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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 921/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Giudice del lavoro
DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 445 BIS C.P.C.
Il Giudice dott. Giorgio Rispoli, visto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presentato da Pt_1 ei confronti dell' con la dott.ssa
[...] CP_1 CP_2 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
P . Q . M . visto l'art. 445 bis c.p.c.,
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
CTU, ossia le seguenti:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento, art.1 legge 18/80, e handicap grave, art. 3 comma 3 legge 104/92;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla domanda;
CONDANNA
L' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € CP_1
1.200,00 per spese di giudizio, oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PONE
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1 Arezzo, 08/04/2025
Il giudice
Dott. Giorgio Rispoli
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Giudice del lavoro
DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 445 BIS C.P.C.
Il Giudice dott. Giorgio Rispoli, visto il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presentato da Pt_1 ei confronti dell' con la dott.ssa
[...] CP_1 CP_2 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
P . Q . M . visto l'art. 445 bis c.p.c.,
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
CTU, ossia le seguenti:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento, art.1 legge 18/80, e handicap grave, art. 3 comma 3 legge 104/92;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla domanda;
CONDANNA
L' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € CP_1
1.200,00 per spese di giudizio, oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
PONE
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1 Arezzo, 08/04/2025
Il giudice
Dott. Giorgio Rispoli