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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1845/2024
LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 1845/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NA LV
OPPONENTE contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA FARO' e l'avv. Controparte_1 C.F._1
UC AN
OPPONENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 4 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7537/2023 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 15.912,00 oltre spese e accessori, per omesso Controparte_1 pagamento della fattura n. 9 del 18.05.2022, avente ad oggetto il corrispettivo per la prestazione di attività di consulenza nell'ambito del progetto “Università della legalità”.
In particolare, premesso che:
• è una Società Consortile a Responsabilità Limitata controllata, coordinata Parte_1
e diretta dall' , che ha assunto come propria attività Controparte_2 istituzionale la continuazione e lo sviluppo della "Scuola di Amministrazione Aziendale" dell'Ateneo, attraverso la gestione di corsi di laurea e master. La società opponente rientra, quindi, tra i c.d. enti di diritto privato in controllo pubblico che sono soggetti sia alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sia alle linee guida Parte ANAC, nonché al Codice degli Appalti, in forza del quale opera come una stazione appaltante. Parte
• risulta altresì appartenere al “Gruppo Università” ai sensi del Decreto
Interministeriale – MEF n. 248/2016 ed è, pertanto, tenuta agli adempimenti previsti CP_3 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell' ; Controparte_2
• la natura para-pubblicistica di SAA fa sì che la stessa sia, quindi, retta da un insieme di principi, assetti e regole che ne organizzano il funzionamento in aderenza alle normative anticorruzione, avuto speciale riguardo all'affidamento di incarichi a soggetti esterni;
• in merito alla fornitura di beni e servizi (incluso quindi l'affidamento di incarichi a terzi), la regolamentazione interna prevede uno specifico procedimento per la richiesta dell'offerta, per l'approvazione dell'ordine di acquisto, nonché per la liquidazione della fattura;
quanto al sistema organizzativo e di gestione, lo stesso risulta altresì soggetto ai controlli derivanti dal possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015; tanto premesso, ha contestato la pretesa creditoria avversaria deducendo che l'emissione della fattura elettronica n. 9 del 18.5.2022 per prestazione di attività di consulenza da parte di Controparte_1
è incompatibile con le procedure di affidamento di incarichi e di autorizzazione alla fatturazione vigenti in SAA. Ha precisato sul punto che manca completamente non solo un preventivo o un'offerta di pagina 2 di 12 Parte acquisto, ma soprattutto un contratto tra e per la prestazione di attività Controparte_1 consulenziale, corredato dagli elementi minimi indispensabili richiesti dalla procedura di
“approvazione dell'ordine di acquisto”. Parte Ha negato recisamente che abbia mai reso in favore di alcuna prestazione di “consulenza CP_1 nell'ambito dell'ideazione, realizzazione e concretizzazione del progetto denominato Università della legalità” a titolo oneroso, riconducibile alla predetta fattura, atteso che l'attività prestata è chiaramente da ascrivere a un contesto meramente volontaristico,
Ha chiarito che il progetto denominato “Università della legalità” è consistito in una pubblica selezione Parte ad un premio di studio bandita da su fondi erogati dall'US , con la partecipazione della CP_4 rappresentanza sindacale denominata Unione Generale dei Lavoratori-Polizia di Stato, per la realizzazione di elaborati progettuali volti allo sviluppo economico e sociale delle realtà urbane, in una prospettiva di prevenzione della proliferazione di fenomeni criminali e, più in generale, di inclusione, con particolare attenzione alla fascia giovanile. L'importo del premio di studio era previsto in soli euro
1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge. L'avvio del progetto e delle attività allo stesso connesse è avvenuto su base esclusivamente volontaristica grazie al contributo di alcuni soggetti, tra cui la LS US (Associazione per la Legalità e Sicurezza sul Lavoro), il sindacato UGL della Polizia di Stato, nonché in parte di all'epoca studente di Controparte_1
Parte
con collegamenti al mondo associazionistico. Tali soggetti hanno pertanto volontariamente deciso di rivolgere in tale direzione il proprio impegno sociale. La natura volontaria e non professionale, bensì solidaristica e priva per definizione di finalità lucrative, ha dunque caratterizzato le attività svolte dai diversi soggetti, incluso che hanno contribuito, ciascuno nel proprio ruolo, alla Controparte_1 realizzazione del progetto in modo completamente gratuito.
Ha, altresì, dedotto che ha partecipato a tale progetto per un limitato periodo di Controparte_1 tempo;
ha contestato la valenza probatoria del doc. n.
4. prodotto in sede monitoria, costituito da una missiva datata 15.5.2017 con la quale l'allora A.U. di SAA si limitò a ringraziare il er la CP_1 sua attività di promozione, avente ad oggetto le iniziative con valenza sociale inerenti al progetto
“Università della legalità”.
Ha sottolineato la pretestuosità, infondatezza e mala fede del convenuto opposto, desumibile anche dal fatto che la partita iva indicata nella fattura azionata, risulta avviata anni dopo rispetto P.IVA_2 all'epoca del Progetto “Università della legalità”.
Ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito azionato da ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2956 n. 2 c.c., non essendo indicata in fattura nemmeno l'ipotetica data dell'asserita realizzazione dell'attività consulenziale di cui si tratta. pagina 3 di 12 Ha quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Con decreto del 22.05.2024, il Giudice verificata la regolarità della notifica e dato atto della mancata costituzione di parte convenuta, ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 si è costituito in data 8.07.2024 contestando l'opposizione e deducendo che: Controparte_1
• l'attività di consulenza svolta di cui alla fattura azionata è stata prestata non in qualità di studente ma di ideatore del progetto "Università della Legalità", come risultante dal bando ufficiale pubblicato dalla SAA;
• il progetto era finalizzato a un coinvolgimento degli studenti, secondo il principio di cittadinanza attiva, nel progettare una riqualificazione urbanistica, sotto l'aspetto socio- economico, di alcune aree urbane della Città di Torino;
• quale esperto nel campo delle pubbliche relazioni e “lobbying”, non Controparte_1 solo ha ideato totalmente il progetto, partecipando alla creazione del bando, ma ha organizzato tutti gli incontri propedeutici e preparatori, tenendo i rapporti con gli uffici universitari della SAA - School of Management, individuando e selezionando i componenti della commissione giudicante/esaminatrice, partecipando a tutte le sessioni di disamina degli elaborati presentati dagli studenti, ricercando il soggetto donatore della borsa di studio, coinvolgendo, altresì, tutte le istituzioni di riferimento ed occupandosi delle relazioni con i media, coordinando i rapporti tra la segreteria studenti della SAA - School of Management e le istituzioni locali;
• la borsa di studio è stata resa possibile dal fatto che ha individuato ed Controparte_1 inserito nel progetto l'associazione US denominata " ", che ha stanziato i fondi per CP_4 la suddetta borsa di studio di euro 1.000, destinata al vincitore;
• l'attività di consulenza di cui alla fattura è stata svolta per un lasso di tempo di circa sei mesi-almeno fino al mese di maggio 2017, tempo necessario per la realizzazione, concretizzazione e ufficializzazione del progetto "Università della Legalità";
• gli apparati dirigenziali della SAA - School of Management erano ben consapevoli ed informati che era ed è noto come esperto di pubbliche relazioni e Controparte_1
“lobbying” ; solo in considerazione dei rapporti cordiali, professionali e confidenziali all'epoca in corso con l'istituto opponente non fu ritenuto necessario redigere un contratto scritto di prestazione d'opera professionale, avendo l'opposto confidato nella buona fede della SAA - School of Management ed auspicando il pagamento della propria prestazione professionale.
pagina 4 di 12 Ha, dunque, ribadito il diritto a percepire il compenso ex art. 2222 c.c. per l'attività di consulenza prestata nell'ambito del contratto d'opera intercorso con l'attrice, non soggetto a particolari requisiti di forma. Ha contestato la sussistenza dei requisiti per poter considerare la società opponente quale
“pubblica amministrazione”, con conseguente applicabilità dell'obbligo di evidenza pubblica e alla disposizione del Codice dei contratti pubblici in quanto organismo di diritto pubblico, ex art. 3 D.Lgs. 50/2016.
Ha, altresì, contestato l'eccezione di prescrizione deducendo che, da un lato, l'attività di consulenza svolta non rientra in alcun modo nel novero delle professioni regolamentate, non essendo subordinata all'iscrizione in un apposito albo o elenco, circostanza già, di per sé sola, idonea ad escludere l'applicabilità dell'art. 2956 c.c.; dall'altro lato, che la parte opponente ha negato la sussistenza del credito, circostanza ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità come ostativa all'applicazione della dedotta prescrizione triennale ex art. 2956 comma 2 c.c.
Ciò premesso ha chiesto di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In data 13.03.2025 i difensori di Avv.ti Giulia Ceresa e Riccardo Scalisi hanno Controparte_1 dismesso il mandato difensivo. In data 12.03.2025, si sono costituiti quali difensori dell'opposto gli Avv.ti Luca Zanetti e Francesca Farò.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoni.
***
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2956 n. 2 c.c. sollevata dall'opponente deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.“Si prescrive in tre anni il diritto: 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
La norma non è applicabile alla fattispecie in esame.
difatti, all'epoca dei fatti di causa, non rientrava nella categoria dei “professionisti” Controparte_1 non essendo iscritto in alcun albo professionale. La circostanza non è oggetto di contestazione. Pare opportuno anticipare sin da ora che ha contribuito al progetto “Università della legalità” in CP_1 qualità di studente, con scopo solidaristico ed a titolo totalmente gratuito con la conseguenza che non si è instaurato alcun rapporto professionale di debito/credito tra le parti, come verrà precisato di seguito.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
pagina 5 di 12 Non oggetto è di contestazione che l'opposto abbia prestato in favore della società opponente attività di consulenza nell'ambio del progetto “Università della legalità” di cui al bando n. 2/17 del 17 marzo
2017 (doc.14 parte opponente).
Le parti controvertono sulla gratuità o meno della suddetta prestazione.
In particolare, l'opponente sostiene che l'avvio del progetto e delle attività connesse sia avvenuto su base volontaristica grazie al contributo di alcuni soggetti, tra cui all'epoca studente Controparte_1
Parte di , con collegamenti al mondo associazionistico. L'attività prestata dall'opposto sarebbe quindi stata “solidaristica e priva per definizione di finalità lucrative” ovvero completamente gratuita.
Tale circostanza troverebbe riscontro nella natura stessa della società opponente che rientra tra i “c.d. enti di diritto privato in controllo pubblico”, soggetti a specifiche normative anche per quanto riguarda l'affidamento di incarichi a soggetti esterni, possibile solo previo espletamento di un dettagliato procedimento “per la richiesta dell'offerta, per l'approvazione dell'ordine d'acquisto, nonché per la liquidazione della fattura”; dall'altro lato, stando a quanto rappresentato dalla società opponente, tra le parti non sarebbe mai intervenuto alcun contratto preceduto da una valida offerta d'acquisto, per la prestazione di attività consulenziale, corredato dagli elementi minimi indispensabili richiesti dalla
“procedura di approvazione dell'ordine d'acquisto”.
L'opposto di contro sostiene di aver prestato la propria attività professionale a titolo oneroso e che la mancata stipula di un contratto in forma scritta sia da ricollegare al rapporto fiduciario esistente tra le parti in causa. In ogni caso secondo l'attività prestata in favore della società Controparte_1 opponente sarebbe inquadrabile nell'ambito della disciplina del contratto d'opera che, in quanto tale, non richiede alcuna particolare forma ed è naturalmente a titolo oneroso. Secondo la prospettazione attorea, la sussistenza del credito troverebbe specifico riscontro nella lettera di ringraziamento per l'attività svolta, trasmessa dalla all'opposto, in data 28.03.2017 (doc. Parte_1
14).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che l'attività prestata da parte opposta in favore dell'attrice in opposizione non possa essere configurata come adempimento dell'obbligazione professionale scaturente dalla stipula di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
Va premesso che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista (cfr. Cass. n. 29812/2018; n. 21522 /2019).
Dunque, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, pagina 6 di 12 cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, occorre altresì premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n.
7448/1993).
Nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa Controparte_1
l'avvenuto conferimento di un incarico professionale a titolo oneroso e dell'allegazione della natura esclusivamente volontaristica dell'attività prestata dall'opposto nell'ambito del progetto “Università della legalità”, non ha assolto all'onere su di lui incombente di provare che tra le parti sia intercorso un contratto avente carattere oneroso e, quindi, l'esistenza e la fondatezza del credito azionato.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'opposto si è infatti limitato a produrre una lettera di ringraziamento risalente al 28.03.2024 (doc. 14) ed una serie di mail (doc. da 2 a 22) che, sebbene dimostrino la sua effettiva partecipazione attiva alla realizzazione e organizzazione del progetto in esame, sono assolutamente inidonee a dimostrare che tra le parti sia intercorso un accordo avente ad oggetto il conferimento a di un incarico a titolo oneroso e, anzi, sono coerenti con il contesto CP_1 solidaristico e volontaristico che ha caratterizzato il progetto.
Il convenuto non ha prodotto in atti alcun accordo scritto, alcuna proposta di incarico con indicazione del corrispettivo pattuito o dei criteri per la determinazione dello stesso, né alcun tipo di documento dal quale si possa presumere un accordo tra le parti sul punto, senza considerare, peraltro, la specifica procedura che - tenuto conto della natura dell'ente con cui è intercorso il rapporto - si sarebbe dovuta adottare per l'eventuale stipula di un tale tipo di accordo, come dettagliatamente descritta da parte attrice.
Di contro, la assoluta gratuità della prestazione eseguita dall'opposto in favore della società opponente ha trovato specifico riscontro all'esito dell'istruttoria orale.
In particolare, la teste , all'epoca dei fatti (2017) Presidente di Circoscrizione Testimone_1 ha dichiarato di aver ricevuto in data 9.3.2017 una mail da nella quale era lo stesso Controparte_1 convenuto a inquadrare la natura del proprio contributo apportato al progetto come “ puramente pagina 7 di 12 intellettuale e tecnico”: “Allora ero Presidente di circoscrizione, non ho con me la mail perché era indirizzata alla presidenza istituzionale ma nella mia agenda in cui viene annotato tutto risulta che mi scrisse il 9.3.2017 una mail in cui mi presentò il progetto bandito con fondi donati dalla CP_1 onlus ANSIL, io fui invitata in quanto Presidente di una delle tre circoscrizioni possibilmente coinvolte nei progetti e lui mi scrisse la mail descrittiva del progetto precisando che “gli aspetti comunicativi sono di pertinenza della US Ansil, il mio apporto a tale progetto è puramente intellettuale e tecnico, in qualità di ideatore del progetto ritengo doveroso e proficuo istaurare un rapporto di collaborazione assidua con le istituzioni locali e le realtà rappresentative del territorio.” Si trattava della mail di invito alla conferenza stampa”. (verbale di udienza 14.1.2025). Parte Il testimone , direttore della scuola di amministrazione, dipendente della , Testimone_2 ha descritto il progetto e il contributo apportato alla realizzazione dello stesso da nei Controparte_1 termini che seguono: “Sono a conoscenza del fatto che il progetto fosse su base volontaristica perché capita spesso che gli studenti organizzino attività di questo tipo su temi di interesse comune, tanto che solo ultimamente sono stati organizzati quattro eventi. Gli eventi e questo tipo di attività sono sempre fatti su base volontaristica e così fu anche rispetto al progetto in oggetto. All'epoca dei fatti ero dirigente ma non ancora procuratore, ero il direttore della scuola dal 2013. La Scuola è controllata, coordinata e diretta dall'Università di ; (…) è vero, la borsa di studio ricordo era di CP_2 CP_2
1000 euro (…) è vero, il lavoro più importante è stato svolto proprio dalla segreteria studenti nel coinvolgere gli studenti del corso di laurea che si è adoperata più di tutti. (…) è vero, la sua attività era limitata a questo. (…) assolutamente si. Se non fosse stata a titolo gratuito, essendo noi una società controllata dal pubblico, avremmo dovuto indire un bando di gara. ADR: nel corso del progetto non vi è mai stata una richiesta di pagamento da parte di per l'attività svolta o che CP_1 avrebbe dovuto svolgere né si è mai parlato di compensi di alcun tipo. Ricordo solo che CP_1 aveva richiesto una lettera di encomio via mail all'avv. Maiorino, amministratore delegato per scuola in quanto era di suo interesse poter disporre di un documento di questo tipo. Ciò accadde nelle fasi conclusive de progetto, ritendo per avere una sorta di lettera di presentazione.” (verbale di udienza
14.1.2025)
La totale gratuità del progetto è stata altresì confermata da all'epoca Segretario Regionale di UGL della Polizia di Stato, da , Controparte_5 CP_6
Amministratore Delegato e poi Amministratore Unico della Business School della SAA SCARL dalla sua costituzione nel 2011 al 2023 e da , Sovrintendente della Polizia di Stato. Parte_2
Nel dettaglio, ha dichiarato: “Il progetto era assolutamente gratuito. Tutti coloro Controparte_5 che hanno partecipato a quella attività lo hanno fatto a titolo gratuito. Qualsiasi attività si faccia per pagina 8 di 12 il sindacato deve sempre essere gratuita non deve essere mai remunerata. Non paghiamo i colleghi per fare questo tipo di attività che è sempre su base volontaria (…) è vero. Ricordo che mi fu riferito da
che dice che c'era un ragazzo volenteroso che voleva dare una mano, a titolo gratuito Parte_2 ovviamente. (..) è vero, ne ero al corrente. So che c'è stato un bando, una gara, era una cosa legata a studenti meritevoli. Non ricordo l'importo della borsa di studio. (..) non conosco chi ha avuto l'idea di coinvolgere i ragazzi o in che modo ma direi di si. Tutto sempre su base volontaristica e gratuita. (..) so che ha collaborato ma nel dettaglio non so dire quali fossero i suoi compiti perché non lo CP_1 gestivo io direttamente (…) è vero, tutti coloro che hanno partecipato lo hanno fatto a titolo gratuito. Part non ha percepito alcun compenso. (..) non sono a conoscenza dei rapporti tra e CP_1 CP_1 rispetto a questo progetto sulla eventuale pattuizione di un compenso ma secondo la mia opinione è da escludere che sia stato pattuito un compenso anche tenuto conto della natura dell'iniziativa.
(verbale di udienza 14.01.2025).
ha dichiarato: “il era uno dei tanti studenti attivi che partecipava ad alcune CP_6 CP_1
Part attività marginali della come questo progetto (…) Confermo che coloro che hanno partecipato al progetto tra cui il lo hanno fatto a titolo volontaristico perché in questo tipo di progetti CP_1 non era mai previsto un compenso e posso dire che non era previsto il compenso per nessuno perché essendo la SAA un soggetto sottoposto a controllo pubblico qualunque incarico remunerato avrebbe dovuto avere i passaggi tecnici tipici della PA. Peraltro, la vigilanza sulla spesa anche da parte mia era molto stringente. (verbale di udienza 16.9.2025)
Infine, ha dichiarato: “Premetto che io ero e sono tutt'oggi il segretario provinciale Parte_2 della UGL della Polizia di Stato che nel frattempo ha cambiato denominazione in FSP Polizia di Stato
e sono anche il Presidente della LS ONLUS. Nella nostra azione sociale di divulgazione della cultura della legalità che facciamo sia come sindacato che come ONLUS poiché il aveva
CP_1 chiesto di collaborare con noi come sindacato di Polizia ci ha portato l'idea di creare una borsa di Part studio per la . Premetto che il aveva iniziato a collaborare con noi da un anno e ha
CP_1 firmato anche un documento in cui indicava che lo stesso era tutto puramente gratuito a scopo filantropico e non poteva richiedere neanche a noi un qualsiasi tipo di rimborso. Non era assolutamente un lavoro. (…) ha avuto l'idea di proporre qualcosa all'università tra cui
CP_1 ideare questa borsa di studio che è nata da un confronto tra tutte le parti. Insieme abbiamo creato un regolamento per disciplinare gli obiettivi e chi avrebbe potuto vincerla questa borsa di studio. era anche un volontario del sindacato di Polizia. Tanto è vero che quando abbiamo ideato
CP_1 la borsa ed abbiamo focalizzato i punti, il giorno della consegna del premio abbiamo creato un evento apposito e abbiamo invitato anche il Questore e il i è presentato presso la segreteria del Tes_3
pagina 9 di 12 Questore a nome della UGL Polizia di Stato. Ha agito in nome e per conto della nostra associazione di cui era volontario. Ha effettivamente mandato delle email sempre tenendo conto però che agiva come volontario del sindacato di Polizia. (…) totalmente gratuita per tutti. L'unica parte economica è Part l' che ha dato i soldi alla con bonifico per premiare il progetto vincente. (verbale di udienza CP_4
16.9.2025).
L'istruttoria orale, come già ribadito, ha confermato il carattere totalmente volontaristico e gratuito del contributo prestato da al progetto Universitario di cui si tratta. Controparte_1
In particolare, è emerso come l'opposto abbia agito in qualità di studente dell'università, facente parte della UGL, sindacato impegnato in attività di divulgazione della cultura e della legalità.
La totale gratuità dell'attività prestata risulta, altresì, in maniera chiara e inequivocabile dal tenore della lettera di incarico funzionale di prestazione gratuita conferita dall'UGL Polizia di Stato a in data 12.6.2016 (doc.30). Tale documento è stato trasmesso in data 12.7.2024 Controparte_1
Parte alla , da parte del Dott. , Sovrintendente della Polizia di Stato e Segretario Parte_2
Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato già UGL Polizia, nonché Presidente dell'Associazione LS US, quale allegato ad una dichiarazione di scienza (doc. n. 31.). In tale dichiarazione il suddetto sovrintendente ha certificato la collaborazione del con il sindacato, CP_1 la totale gratuità del progetto universitario, volto alla creazione di una borsa di studio, precisando di essersi occupato, insieme all'associazione, del relativo finanziamento. (doc. 31).
Lo spirito volontaristico e la valenza sociale dell'attività trova ulteriore conferma nella lettera di ringraziamento del 28.03.2024 (doc. 14) trasmessa dalla società opponente a A Controparte_1 differenza di quanto dedotto dall'opposto, il quale considera tale lettera un esplicito “riconoscimento di debito” tanto da porla a fondamento della propria pretesa creditoria, tale missiva è stata trasmessa dalla società opponente al convenuto opposto, su sollecitazione dello stesso La Controparte_1 Parte_1 ha allegato ai propri scritti difensivi una mail ricevuta dall'opposto in data 15.05.2017 in cui si
[...] legge: “Ciao sarebbe possibile avere una lettera d'encomio, che certifichi il mio impegno per il Tes_2 progetto " Università della Legalità " ed il mio interesse, in quanto studente, per le attività con valenza sociale. In merito al progetto " Università della Legalità " lettera analoga è stata redatta dall'Organizzazione Sindacale UGL Polizia di Stato (file allegato ). Sarebbe possibile ricevere una lettera d'encomio anche da parte della SAA - School of Management ? Grazie e cordiali saluti Controparte_1
Dal tenore letterale della missiva, appare evidente come l'interesse dell'opposto fosse quello di ottenere un “certificato” relativo all'attività eseguita nel contesto del progetto oggetto di causa, attestante, appunto, l'attività svolta e l'impegno profusi. pagina 10 di 12 Dalla suddetta lettera, tuttavia, non emerge in alcun modo che l'attività sia stata prestata a titolo oneroso o che la scuola si sia impegnata a corrispondere un corrispettivo;
al contrario, dal tenore della stessa e considerato il contesto in cui è stata rilasciata, si evince la natura totalmente gratuita dell'impegno prestato e dell'attività svolta che, proprio perchè non remunerati economicamente, hanno giustificato le parole di ringraziamento ivi contenute.
In definitiva, non essendo stata dimostrata la conclusione di un contratto d'opera professionale a titolo oneroso tra le parti, ma essendo, anzi, emersa la natura totalmente gratuita e su base volontaristica dell'attività svolta dall'opposto, va affermata la totale infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e va respinta la domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma indicata.
Va, invece, respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata stante l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma.
Quanto al comma 1 della citata norma, va osservato che la temerarietà della lite consiste nella coscienza della infondatezza della domanda (mala fede) o nella ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass. n.13071/2003).
E' onere della parte che invoca il risarcimento allegare e provare i fatti che fondano tale richiesta che, comunque, presuppone anche l'esistenza del danno che si assume di avere subito per la temeraria instaurazione della lite.
Nella fattispecie in esame, non è ravvisabile la mala fede o la colpa grave del convenuto, né uno specifico danno subito dall'attrice.
Il terzo comma prevede, altresì, quale condotta punibile l'aver abusato dello strumento processuale, e
"richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione" (cfr. Cass. n. 25012/2024 che richiama Cass. n. 26545/ 2021).
La condotta processuale di parte opposta non appare qualificabile come “sproporzionata in relazione all'utilità effettivamente conseguibile” ma compatibile con l'esercizio del diritto di difesa.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.7537/2023 emesso il
21.12.2023
• Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
• Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 5.077,00 oltre c.u. e marche, nonché rimborso forfettario del 15%, Iva
e C.p.a. come per legge e successive occorrende.
Torino, 22 dicembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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LA GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 1845/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NA LV
OPPONENTE contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA FARO' e l'avv. Controparte_1 C.F._1
UC AN
OPPONENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somme pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 4 dicembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7537/2023 emesso dal Tribunale di Torino, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 15.912,00 oltre spese e accessori, per omesso Controparte_1 pagamento della fattura n. 9 del 18.05.2022, avente ad oggetto il corrispettivo per la prestazione di attività di consulenza nell'ambito del progetto “Università della legalità”.
In particolare, premesso che:
• è una Società Consortile a Responsabilità Limitata controllata, coordinata Parte_1
e diretta dall' , che ha assunto come propria attività Controparte_2 istituzionale la continuazione e lo sviluppo della "Scuola di Amministrazione Aziendale" dell'Ateneo, attraverso la gestione di corsi di laurea e master. La società opponente rientra, quindi, tra i c.d. enti di diritto privato in controllo pubblico che sono soggetti sia alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, sia alle linee guida Parte ANAC, nonché al Codice degli Appalti, in forza del quale opera come una stazione appaltante. Parte
• risulta altresì appartenere al “Gruppo Università” ai sensi del Decreto
Interministeriale – MEF n. 248/2016 ed è, pertanto, tenuta agli adempimenti previsti CP_3 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell' ; Controparte_2
• la natura para-pubblicistica di SAA fa sì che la stessa sia, quindi, retta da un insieme di principi, assetti e regole che ne organizzano il funzionamento in aderenza alle normative anticorruzione, avuto speciale riguardo all'affidamento di incarichi a soggetti esterni;
• in merito alla fornitura di beni e servizi (incluso quindi l'affidamento di incarichi a terzi), la regolamentazione interna prevede uno specifico procedimento per la richiesta dell'offerta, per l'approvazione dell'ordine di acquisto, nonché per la liquidazione della fattura;
quanto al sistema organizzativo e di gestione, lo stesso risulta altresì soggetto ai controlli derivanti dal possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015; tanto premesso, ha contestato la pretesa creditoria avversaria deducendo che l'emissione della fattura elettronica n. 9 del 18.5.2022 per prestazione di attività di consulenza da parte di Controparte_1
è incompatibile con le procedure di affidamento di incarichi e di autorizzazione alla fatturazione vigenti in SAA. Ha precisato sul punto che manca completamente non solo un preventivo o un'offerta di pagina 2 di 12 Parte acquisto, ma soprattutto un contratto tra e per la prestazione di attività Controparte_1 consulenziale, corredato dagli elementi minimi indispensabili richiesti dalla procedura di
“approvazione dell'ordine di acquisto”. Parte Ha negato recisamente che abbia mai reso in favore di alcuna prestazione di “consulenza CP_1 nell'ambito dell'ideazione, realizzazione e concretizzazione del progetto denominato Università della legalità” a titolo oneroso, riconducibile alla predetta fattura, atteso che l'attività prestata è chiaramente da ascrivere a un contesto meramente volontaristico,
Ha chiarito che il progetto denominato “Università della legalità” è consistito in una pubblica selezione Parte ad un premio di studio bandita da su fondi erogati dall'US , con la partecipazione della CP_4 rappresentanza sindacale denominata Unione Generale dei Lavoratori-Polizia di Stato, per la realizzazione di elaborati progettuali volti allo sviluppo economico e sociale delle realtà urbane, in una prospettiva di prevenzione della proliferazione di fenomeni criminali e, più in generale, di inclusione, con particolare attenzione alla fascia giovanile. L'importo del premio di studio era previsto in soli euro
1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge. L'avvio del progetto e delle attività allo stesso connesse è avvenuto su base esclusivamente volontaristica grazie al contributo di alcuni soggetti, tra cui la LS US (Associazione per la Legalità e Sicurezza sul Lavoro), il sindacato UGL della Polizia di Stato, nonché in parte di all'epoca studente di Controparte_1
Parte
con collegamenti al mondo associazionistico. Tali soggetti hanno pertanto volontariamente deciso di rivolgere in tale direzione il proprio impegno sociale. La natura volontaria e non professionale, bensì solidaristica e priva per definizione di finalità lucrative, ha dunque caratterizzato le attività svolte dai diversi soggetti, incluso che hanno contribuito, ciascuno nel proprio ruolo, alla Controparte_1 realizzazione del progetto in modo completamente gratuito.
Ha, altresì, dedotto che ha partecipato a tale progetto per un limitato periodo di Controparte_1 tempo;
ha contestato la valenza probatoria del doc. n.
4. prodotto in sede monitoria, costituito da una missiva datata 15.5.2017 con la quale l'allora A.U. di SAA si limitò a ringraziare il er la CP_1 sua attività di promozione, avente ad oggetto le iniziative con valenza sociale inerenti al progetto
“Università della legalità”.
Ha sottolineato la pretestuosità, infondatezza e mala fede del convenuto opposto, desumibile anche dal fatto che la partita iva indicata nella fattura azionata, risulta avviata anni dopo rispetto P.IVA_2 all'epoca del Progetto “Università della legalità”.
Ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito azionato da ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2956 n. 2 c.c., non essendo indicata in fattura nemmeno l'ipotetica data dell'asserita realizzazione dell'attività consulenziale di cui si tratta. pagina 3 di 12 Ha quindi chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Con decreto del 22.05.2024, il Giudice verificata la regolarità della notifica e dato atto della mancata costituzione di parte convenuta, ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 si è costituito in data 8.07.2024 contestando l'opposizione e deducendo che: Controparte_1
• l'attività di consulenza svolta di cui alla fattura azionata è stata prestata non in qualità di studente ma di ideatore del progetto "Università della Legalità", come risultante dal bando ufficiale pubblicato dalla SAA;
• il progetto era finalizzato a un coinvolgimento degli studenti, secondo il principio di cittadinanza attiva, nel progettare una riqualificazione urbanistica, sotto l'aspetto socio- economico, di alcune aree urbane della Città di Torino;
• quale esperto nel campo delle pubbliche relazioni e “lobbying”, non Controparte_1 solo ha ideato totalmente il progetto, partecipando alla creazione del bando, ma ha organizzato tutti gli incontri propedeutici e preparatori, tenendo i rapporti con gli uffici universitari della SAA - School of Management, individuando e selezionando i componenti della commissione giudicante/esaminatrice, partecipando a tutte le sessioni di disamina degli elaborati presentati dagli studenti, ricercando il soggetto donatore della borsa di studio, coinvolgendo, altresì, tutte le istituzioni di riferimento ed occupandosi delle relazioni con i media, coordinando i rapporti tra la segreteria studenti della SAA - School of Management e le istituzioni locali;
• la borsa di studio è stata resa possibile dal fatto che ha individuato ed Controparte_1 inserito nel progetto l'associazione US denominata " ", che ha stanziato i fondi per CP_4 la suddetta borsa di studio di euro 1.000, destinata al vincitore;
• l'attività di consulenza di cui alla fattura è stata svolta per un lasso di tempo di circa sei mesi-almeno fino al mese di maggio 2017, tempo necessario per la realizzazione, concretizzazione e ufficializzazione del progetto "Università della Legalità";
• gli apparati dirigenziali della SAA - School of Management erano ben consapevoli ed informati che era ed è noto come esperto di pubbliche relazioni e Controparte_1
“lobbying” ; solo in considerazione dei rapporti cordiali, professionali e confidenziali all'epoca in corso con l'istituto opponente non fu ritenuto necessario redigere un contratto scritto di prestazione d'opera professionale, avendo l'opposto confidato nella buona fede della SAA - School of Management ed auspicando il pagamento della propria prestazione professionale.
pagina 4 di 12 Ha, dunque, ribadito il diritto a percepire il compenso ex art. 2222 c.c. per l'attività di consulenza prestata nell'ambito del contratto d'opera intercorso con l'attrice, non soggetto a particolari requisiti di forma. Ha contestato la sussistenza dei requisiti per poter considerare la società opponente quale
“pubblica amministrazione”, con conseguente applicabilità dell'obbligo di evidenza pubblica e alla disposizione del Codice dei contratti pubblici in quanto organismo di diritto pubblico, ex art. 3 D.Lgs. 50/2016.
Ha, altresì, contestato l'eccezione di prescrizione deducendo che, da un lato, l'attività di consulenza svolta non rientra in alcun modo nel novero delle professioni regolamentate, non essendo subordinata all'iscrizione in un apposito albo o elenco, circostanza già, di per sé sola, idonea ad escludere l'applicabilità dell'art. 2956 c.c.; dall'altro lato, che la parte opponente ha negato la sussistenza del credito, circostanza ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità come ostativa all'applicazione della dedotta prescrizione triennale ex art. 2956 comma 2 c.c.
Ciò premesso ha chiesto di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In data 13.03.2025 i difensori di Avv.ti Giulia Ceresa e Riccardo Scalisi hanno Controparte_1 dismesso il mandato difensivo. In data 12.03.2025, si sono costituiti quali difensori dell'opposto gli Avv.ti Luca Zanetti e Francesca Farò.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testimoni.
***
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2956 n. 2 c.c. sollevata dall'opponente deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.“Si prescrive in tre anni il diritto: 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
La norma non è applicabile alla fattispecie in esame.
difatti, all'epoca dei fatti di causa, non rientrava nella categoria dei “professionisti” Controparte_1 non essendo iscritto in alcun albo professionale. La circostanza non è oggetto di contestazione. Pare opportuno anticipare sin da ora che ha contribuito al progetto “Università della legalità” in CP_1 qualità di studente, con scopo solidaristico ed a titolo totalmente gratuito con la conseguenza che non si è instaurato alcun rapporto professionale di debito/credito tra le parti, come verrà precisato di seguito.
Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
pagina 5 di 12 Non oggetto è di contestazione che l'opposto abbia prestato in favore della società opponente attività di consulenza nell'ambio del progetto “Università della legalità” di cui al bando n. 2/17 del 17 marzo
2017 (doc.14 parte opponente).
Le parti controvertono sulla gratuità o meno della suddetta prestazione.
In particolare, l'opponente sostiene che l'avvio del progetto e delle attività connesse sia avvenuto su base volontaristica grazie al contributo di alcuni soggetti, tra cui all'epoca studente Controparte_1
Parte di , con collegamenti al mondo associazionistico. L'attività prestata dall'opposto sarebbe quindi stata “solidaristica e priva per definizione di finalità lucrative” ovvero completamente gratuita.
Tale circostanza troverebbe riscontro nella natura stessa della società opponente che rientra tra i “c.d. enti di diritto privato in controllo pubblico”, soggetti a specifiche normative anche per quanto riguarda l'affidamento di incarichi a soggetti esterni, possibile solo previo espletamento di un dettagliato procedimento “per la richiesta dell'offerta, per l'approvazione dell'ordine d'acquisto, nonché per la liquidazione della fattura”; dall'altro lato, stando a quanto rappresentato dalla società opponente, tra le parti non sarebbe mai intervenuto alcun contratto preceduto da una valida offerta d'acquisto, per la prestazione di attività consulenziale, corredato dagli elementi minimi indispensabili richiesti dalla
“procedura di approvazione dell'ordine d'acquisto”.
L'opposto di contro sostiene di aver prestato la propria attività professionale a titolo oneroso e che la mancata stipula di un contratto in forma scritta sia da ricollegare al rapporto fiduciario esistente tra le parti in causa. In ogni caso secondo l'attività prestata in favore della società Controparte_1 opponente sarebbe inquadrabile nell'ambito della disciplina del contratto d'opera che, in quanto tale, non richiede alcuna particolare forma ed è naturalmente a titolo oneroso. Secondo la prospettazione attorea, la sussistenza del credito troverebbe specifico riscontro nella lettera di ringraziamento per l'attività svolta, trasmessa dalla all'opposto, in data 28.03.2017 (doc. Parte_1
14).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che l'attività prestata da parte opposta in favore dell'attrice in opposizione non possa essere configurata come adempimento dell'obbligazione professionale scaturente dalla stipula di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c.
Va premesso che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista (cfr. Cass. n. 29812/2018; n. 21522 /2019).
Dunque, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, pagina 6 di 12 cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, occorre altresì premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n.
7448/1993).
Nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni di parte convenuta circa Controparte_1
l'avvenuto conferimento di un incarico professionale a titolo oneroso e dell'allegazione della natura esclusivamente volontaristica dell'attività prestata dall'opposto nell'ambito del progetto “Università della legalità”, non ha assolto all'onere su di lui incombente di provare che tra le parti sia intercorso un contratto avente carattere oneroso e, quindi, l'esistenza e la fondatezza del credito azionato.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'opposto si è infatti limitato a produrre una lettera di ringraziamento risalente al 28.03.2024 (doc. 14) ed una serie di mail (doc. da 2 a 22) che, sebbene dimostrino la sua effettiva partecipazione attiva alla realizzazione e organizzazione del progetto in esame, sono assolutamente inidonee a dimostrare che tra le parti sia intercorso un accordo avente ad oggetto il conferimento a di un incarico a titolo oneroso e, anzi, sono coerenti con il contesto CP_1 solidaristico e volontaristico che ha caratterizzato il progetto.
Il convenuto non ha prodotto in atti alcun accordo scritto, alcuna proposta di incarico con indicazione del corrispettivo pattuito o dei criteri per la determinazione dello stesso, né alcun tipo di documento dal quale si possa presumere un accordo tra le parti sul punto, senza considerare, peraltro, la specifica procedura che - tenuto conto della natura dell'ente con cui è intercorso il rapporto - si sarebbe dovuta adottare per l'eventuale stipula di un tale tipo di accordo, come dettagliatamente descritta da parte attrice.
Di contro, la assoluta gratuità della prestazione eseguita dall'opposto in favore della società opponente ha trovato specifico riscontro all'esito dell'istruttoria orale.
In particolare, la teste , all'epoca dei fatti (2017) Presidente di Circoscrizione Testimone_1 ha dichiarato di aver ricevuto in data 9.3.2017 una mail da nella quale era lo stesso Controparte_1 convenuto a inquadrare la natura del proprio contributo apportato al progetto come “ puramente pagina 7 di 12 intellettuale e tecnico”: “Allora ero Presidente di circoscrizione, non ho con me la mail perché era indirizzata alla presidenza istituzionale ma nella mia agenda in cui viene annotato tutto risulta che mi scrisse il 9.3.2017 una mail in cui mi presentò il progetto bandito con fondi donati dalla CP_1 onlus ANSIL, io fui invitata in quanto Presidente di una delle tre circoscrizioni possibilmente coinvolte nei progetti e lui mi scrisse la mail descrittiva del progetto precisando che “gli aspetti comunicativi sono di pertinenza della US Ansil, il mio apporto a tale progetto è puramente intellettuale e tecnico, in qualità di ideatore del progetto ritengo doveroso e proficuo istaurare un rapporto di collaborazione assidua con le istituzioni locali e le realtà rappresentative del territorio.” Si trattava della mail di invito alla conferenza stampa”. (verbale di udienza 14.1.2025). Parte Il testimone , direttore della scuola di amministrazione, dipendente della , Testimone_2 ha descritto il progetto e il contributo apportato alla realizzazione dello stesso da nei Controparte_1 termini che seguono: “Sono a conoscenza del fatto che il progetto fosse su base volontaristica perché capita spesso che gli studenti organizzino attività di questo tipo su temi di interesse comune, tanto che solo ultimamente sono stati organizzati quattro eventi. Gli eventi e questo tipo di attività sono sempre fatti su base volontaristica e così fu anche rispetto al progetto in oggetto. All'epoca dei fatti ero dirigente ma non ancora procuratore, ero il direttore della scuola dal 2013. La Scuola è controllata, coordinata e diretta dall'Università di ; (…) è vero, la borsa di studio ricordo era di CP_2 CP_2
1000 euro (…) è vero, il lavoro più importante è stato svolto proprio dalla segreteria studenti nel coinvolgere gli studenti del corso di laurea che si è adoperata più di tutti. (…) è vero, la sua attività era limitata a questo. (…) assolutamente si. Se non fosse stata a titolo gratuito, essendo noi una società controllata dal pubblico, avremmo dovuto indire un bando di gara. ADR: nel corso del progetto non vi è mai stata una richiesta di pagamento da parte di per l'attività svolta o che CP_1 avrebbe dovuto svolgere né si è mai parlato di compensi di alcun tipo. Ricordo solo che CP_1 aveva richiesto una lettera di encomio via mail all'avv. Maiorino, amministratore delegato per scuola in quanto era di suo interesse poter disporre di un documento di questo tipo. Ciò accadde nelle fasi conclusive de progetto, ritendo per avere una sorta di lettera di presentazione.” (verbale di udienza
14.1.2025)
La totale gratuità del progetto è stata altresì confermata da all'epoca Segretario Regionale di UGL della Polizia di Stato, da , Controparte_5 CP_6
Amministratore Delegato e poi Amministratore Unico della Business School della SAA SCARL dalla sua costituzione nel 2011 al 2023 e da , Sovrintendente della Polizia di Stato. Parte_2
Nel dettaglio, ha dichiarato: “Il progetto era assolutamente gratuito. Tutti coloro Controparte_5 che hanno partecipato a quella attività lo hanno fatto a titolo gratuito. Qualsiasi attività si faccia per pagina 8 di 12 il sindacato deve sempre essere gratuita non deve essere mai remunerata. Non paghiamo i colleghi per fare questo tipo di attività che è sempre su base volontaria (…) è vero. Ricordo che mi fu riferito da
che dice che c'era un ragazzo volenteroso che voleva dare una mano, a titolo gratuito Parte_2 ovviamente. (..) è vero, ne ero al corrente. So che c'è stato un bando, una gara, era una cosa legata a studenti meritevoli. Non ricordo l'importo della borsa di studio. (..) non conosco chi ha avuto l'idea di coinvolgere i ragazzi o in che modo ma direi di si. Tutto sempre su base volontaristica e gratuita. (..) so che ha collaborato ma nel dettaglio non so dire quali fossero i suoi compiti perché non lo CP_1 gestivo io direttamente (…) è vero, tutti coloro che hanno partecipato lo hanno fatto a titolo gratuito. Part non ha percepito alcun compenso. (..) non sono a conoscenza dei rapporti tra e CP_1 CP_1 rispetto a questo progetto sulla eventuale pattuizione di un compenso ma secondo la mia opinione è da escludere che sia stato pattuito un compenso anche tenuto conto della natura dell'iniziativa.
(verbale di udienza 14.01.2025).
ha dichiarato: “il era uno dei tanti studenti attivi che partecipava ad alcune CP_6 CP_1
Part attività marginali della come questo progetto (…) Confermo che coloro che hanno partecipato al progetto tra cui il lo hanno fatto a titolo volontaristico perché in questo tipo di progetti CP_1 non era mai previsto un compenso e posso dire che non era previsto il compenso per nessuno perché essendo la SAA un soggetto sottoposto a controllo pubblico qualunque incarico remunerato avrebbe dovuto avere i passaggi tecnici tipici della PA. Peraltro, la vigilanza sulla spesa anche da parte mia era molto stringente. (verbale di udienza 16.9.2025)
Infine, ha dichiarato: “Premetto che io ero e sono tutt'oggi il segretario provinciale Parte_2 della UGL della Polizia di Stato che nel frattempo ha cambiato denominazione in FSP Polizia di Stato
e sono anche il Presidente della LS ONLUS. Nella nostra azione sociale di divulgazione della cultura della legalità che facciamo sia come sindacato che come ONLUS poiché il aveva
CP_1 chiesto di collaborare con noi come sindacato di Polizia ci ha portato l'idea di creare una borsa di Part studio per la . Premetto che il aveva iniziato a collaborare con noi da un anno e ha
CP_1 firmato anche un documento in cui indicava che lo stesso era tutto puramente gratuito a scopo filantropico e non poteva richiedere neanche a noi un qualsiasi tipo di rimborso. Non era assolutamente un lavoro. (…) ha avuto l'idea di proporre qualcosa all'università tra cui
CP_1 ideare questa borsa di studio che è nata da un confronto tra tutte le parti. Insieme abbiamo creato un regolamento per disciplinare gli obiettivi e chi avrebbe potuto vincerla questa borsa di studio. era anche un volontario del sindacato di Polizia. Tanto è vero che quando abbiamo ideato
CP_1 la borsa ed abbiamo focalizzato i punti, il giorno della consegna del premio abbiamo creato un evento apposito e abbiamo invitato anche il Questore e il i è presentato presso la segreteria del Tes_3
pagina 9 di 12 Questore a nome della UGL Polizia di Stato. Ha agito in nome e per conto della nostra associazione di cui era volontario. Ha effettivamente mandato delle email sempre tenendo conto però che agiva come volontario del sindacato di Polizia. (…) totalmente gratuita per tutti. L'unica parte economica è Part l' che ha dato i soldi alla con bonifico per premiare il progetto vincente. (verbale di udienza CP_4
16.9.2025).
L'istruttoria orale, come già ribadito, ha confermato il carattere totalmente volontaristico e gratuito del contributo prestato da al progetto Universitario di cui si tratta. Controparte_1
In particolare, è emerso come l'opposto abbia agito in qualità di studente dell'università, facente parte della UGL, sindacato impegnato in attività di divulgazione della cultura e della legalità.
La totale gratuità dell'attività prestata risulta, altresì, in maniera chiara e inequivocabile dal tenore della lettera di incarico funzionale di prestazione gratuita conferita dall'UGL Polizia di Stato a in data 12.6.2016 (doc.30). Tale documento è stato trasmesso in data 12.7.2024 Controparte_1
Parte alla , da parte del Dott. , Sovrintendente della Polizia di Stato e Segretario Parte_2
Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato già UGL Polizia, nonché Presidente dell'Associazione LS US, quale allegato ad una dichiarazione di scienza (doc. n. 31.). In tale dichiarazione il suddetto sovrintendente ha certificato la collaborazione del con il sindacato, CP_1 la totale gratuità del progetto universitario, volto alla creazione di una borsa di studio, precisando di essersi occupato, insieme all'associazione, del relativo finanziamento. (doc. 31).
Lo spirito volontaristico e la valenza sociale dell'attività trova ulteriore conferma nella lettera di ringraziamento del 28.03.2024 (doc. 14) trasmessa dalla società opponente a A Controparte_1 differenza di quanto dedotto dall'opposto, il quale considera tale lettera un esplicito “riconoscimento di debito” tanto da porla a fondamento della propria pretesa creditoria, tale missiva è stata trasmessa dalla società opponente al convenuto opposto, su sollecitazione dello stesso La Controparte_1 Parte_1 ha allegato ai propri scritti difensivi una mail ricevuta dall'opposto in data 15.05.2017 in cui si
[...] legge: “Ciao sarebbe possibile avere una lettera d'encomio, che certifichi il mio impegno per il Tes_2 progetto " Università della Legalità " ed il mio interesse, in quanto studente, per le attività con valenza sociale. In merito al progetto " Università della Legalità " lettera analoga è stata redatta dall'Organizzazione Sindacale UGL Polizia di Stato (file allegato ). Sarebbe possibile ricevere una lettera d'encomio anche da parte della SAA - School of Management ? Grazie e cordiali saluti Controparte_1
Dal tenore letterale della missiva, appare evidente come l'interesse dell'opposto fosse quello di ottenere un “certificato” relativo all'attività eseguita nel contesto del progetto oggetto di causa, attestante, appunto, l'attività svolta e l'impegno profusi. pagina 10 di 12 Dalla suddetta lettera, tuttavia, non emerge in alcun modo che l'attività sia stata prestata a titolo oneroso o che la scuola si sia impegnata a corrispondere un corrispettivo;
al contrario, dal tenore della stessa e considerato il contesto in cui è stata rilasciata, si evince la natura totalmente gratuita dell'impegno prestato e dell'attività svolta che, proprio perchè non remunerati economicamente, hanno giustificato le parole di ringraziamento ivi contenute.
In definitiva, non essendo stata dimostrata la conclusione di un contratto d'opera professionale a titolo oneroso tra le parti, ma essendo, anzi, emersa la natura totalmente gratuita e su base volontaristica dell'attività svolta dall'opposto, va affermata la totale infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e va respinta la domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma indicata.
Va, invece, respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata stante l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma.
Quanto al comma 1 della citata norma, va osservato che la temerarietà della lite consiste nella coscienza della infondatezza della domanda (mala fede) o nella ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass. n.13071/2003).
E' onere della parte che invoca il risarcimento allegare e provare i fatti che fondano tale richiesta che, comunque, presuppone anche l'esistenza del danno che si assume di avere subito per la temeraria instaurazione della lite.
Nella fattispecie in esame, non è ravvisabile la mala fede o la colpa grave del convenuto, né uno specifico danno subito dall'attrice.
Il terzo comma prevede, altresì, quale condotta punibile l'aver abusato dello strumento processuale, e
"richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione" (cfr. Cass. n. 25012/2024 che richiama Cass. n. 26545/ 2021).
La condotta processuale di parte opposta non appare qualificabile come “sproporzionata in relazione all'utilità effettivamente conseguibile” ma compatibile con l'esercizio del diritto di difesa.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore della domanda e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.7537/2023 emesso il
21.12.2023
• Respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
• Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 5.077,00 oltre c.u. e marche, nonché rimborso forfettario del 15%, Iva
e C.p.a. come per legge e successive occorrende.
Torino, 22 dicembre 2025
LA GIUDICE
dr.ssa Valeria Di Donato
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