Versione
1 marzo 1958
1 marzo 1958
Art. 10.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:
a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7 risultino comunque assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;
b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell' art. 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;
c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;
d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti.
Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920, previsto dall' art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano:
a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7 risultino comunque assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;
b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell' art. 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;
c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera;
d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti.
Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920, previsto dall' art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1968, n. 1029Provvedimento: La norma di cui all'art 10 uc legge 20 febbraio 1958 n 55, con la quale e stato disposto che il divieto di cumulo delle pensioni si applica anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare nella guerra 1915-1918,previsto dall'art 136 del RDL n 1827 del 1935, ha carattere innovativo.*Leggi di più...
- previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)·
- inps·
- cumulabilita delle pensioni·
- divieto di cumulo ex art 10 uc l n 55 del 1958·
- pensioni invalidita e vecchiaia (in genere)·
- carattere innovativo