Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02325/2025 REG.RIC.
N. 02326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2025, proposto da
Manoj Sanjeewa Galpoththa Liyanage, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2025, proposto da
Lasantha Nayanajith Moroyas JE ML HA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2325 del 2025:
- del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica P-MS/L/Q/2024/100135 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Massa Carrara in data 2/09/2024, notificato al ricorrente a mezzo PEC presso l'avv. Alessia Arzani, in data 29/05/2025, per parere ostativo dello Sportello di Massa - Carrara (Ispettorato Territoriale del lavoro) e per carenza della capacità economica dell'azienda per l'assunzione di ulteriore personale, che si produce unitamente alla PEC della Prefettura di Massa-Carrara;
quanto al ricorso n. 2326 del 2025:
- del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica P-MS/L/Q/2024/100149 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Massa Carrara in data 2/09/2024, notificato al ricorrente a mezzo PEC presso l'avv. Alessia Arzani, in data 29/05/2025, per parere ostativo dello Sportello di Massa Carrara (Ispettorato Territoriale del lavoro) e per carenza della capacità economica dell'azienda per l'assunzione di ulteriore personale, che si produce unitamente alla PEC della Prefettura di Massa-Carrara.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. LL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti odierni sono cittadini srilankesi in favore dei quali è stato rilasciato nulla osta al lavoro subordinato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Massa‑Carrara in data 21.05.2024, a seguito di distinta istanza presentata in data 18.03.2024 dal datore di lavoro Tonic Marine s.r.l., società costituita nell’ottobre 2023.
Dopo il rilascio del nulla osta, entrambi i ricorrenti facevano ingresso nel territorio nazionale il 25.09.2024, muniti di visto conforme al titolo autorizzatorio ottenuto. Una volta giunti in Italia, essi prendevano contatto con il datore di lavoro e con lo Sportello Unico per l’Immigrazione al fine di procedere alla stipula del contratto di soggiorno. La società Tonic Marine s.r.l. depositava l’asseverazione e il bilancio previsionale per l’anno 2024, prodotti a corredo delle domande di nulla osta già presentate.
In data 03.07.2024, la Prefettura di Massa‑Carrara comunicava all’impresa l’avvio del procedimento di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato relativi a ciascuno dei ricorrenti. L’atto reca una motivazione del seguente tenore: “ dal gestionale punto fisco dell'Agenzia delle Entrate non risulta nessun dato fiscale (reddito, volume d'affari), per cui sulla base di ciò che emerge dall'asseverazione e dal bilancio previsionale anno 2024, la società non risulta avere la capacità economica per poter assumere ulteriore personale rispetto a quello già in forza. La società non ha esibito i contratti di appalto stipulati e le fatture acquisto e vendita ”.
La Prefettura, in data 02.09.2024 e a seguito di contraddittorio con l’impresa, adottava i decreti di revoca, meglio indicati in epigrafe; i provvedimenti venivano notificati agli interessati il 29.05.2025. Tali provvedimenti così motivano: “ La documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare la capacità economica dell'azienda per l'assunzione di ulteriore personale, oltre a quello attualmente in forza; pertanto si conferma la revoca ”.
2. Avverso il decreto sono insorti i due lavoratori interessati con ricorsi notificati il 26.07.2025, iscritti ai NN.RR.GG. 2325/202 e 2326/2025, ritualmente depositati avanti questo Tribunale, con cui lamentano in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere, instando altresì per il rilascio di misure cautelari.
Per resistere ai due gravami si è costituito il Ministero dell’Interno (il 1.09.2025) che ha depositato relazione amministrativa a seguito di ordinanza istruttoria di questo Tribunale il 11.09.2025, nella quale eccepisce altresì irricevibilità del ricorso.
Questo Tribunale, previa riunione dei due ricorsi, ha accolto le istanze cautelari con ordinanza n. 578/2025.
Parte ricorrente ha depositato memorie il 9.10.2025 e il 28.01.2026.
Alla udienza pubblica del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente il Collegio ritiene di confermare la riunione dei due gravami per ragioni di connessione oggettiva essendo i fatti e i motivi di ricorso del tutto sovrapponibili.
4. I ricorsi riuniti sono fondati.
5. Il Collegio non ritiene di condividere l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Prefettura.
L’amministrazione evidenzia nella propria relazione e documenta agli atti che i ricorrenti avrebbero ottenuto già in data 26.05.2025 una copia del provvedimento di revoca, a seguito di istanza di accesso agli atti pervenuta il 30.04.2025 a mezzo di un diverso legale incaricato (cfr. doc. n. 5 e 6 di parte resistente). Il ricorso sarebbe tardivo poiché notificato il 26.07.2025, oltre il termine di scadenza del 25.07.2025.
Parte ricorrente contesta tale ricostruzione evidenziando che i due interessati non avrebbero mai conferito formale delega o procura all’avvocato cui l’amministrazione fa riferimento. Pertanto il termine per impugnare decorrerebbe dalla ricezione della documentazione inviata ad un secondo avvocato di fiducia (patrocinante altresì il presente ricorso), ricevuta il 29.05.2026 a seguito di diversa istanza di accesso, di cui l’amministrazione dà parimenti atto nella propria relazione e documentazione (cfr. doc. nn. 9 e 10 di parte resistente).
Dall’esame della documentazione prodotta in atti, in effetti, risulta una procura speciale al primo legale priva di sottoscrizione delle parti e autentica delle stesse (cfr. doc. n. 9 di parte resistente). Al contrario risultano procure in favore del secondo legale sottoscritte e autenticate (cfr. doc. n. 10 di parte resistente) ricevute e protocollate il 29.05.2025 dalla Prefettura.
L’Amministrazione nulla ha replicato sul punto.
Dalle evidenze di causa, pertanto risulta che la comunicazione del 26.05.2026 relativa alla trasmissione del provvedimento di revoca, fatta dalla Prefettura al primo legale, non può essere considerata giuridicamente relata agli interessati e, pertanto, non è in grado di far decorrere il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione avanti il giudice amministrativo.
L’eccezione è pertanto infondata.
6. Il Collegio ritiene di poter partire con l’esame del secondo motivo dei due ricorsi, avente carattere assorbente e portata oggettiva più ampia, con cui si lamenta violazione dell'art. 42 della L.73/2022, errata individuazione dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere e travisamento dei fatti, mancata istruttoria e valutazione del caso concreto; motivazione assente ed illogica e violazione dei principi generali di buona e corretta amministrazione.
Con il motivo in esame i ricorrenti censurano i provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro per asserita insufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro, deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e difetto/contraddittorietà della motivazione.
Premettono che la società Tonic Marine s.r.l., costituita nell’ottobre 2023, non poteva ancora disporre di dati fiscali registrati nel gestionale “Punto Fisco” al momento della presentazione dell’istanza (effettuata a soli cinque mesi dalla costituzione), poiché – conformemente alla normativa tributaria – i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2023 maturano solo nel corso del 2024. Evidenziano, tuttavia, che la società aveva regolarmente prodotto un bilancio previsionale e una asseverazione idonea ad attestare la capacità economica, in conformità alle previsioni della circolare MLPS n. 55/2000, la quale ammette espressamente l’uso di autocertificazioni e documentazione alternativa (tra cui bilanci, registri contabili, attestazioni contributive).
I ricorrenti deducono inoltre che la Prefettura non avrebbe valutato la documentazione presentata né i successivi elementi che comprovano la piena operatività dell’impresa: in particolare, il DURC in corso di validità e la crescita dell’organico da 8 a 10 dipendenti attestata dalla visura camerale aggiornata. Tali circostanze, unitamente al regolare svolgimento dell’attività e alla stipula di nuovi contratti, dimostrerebbero la “vitalità” e solidità aziendale, smentendo la generica affermazione di carenza reddituale (cfr. doc. nn. 8 e 9 di parte ricorrente).
Lamentano, inoltre, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione apparente, poiché il provvedimento si limita a richiamare un’“incapacità reddituale” senza specificare quali elementi istruttori siano stati esaminati, quali parametri siano stati applicati e quale iter logico-giuridico abbia condotto alla decisione.
Ulteriormente, il ricorrente rileva l’illegittimità della revoca poiché fondata su circostanze già esistenti al momento del precedente rilascio del nulla osta, in violazione dei principi di affidamento, buona fede e non contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Il motivo è fondato nella misura che segue.
L’amministrazione ha motivato la revoca del nulla osta evidenziando che la documentazione prodotta in sede procedimentale non è sufficiente a dimostrare la capacità economica dell'azienda per l'assunzione di ulteriore personale, oltre a quello attualmente in forza.
Nella comunicazione di preavviso di revoca aveva già evidenziato che dal gestionale “ dell'Agenzia delle Entrate non risulta nessun dato fiscale (reddito, volume d'affari), per cui sulla base di ciò che emerge dall'asseverazione e dal bilancio previsionale anno 2024, la società non risulta avere la capacità economica per poter assumere ulteriore personale rispetto a quello già in forza. La società non ha esibito i contratti di appalto stipulati e le fatture acquisto e vendita ”.
In giudizio l’amministrazione evidenzia che “ l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Lucca e Massa-Carrara ha effettuato dei controlli a campione ai sensi dell'art. 24-bis, comma 4, del TUI, e, ritenuta insufficiente la verifica di congruità del numero di richieste presentate di cui all'art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999, a cui rinvia l'art. 24-bis del TUI, ha espresso parere negativo tramite il citato applicativo SPI 2.0.”: evidenzia altresì che “a seguito dell'esame dell'ulteriore documentazione integrativa (un contratto di subappalto e diverse fatture) prodotta dal datore di lavoro in data 12 luglio 2024 (AIlI. 6), l’ITL ha confermato il proprio parere negativo”.
L’Amministrazione nelle proprie controdeduzioni arricchisce la propria motivazione evidenziando innanzitutto come, in presenza di società di recente costituzione, la mera produzione di un’asseverazione e di un bilancio previsionale – pur trasmessi dal datore di lavoro in data 26.04.2024 – non sia ritenuta sufficiente ai fini della verifica della capacità economica, secondo le indicazioni operative interne e come chiarito dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In assenza di dichiarazioni dei redditi, l’ITL ha ritenuto necessario accertare l’effettiva operatività dell’impresa e la sua capacità di sostenere, in concreto, gli impegni derivanti dall’assunzione dei lavoratori richiesti, mediante la verifica dell’esistenza di fatture attive e passive, contratti di appalto o subappalto, nonché di ulteriori elementi idonei a dimostrare la continuità e consistenza dell’attività economica.
A seguito della successiva produzione documentale del 12.07.2024, composta da un unico contratto di subappalto stipulato con la società Delfi Yacht s.r.l. e da circa dieci fatture emesse nei confronti del medesimo committente, l’ITL ha ritenuto tali elementi non idonei a superare la verifica di congruità prevista dall’art. 30‑bis del d.P.R. 394/1999.
L’Amministrazione evidenzia come tale verifica comporti un’analisi articolata e complessiva, comprendente la valutazione della capacità economica, della sostenibilità degli impegni retributivi e assicurativi, della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti (compresi quelli già richiesti) e del tipo di attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dalla circolare INL n. 3/2022, dalla nota INL n. 2066/2023 e dall’art. 24‑bis del T.U. Immigrazione.
Secondo quanto rappresentato dall’ITL, anche l’asseverazione prodotta non risulterebbe idonea, poiché priva di una effettiva illustrazione del percorso valutativo svolto dal professionista incaricato e limitata alla mera riproduzione di formule generiche contenute nel modello prestampato.
Le controdeduzioni precisano altresì che gli elementi sopravvenuti invocati dal ricorrente (aumento del numero di dipendenti, successiva presentazione di bilanci, mutamenti societari) sono irrilevanti, poiché i requisiti devono necessariamente sussistere al momento della presentazione dell’istanza, onde evitare un’istruttoria indefinitamente aperta e in violazione dei principi di certezza del diritto e par condicio.
In tal senso, l’Amministrazione richiama anche la circolare MLPS n. 55/2000, osservando come essa sia ormai superata dalla più recente normativa e, in particolare, dalla circolare INL n. 3/2022, che indica quale parametro economico minimo il possesso di un reddito di esercizio o volume d’affari pari a 30.000 euro, soglia che deve essere oggetto di valutazione complessiva in caso di richiesta di più lavoratori.
Dalle verifiche effettuate dall’ITL presso l’Agenzia delle Entrate, risulta che la società ha dichiarato, per il 2023, un reddito di esercizio pari a euro 8.814,00 e un volume d’affari pari a euro 19.629,00, valori considerati significativamente inferiori ai parametri minimi indicati; mentre, per l’anno 2024, non risulta presentata alcuna dichiarazione fiscale.
Orbene tutto quanto evidenziato in giudizio dall’amministrazione non emerge nel provvedimento impugnato né nel preavviso di rigetto e deve quindi essere qualificato come inammissibile motivazione postuma.
Ai sensi della circolare INL n. 3/2022, la verifica di congruità economica ai fini del nulla osta richiede una valutazione complessiva che tenga conto, in modo correlato, di: capacità patrimoniale, equilibrio economico‑finanziario, fatturato, numero dei dipendenti (anche quelli già richiesti ai sensi del T.U.I.) e tipo di attività dell’impresa; per le realtà di recente costituzione è consentito valorizzare, in assenza di dati fiscali consolidati, indici alternativi (fatturato presuntivo del primo anno, nuove commesse/appalti, capitale sociale versato), purché adeguatamente documentati e argomentati nell’asseverazione, che deve essere “dettagliatamente motivata” con evidenza di tutta la documentazione verificata.
La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e completa e motivare in modo specifico e non apodittico le ragioni della ritenuta insufficienza economica: il provvedimento è illegittimo quando si fermi a formule stereotipate o attribuisca “soverchio rilievo” a un solo parametro senza svolgere il necessario giudizio olistico imposto dalla circolare 3/2022 (tra le molte, TAR Toscana, sez. II; 26/01/2026, n. 199; TAR Toscana, sez. II; 30/05/2025, n. 961; TAR Campania Napoli, sez. V; 03/01/2023, n. 28).
Il parametro dei 30.000 euro (reddito imponibile o fatturato per ciascun lavoratore) costituisce soglia di riferimento tratta dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, richiamato dalla circolare 3/2022; esso non opera come automatismo matematico, ma va integrato nella ponderazione complessiva che tenga conto del numero delle istanze per il medesimo periodo e degli oneri retributivi/assicurativi (cfr. TAR Toscana, sez. II; 23/01/2026, n. 155; TAR Toscana, sez. II; 07/05/2025, n. 462; TAR Lombardia, Brescia, sez. II; 26/04/2024, n. 350; TAR Puglia Bari, sez. II; 29/01/2019, n. 127).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato non esplicita quali parametri tra quelli imposti dalla circolare 3/2022 siano stati concretamente impiegati, né quali documenti siano stati esaminati e perché giudicati inconferenti e né in che modo i costi del lavoro, rapportati al numero complessivo di richieste e alla tipologia di attività, avrebbero condotto all’esito negativo.
La motivazione si riduce a una formula assertiva sulla “incapacità reddituale”, priva dell’iter logico‑giuridico e del riscontro ai documenti versati, e dunque apparente. Ciò contrasta col principio – più volte ribadito – secondo cui la circolare 3/2022 impone un giudizio integrato e argomentato; laddove, come in specie, tale giudizio manchi, il provvedimento va annullato per carenza istruttoria e difetto di motivazione (v., ancora, TAR Toscana, sez. II; 26/01/2026, n. 199; TAR Toscana, sez. II; 08/10/2025, n. 1620; TAR Campania Napoli, sez. V; 03/01/2023, n. 28).
Inoltre, l’inammissibilità della motivazione postuma impedisce all’Amministrazione di colmare in giudizio le lacune originarie della decisione: la motivazione deve precedere e non seguire l’atto; non è consentito integrare ex post con elementi non esplicitati nel provvedimento e già conoscibili ab origine (Cons. Stato, sez. VI; 08/10/2025, n. 7864; Cons. Stato, sez. V; 23/02/2024, n. 1825; in termini anche TAR Toscana, sez. II; 08/10/2025, n. 1620).
L’Amministrazione avrebbe dovuto, ab origine, esplicitare le ragioni concrete per cui asseverazione e bilancio previsionale (strumenti espressamente considerati dalla circolare 3/2022 per le imprese neo‑costituite) non fossero idonei a dimostrare la sostenibilità dell’assunzione, e confrontarsi con gli indici minimi (DURC, struttura dei costi, coerenza con il CCNL, numero delle domande sul medesimo periodo, tipologia dell’attività), componendoli in un giudizio integrato; l’omissione di tale confronto comporta l’illegittimità del provvedimento, a prescindere dagli esiti, successivamente emersi, della gestione aziendale (in termini, TAR Toscana, sez. II; 26/01/2026, n. 199).
Alla luce dei principi esposti, gli atti impugnati non superano lo scrutinio di ragionevolezza, proporzionalità e completezza dell’istruttoria giacché:
- non risulta svolta la necessaria valutazione integrata imposta dalla circolare 3/2022;
- è mancato il confronto analitico con i documenti prodotti (bilancio previsionale, asseverazione, indici di regolarità e operatività);
- l’Amministrazione ha valorizzato profili parziali senza raccordarli alla congruità del numero di richieste in rapporto agli oneri di costo medio del lavoro e alla tipologia di attività esercitata;
- le eventuali integrazioni difensive spiegate in via postuma non possono colmare il deficit motivazionale originario.
Ne discende l’illegittimità del provvedimento, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare la valutazione secondo i criteri legali qui richiamati a fini conformativi.
7. In considerazione del carattere assorbente del motivo appena scrutinato non residua interesse allo scrutinio del primo motivo di ricorso.
8. Conclusivamente, il ricorso è fondato e deve essere accolto; per l’effetto i provvedimenti impugnati sono annullati.
9. In considerazione della peculiarità dei fatti di causa sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie per le ragioni indicate in motivazione; per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR CI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
LL FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL FA | DR CI |
IL SEGRETARIO