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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 3507/2024 in data
22.7.2024, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Francesca Marchiori parte ricorrente
contro
CP_1
parte convenuta contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: regolamentazione esercizio della
responsabilità genitoriale trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
Nel merito:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito:
1) affidare in via super-esclusiva alla ricorrente
[...]
la figlia secondo le indicazioni Parte_1 Persona_1
contenute nel piano genitoriale allegato sub. doc. 6, con diritto del padre di vedere e stare con la CP_1
figlia un pomeriggio alla settimana, da concordarsi tra le parti, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, incontro da svolgersi in luogo pubblico, alla presenza della ricorrente, oltre che dei genitori della ricorrente e/o della nonna materna e/o di altra persona di Parte_2
fiducia della ricorrente;
2) porre a carico del padre l'obbligo di CP_2
corrispondere alla ricorrente, l'importo mensile di €
300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; Per_1
3) Spese di lite integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, la signora
[...]
premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1
Pag. 2 di 7 more uxorio con il sig fino al novembre del CP_1
2022 e che da tale relazione è nata la figlia Persona_1
il 31/3/2020, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
La ricorrente ha dedotto che il durante la Per_1
convivenza ha tenuto comportamenti aggressivi nei suoi confronti, ma ora il loro rapporto è migliorato;
ora lei vive con presso i genitori;
da mesi i due si Per_1
incontrano– in luogo pubblico o alla presenza dei genitori della ricorrente o della madre del -ogni sette/dieci Per_1
giorni perché il possa trascorrere circa un'ora con Per_1
la figlia.
Ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo di Per_1
alla madre e che il possa stare con la figlia un Per_1
pomeriggio la settimana.
Ha allegato di lavorare solo in modo saltuario, mentre non
è nota l'occupazione del , probabilmente disoccupato. Per_1
Ha chiesto di porre a carico del un assegno mensile Per_1
di euro 300 euro quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 4/2/2025 il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia del convenuto;
la ricorrente si è riportata al ricorso precisando di avere trovato occupazione quale operaia con
Pag. 3 di 7 una retribuzione mensile – che successivamente documentava
– di euro 1.800.
Non essendo state avanzate istanze istruttorie, il procuratore precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e il giudice di riservava di riferire al collegio.
***
Il Tribunale ritiene di disporre l'affido condiviso della minore ai genitori.
La ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo in considerazione dei trascorsi penali del in materia Per_1
di stupefacenti;
oltre che per le condotte aggressive tenuti nei suoi confronti e per il fatto che egli ad oggi non ha provveduto al mantenimento della figlia.
La stessa ricorrente, tuttavia, ha riferito come i rapporti tra lei e il siano da tempo migliorati e che la Per_1
bambina vede il padre una volta la settimana o dieci giorni, in presenza di altro familiare;
nulla ha dedotto in ordine a comportamenti inadeguati del nei confronti Per_1
della figlia.
Risulta pertanto preferibile e nell'interesse della minore non derogare alla regola della bigenitorialità,
nell'auspicio che il possa progressivamente prendere Per_1
consapevolezza della sua responsabilità di padre ed instaurare un rapporto con la figlia che ad oggi ha frequentato ben poco.
Pag. 4 di 7 Naturalmente il percorso di riavvicinamento tra padre e figlia si deve svolgere con le dovute cautele ed è
opportuno che ciò avvenga sotto la vigilanza dei competenti
Servizi Sociali.
Si ritiene dunque di disporre che allo stato il padre veda la bambina un pomeriggio durante la settimana, oltre ad un pomeriggio (o il sabato o la domenica) nel fine settimana,
alla presenza dei nonni come avviene ora;
dal settimo anno di età, il potrà vedere la figlia con maggior Per_1
frequenza secondo una calendario che andrà predisposto dai competenti Servizi.
Le visite fin da ora vanno monitorate dai competenti
Servizi Sociali, anche con riferimento alla disponibilità
dei nonni della bambina a presenziare agli incontri;
i
Servizi potranno attuare nel tempo anche un diverso calendario e ne relazioneranno al giudice della vigilanza ogni sei mesi.
Quanto al mantenimento della minore, si ritiene adeguato porre a carico del un assegno mensile di euro 300 Per_1
come chiesto dalla ricorrente, a decorrere dal deposito del ricorso e annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT; le spese straordinarie per la minore vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Pag. 5 di 7 Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente decidendo nella causa RG nr. 3507/2024, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso della minore ai Persona_1
genitori e con Parte_1 CP_1
collocazione della minore presso la madre.
2. il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio Per_1
durante la settimana, oltre ad un pomeriggio (o il sabato o la domenica) nel fine settimana, alla presenza dei nonni come avviene ora;
dal settimo anno di età, il potrà Per_1
vedere la figlia con maggior frequenza secondo una calendario che andrà predisposto dai competenti Servizi
Sociali.
Le visite fin da ora vanno monitorate dai competenti
Servizi Sociali, anche con riferimento alla disponibilità
dei nonni della bambina a presenziare agli incontri;
i
Servizi potranno attuare nel tempo anche un diverso calendario e ne relazioneranno al giudice della vigilanza ogni sei mesi.
3. pone a carico di un assegno mensile di euro CP_1
300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, a decorrere dal deposito del ricorso e annualmente Per_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT;
4. pone le spese straordinarie per la minore a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
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5. condanna alla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di spese che si liquidano in Parte_1
€ 2.500 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa di legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
4/2/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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