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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3432/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA SPINA Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA SPINA GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPINA GIUSEPPE e dell'avv. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA SPINA GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPINA Parte_3 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA
SPINA GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPINA GIUSEPPE Parte_4 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA SPINA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PEDERSOLI CARLO e dell'avv. CANEPA VALENTINA ( ) Indirizzo C.F._3
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE
[...] C.F._5 DI PIETA' MILANOpresso il difensore avv. PEDERSOLI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 07/12/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno citato in giudizio la chiedendo il
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni subiti (e solo questo) a causa della condotta da questa tenuta nella fase precontrattuale che ha portato alla stipulazione di una transazione di complesse ed ingenti vicende creditorie e di un contestuale finanziamento, necessario per il ripianamento di diversi debiti nei confronti di soggetti terzi.
In particolare, gli attori sostengono che la Banca, dopo lunghe trattative in cui erano state puntualizzate le diverse condizioni della complessa operazione, anche mediante delibera della Banca stessa (nella fase in cui era commissariata), a ridosso del termine per la stipulazione dei contratti aveva improvvisamente imposto condizioni più onerose, in particolare sostanzialmente un rinforzo delle garanzie già previste, mediante più atti di diversa natura.
Invoca, al fine di ottenere il risarcimento, l'art. 1337 c.c., sostenendo che il mutamento delle richieste sia stato contrario alla buona fede prenegoziale. In subordine invoca altresì gli artt. 1434 e 1435 c.c., ma appare importante sottolineare, senza chiedere l'annullamento dei contratti. In ulteriore subordine chiede che la domanda venga accolta in base all'art. 1440 c.c..
La si è costituita, chiedendo il rigetto delle avverse pretese e Controparte_1
chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Alla prima udienza del 7/5/2019 gli attori hanno ampliato le proprie domande ed eccezioni, come segue:
“Chiede sin da ora dichiararsi la nullità del mandato a vendere in quanto in violazione dell'art.2744
c.c., ed eccepisce la nullità delle fideiussione anche per violazione della normativa anti-trust”.
Riguardo alla proposizione di nuove domande, si evidenzia che l'attore è abilitato ad ampliare l'oggetto del contendere solamente nello stretto limite di cui all'art. 183 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis).
Nel caso di specie, è evidente che il convenuto non ha introdotto domande (la condanna ex art. 96 c.p.c. non ha di per sé natura di riconvenzionale, essendo una statuizione che attiene alla fase di liquidazione delle spese in caso di soccombenza e non è una domanda autonoma).
pagina 2 di 6 Non vi sono nella comparsa di costituzione e risposta neppure eccezioni che possano onerare l'attore di dover chiedere l'accertamento della nullità del mandato a vendere e della fideiussione, essendosi sostanzialmente limitato a negare che nella richiesta di maggiori garanzie vi sia stata violazione di buona fede e finanche di dolo o violenza. L'accoglimento delle domande nuove, cioè, non porterebbe nessun vantaggio all'attore rispetto alle difese della convenuta se non quello dell'estensione della materia del contendere, effetto quest'ultimo precluso dagli artt. 163 ss. e 183 c.p.c..
La cd. “reconventio reconventionis” infatti non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cassazione civile sez. I,
22/12/2016, n.26782).
Le domande nuove formulate in prima udienza dagli attori devono pertanto essere dichiarate inammissibili. Parimenti tardive sono le domande formulate per la prima volta nel corso del giudizio, quale quella di annullamento dei contratti.
Passando quindi alla valutazione della domanda tempestivamente introdotta (risarcimento danni da responsabilità c.d. precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c. o in subordine ex artt. 1434, 145 o 1440
c.c.) si osserva quanto segue.
La responsabilità precontrattuale indica la responsabilità per lesione alla libertà negoziale. Come tale non tutela l'interesse all'adempimento (autonomo e non necessariamente incompatibile), ma precipuamente l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.
Nel caso di specie, come è pacifico, non viene allegata una ipotesi di trattative inutili (il caso più classico e frequente di responsabilità precontrattuale), perché i contratti che entrambe le parti intendevano concludere sono stati stipulati. Non viene in rilevo neppure la seconda ipotesi legata alla validità ed efficacia dei contratti, bensì alla terza categoria: gli attori lamentano la lesione al c.d.
“interesse negativo” a non stipulare un contratto con contenuto alterato rispetto a quello che sarebbe stato con un normale dipanarsi della formazione della volontà contrattuale.
Va tenuto in conto anche che “la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall' art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito pagina 3 di 6 siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua” (così Cassazione civile , sez. III , 25/09/2023 , n. 27262, in una fattispecie relativa ad una controversia relativa alla mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato). Analogo ragionamento, con tutta evidenza, è valido anche nel caso di richiesta di maggiori garanzie a ridosso della stipulazione di un finanziamento e transazione di esposizioni pregresse, come quello di cui ci si occupa.
Ciò posto, nel caso di specie è evidente – per le stesse prospettazioni degli attori – che la loro situazione debitoria nei confronti della odierna convenuta e di un più ampio “ceto bancario” era gravemente complicata, sia come esposizione debitoria in senso stretto che per l'intreccio dei rapporti giuridici ed economici in essere, con vari tentativi di risanamento già percorsi, e la pendenza di diverse controversie e procedimenti giurisdizionali ed amministrativi.
E' pur vero che da tempo la puntualizzazione della operazione contrattuale era ad uno stadio avanzato, tanto da poter riconoscere che vi potesse essere un affidamento in capo agli attori e che solo pochi giorni prima del termine per la stipulazione dei contratti definitivi il creditore ha inoltrato la richiesta di maggiori garanzie. Ci si deve chiedere però, ai fini dell'accoglimento della domanda, se queste aggiunte siano state ingiustificate, ossia contrarie a buona fede.
Innanzitutto si deve notare che nell'iter di formazione negoziale, sempre secondo le stesse allegazioni degli attori, vi erano state nel tempo delle modifiche rispetto a quello che prospettano come l'atto principale di impegno prenegoziale della banca, ossia la “delibera commissariale” del 28/1/2014, anche in favore degli attori, con innalzamento del finanziamento (da € 1.200.000,00 ad € 1.400.000,00).
Sempre secondo quanto riferito dagli attori nell'atto di citazione, peraltro, nella “delibera commissariale” che invocano, era specificato che l'accordo transattivo avrebbe dovuto essere globale: è evidente pertanto – ancor più dato che il termine di closing è stato via via posticipato per la oggettiva complessità dell'operazione coinvolgente terzi – che fosse implicito che fino alla stipula dei contratti sarebbe stato necessario un continuo aggiornamento della situazione debitoria degli odierni attori.
In tale quadro appare come fisiologico e rispondente a buona fede che la creditrice – operatore bancario pagina 4 di 6 - abbia fino all'ultimo valutato il c.d. “merito creditizio” e che abbia incrementato le richieste di garanzie a fronte delle concessioni transattive – non irrisorie, sempre per quanto riferisce parte attrice –
e dell'ulteriore concessione di finanziamento, ictu oculi altamente rischioso per il concedente.
Il rischio complessivo dell'operazione è sottolineato proprio nella citazione: solo con la conclusione dei
Cont contratti con gli attori potevano evitare il fallimento dell'intero gruppo societario e la perdita finanche dei beni personali, comprese le abitazioni. E' evidente, pertanto, la grave mancanza di solvibilità dell'intera compagine.
La richiesta di garanzie adeguate, d'altronde, rientra nella normale fisiologia dei negozi di finanziamento e transazione e non si tratta, si evidenzia, di peggioramento delle condizioni contrattuali in senso stretto (come sarebbe stato una imposizione di tassi di interesse più gravosi o l'inserimento di clausole vessatorie).
Risulta incontestato, peraltro, che l'individuazione delle forme delle garanzie aggiuntive sia stata condotta anche dal Notaio (doc. 11 parte convenuta), di fiducia degli attori. Ciò Persona_1
contribuisce a smentire che vi sia stata una imposizione unilaterale e scorretta da parte della convenuta.
Inoltre, non risulta che le garanzie aggiuntive richieste dalla banca fossero eccessive: a ben vedere non vi è nessuna allegazione degli attori in tal senso. Si concentrano, invece, nell'evidenziare la gravosità delle stesse sui loro patrimoni, ma non sostengono che fossero superflue.
Per quanto è dato sapere – anzi – ad oggi il finanziamento ricevuto non è stato rimborsato, se non in minima parte.
Anche tali elementi portano a escludere una mancanza di buona fede del creditore (il cui onere della prova – si ribadisce – grava comunque sull'attore), che aveva senz'altro legittime ragioni a chiedere adeguate garanzie.
Quanto sinora evidenziato appare sufficiente per escludere una responsabilità ex art. 1337 c.c. della
. Controparte_1
Poiché non vi è prova di violazione dei canoni di buona fede, a maggior ragione non è possibile ritenere provati i ben più gravi caratteri di violenza o di dolo nella condotta da essa tenuta, esclusi anch'essi dalle valutazioni sopra esposte.
La domanda, pertanto, deve essere interamente rigettata. pagina 5 di 6 Non si ravvisano neppure i presupposti per la cancellazione di frasi offensive, formulate all'udienza del
7/5/2019, poiché le espressioni indicate non appaiono esulare i limiti della normale difesa ed essendo pertinenti ai relativi argomenti.
Parimenti non si riscontrano motivi per la trasmissione degli atti alla Procura, non emergendo i manifesti presupposti di reato a cui accenna parte attrice.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Non vi sono motivi rilevanti per un'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., considerato che non è possibile valutare la condotta processuale esterna al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara inammissibili le domande formulate dagli attori all'udienza del 7/5/2019 e successivamente;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni ex artt. 1337, 143, 1435,1440 c.c.;
- Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere a le Controparte_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre ad IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3432/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA SPINA Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA SPINA GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPINA GIUSEPPE e dell'avv. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA SPINA GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPINA Parte_3 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA
SPINA GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPINA GIUSEPPE Parte_4 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LA SPINA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PEDERSOLI CARLO e dell'avv. CANEPA VALENTINA ( ) Indirizzo C.F._3
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA MONTE
[...] C.F._5 DI PIETA' MILANOpresso il difensore avv. PEDERSOLI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 07/12/2021 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno citato in giudizio la chiedendo il
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni subiti (e solo questo) a causa della condotta da questa tenuta nella fase precontrattuale che ha portato alla stipulazione di una transazione di complesse ed ingenti vicende creditorie e di un contestuale finanziamento, necessario per il ripianamento di diversi debiti nei confronti di soggetti terzi.
In particolare, gli attori sostengono che la Banca, dopo lunghe trattative in cui erano state puntualizzate le diverse condizioni della complessa operazione, anche mediante delibera della Banca stessa (nella fase in cui era commissariata), a ridosso del termine per la stipulazione dei contratti aveva improvvisamente imposto condizioni più onerose, in particolare sostanzialmente un rinforzo delle garanzie già previste, mediante più atti di diversa natura.
Invoca, al fine di ottenere il risarcimento, l'art. 1337 c.c., sostenendo che il mutamento delle richieste sia stato contrario alla buona fede prenegoziale. In subordine invoca altresì gli artt. 1434 e 1435 c.c., ma appare importante sottolineare, senza chiedere l'annullamento dei contratti. In ulteriore subordine chiede che la domanda venga accolta in base all'art. 1440 c.c..
La si è costituita, chiedendo il rigetto delle avverse pretese e Controparte_1
chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Alla prima udienza del 7/5/2019 gli attori hanno ampliato le proprie domande ed eccezioni, come segue:
“Chiede sin da ora dichiararsi la nullità del mandato a vendere in quanto in violazione dell'art.2744
c.c., ed eccepisce la nullità delle fideiussione anche per violazione della normativa anti-trust”.
Riguardo alla proposizione di nuove domande, si evidenzia che l'attore è abilitato ad ampliare l'oggetto del contendere solamente nello stretto limite di cui all'art. 183 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis).
Nel caso di specie, è evidente che il convenuto non ha introdotto domande (la condanna ex art. 96 c.p.c. non ha di per sé natura di riconvenzionale, essendo una statuizione che attiene alla fase di liquidazione delle spese in caso di soccombenza e non è una domanda autonoma).
pagina 2 di 6 Non vi sono nella comparsa di costituzione e risposta neppure eccezioni che possano onerare l'attore di dover chiedere l'accertamento della nullità del mandato a vendere e della fideiussione, essendosi sostanzialmente limitato a negare che nella richiesta di maggiori garanzie vi sia stata violazione di buona fede e finanche di dolo o violenza. L'accoglimento delle domande nuove, cioè, non porterebbe nessun vantaggio all'attore rispetto alle difese della convenuta se non quello dell'estensione della materia del contendere, effetto quest'ultimo precluso dagli artt. 163 ss. e 183 c.p.c..
La cd. “reconventio reconventionis” infatti non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cassazione civile sez. I,
22/12/2016, n.26782).
Le domande nuove formulate in prima udienza dagli attori devono pertanto essere dichiarate inammissibili. Parimenti tardive sono le domande formulate per la prima volta nel corso del giudizio, quale quella di annullamento dei contratti.
Passando quindi alla valutazione della domanda tempestivamente introdotta (risarcimento danni da responsabilità c.d. precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c. o in subordine ex artt. 1434, 145 o 1440
c.c.) si osserva quanto segue.
La responsabilità precontrattuale indica la responsabilità per lesione alla libertà negoziale. Come tale non tutela l'interesse all'adempimento (autonomo e non necessariamente incompatibile), ma precipuamente l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.
Nel caso di specie, come è pacifico, non viene allegata una ipotesi di trattative inutili (il caso più classico e frequente di responsabilità precontrattuale), perché i contratti che entrambe le parti intendevano concludere sono stati stipulati. Non viene in rilevo neppure la seconda ipotesi legata alla validità ed efficacia dei contratti, bensì alla terza categoria: gli attori lamentano la lesione al c.d.
“interesse negativo” a non stipulare un contratto con contenuto alterato rispetto a quello che sarebbe stato con un normale dipanarsi della formazione della volontà contrattuale.
Va tenuto in conto anche che “la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall' art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito pagina 3 di 6 siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua” (così Cassazione civile , sez. III , 25/09/2023 , n. 27262, in una fattispecie relativa ad una controversia relativa alla mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato). Analogo ragionamento, con tutta evidenza, è valido anche nel caso di richiesta di maggiori garanzie a ridosso della stipulazione di un finanziamento e transazione di esposizioni pregresse, come quello di cui ci si occupa.
Ciò posto, nel caso di specie è evidente – per le stesse prospettazioni degli attori – che la loro situazione debitoria nei confronti della odierna convenuta e di un più ampio “ceto bancario” era gravemente complicata, sia come esposizione debitoria in senso stretto che per l'intreccio dei rapporti giuridici ed economici in essere, con vari tentativi di risanamento già percorsi, e la pendenza di diverse controversie e procedimenti giurisdizionali ed amministrativi.
E' pur vero che da tempo la puntualizzazione della operazione contrattuale era ad uno stadio avanzato, tanto da poter riconoscere che vi potesse essere un affidamento in capo agli attori e che solo pochi giorni prima del termine per la stipulazione dei contratti definitivi il creditore ha inoltrato la richiesta di maggiori garanzie. Ci si deve chiedere però, ai fini dell'accoglimento della domanda, se queste aggiunte siano state ingiustificate, ossia contrarie a buona fede.
Innanzitutto si deve notare che nell'iter di formazione negoziale, sempre secondo le stesse allegazioni degli attori, vi erano state nel tempo delle modifiche rispetto a quello che prospettano come l'atto principale di impegno prenegoziale della banca, ossia la “delibera commissariale” del 28/1/2014, anche in favore degli attori, con innalzamento del finanziamento (da € 1.200.000,00 ad € 1.400.000,00).
Sempre secondo quanto riferito dagli attori nell'atto di citazione, peraltro, nella “delibera commissariale” che invocano, era specificato che l'accordo transattivo avrebbe dovuto essere globale: è evidente pertanto – ancor più dato che il termine di closing è stato via via posticipato per la oggettiva complessità dell'operazione coinvolgente terzi – che fosse implicito che fino alla stipula dei contratti sarebbe stato necessario un continuo aggiornamento della situazione debitoria degli odierni attori.
In tale quadro appare come fisiologico e rispondente a buona fede che la creditrice – operatore bancario pagina 4 di 6 - abbia fino all'ultimo valutato il c.d. “merito creditizio” e che abbia incrementato le richieste di garanzie a fronte delle concessioni transattive – non irrisorie, sempre per quanto riferisce parte attrice –
e dell'ulteriore concessione di finanziamento, ictu oculi altamente rischioso per il concedente.
Il rischio complessivo dell'operazione è sottolineato proprio nella citazione: solo con la conclusione dei
Cont contratti con gli attori potevano evitare il fallimento dell'intero gruppo societario e la perdita finanche dei beni personali, comprese le abitazioni. E' evidente, pertanto, la grave mancanza di solvibilità dell'intera compagine.
La richiesta di garanzie adeguate, d'altronde, rientra nella normale fisiologia dei negozi di finanziamento e transazione e non si tratta, si evidenzia, di peggioramento delle condizioni contrattuali in senso stretto (come sarebbe stato una imposizione di tassi di interesse più gravosi o l'inserimento di clausole vessatorie).
Risulta incontestato, peraltro, che l'individuazione delle forme delle garanzie aggiuntive sia stata condotta anche dal Notaio (doc. 11 parte convenuta), di fiducia degli attori. Ciò Persona_1
contribuisce a smentire che vi sia stata una imposizione unilaterale e scorretta da parte della convenuta.
Inoltre, non risulta che le garanzie aggiuntive richieste dalla banca fossero eccessive: a ben vedere non vi è nessuna allegazione degli attori in tal senso. Si concentrano, invece, nell'evidenziare la gravosità delle stesse sui loro patrimoni, ma non sostengono che fossero superflue.
Per quanto è dato sapere – anzi – ad oggi il finanziamento ricevuto non è stato rimborsato, se non in minima parte.
Anche tali elementi portano a escludere una mancanza di buona fede del creditore (il cui onere della prova – si ribadisce – grava comunque sull'attore), che aveva senz'altro legittime ragioni a chiedere adeguate garanzie.
Quanto sinora evidenziato appare sufficiente per escludere una responsabilità ex art. 1337 c.c. della
. Controparte_1
Poiché non vi è prova di violazione dei canoni di buona fede, a maggior ragione non è possibile ritenere provati i ben più gravi caratteri di violenza o di dolo nella condotta da essa tenuta, esclusi anch'essi dalle valutazioni sopra esposte.
La domanda, pertanto, deve essere interamente rigettata. pagina 5 di 6 Non si ravvisano neppure i presupposti per la cancellazione di frasi offensive, formulate all'udienza del
7/5/2019, poiché le espressioni indicate non appaiono esulare i limiti della normale difesa ed essendo pertinenti ai relativi argomenti.
Parimenti non si riscontrano motivi per la trasmissione degli atti alla Procura, non emergendo i manifesti presupposti di reato a cui accenna parte attrice.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Non vi sono motivi rilevanti per un'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c., considerato che non è possibile valutare la condotta processuale esterna al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara inammissibili le domande formulate dagli attori all'udienza del 7/5/2019 e successivamente;
- Rigetta la domanda di risarcimento danni ex artt. 1337, 143, 1435,1440 c.c.;
- Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere a le Controparte_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre ad IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6