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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2253/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 6/06/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Palombo Benedetta
appellante
E
Controparte_1
AVV. PULCINI MI
AVV. NZ TO appellato
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 7548/2024 pubbl. il 26/06/2024 notificata il 22.7.2024;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO In data 08.05.2023 notificava ad decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con cui ingiungeva alla odierna appellante la complessiva somma di € 7.774,72 oltre rivalutazione, interessi e spese. A sostegno della pretesa creditoria il assumeva di aver diritto alla somma richiesta CP_1 quale compenso per “prestazioni quale Collaboratore eseguite in forza di Ordini di Servizio 11 del 24/1/2003, 14 del 6/6/2013 e 18 del 17/10/2013, per la quale veniva emessa parcella per € 5.448,62 e altre prestazioni per le quali è stata emessa la parcella complessiva di euro 4.652,20; di tale parcella, il 50 % è stato corrisposto con la busta paga di luglio 2013, così residuando la rimanente somma di euro 2.326,10”. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo contestava Parte_1 la fondatezza della pretesa creditoria, rilevando l'assenza dei presupposti per liquidare gli incentivi richiesti dal lavoratore. Eccepiva inoltre la prescrizione di una parte delle somme ingiunte. Si costituiva e domandava la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo. Con sentenza pubblicata il 26.6.2024 il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l'opposizione. Propone appello con atto depositato il 1.08.2025 Parte_1 proponendo tre motivi di gravame. Con comparsa difensiva si costituisce in giudizio per Controparte_1 resistere all'appello. Quale primo motivo d'appello deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti fattuali e giuridici, oggettivi e soggettivi per invocare l'applicazione dell'incentivo di cui all'art 92 del DL 163/2006. Al riguardo rileva, sotto un primo profilo, l'estraneità del alla CP_1 compagine assegnata alla Unità organizzative dell' . Controparte_2
Se il Tribunale avesse correttamente valutato la documentazione prodotta dalla società avrebbe accertato che, per quanto attiene alla gestione degli espropri, a seguito del subentro nelle funzioni di soggetto aggiudicatario dell'opera “Passante di Mestre”, tra le risorse assegnate a tale attività non vi era il . Nel primo ODS e nel secondo CP_1
ODS il soggetto incaricato era il geometra al quale veniva affiancata, con il CP_3 secondo ODS, la . Il lavoratore invero era stato individuato dalla Direzione Per_1
Corte di Appello di Roma
Generale quale mero “supporto specialistico” per gli aspetti procedurali legati all'opera Passante di Mestre e tale supporto, deduce ancora l'appellante, rientrava nelle ordinarie funzioni lavorative dell'appellato, quale esperto in materia di esproprio, con funzioni di occasionale supporto alla gestione.
Il evidenzia invece che il diritto all'incentivo discende direttamente CP_1 dall'art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2016 oltre che dal Regolamento ANAS sul codice dei contratti pubblici e rileva che la norma prevede esclusivamente la qualifica di dipendente di senza alcun riferimento all'ufficio presso il quale il Parte_1 dipendente è assegnato in via stabile. Quale secondo motivo l'appellante censura la sentenza contestando l'assenza dei presupposti fattuali e giuridici per invocare l'applicazione dell'incentivo di cui all'art 92 del DL 163/2006 e l'espletamento da parte del dipendente di attività rientranti nelle proprie ordinarie funzioni lavorative. La sentenza di primo grado, infatti, non ha considerato l'occasionalità e la tipologia di prestazioni effettuate dal nella gestione dell'appalto Anas Autostrada A 4 – Variante di Mestre – CP_1
Passante Autostradale, Casello di Martellago, che, invero, non consentono di assegnare al dipendete il ruolo invocato di “collaboratore”, nei termini di cui alla normativa dettata dall'art. 92 del D.lgs 163/2006. Nello specifico lamenta che non tutti i dipendenti della amministrazione pubblica che vengano in contatto con le figure di riferimento dell'appalto o svolgano anche occasionalmente funzioni consultive, possono essere considerati “collaboratori” di queste e, per l'effetto, beneficiare dell'incentivo di cui all'art 92 del D.L. 163/2006. Secondo non possono Parte_1 essere considerati tali i dipendenti che, come nel caso del , sono chiamati a CP_1 svolgere semplicemente le mansioni per le quali sono stati assunti. L'appellato, infatti, prima di essere licenziato per giusta causa, era inquadrato proprio nel profilo professionale di “responsabile amministrativo contabile, all'interno di Espropri del coordinamento tecnico amministrativo della direzione” ed è stato indicato da nel 2012, come risorsa per un “supporto specialistico” in materia di Parte_1 espropriazioni. Tale attività, anche per le modalità con le quali si è svolta, non determina la maturazione dell'incentivo, che spetta solo se l'attività svolta costituisca un valore aggiunto rispetto alle prestazioni attese dal dipendente. Secondo la censura è infondata sotto diversi profili. Al è CP_1 CP_1 stato richiesto il supporto, ossia la collaborazione, in qualità di esperto di procedimenti espropriativi e con questa qualità il ha messo a disposizione le proprie CP_1 conoscenze al RUP del Compartimento Viabilità Veneto. Quale terzo motivo d'appello chiede che la Corte di Appello, Parte_1 nella denegata ipotesi in cui ritenesse di dover confermare anche parzialmente la sentenza gravata, operi la compensazione dei rispettivi crediti, risultando il CP_1 debitore nei confronti della società per la somma liquidata dalla sentenza 34/2024 della Corte dei Conti e della somma ancora dovuta a saldo degli importi
Corte di Appello di Roma
liquidati nella sentenza esecutiva n. 6120/2017 pubbl. il 10/07/2017 RG n. 37064/2016
e nel decreto esecutivo di rigetto 96149/2016. Anche questo motivo di appello per l'appellato deve essere respinto per la non compensabilità dei crediti di lavoro. Inoltre osserva che con riferimento alla sentenza della Corte dei conti n. 32/2024 il preteso credito di non è certo, Pt_1 liquido ed esigibile, attesa la pendenza dell'appello avverso detta sentenza della Corte dei conti. L'appello, limitato alla impugnazione della sentenza nella parte in cui accoglie la domanda attorea (anche) con riferimento al punto A ossia all'attività di collaborazione nell'Ufficio di dei lavori realizzati per il Passante di Controparte_2
Mestre, è integralmente fondato.
Come chiarito dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav. n.39155 del 09/12/2021) la giurisprudenza di legittimità è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, più volte modificato dal legislatore, quindi dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92, ed infine del D.Lgs. n. 50 del
2016, art. 113, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche". La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perché in questa sede interessa solo rimarcare, in via di premessa generale, che il legislatore derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione e collaudo interne agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Corte di Appello di Roma
Così delineato il quadro normativo generale, nei limiti di quanto di interesse nel caso in esame, occorre valutare, in quanto ritenuta dal Giudice di primo grado centrale elemento probatorio a supporto del diritto azionato ex art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la deposizione dell'unico teste escusso. Il teste ha dichiarato: “ho conosciuto il ricorrente quando lavoravo Tes_1
a Venezia con il ruolo di responsabile del procedimento dei lavori di costruzione della variante del passaggio di Mestre. Tale ruolo ho svolto dal 2012 al 2019. Il passaggio di Mestre era iniziato molto prima nel 2004/2005. Il convenuto era stato nominato supervisore delle procedure espropriative, almeno mi sembra che questo fosse il titolo attribuito dalla Direzione Generale. Una volta al mese veniva su in compartimento e ci confrontavamo sulle procedure espropriative poiché era lui l'esperto in materia. Il lavoro era rientrato in nel 2012 ragione per cui occorreva capire come la Pt_1
avesse operato in relazione alle procedure di espropriazione. Gli CP_4 espropri sono continuati. Siamo subentrati ad un lavoro svolto già all'80%. Il geometra seguiva le procedure non la pratica economia dei singoli espropri. Per il resto CP_1 del tempo faceva altro perché dipendeva dalla Direzione Generale. Quando saliva gli chiedevo ad es. se il decreto di pubblica utilità era valido, come comunicare l'inizio del procedimento se ad personam oppure con altra modalità, quale procedura utilizzare per l'esproprio essendovene più di una. Io sono arrivato ad ottobre 2012 ed il suo aiuto è andato avanti sino al 2013, poi le procedure si sono definite e il suo apporto è andato scemando, forse qualche riunione anche nel 2014, ma il lavoro è stato intenso nel periodo precedente. Quando ho parlato di una volta al mese mi sono riferito ad una media atteso che poteva capitare si fermasse due giorni un mese e che l'altro non venisse”. Si noti che la nomina quale “supervisore” riportata dal teste non solo è oggetto di dichiarati dubbi mnemonici ma è del tutto contrastante con le risultanze documentali posto che il era stato nominato non già supervisore (circostanza CP_1 questa che non trova riscontro in alcuna nomina formale o in alcun documento versato in atti), bensì esperto del settore espropri demandato ad un mero “supporto specialistico” anche nella gestione dell'appalto oggetto di procedimento. Sia nell'ordine di servizio n. 14 del 6 giugno 2013 sia in quello successivo del 18 ottobre
2013 n. 18 con i quali venivano rispettivamente disposte la costituzione dell'
[...]
, assegnate le risorse e implementate con assegnazione di ulteriore Controparte_2 personale le unità organizzative di tale ufficio, in nessun punto risulta che tra le risorse assegnate a tale attività vi fosse anche l'odierno appellato. Tanto nel primo quanto nel secondo ordine di servizio infatti il soggetto incaricato era il geometra al CP_3 quale veniva affiancata, con il secondo ordine di servizio, la . Per_1
Pertanto, a fronte dell'integrale mancanza dell'inserimento del tra le CP_1 risorse assegnate stabilmente alle attività relative al Passante di Mestre, l'unico supporto documentale invocato quale presupposto del diritto al compenso incentivante
Corte di Appello di Roma
è una nota del 3 ottobre 2012, peraltro antecedente alla costituzione del suddetto Ufficio (6.6.2013) con la quale veniva indicato al Capo Compartimento Viabilità per Il Veneto che il era stato individuato dalla Direzione Generale quale personale cui CP_1 rivolgersi per un “supporto specialistico in materia di espropriazioni”. Tale indicazione è peraltro conforme al profilo professionale, posseduto dal , di CP_1
“responsabile amministrativo contabile, all'interno di Espropri del coordinamento tecnico amministrativo della direzione”. Anche la circostanza, riferita dal teste, della presenza del , in media CP_1 una sola volta al mese, presso la struttura territoriale del Veneto, al fine di un
“confronto” su questioni attinenti alla espropriazione (quali, secondo la esemplificazione fornita dal teste, se il decreto di pubblica utilità era valido, come comunicare l'inizio del procedimento se ad personam oppure con altra modalità) è perfettamente coerente con il ruolo di mero supporto assegnatogli che nulla ha a che vedere con una ipotetica supervisione che come detto non trova riscontro documentale ed è riferita dal teste in via puramente dubitativa. Si consideri che è pacifico che il ha sempre mantenuto la propria sede di lavoro presso la Direzione Generale a CP_1
Roma. In sostanza, in mancanza di prova di una effettiva gestione diretta delle attività di progettazione o di alta sorveglianza asseritamente svolte dal , non CP_1 sussiste alcun diritto al compenso incentivante ex art. 92 cit.
La fondatezza del primo e secondo motivo di appello (entrambi limitati alla spettanza del compenso incentivante per l'attività di collaborazione nell'Ufficio
[...]
dei lavori realizzati su Variante di Mestre) induce all'accoglimento CP_2 integrale dell'appello, con assorbimento del terzo motivo. Deve conseguentemente essere revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del e condannata l' al pagamento dei soli compensi per CP_1 Pt_1 prestazioni eseguite per la Direzione dei Lavori delle Opere su Autostrada Roma- Aeroporto di Fiumicino per l'adeguamento del sistema viario Roma- Fiumicino litorale, primo lotto Fiera di Roma, per i quali era stata emessa parcella per la complessiva somma di 4.652,20 € di cui il 50% corrisposto con la busta paga di luglio 2013, da cui il residuo di euro 2.326,10, titolo e somme che non hanno costituito oggetto di alcuna impugnativa da parte dell'odierno appellante. Le doglianze dell' Pt_1 sono infatti relative ai soli importi richiesti dal quale collaboratore CP_1 nell'Ufficio di Alta Sorveglianza dei lavori realizzati sull'Autostrada A 4 Variante di Mestre di cui alla parcella di euro 5.448,62. L'esito complessivo della lite induce alla compensazione per un terzo delle spese di lite e alla condanna dell' al pagamento del residuo, per entrambi i gradi Pt_1 giudizio.
P.Q.M.
Corte di Appello di Roma
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 2722 del 2.5.2023 e condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 2.326,10, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 2.500,00 oltre iva e cpa come per legge e quanto al secondo grado in € 1.700,00 oltre iva e cpa come per legge e condanna la Parte_1 al pagamento in favore dell'appellato del residuo.
[...]
Così deciso in Roma, il 12/06/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 6/06/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Palombo Benedetta
appellante
E
Controparte_1
AVV. PULCINI MI
AVV. NZ TO appellato
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 7548/2024 pubbl. il 26/06/2024 notificata il 22.7.2024;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO In data 08.05.2023 notificava ad decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con cui ingiungeva alla odierna appellante la complessiva somma di € 7.774,72 oltre rivalutazione, interessi e spese. A sostegno della pretesa creditoria il assumeva di aver diritto alla somma richiesta CP_1 quale compenso per “prestazioni quale Collaboratore eseguite in forza di Ordini di Servizio 11 del 24/1/2003, 14 del 6/6/2013 e 18 del 17/10/2013, per la quale veniva emessa parcella per € 5.448,62 e altre prestazioni per le quali è stata emessa la parcella complessiva di euro 4.652,20; di tale parcella, il 50 % è stato corrisposto con la busta paga di luglio 2013, così residuando la rimanente somma di euro 2.326,10”. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo contestava Parte_1 la fondatezza della pretesa creditoria, rilevando l'assenza dei presupposti per liquidare gli incentivi richiesti dal lavoratore. Eccepiva inoltre la prescrizione di una parte delle somme ingiunte. Si costituiva e domandava la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo. Con sentenza pubblicata il 26.6.2024 il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo e rigettava l'opposizione. Propone appello con atto depositato il 1.08.2025 Parte_1 proponendo tre motivi di gravame. Con comparsa difensiva si costituisce in giudizio per Controparte_1 resistere all'appello. Quale primo motivo d'appello deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti fattuali e giuridici, oggettivi e soggettivi per invocare l'applicazione dell'incentivo di cui all'art 92 del DL 163/2006. Al riguardo rileva, sotto un primo profilo, l'estraneità del alla CP_1 compagine assegnata alla Unità organizzative dell' . Controparte_2
Se il Tribunale avesse correttamente valutato la documentazione prodotta dalla società avrebbe accertato che, per quanto attiene alla gestione degli espropri, a seguito del subentro nelle funzioni di soggetto aggiudicatario dell'opera “Passante di Mestre”, tra le risorse assegnate a tale attività non vi era il . Nel primo ODS e nel secondo CP_1
ODS il soggetto incaricato era il geometra al quale veniva affiancata, con il CP_3 secondo ODS, la . Il lavoratore invero era stato individuato dalla Direzione Per_1
Corte di Appello di Roma
Generale quale mero “supporto specialistico” per gli aspetti procedurali legati all'opera Passante di Mestre e tale supporto, deduce ancora l'appellante, rientrava nelle ordinarie funzioni lavorative dell'appellato, quale esperto in materia di esproprio, con funzioni di occasionale supporto alla gestione.
Il evidenzia invece che il diritto all'incentivo discende direttamente CP_1 dall'art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2016 oltre che dal Regolamento ANAS sul codice dei contratti pubblici e rileva che la norma prevede esclusivamente la qualifica di dipendente di senza alcun riferimento all'ufficio presso il quale il Parte_1 dipendente è assegnato in via stabile. Quale secondo motivo l'appellante censura la sentenza contestando l'assenza dei presupposti fattuali e giuridici per invocare l'applicazione dell'incentivo di cui all'art 92 del DL 163/2006 e l'espletamento da parte del dipendente di attività rientranti nelle proprie ordinarie funzioni lavorative. La sentenza di primo grado, infatti, non ha considerato l'occasionalità e la tipologia di prestazioni effettuate dal nella gestione dell'appalto Anas Autostrada A 4 – Variante di Mestre – CP_1
Passante Autostradale, Casello di Martellago, che, invero, non consentono di assegnare al dipendete il ruolo invocato di “collaboratore”, nei termini di cui alla normativa dettata dall'art. 92 del D.lgs 163/2006. Nello specifico lamenta che non tutti i dipendenti della amministrazione pubblica che vengano in contatto con le figure di riferimento dell'appalto o svolgano anche occasionalmente funzioni consultive, possono essere considerati “collaboratori” di queste e, per l'effetto, beneficiare dell'incentivo di cui all'art 92 del D.L. 163/2006. Secondo non possono Parte_1 essere considerati tali i dipendenti che, come nel caso del , sono chiamati a CP_1 svolgere semplicemente le mansioni per le quali sono stati assunti. L'appellato, infatti, prima di essere licenziato per giusta causa, era inquadrato proprio nel profilo professionale di “responsabile amministrativo contabile, all'interno di Espropri del coordinamento tecnico amministrativo della direzione” ed è stato indicato da nel 2012, come risorsa per un “supporto specialistico” in materia di Parte_1 espropriazioni. Tale attività, anche per le modalità con le quali si è svolta, non determina la maturazione dell'incentivo, che spetta solo se l'attività svolta costituisca un valore aggiunto rispetto alle prestazioni attese dal dipendente. Secondo la censura è infondata sotto diversi profili. Al è CP_1 CP_1 stato richiesto il supporto, ossia la collaborazione, in qualità di esperto di procedimenti espropriativi e con questa qualità il ha messo a disposizione le proprie CP_1 conoscenze al RUP del Compartimento Viabilità Veneto. Quale terzo motivo d'appello chiede che la Corte di Appello, Parte_1 nella denegata ipotesi in cui ritenesse di dover confermare anche parzialmente la sentenza gravata, operi la compensazione dei rispettivi crediti, risultando il CP_1 debitore nei confronti della società per la somma liquidata dalla sentenza 34/2024 della Corte dei Conti e della somma ancora dovuta a saldo degli importi
Corte di Appello di Roma
liquidati nella sentenza esecutiva n. 6120/2017 pubbl. il 10/07/2017 RG n. 37064/2016
e nel decreto esecutivo di rigetto 96149/2016. Anche questo motivo di appello per l'appellato deve essere respinto per la non compensabilità dei crediti di lavoro. Inoltre osserva che con riferimento alla sentenza della Corte dei conti n. 32/2024 il preteso credito di non è certo, Pt_1 liquido ed esigibile, attesa la pendenza dell'appello avverso detta sentenza della Corte dei conti. L'appello, limitato alla impugnazione della sentenza nella parte in cui accoglie la domanda attorea (anche) con riferimento al punto A ossia all'attività di collaborazione nell'Ufficio di dei lavori realizzati per il Passante di Controparte_2
Mestre, è integralmente fondato.
Come chiarito dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav. n.39155 del 09/12/2021) la giurisprudenza di legittimità è stata più volte chiamata a pronunciarsi su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, più volte modificato dal legislatore, quindi dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92, ed infine del D.Lgs. n. 50 del
2016, art. 113, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche". La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perché in questa sede interessa solo rimarcare, in via di premessa generale, che il legislatore derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione e collaudo interne agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Corte di Appello di Roma
Così delineato il quadro normativo generale, nei limiti di quanto di interesse nel caso in esame, occorre valutare, in quanto ritenuta dal Giudice di primo grado centrale elemento probatorio a supporto del diritto azionato ex art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la deposizione dell'unico teste escusso. Il teste ha dichiarato: “ho conosciuto il ricorrente quando lavoravo Tes_1
a Venezia con il ruolo di responsabile del procedimento dei lavori di costruzione della variante del passaggio di Mestre. Tale ruolo ho svolto dal 2012 al 2019. Il passaggio di Mestre era iniziato molto prima nel 2004/2005. Il convenuto era stato nominato supervisore delle procedure espropriative, almeno mi sembra che questo fosse il titolo attribuito dalla Direzione Generale. Una volta al mese veniva su in compartimento e ci confrontavamo sulle procedure espropriative poiché era lui l'esperto in materia. Il lavoro era rientrato in nel 2012 ragione per cui occorreva capire come la Pt_1
avesse operato in relazione alle procedure di espropriazione. Gli CP_4 espropri sono continuati. Siamo subentrati ad un lavoro svolto già all'80%. Il geometra seguiva le procedure non la pratica economia dei singoli espropri. Per il resto CP_1 del tempo faceva altro perché dipendeva dalla Direzione Generale. Quando saliva gli chiedevo ad es. se il decreto di pubblica utilità era valido, come comunicare l'inizio del procedimento se ad personam oppure con altra modalità, quale procedura utilizzare per l'esproprio essendovene più di una. Io sono arrivato ad ottobre 2012 ed il suo aiuto è andato avanti sino al 2013, poi le procedure si sono definite e il suo apporto è andato scemando, forse qualche riunione anche nel 2014, ma il lavoro è stato intenso nel periodo precedente. Quando ho parlato di una volta al mese mi sono riferito ad una media atteso che poteva capitare si fermasse due giorni un mese e che l'altro non venisse”. Si noti che la nomina quale “supervisore” riportata dal teste non solo è oggetto di dichiarati dubbi mnemonici ma è del tutto contrastante con le risultanze documentali posto che il era stato nominato non già supervisore (circostanza CP_1 questa che non trova riscontro in alcuna nomina formale o in alcun documento versato in atti), bensì esperto del settore espropri demandato ad un mero “supporto specialistico” anche nella gestione dell'appalto oggetto di procedimento. Sia nell'ordine di servizio n. 14 del 6 giugno 2013 sia in quello successivo del 18 ottobre
2013 n. 18 con i quali venivano rispettivamente disposte la costituzione dell'
[...]
, assegnate le risorse e implementate con assegnazione di ulteriore Controparte_2 personale le unità organizzative di tale ufficio, in nessun punto risulta che tra le risorse assegnate a tale attività vi fosse anche l'odierno appellato. Tanto nel primo quanto nel secondo ordine di servizio infatti il soggetto incaricato era il geometra al CP_3 quale veniva affiancata, con il secondo ordine di servizio, la . Per_1
Pertanto, a fronte dell'integrale mancanza dell'inserimento del tra le CP_1 risorse assegnate stabilmente alle attività relative al Passante di Mestre, l'unico supporto documentale invocato quale presupposto del diritto al compenso incentivante
Corte di Appello di Roma
è una nota del 3 ottobre 2012, peraltro antecedente alla costituzione del suddetto Ufficio (6.6.2013) con la quale veniva indicato al Capo Compartimento Viabilità per Il Veneto che il era stato individuato dalla Direzione Generale quale personale cui CP_1 rivolgersi per un “supporto specialistico in materia di espropriazioni”. Tale indicazione è peraltro conforme al profilo professionale, posseduto dal , di CP_1
“responsabile amministrativo contabile, all'interno di Espropri del coordinamento tecnico amministrativo della direzione”. Anche la circostanza, riferita dal teste, della presenza del , in media CP_1 una sola volta al mese, presso la struttura territoriale del Veneto, al fine di un
“confronto” su questioni attinenti alla espropriazione (quali, secondo la esemplificazione fornita dal teste, se il decreto di pubblica utilità era valido, come comunicare l'inizio del procedimento se ad personam oppure con altra modalità) è perfettamente coerente con il ruolo di mero supporto assegnatogli che nulla ha a che vedere con una ipotetica supervisione che come detto non trova riscontro documentale ed è riferita dal teste in via puramente dubitativa. Si consideri che è pacifico che il ha sempre mantenuto la propria sede di lavoro presso la Direzione Generale a CP_1
Roma. In sostanza, in mancanza di prova di una effettiva gestione diretta delle attività di progettazione o di alta sorveglianza asseritamente svolte dal , non CP_1 sussiste alcun diritto al compenso incentivante ex art. 92 cit.
La fondatezza del primo e secondo motivo di appello (entrambi limitati alla spettanza del compenso incentivante per l'attività di collaborazione nell'Ufficio
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dei lavori realizzati su Variante di Mestre) induce all'accoglimento CP_2 integrale dell'appello, con assorbimento del terzo motivo. Deve conseguentemente essere revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del e condannata l' al pagamento dei soli compensi per CP_1 Pt_1 prestazioni eseguite per la Direzione dei Lavori delle Opere su Autostrada Roma- Aeroporto di Fiumicino per l'adeguamento del sistema viario Roma- Fiumicino litorale, primo lotto Fiera di Roma, per i quali era stata emessa parcella per la complessiva somma di 4.652,20 € di cui il 50% corrisposto con la busta paga di luglio 2013, da cui il residuo di euro 2.326,10, titolo e somme che non hanno costituito oggetto di alcuna impugnativa da parte dell'odierno appellante. Le doglianze dell' Pt_1 sono infatti relative ai soli importi richiesti dal quale collaboratore CP_1 nell'Ufficio di Alta Sorveglianza dei lavori realizzati sull'Autostrada A 4 Variante di Mestre di cui alla parcella di euro 5.448,62. L'esito complessivo della lite induce alla compensazione per un terzo delle spese di lite e alla condanna dell' al pagamento del residuo, per entrambi i gradi Pt_1 giudizio.
P.Q.M.
Corte di Appello di Roma
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 2722 del 2.5.2023 e condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 2.326,10, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 2.500,00 oltre iva e cpa come per legge e quanto al secondo grado in € 1.700,00 oltre iva e cpa come per legge e condanna la Parte_1 al pagamento in favore dell'appellato del residuo.
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Così deciso in Roma, il 12/06/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi