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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1063/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 25.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1063/2024 R.G., vertenti tra:
[...]
Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Roberto De Lucia che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Olimpia di Nuzzo e si riporta agli atti e verbali di causa e alle note del
17.9.2025.
La Corte, tenuto conto della rinuncia dell'appellante all'impugnazione, invita a procedere alla discus- sione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to De Lucia si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. Insiste nella liquidazione delle spese.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1063/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1063/2024 R.G. - avente ad oggetto, appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1.3.2024 (rep.
748/2024) nel procedimento n. 9002/2023 - vertente tra
(C.F. ), procuratore di sé stesso, elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Maddaloni, Via Napoli, n. 57;
appellante
e
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Olimpia Di Nuzzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Maddaloni, Via Appia, n. 409; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha promosso appello avverso l'ordinanza (per mero errore indicata senten- Controparte_1 za nell'impugnazione) emessa dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, con la quale il Collegio ha sospeso la procedura esecutiva n. 2736/2023.
Si tratta di reclamo proposto contro ordinanza con la quale la sospensione della procedura era stata inizialmente rigettata.
Si è costituita la eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello, posto CP_1 che il provvedimento reso ex art. 669 terdecies cpc non è suscettibile di impugnazione.
Nel corso del giudizio di appello, parte appellante, con note del 15.9.2025, ha dichiarato
2
“…di rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto gravame. Re melius perpensa, inve- ro, riconosce che il Reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies cpc.. quale provve- dimento non definitivo, non è impugnabile né ricorribile in Cassazione. (Cfr. Cass. 2 mar- zo 2022, n. 6029. Si chiede la compensazione delle spese.”
L'istante, in via subordinata, ha chiesto il rinvio dell'udienza.
Ebbene, questa rinuncia, a prescindere da ogni atteggiamento processuale della parte ap- pellata, esonera la Corte da ogni decisione di merito.
Ed infatti, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli at- ti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la rego- la dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensa- zione” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/03/2018, n. 5250).
In motivazione si legge: “…questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n.
2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e de- termina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corri- spondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è effi- cace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impu- gnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immedia- ta, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impu- gnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)”.
Naturalmente vanno fatti in questa sede i dovuti distinguo, stante la natura del provvedi- mento impugnato, ma la valutazione degli effetti sul presente giudizio non muta.
Va pertanto emessa una pronuncia di cessazione della materia del contendere - si badi - per ciò che riguarda il giudizio di appello, stante la rinuncia al gravame, mentre, in ragione della valutazione dirimente da attribuire alla manifestazione di volontà dell'appellante, non occorre verificare se vi è stata rituale notifica dell'impugnazione alla Controparte_3
parte contumace nella fase del reclamo.
[...]
La rinuncia all'appello (a prescindere da ogni considerazione sulla soccombenza virtuale dell'appellante) comporta quindi che il rinunciante sia condannato a rimborsare a parte
3
appellata le spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo, te- nuto conto delle previsioni contenute nel DM 55/2914 e successive modifiche, con appli- cazione della decurtazione massima, stante la minima complessità della causa.
Infine, a fronte della rinuncia all'impugnazione, si reputa non possa trovare applicazione la norma prevista dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante le pre- visioni tassative della norma.
Ed infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inam- missibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attesta- zione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta in- vece all'amministrazione giudiziaria (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1.3.2024 (rep.
748/2024) nel procedimento n. 9002/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente grado di giudizio, per rinuncia dell'appellante;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ap- pellata costituita, che liquida in euro 1.457,5, oltre rimborso forfettario nella misu- ra del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 25.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1063/2024 R.G., vertenti tra:
[...]
Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Roberto De Lucia che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Olimpia di Nuzzo e si riporta agli atti e verbali di causa e alle note del
17.9.2025.
La Corte, tenuto conto della rinuncia dell'appellante all'impugnazione, invita a procedere alla discus- sione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to De Lucia si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. Insiste nella liquidazione delle spese.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1063/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1063/2024 R.G. - avente ad oggetto, appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1.3.2024 (rep.
748/2024) nel procedimento n. 9002/2023 - vertente tra
(C.F. ), procuratore di sé stesso, elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Maddaloni, Via Napoli, n. 57;
appellante
e
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Olimpia Di Nuzzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Maddaloni, Via Appia, n. 409; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha promosso appello avverso l'ordinanza (per mero errore indicata senten- Controparte_1 za nell'impugnazione) emessa dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cpc, con la quale il Collegio ha sospeso la procedura esecutiva n. 2736/2023.
Si tratta di reclamo proposto contro ordinanza con la quale la sospensione della procedura era stata inizialmente rigettata.
Si è costituita la eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello, posto CP_1 che il provvedimento reso ex art. 669 terdecies cpc non è suscettibile di impugnazione.
Nel corso del giudizio di appello, parte appellante, con note del 15.9.2025, ha dichiarato
2
“…di rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto gravame. Re melius perpensa, inve- ro, riconosce che il Reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies cpc.. quale provve- dimento non definitivo, non è impugnabile né ricorribile in Cassazione. (Cfr. Cass. 2 mar- zo 2022, n. 6029. Si chiede la compensazione delle spese.”
L'istante, in via subordinata, ha chiesto il rinvio dell'udienza.
Ebbene, questa rinuncia, a prescindere da ogni atteggiamento processuale della parte ap- pellata, esonera la Corte da ogni decisione di merito.
Ed infatti, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli at- ti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la rego- la dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensa- zione” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/03/2018, n. 5250).
In motivazione si legge: “…questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n.
2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e de- termina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corri- spondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è effi- cace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impu- gnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immedia- ta, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impu- gnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)”.
Naturalmente vanno fatti in questa sede i dovuti distinguo, stante la natura del provvedi- mento impugnato, ma la valutazione degli effetti sul presente giudizio non muta.
Va pertanto emessa una pronuncia di cessazione della materia del contendere - si badi - per ciò che riguarda il giudizio di appello, stante la rinuncia al gravame, mentre, in ragione della valutazione dirimente da attribuire alla manifestazione di volontà dell'appellante, non occorre verificare se vi è stata rituale notifica dell'impugnazione alla Controparte_3
parte contumace nella fase del reclamo.
[...]
La rinuncia all'appello (a prescindere da ogni considerazione sulla soccombenza virtuale dell'appellante) comporta quindi che il rinunciante sia condannato a rimborsare a parte
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appellata le spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo, te- nuto conto delle previsioni contenute nel DM 55/2914 e successive modifiche, con appli- cazione della decurtazione massima, stante la minima complessità della causa.
Infine, a fronte della rinuncia all'impugnazione, si reputa non possa trovare applicazione la norma prevista dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante le pre- visioni tassative della norma.
Ed infatti, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inam- missibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attesta- zione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta in- vece all'amministrazione giudiziaria (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1.3.2024 (rep.
748/2024) nel procedimento n. 9002/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine al presente grado di giudizio, per rinuncia dell'appellante;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ap- pellata costituita, che liquida in euro 1.457,5, oltre rimborso forfettario nella misu- ra del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come legge.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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