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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3137/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - C/o Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003305033000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028366621000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 09 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate CO (di seguito, breviter, anche semplicemente “ADER”) ed al Comune di Casapesenna la sig.ra Ricorrente_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259003305033000, notificata a mezzo posta in data 26.05.2025, nonché della cartella di pagamento n. 02820140028366621000 asseritamente notificata il 13.12.2014, avente ad oggetto la riscossione a titolo di TARES anno 2013 per €.231,49.
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente eccepisce l'omessa notificazione della cartella di pagamento sottesa ed indicata nell'intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepito il difetto di motivazione per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 09 luglio 2025.
In data 04 settembre 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Casapesenna eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per tutta l'attività di competenza dell'ADER.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 07 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare eccepisce che la cartella di pagamento è stata notificata presso il domicilio della ricorrente nelle mani della figlia ed è stata inviata anche la relativa CAN.
Eccepisce inoltre che la ricorrente in data 14 giugno 2019 presentava istanza ai sensi dell'articolo 3 del
Decreto Legge n. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter) provvedendo anche al pagamento di diverse rate.
Successivamente la contribuente nell'anno 2021 decadeva dalla rateazione atteso il mancato pagamento delle successive rate. A sostegno di quanto dedotto l'ADE deposita documentazione inerente la notifica della cartella e la successiva rottamazione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa viene trattata il giorno 19 novembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Con il primo motivo del ricorso viene eccepita la mancata preventiva notificazione degli atti sottoposti all'intimazione mentre con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione e la decadenza dei tributi richiesti.
Le eccezioni possono essere trattate congiuntamente.
Preliminarmente occorre rilevare che l'ADER ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento eseguita il 13/12/2014 e che sulla modalità e ritualità di notifica nulla ha dedotto il ricorrente.
In ogni caso la parte resistente ha documentato che in merito a tale avviso di accertamento in data 14/06/2019 presentava istanza di rottamazione ter oggetto di successivo provvedimento di accoglimento procedendo anche al pagamento di alcune rate. È quindi evidente che la cartella di pagamento sia stata correttamente notificata alla contribuente.
Ma vi è di più. Le eccezioni inerente la mancata notificazione della cartella di pagamento e la prescrizione,
a seguito della presentazione dell'istanza di rottamazione e di rateizzo non possono più essere sollevate in quanto la domanda di domanda di definizione agevolata, così come la domanda di rateizzo oltre ad integrare un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art.2944 cod. civ. è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione della cartella di pagamento.
A tal riguardo codesta Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dall'orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)” (Cass. n. n. 27504, del 23 ottobre 2024).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Suprema Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento ovvero, come nel caso di specie, dell'avviso di accertamento.
A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. (Cass. n. 16098/2018, Cass.2020, n. 27672/2020, Cass. n.11338/2023),
In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione o come nel caso di specie di definizione agevolata, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (orientamento peraltro ribadito recentemente, Cass. n. 9242/2024).
In senso conforme, Cass. n. 32030/2024; Cass. n. 32679/2024 e più di recente, Cass. n. 16797/2025).
Ne consegue che la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di definizione agevolata e ricomincia a decorrere dal pagamento della rata o dalla data di decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento totale ovvero dal 28 ottobre 2021.
A tal riguardo, considerato che il tributo è soggetto a prescrizione quinquennale appare evidente che non sia maturata alcuna prescrizione.
Le eccezioni, trattate congiuntamente, sono quindi rigettate.
Con il terzo motivo del ricorso è stato eccepito il difetto di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
L'eccezione è infondata. Le modalità di calcolo degli interessi sono chiaramente indicate alla pagina 3 di 10 dell'intimazione di pagamento con il chiaro riferimento normativo ed in goni caso le modalità di calcolo sono indicate nella cartella di pagamento, come detto, regolarmente notificata.
Il ricorso è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.150,00 oltre accessori di legge, se spettanti, nei confronti sia del Comune di
Casapesenna che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 19 novembre 2025.
Il giudice
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3137/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casapesenna - C/o Casa Comunale 81030 Casapesenna CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003305033000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028366621000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 09 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate CO (di seguito, breviter, anche semplicemente “ADER”) ed al Comune di Casapesenna la sig.ra Ricorrente_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 02820259003305033000, notificata a mezzo posta in data 26.05.2025, nonché della cartella di pagamento n. 02820140028366621000 asseritamente notificata il 13.12.2014, avente ad oggetto la riscossione a titolo di TARES anno 2013 per €.231,49.
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente eccepisce l'omessa notificazione della cartella di pagamento sottesa ed indicata nell'intimazione di pagamento.
Con il secondo motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione della pretesa.
Con il terzo motivo del ricorso viene eccepito il difetto di motivazione per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 09 luglio 2025.
In data 04 settembre 2025 si costituisce in giudizio il Comune di Casapesenna eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ente per tutta l'attività di competenza dell'ADER.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
In data 07 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare eccepisce che la cartella di pagamento è stata notificata presso il domicilio della ricorrente nelle mani della figlia ed è stata inviata anche la relativa CAN.
Eccepisce inoltre che la ricorrente in data 14 giugno 2019 presentava istanza ai sensi dell'articolo 3 del
Decreto Legge n. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter) provvedendo anche al pagamento di diverse rate.
Successivamente la contribuente nell'anno 2021 decadeva dalla rateazione atteso il mancato pagamento delle successive rate. A sostegno di quanto dedotto l'ADE deposita documentazione inerente la notifica della cartella e la successiva rottamazione.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa viene trattata il giorno 19 novembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Con il primo motivo del ricorso viene eccepita la mancata preventiva notificazione degli atti sottoposti all'intimazione mentre con il secondo motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione e la decadenza dei tributi richiesti.
Le eccezioni possono essere trattate congiuntamente.
Preliminarmente occorre rilevare che l'ADER ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento eseguita il 13/12/2014 e che sulla modalità e ritualità di notifica nulla ha dedotto il ricorrente.
In ogni caso la parte resistente ha documentato che in merito a tale avviso di accertamento in data 14/06/2019 presentava istanza di rottamazione ter oggetto di successivo provvedimento di accoglimento procedendo anche al pagamento di alcune rate. È quindi evidente che la cartella di pagamento sia stata correttamente notificata alla contribuente.
Ma vi è di più. Le eccezioni inerente la mancata notificazione della cartella di pagamento e la prescrizione,
a seguito della presentazione dell'istanza di rottamazione e di rateizzo non possono più essere sollevate in quanto la domanda di domanda di definizione agevolata, così come la domanda di rateizzo oltre ad integrare un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art.2944 cod. civ. è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione della cartella di pagamento.
A tal riguardo codesta Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dall'orientamento ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)” (Cass. n. n. 27504, del 23 ottobre 2024).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Suprema Corte, la richiesta di pagamento rateale è totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento ovvero, come nel caso di specie, dell'avviso di accertamento.
A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. (Cass. n. 16098/2018, Cass.2020, n. 27672/2020, Cass. n.11338/2023),
In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione o come nel caso di specie di definizione agevolata, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (orientamento peraltro ribadito recentemente, Cass. n. 9242/2024).
In senso conforme, Cass. n. 32030/2024; Cass. n. 32679/2024 e più di recente, Cass. n. 16797/2025).
Ne consegue che la prescrizione è stata interrotta dall'istanza di definizione agevolata e ricomincia a decorrere dal pagamento della rata o dalla data di decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento totale ovvero dal 28 ottobre 2021.
A tal riguardo, considerato che il tributo è soggetto a prescrizione quinquennale appare evidente che non sia maturata alcuna prescrizione.
Le eccezioni, trattate congiuntamente, sono quindi rigettate.
Con il terzo motivo del ricorso è stato eccepito il difetto di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
L'eccezione è infondata. Le modalità di calcolo degli interessi sono chiaramente indicate alla pagina 3 di 10 dell'intimazione di pagamento con il chiaro riferimento normativo ed in goni caso le modalità di calcolo sono indicate nella cartella di pagamento, come detto, regolarmente notificata.
Il ricorso è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.150,00 oltre accessori di legge, se spettanti, nei confronti sia del Comune di
Casapesenna che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO.
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 19 novembre 2025.
Il giudice