Art. 10.
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.