Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/12/2025, n. 7978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7978 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03096/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2024, proposto da
LL LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché il Ministero dell’Istruzione e del Merito., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 298 pubblicata il 13/02/2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 il dott. DO De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 13 giugno 2024 e depositato il successivo 26 giugno la prof.ssa LL LI ha premesso di aver prestato prima dell’immissione in ruolo (01/09/2008) dall’anno scolastico 1997/1998 e dal 1999/2000 al 2007/2008 il servizio d’insegnamento a tempo determinato e che l’Amministrazione scolastica l’avesse valutato solo in misura parziale.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 298 pubblicata il 13/02/2023, ha accolto il ricorso e pertanto:
“ 1) ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento a carico del MIUR di un’anzianità di servizio preruolo pari ad anni 10 e di un’anzianità di servizio complessiva pari ad anni 19 alla data di deposito del ricorso;
2) ha dichiarato il diritto della ricorrente all’inserimento nella fascia stipendiale 9 alla data di immissione in ruolo;
3) ha condannato il MIUR al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale 9 dalla data dell’immissione in ruolo sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi legali ”.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notifica all’Amministrazione, quest’ultima rimaneva inerte e la prof.ssa LI proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione convenuta all’esecuzione della sentenza ottemperanda, nominando ove necessario un commissario ad acta, oltre che al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114 lett. e) c.p.a. ed al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda avvenuto in data 13 agosto 2023.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nonché il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il MIUR ha poi depositato in giudizio la nota (prot. n. 0016982 del 21/08/2024) con la quale l’USP di Caserta ha trasmesso “il decreto di ricostruzione di carriera predisposto dal Dirigente Scolastico dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C.V. (CE), in esecuzione della sentenza n. 298/2023 del Tribunale di S. Maria C. V. (CE)”.
Sulla base di tale nota il MIUR ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha contestato tale richiesta con memoria depositata in data 4 gennaio 2025, affermando che sarebbe rimasta non eseguita la statuizione giudiziale con cui la sentenza ottemperanda ha condannato il MIUR altresì “al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale 9 dalla data dell’immissione in ruolo sino all’effettivo soddisfo, oltre interessi legali”.; peraltro, prosegue parte ricorrente, il decreto depositato non sarebbe satisfattivo della pretesa attorea perché non includerebbe anche l’anno 2013 ai fini della progressione in carriera.
Con ordinanza 23 gennaio 2025, n. 2693 questa Sezione aveva onerato il MIUR di produrre in giudizio una relazione “sullo stato di esecuzione della sentenza ottemperanda e che illustri le ragioni per le quali, alla luce delle specifiche eccezioni sollevate nella memoria di parte ricorrente (depositata in data 4 gennaio 2025), nella ricostruzione della carriera operata nel decreto prot. n. 8395 del 7 agosto 2024 dell’IPSIA Righi manchi l’annualità 2013”.
Il MIUR nel termine concesso e fino alla data odierna non ha dato alcun seguito al comando giudiziale.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti e alla stregua delle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione versata in atti risulta che:
- il titolo è passato in giudicato, (vd. apposita certificazione di cancelleria rilasciata in data del 19/1/2024);
- esso è stato notificato, munito di formula esecutiva, al Ministero resistente (29/12/2023);
- da tale notifica è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);
- il MIUR non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento, nonostante sia stato invitato a farlo con ordinanza di questo Collegio n. 2693/2025 rimasta senza seguito.
Dev’essere, pertanto, dichiarato l’obbligo del MIUR di dare completa esecuzione al capo della sentenza in esame, detratti i pagamenti che fossero stati medio tempore effettuati e gli adempimenti già eseguiti, provvedendo all’attuazione della sentenza ottemperanda entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Sulla somma definita come spettante alla ricorrente andranno riconosciuti gli interessi dalla maturazione del diritto fino al saldo e non invece la rivalutazione monetaria, quest’ultima non contemplata dallo stesso titolo azionato.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il MIUR resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO CI, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
DO De CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De CO | AO CI |
IL SEGRETARIO