Sentenza 30 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2018, n. 14704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14704 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2018 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI CE 23/03/1979 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE della LIBERTA' di ANCONA in da- ta 21/11/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luca TAMPIERI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Giovanni Marziali del foro di Fermo in difesa di BO CE, il quale si è riportato ai motivi e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 21/11/2017, pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Ancona ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagata NI CE, relativamente a più ipotesi di spaccio continuato di eroina.
2. Il grave quadro indiziario è stato desunto dal contenuto di intercettazioni telefoniche, dai sequestri operati e dall'attività di osservazione e controllo della P.G., da cui era emerso, secondo il Tribunale, che l'indagata cooperava con il marito, NI SO, in una sistematica attività di spaccio di eroina.
3. Avverso l'ordinanza di rigetto del riesame ha proposto ricorso la NI, con proprio difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata derubricazione delle condotte in ipotesi lieve entità, contestandosi la ritenuta incompatibilità del fatto meno offensivo con la reiterazione nel tempo delle singole condotte e la impossibilità di procedere alla richiesta derubricazione in sede di riesame cautelare, rilevando che dalla derubricazione deriverebbe il divieto legale di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per la quale è previsto il limite di pena non inferiore nel massimo a cinque anni, laddove il delitto di all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 è punito con una pena pari, nel massimo, a quattro anni di reclusione. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, assumendo l'apoditticità della motivazione e rilevando la risalenza dei fatti al febbraio/aprile 2016. Con il terzo, infine, ha dedotto violazione di legge con riferimento al difetto di prova della offensività della condotta e analogo vizio in ordine alla mancanza di prova circa l'efficacia drogante della presunta eroina, asseritannente ceduta dalla NI in concorso con il NI, oltre a vizio della motivazione rispetto alle relative censure formulate con il riesame e alla eccessività della misura in rapporto alla lieve entità del fatto.
4. Con memoria depositata il 16 febbraio 2018, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni, con riferimento alla derubricazione del reato in fatto di lieve entità, al difetto di prova della reale natura della sostanza oggetto delle presunte cessioni e al contenuto arco temporale in cui l'azione delittuosa si sarebbe svolta (da febbraio ad aprile 2016). Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.A 2. Il Tribunale, richiamate le censure articolate con il riesame, ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi del concorso della NI nell'attività di spaccio gestita dal marito, NI SO, colui il quale teneva i contatti con gli acquirenti e i corrieri. Quanto alla indagata, invece, ritenuta la mancata dimostrazione dell'assunto difensivo secondo cui i due sarebbero stati da tempo separati, superata dall'inequivocabile tenore dei dialoghi intercettati, dal quale risultava, al contrario, la persistenza del legame affettivo tra i due e della loro collaborazione nell'attività di spaccio, il Tribunale ha richiamato la C.N.R. del 17 febbraio 2016 nella parte in cui vi si dava atto della circostanza che il NI era stato sorpreso con la moglie NI nella stanza di un residence a Porto Sant'Elpidio ove i due alloggiavano, presente al momento del controllo anche AJ Sabri, luogo in cui erano stati rinvenuti gr. 130 circa di eroina (oltre a un bilancino e a materiale per il confezionamento) in involucri parzialmente aperti e in corso di suddivisione. La donna aveva inoltre fornito al marito l'uso di una propria utenza, utilizzata per svolgere l'illecito traffico, la stessa adoperandosi per il prelievo dei corrieri BEN AL Marwen e
OZCIMAR
Mariana Catalina alla stazione di Porto Sant'Elpidio, trovati in possesso di circa gr. 20 di eroina, come concordato nel corso di un dialogo intercettato tra il primo e il NI (avendo quest'ultimo comunicato all'interlocutore che la moglie sarebbe andata a prenderlo alla stazione). La NI era stata osservata mentre si trovava in attesa alla stazione, laddove altro corriere, AL Farman, era stato nell'occorso trovato in possesso di gr. 8 circa di eroina e fermato proprio mentre si dirigeva verso l'autovettura della NI. Quest'ultima, peraltro, una volta fermato il corriere, aveva chiamato NI comunicandogli lo spavento per il rischio corso di essere scoperta. Il Tribunale, a fronte di specifico rilievo difensivo, ha poi ritenuto che, nonostante in molti casi si fosse trattato di droga "parlata", alcuni sequestri erano stati al contrario operati e, quanto alla qualità della droga non sequestrata, ha rinviato alle stesse parole del NI allorché egli dava indicazioni ai suoi collaboratori su come riconoscere l'eroina "buona". Infine, in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, quel giudice ha sottolineato la circostanza che la donna era legata al NI, soggetto che viveva dei proventi dell'illecito traffico e respinto la richiesta di derubricazione dei reati in ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, alla luce della comprovata capacità diffusiva dell'attività posta in essere, quanto alla misura applicata, rilevandone la congruità rispetto allo stato di incensuratezza dell'indagata e al tempo trascorso dai fatti.
3. Il primo motivo è infondato. Sul punto specifico questa Corte ritiene di dover ribadire il principio secondo cui, in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente (cfr. sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Rv. 270767). E infatti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva [cr. sez. 3 n. 6871 dell'08/07/2016 Ud. (dep. 14/02/2017), Rv. 269149]. Pertanto, la decisione impugnata appare del tutto immune da censure, avendo il giudice rinviato al connotato sistematico dello spaccio e al carattere di diffusività della droga, emergente peraltro dal contenuto dei dialoghi richiamati nell'ordinanza, in maniera, quindi, del tutto corente con i principi espressi da questa Corte, secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. sez. 3 n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651).
4. E' infondato anche il secondo motivo. Il Tribunale ha ritenuto l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, valorizzando il comprovato legame che unisce la NI al NI e la circostanza che costui risulta vivere con i proventi dell'illecito traffico. Trattasi di un ragionamento del tutto congruo, logico e non contraddittorio, rispetto al quale le censure difensive si atteggiano in termini propositivi di una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali, piuttosto che di vera e propria critica. Il ragionamento svolto dal Tribunale, peraltro, è coerente con i principi di matrice giurisprudenziale, a mente dei quali il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculunn libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. sez. 5 n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216), richiedendo il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente [cfr. sez. 2, n. 53645 dell'08/09/2016, Rv. 268977 (in cui la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)].
5. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. Sul punto, in linea generale e ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, va ricordato che - in tema di stupefacenti - qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (cfr. sez. 6 n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299). Tuttavia, costituisce al contempo orientamento consolidato quello secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituendo peraltro questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U. citata, Sebbar, Rv. 263715). Orbene, nel caso all'esame, parte ricorrente non ha censurato il significato attribuito ai dialoghi o l'identificazione degli interlocutori, né ha contestato la correttezza dei richiami operati nell'ordinanza agli elementi fattuali ivi esposti, tra cui l'attività di P.G. culminata in sequestri (tra tutti, quello di gr. 130 circa, oltre a materiale atto al confezionamento in dosi, alla presenza anche dell'indagata). La censura, quindi, travalica i limiti della mera infondatezza, non avendo la parte osservato alcunchè rispetto a tali elementi fattuali, certamente rilevanti ai fini della valutazione della offensività delle condotte e della natura della sostanza oggetto delle stesse.
6. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen