazione del bilancio 2021 in quanto illegittima, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
2)Accertare e dichiarare la nullità o annullare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto depositati presso la Camera di Commercio il 13 maggio 2022 nonché il “bilancio iniziale di liquidazione” e il
“bilancio di liquidazione al 31.12.2021”in quanto illegittimi, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
3)Accertare e dichiarare la responsabilità del liquidatore per mala gestio e per violazione degli obblighi propri della fase di liquidazione, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
4)In considerazione dell'ammissione da parte di di aver utilizzato i versamenti del Controparte_1 socio , inseriti in bilancio in conto capitale, per completare il versamento del Pt_1 capitale sociale da parte dei soci, si chiede di ordinare al liquidatore di riversare detti denari (euro 7.200) nella RB 15 S.r.l. o, comunque, di richiedere ai soci di versare tali somme nelle casse della società; 5)Condannare il liquidatore al pagamento (rectius alla restituzione) in favore della società della somma stabilita
2 per difetto di euro 47.000 o nella diversa misura stabilita di giustizia, anche in via equitativa, provvedendo alla riformulazione del piano di riparto con attribuzione di una maggior quota di utili al socio , almeno proporzionalmente agli Pt_1 apporti;
6)Accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 28 giugno 2021 per i motivi meglio esposti in narrativa e, di conseguenza, dichiarare la nullità, salvi i rapporti con i terzi di buona fede, di tutta l'attività svolta da durante la liquidazione;
7)Con vittoria di spese (contributo Controparte_1 unificato € 1.063,00) competenze e onorari di giudizio, da liquidarsi secondo la seguente nota redatta in base alle tabelle vigenti per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale con valore da € 26.001 a € 52.000”.
Per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: - rigettare le domande tutte svolte dal signor Parte_1 nei confronti della convenuta signora quale liquidatrice (già Controparte_1 amministratore unico) della , non anche quale legale CP_2 Controparte_2 rappresentante pro-tempore di quest'ultima, poiché improcedibili, inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutte le ragioni meglio esposte e dedotte in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA, fermo che ogni onere probatorio incombe su parte avversa e che i fatti allegati dalla signora CP_1 in corso di causa devono ritenersi dimostrati per tabulas, si chiede, se del
[...] caso previa revoca del provvedimento del 26.02.2024: - ammettere prova testi sui seguenti capitoli di prova: […] - si insiste per l'ammissione delle produzioni documentali tutte prodotte in corso di causa, tra cui anche quelle di cui alla propria memoria di replica istruttoria depositata il 20.11.2023; - ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova richiesti e depositati da controparte per tutte le ragioni meglio dedotte in corso di causa e precisamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 depositata il 20.11.2023 nonché nelle note di trattazione scritta depositate il 21.02.2024 e, nella subordinata ipotesi della loro ammissione, quanto alla prova testimoniale si chiede essere ammessa a prova contraria, diretta e indiretta, con i testi indicati nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 1°.11.2023; IN OGNI CASO: - ci si oppone alla richiesta di stralcio ex adverso formulata, con rinvio a quanto già dedotto al riguardo alle pp.
1-3 della memoria istruttoria depositata in data 1°.11.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge. Si dichiara di non accettare estensione alcuna del contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate, con riserva di ogni necessaria e/o opportuna eccezione nel caso di lesione del diritto alla difesa della signora e comunque nel caso Controparte_1 di violazione del principio del contraddittorio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.c. Si chiede inoltre all'Ill.mo Tribunale adito che la presente causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche”.
3 CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi Parte_1 all'adito Tribunale la società nonché quale CP_2 Controparte_1 liquidatrice della medesima società, proponendo impugnazione avverso le delibere assembleari del 28/06/21 e del 30/04/22, il bilancio finale di liquidazione e i documenti contabili denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”; l'attore faceva anche valere una responsabilità per mala gestio della convenuta CP_1
A sostegno della domanda, l'attore esponeva:
-di avere costituito, in data 10/09/19, con Controparte_1 CP_3 la società operante nel settore delle competizioni motociclistiche ed CP_2 automobilistiche, con attribuzione a del 96% delle quote sociali e sua CP_1 nomina di amministratore unico e ripartizione del restante 4% in misura paritaria tra gli altri soci e;
Pt_1 CP_3
-di essere stato convocato, assieme all'altro socio di minoranza a CP_3 partecipare all'assemblea del 28/06/2021 al fine di discutere e deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione del bilancio 2020 e allo scioglimento e messa in liquidazione della società e di avere, in quella sede, votato in senso contrario;
-che, nonostante ciò, con il voto maggioritario di veniva posta in CP_1 liquidazione la società con nomina della stessa quale liquidatore e attribuzione di un compenso di € 1.500,00 mensili;
-di essere stato successivamente convocato a partecipare anche ad altra assemblea del 12/07/21 al fine di deliberare sulla ratifica della delibera assunta nell'assemblea del 28/06/2020 di approvazione del bilancio 2019 e di avere, anche in quella sede, espresso voto contrario;
-che la vicenda veniva resa oggetto di altro contenzioso pendente dinnanzi al
Tribunale di Bologna, sez. specializzata Imprese, sub RG n. 10298/2021, nel quale veniva proposta impugnazione avverso le tre delibere del 28/06/20 (di approvazione del bilancio 2019), 28/06/21 (di approvazione del bilancio 2020 e messa in
4 liquidazione della società) e del 12/07/21 (di rettifica della delibera del 28/06/20) nonché di giudizio penale pendente avanti al Tribunale di Rimini sub RGNR n.
2915/21 e RGGIP n. 102/2022, a seguito di denuncia querela di e;
Pt_1 CP_3
-che, in seguito, ovvero in data 30/04/22, veniva adottata delibera di approvazione del bilancio 2021, la quale presentava contenuto contrario alle norme prescritte per la redazione dello stesso e, in particolare, agli artt. 2423 e 2466, IV comma, c.c.;
-che, parimenti, erano da considerarsi viziati anche il bilancio finale di liquidazione depositato presso la camera di commercio in data 13/05/22, per contrarietà al disposto di cui all'art. 2490 c.c., ed i documenti contabili denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”, dei quali il asseriva di avere avuto conoscenza soltanto in data 26/05/22. Pt_1
Pertanto, in via preliminare, parte attrice domandava disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale RGNR n.
2915/2021 e RGGIP n. 102/2022.
Quanto al merito, proponeva impugnazione avverso la delibera assembleare del
30/04/22, il bilancio finale di liquidazione, i documenti contabili denominati
“bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021” nonché avverso la delibera del 28/06/21.
Inoltre, contestava l'operato di in qualità di liquidatrice della società e CP_1 domandava l'accertamento di una responsabilità per mala gestio con conseguente condanna di controparte alla restituzione dei versamenti impropriamente iscritti a bilancio e del compenso percepito nonché al risarcimento del danno subito.
1.2 Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 22/11/22 si costituiva in giudizio la quale contestava, in fatto ed in Controparte_1 diritto, ogni allegazione e deduzione avversaria e concludeva per il rigetto della domanda.
1.3 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. (tenutasi con modalità cartolare) del
15/12/22 il Giudice rinviava all'udienza del 02/02/23. In quella sede, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice dichiarava la contumacia della
5 convenuta e parte attrice insisteva nelle eccezioni, già formulate con CP_2 le note di trattazione scritta per l'udienza del 15/12, di irregolare costituzione di parte convenuta, difetto di legittimazione passiva ed irregolarità della procura rilasciata a iacché costituitasi unicamente in proprio e non Controparte_1 anche in qualità di liquidatore di CP_2
Con provvedimento fuori udienza del 06/02/23 il Giudice assegnava termine di giorni 30 alla convenuta er sanare la propria costituzione e Controparte_1 la relativa procura ad litem.
All'udienza del 23/06/23, veniva dato atto della formale e tempestiva costituzione in giudizio di nche in qualità di liquidatrice di Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e venivano concessi alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In ogni caso, parte attrice domandava, sempre in via preliminare, lo stralcio dalla comparsa di costituzione e risposta avversaria di ogni difesa relativa alla posizione di uale legale rappresentante della in quanto Controparte_1 CP_2 la stessa avrebbe sanato la propria costituzione in giudizio soltanto quale liquidatrice della summenzionata società (pur a fronte di contestazioni di parte attrice in merito al suo operato quale legale rappresentante pro tempore di
[...]
. CP_2
Con ordinanza del 26/02/24, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 06/03/25 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice riservava al merito la decisione sulla rilevanza dei documenti prodotti da parte attrice con le note conclusive e rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate da parte attrice siano solo in parte, meritevoli di accoglimento.
6 2.1 In via preliminare, sull'ammissibilità delle domande proposte dalla difesa attorea
La difesa della convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'asserita CP_1 mutatio libelli operata dalla difesa di nella misura in cui in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni ha concluso, diversamente da quanto riportato in atto di citazione, domandando la restituzione nelle casse sociali della somma di €
7.200,00 sul presupposto che la in sede di prima memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c., avrebbe ammesso di avere indebitamente utilizzato tale somma per completare il versamento del capitale sociale da parte dei soci.
L'eccezione è infondata e la domanda ammissibile quale emendatio libelli (v. Cass.
SS. UU. n. 12310/2015). Ed invero, già in comparsa di costituzione, CP_1 deduce che parte della somma di € 60.000,00 proveniente da fu Parte_1 utilizzata come versamento della quota residua di tutti quanti i soci e la circostanza
è stata puntualmente allegata anche con le ulteriori memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c.; trattasi, dunque, di domanda comunque connessa alle difese avversarie.
Parte convenuta, inoltre, ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda di riformulazione del piano di riparto con attribuzione di una maggior quota di utili al socio , sempre in quanto domanda nuova tardivamente proposta. Ad ogni Pt_1 buon conto, allo stesso modo la stessa è ammissibile nella misura in cui può ritenersi causalmente connessa e consequenziale ad un accertamento di responsabilità della liquidatrice Rispetto alle conclusioni formulate in atto di citazione, CP_1 infatti, può ritenersi sussistente, anche in questo caso, un'ipotesi di emendatio libelli giacché petitum (risarcimento del danno) e causa petendi (responsabilità per mala gestio) coincidono con quelli della domanda risarcitoria già originariamente formulata.
Quanto poi alla domanda, originariamente proposta in atto di citazione, di riunione
(da intendersi formulata ex art. 274 c.p.c.) del presente procedimento con quello pendente sub RG n. 10298/2021 ovvero, in subordine, di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello sub RG n. 10298/2021, la stessa è da
7 intendersi rinunciata in quanto successivamente non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, i due procedimenti pendono in fasi diverse.
Non ammissibile, invece, è la domanda di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n. RGNR n. 2915/2021 e RGGIP n.
102/2022. Ed invero, in disparte la questione se trattasi di domanda nuova, deve osservarsi che, come da Cass. Civ. n. 18918/2019, “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale”. Eventualità che chiaramente non ricorre nel caso di specie, in cui ex ore actoris neppure sussiste una identità di petitum e causa petendi tra l'azione civile esercitata in sede penale e la presente.
Si sottolinea, inoltre, che la costituzione in giudizio di è Controparte_1 avvenuta, a seguito di sanatoria della relativa procura, “in qualità di liquidatore
(già di amministratore unico) della RB SRL in liquidazione così come convenuta in giudizio” con la conseguenza che verranno valutate, a fini decisori, tutte le difese svolte dalla stessa, riguardanti tutte le censure mosse da , senza stralcio di Pt_1 alcunché dalla comparsa di costituzione e risposta e successive difese.
2.1.1 Sull'ammissibilità dei documenti depositati dalla difesa attorea
La difesa di ha eccepito la tardività, sostenendo l'inammissibilità e CP_1 irrilevanza, della documentazione prodotta da parte attrice all'interno delle note ex art. 127 ter c.p.c. del 05/03/25 ed inerente al giudizio penale pendente davanti al
Tribunale di Rimini in cui è imputata la CP_1
8 L'eccezione, pur considerata l'evidente improprietà e irregolarità dell'inserimento con “copia e incolla” di documenti nel corpo di note ex art. 127 ter c.p.c. che devono avere ex lege altro contenuto, non è fondata. Ed invero, tutta la documentazione ivi depositata, compresa quella di formazione anteriore al
05/03/25, è stata depositata da parte attrice nella prima difesa utile successiva a quando la stessa ne ha verosimilmente avuto contezza (non c'e la richiesta di rinvio a giudizio, ma solo una nota di p.g. al PM, da questo ricevuta il 29.3.2023; il decreto di fissazione dell'udienza preliminare è del 7.10.2024, l' udienza preliminare è del
5.2.2025; il rigetto delle istanze istruttorie e la fissazione dell'udienza di p.c. in questo giudizio è del 26.2.2024) ; pertanto, la stessa è - astrattamente - ammissibile ed utilizzabile a fini decisori.
Quanto alla documentazione allegata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, di cui è stata parimenti contestata la tardività da parte convenuta, si osserva che trattasi in gran parte di documentazione non rilevante;
mentre la consulenza di parte redatta dal dott. AN, in particolare, in quanto tale contiene considerazioni che possono rivestire tutt'al più valore di argomentazioni difensive.
2.2 Nel merito, sull' impugnazione della delibera assembleare del 28/06/2021
Parte attrice ha proposto impugnazione avverso la delibera del 28/06/21 di approvazione del bilancio 2020 e messa in liquidazione della società.
A tal proposito, deve osservarsi che la medesima delibera è stata previamente impugnata nel giudizio pendente dinnanzi a questo Tribunale sub RG n.
10298/2021 per asserita violazione dei prescritti requisiti in tema di predisposizione del bilancio;
pertanto, relativamente a tale profilo, in applicazione del principio del ne bis in idem, non ci si pronuncerà in questa sede se non in via incidentale e strumentale rispetto alle censure mosse e all'attività svolta in sede di liquidazione da CP_1
La stessa delibera, però, è stata impugnata in questa sede anche per contrarietà alla previsione di cui all'art. 2466, IV comma, c.c.
9 In merito a tale questione e, in particolare, all'asserita morosità di CP_1 rispetto all'integrale versamento del capitale sociale, a ben vedere, la stessa non può essere ritenuta inadempiente e a fortiori morosa. Infatti, il capitale sociale di
[...] risulta essere stato interamente versato nel settembre 2019 (v. conversazione CP_2 whatsapp tra ed il commercialista dott. el 10.9.2019 sub doc. 4 Pt_1 CP_4 di parte convenuta in cui si legge “abbiamo già depositato tutto il capitale” e “a breve faccio anche la pratica per comunicare il versamento dell'intero capitale”) con risorse provenienti per lo più dalle tasche di pacificamente con Parte_1 assegno di 60.000 euro versato sul c/c della società).
In ogni caso, si osserva che quale a.u. della società, non aveva fissato CP_1 alcun termine per l'adempimento ex art. 2466 c.c. (proprio perché il capitale era già stato integralmente versato) e, quindi, a prescindere da quanto sopra, nessuno dei soci poteva ritenersi moroso al momento dell'adozione della delibera del
28/06/2021, con la conseguenza che la stessa è da ritenersi, per lo meno con riferimento a tale profilo di contestazione, valida ed efficace;
così come non può essere qui conseguentemente dichiarata la nullità “di tutta l'attività svolta da durante la liquidazione”. Controparte_1
2.2.1 Sull' impugnazione della delibera assembleare del 30/04/22, del bilancio finale di liquidazione e dei documenti denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”
Parte attrice ha impugnato anche la delibera assembleare del 30/04/22 di approvazione del bilancio al 31/12/21 sostenendone la nullità per contrarietà alle norme in tema di corretta tenuta della contabilità. Ragioni per le quali, inoltre, sono stati conseguentemente impugnati anche il bilancio finale di liquidazione ed i documenti contabili denominati “bilancio iniziale di liquidazione” e “bilancio di liquidazione al 31.12.2021”.
In particolare, le contestazioni mosse dalla difesa attorea muovono dall'applicabilità alla società delle norme ordinarie in tema di CP_2 predisposizione del bilancio di cui all' art. 2423 ss c.c., richiamate dall'art. 2490
10 c.c. per la fase di liquidazione, che, diversamente, secondo parte convenuta, non si applicherebbero alla società in questione. Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, la società sarebbe soggetta alle norme in tema di semplificazione del bilancio, dettate dall'art. 2435 bis e ter c.c., in quanto micro-impresa (per il bilancio al 31/12/21) versante in stato di liquidazione (per il bilancio finale di liquidazione ed i documenti contabili).
Si osserva in proposito che l'art. 2435 c.c. non appare limitato alla gestione ordinaria e l'art. 2490 c.c. non comporta alcuna espressa esclusione dell'applicabilità dei medesimi artt. 2435 bis e ter c.c. alla fase di liquidazione. Tale ultima estensione è anzi stata autorevolmente proposta come da opinioni riportate alla nota 6 di pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta, alle quali qui ci si riporta. Il principio OIC5 ante 2024 nulla dice in proposito mentre il principio come novellato nel 2024 e pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità sul suo sito web, pur non invocabile nel caso di specie in quanto successivo ai fatti, in più punti richiama e sembra consentire espressamente la redazione del bilancio di liquidazione secondo i predetti articoli per le micro- imprese , con conseguente esonero per la società dalla predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
Ciò premesso, nel caso di specie, dal bilancio al 31/12/21 (v. doc. 10 parte attrice) non si evince però in alcun modo quali criteri di valutazione siano stati utilizzati per la predisposizione del bilancio (necessariamente differenti prima e dopo la messa in liquidazione di fine giugno 2021), come invece avrebbe dovuto in qualche modo essere fatto, e nemmeno le prospettive temporali della liquidazione;
e ciò, anche se l'OIC5 ante 2024 non sembra formalmente imporre l'obbligo della formulazione di due distinti bilanci di cui uno iniziale di liquidazione ed uno finale.
Ne consegue, quindi ed in ogni caso, che il bilancio al 31/12/21 non è stato redatto con i criteri di chiarezza e precisione comunque imposti dalla normativa vigente, e quindi l'accoglimento del punto 1) delle conclusioni di parte attrice ovvero la declaratoria di nullità della delibera assembleare in parte qua del 30/04/22.
11 Rispetto alla delibera del 30/04/22 è stata contestata anche l'illegittimità per contrarietà all'art. 2466, IV comma, c.c. La contestazione non è fondata e, a tal proposito, si richiama quanto statuito ut supra relativamente alla delibera del
28/06/21.
Quanto ai documenti contabili sub. 13 a e b di parte attrice, a prescindere dalla contestata questione del momento della loro comunicazione ed eventuale discussione (dal verbale di assemblea non si evince infatti che gli stessi siano stati discussi ed ex actis risulta solo una precedente trasmissione dal commercialista al legale di , si tratta di documentazione asseritamente “integrativa” CP_1 pacificamente priva dei requisiti minimi stabiliti dalle norme in tema di redazione del bilancio. Pertanto, da un lato non se ne può astrattamente predicare una
“validità” o “invalidità” ai sensi della normativa vigente, dall'altro il punto 2) delle conclusioni attoree in parte qua appare evidentemente assorbito dalla nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021, bilancio che detti documenti in ipotesi dovrebbe aver recepito.
La nullità comporta il dovere per la liquidatrice di procedere ex art. 2377 e 2479 ter c..c. ai conseguenti provvedimenti, eventualmente riverberantisi anche sul bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto (su cui v. oltre), e che a sua volta e per gli stessi motivi, in quanto conseguente a bilancio nullo, dovrà essere annullato.
2.2.2 Sulla responsabilità per mala gestio di CP_1
La difesa di ha addebitato a anche una responsabilità ex art. Pt_1 CP_1
2489 c.c. ovvero il compimento di atti di mala gestio in qualità di liquidatrice della società CP_2
Ai sensi dell'art. 2489 c.c. “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”; rispetto agli amministratori, tuttavia, i liquidatori devono gestire la società nell'ottica della esclusiva conversione in denaro del patrimonio e della successiva soddisfazione dei creditori, nel rispetto della parità di trattamento dei
12 creditori senza che ciò, però, precluda la possibilità di continuare l'esercizio aziendale al fine di preservare l'avviamento.
Rispetto agli addebiti mossi a tale titolo dalla difesa attorea va, innanzitutto, smentita la circostanza secondo cui, in fase di liquidazione, sarebbero state emesse n. 21 fatture per attività ordinaria illegittimamente svolta. La circostanza, solo genericamente allegata dall'attore, è stata specificamente contestata dalla difesa di
(v. doc. 23 e sss. parte convenuta). Tra le fatture emesse, le quali non CP_1 sembrano riferibili all'attività ordinaria della società - se non per il
“completamento” di corsi di alcuni corsi di guida (quindi già iniziati) in data prossima alla messa in liquidazione - , infatti, figurano, a titolo esemplificativo, quelle relative alla vendita dell'autovettura aziendale Toyota C-HR 1.8 Hybrid
Active, del telefono cellulare aziendale ovvero di equipaggiamenti da motociclista.
Parimenti generico ed infondato è l'addebito relativo all'acquisto di macchine elettroniche da parte della stessa n fase di liquidazione. Controparte_1
Irrilevanti sono anche tutte le considerazioni di parte attrice in merito alla interruzione da parte della società dell'attività principale dei corsi di guida, che peraltro non si comprende perché sarebbe dovuta continuare (questa sì come attività ordinaria). A tal proposito, peraltro, nota correttamente la convenuta che non necessariamente i propositi espressi dai potenziali clienti si sarebbero dovuti concretizzare, e che erano intervenuti accordi con il circuito motociclistico ospitante di Misano.
Irrilevante inoltre l'apertura di partita iva da parte della er concomitanti CP_1 attività, di per sé non sintomatica di svolgimento di attività in conflitto d'interesse.
Per quanto concerne il compenso del liquidatore appaiono ugualmente generiche ed ipotetiche le considerazioni espresse dall'attore in merito ad una irragionevolezza dello stesso, la quale, in ipotesi, dovrebbe evincersi sulla base di elementi obbiettivi che, invece, non sono stati allegati, tali non potendosi ritenere le comparazioni desunte unicamente dalla tabella dei commercialisti. Va notato, infine, che la stessa
13 liquidatrice ha spontaneamente rinunciato ad una parte dei suoi compensi dell'anno
2022.
Con riferimento, poi, alla vendita dei beni aziendali e, in particolare, dell'autovettura Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active, nessun rilievo può fondatamente essere rivolto alla liquidatrice, che ha documentato di avere tenuto presente una delle possibili valutazioni di mercato, ovvero quella del sito specializzato
Quattroruote, per l'autovettura ceduta in sede di liquidazione
Pertanto, le pretese risarcitorie avanzate da parte attrice a tale titolo non trovano fondamento nella responsabilità di CP_1
Per quanto concerne, invece, la mancata restituzione dei versamenti effettuati da in favore della società in primo luogo, si osserva che trattasi Pt_1 CP_2 di domanda diversa ed estranea rispetto a quella fatta oggetto del procedimento pendente sub RG n. 10298/21 in quanto diversa è la causa petendi in relazione alla quale viene fatto valere l'addebito di responsabilità. Ed invero, nel procedimento sub RG n. 10298/21 viene proposta una vera e propria azione di responsabilità verso l'amministratore, mentre nel caso di specie viene in gioco l'operato di CP_1 quale liquidatrice, e la richiesta viene fatta a titolo restitutorio (rispetto al bilancio finale di liquidazione in parte qua e per questo motivo anche impugnato) e non risarcitorio.
Ciò premesso, deve osservarsi che la somma di € 60.000,00 corrisposta da Pt_1
(altri 30.000 euro risulterebbero successivamente pure versati da ) alla Pt_1 società non ha natura di finanziamento poiché in questo senso, come già osservato,
è la chat whatsapp tra ed il commercialista sub doc. 4 di parte convenuta, Pt_1 da cui si evince, infatti, che l'intento originario di fosse quello di Pt_1 considerare l'apporto come vero e proprio versamento in conto capitale. E ciò indipendentemente dalle diverse appostazioni di bilancio e/o in contabilità (a capitale o a riserva) che la stessa parte attrice asserisce non legittime e non concordate, come da consulenza di parte prodotta in allegato alla seconda memoria
14 ex art. 183 c.p.c. e come da nota di PG nel procedimento penale inserita nel corpo delle note conclusive, ex art. 127ter c.p.c., del marzo 2025 .
Ritiene il Collegio che sia accoglibile in proposito la tesi di per la quale Pt_1 non essendo stato previsto un futuro aumento di capitale da parte di etti CP_1 versamenti dovessero seguire la sorte di quelli “personalizzati” o “targati” ex art. 2431 c.c. e quindi andassero considerati riserva da restituire ai soci in fase di scioglimento (v. sul punto Cass. 16393/07,. “I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale;
una volta eseguiti, i versamenti vanno a costituire una riserva, non di utili, ma "di capitale", soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 cod. civ.), seppure "personalizzata" o "targata" in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che li hanno effettuati. Ne consegue che
i soci eroganti possono chiedere la restituzione delle somme versate solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione e che, d'altra parte, i ridetti versamenti, in caso di saturazione della riserva legale, possono con delibera dell'assemblea ordinaria essere distribuiti "durante societate" tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato.”; cfr. anche - per altri aspetti - Cass. 7980/07, Cass. 2758/12,
Cass. 12310/15).
Pertanto, il bilancio finale di liquidazione (v. doc 12 parte attrice) non avrebbe dovuto distribuire il surplus di € 30.119,78 in proporzione del capitale inizialmente conferito, bensì in proporzione dei versamenti apportati dal socio . Ne Pt_1 consegue che, sotto questo profilo, si configura responsabilità imputabile a per l'attività svolta in fase di liquidazione e ha diritto alla CP_1 Pt_1 restituzione, a tale titolo, dell'importo del residuo attivo (riserve) al di fuori del capitale sociale di euro 10.000 (questo sì distribuibile in proporzione delle quote), che quantifica in euro 19.500. Pt_1
15 La condanna andrà qui tuttavia - come da conclusioni dell'attore - , solo genericamente formulata, poiché le nullità del bilancio 31.12.2021 e del bilancio finale di liquidazione, in uno con gli obblighi ex artt. 2377 e 2479 ter c.c. non necessariamente devono portare alle quantificazioni di cui sopra.
3. Istanze istruttorie
Rimangono inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 26 febbraio 2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
4 Spese di lite
L'esito complessivo della vertenza e, quindi, il solo parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna ai residui 2/3, in applicazione del principio di soccombenza prevalente, a carico di a liquidarsi, come da Controparte_1 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato), individuato sulla base del decisum.
Rispetto alla posizione della società si osserva invece che la stessa è CP_2 stata convenuta in giudizio quale litisconsorte necessaria ed è rimasta contumace, risultando sostanzialmente estranea agli addebiti mossi da parte attrice;
non può quindi dirsi soccombente rispetto alle domande di , che possono in parte Pt_1 anche dirsi rivolte a favore della società stessa;
vanno pertanto interamente compensate quanto all'inerente rapporto processuale .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la nullità della delibera assembleare della società Controparte_2
del 30/04/2022 di approvazione del bilancio al 31.12.2021;
[...]
16 DICHIARA la nullità del bilancio finale di liquidazione della società
[...]
e del conseguente relativo piano di riparto, questo da Controparte_2 riformulare secondo il criterio restitutorio di cui alla parte motiva;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
RIGETTA la domanda di nullità della delibera della società del CP_2
28/06/2021 per i motivi e nei limiti di cui alla parte motiva;
ND lla rifusione dei due terzi delle spese di lite Controparte_1 in favore di che liquida per l'intero in € 1.036 per anticipazioni Parte_1 ed € 7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Bologna, 18.6.2025 Il Presidente rel. est. Dott. Michele Guernelli
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