CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 344 registro affari civili contenziosi per l'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 20.12.2018, a definizione del procedimento n. 5921/2018,
TRA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.8.1971, ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio
Sagliocco (C.F.: ), presso il cui studio sito in Trentola- C.F._2
Ducenta (CE) alla via Dante, 15 è elettivamente domiciliato in virtù di mandato allegato all'atto di appello
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente ivi alla via Cirillo, Controparte_1
84, C.F . , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di C.F._3
Marino c.f. , come da mandato in atti, ed C.F._4
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parete, alla via Marconi, 98
Appellato
Conclusioni
All'udienza, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., del 5
dicembre 2024, le parti hanno concluso come da note per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Motivi della decisione
A - giudizio di primo grado
A.a.) Il tribunale di Napoli Nord si pronunciava, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in relazione alla causa intentata da diretta Controparte_1
all'accertamento e declaratoria che il cortile esistente in Parete, alla via Cirillo
74, tra la sua proprietà e quella della resistente era Parte_1
integralmente di proprietà comune e che era stato utilizzato, almeno a far data dal 1993, come cortile in comune, o, in subordine, di accertamento e declaratoria che sulla parte che la resistente deduceva essere di sua proprietà
esclusiva egli aveva usucapito la servitù di passaggio sia pedonale che con mezzi meccanici ed in cui la convenuta chiedeva, a sua volta, l'accertamento e la declaratoria che il cortile prospiciente il suo immobile era di sua esclusiva proprietà, o, in subordine, che ella ne aveva usucapito la proprietà.
Il primo giudice così statuiva:
<<- accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che l'area cortilizia sita in Parete alla via Cirillo 74 prospiciente le proprietà immobiliari dei e è integralmente per tutta la Controparte_1 Parte_1
sua estensione in comproprietà dei medesimi.
- Rigetta nel resto.
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio a beneficio del
2 ricorrente che ex D.M. 55/2014 liquida in euro 28,50 per spese vive, € 630,00 per onorari oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge.>>.
Appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la , alla cui Pt_1
integrale letture, anche in ragione della decisione adottanda, si rimanda quale parte espressa della presente decisione, così concludendo:
“- riformare l'impugnata ordinanza del 20.12.2018 pubblicata il 20.12.2018 e notificata a mezzo p.e.c. il 28.12.2018, per i dedotti motivi e, per l'effetto, dichiarare che la si g.ra è proprietaria esclusiva del cortile Parte_1
antistante/prospiciente la sua proprietà;
- in via gradata, accertare e dichiarare, ove mai il cortile antistante/prospiciente la proprietà della resistente non fosse di sua esclusiva proprietà, che la sig.ra ha usucapito il diritto di proprietà per l'utilizzo fatto in questi anni dal Pt_1
momento dell'acquisto 25.3.2008 ad oggi;
- sempre in via gradata, nominarsi C.T.U. che accerti la parte di cortile di indiscussa proprietà esclusiva della sig.ra R usso Pt_1
- condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni morali e materiali che la sig. sta subendo nella misura che il Giudice adito riterrà giusta ed equa, per Pt_1
la temerarietà delle azioni giudiziarie attuate;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ai sensi del
D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
B.b.) Si costituiva l'appellato che, resisteva all'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
B.c.) Con ordinanza 21.6.2024 veniva disposta c.t.u. e l'ausiliare nominato dalla corte, con nota del 26.11.2024, rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo bonario per la definizione della controversia.
All'udienza del 5.12.2024, trattata ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti concludevano per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo
3 definito la controversia in base a quanto rappresentato dal c.t.u..
B.d.) Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito la portata della pronuncia di cessata materia del contendere,
assimilabile ad una pronuncia in rito, caratterizzata dal venir meno dell'interesse alla definizione dell'intero processo, avendo le parti risolto la controversia attraverso l'autonomo accordo indicato dal consulente, va emessa pronuncia il tal senso, con compensazione delle spese di lite, avendo esse, con le rassegnate conclusioni, evidentemente definito anche tale aspetto della vicenda.
Si evidenzia che non risolvendosi la sentenza in questione in una pronuncia in senso stretto di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, ma essendo assimilabile, in parte qua, ad una pronuncia di estinzione, non sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando, sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al giudizio recante in primo grado n. 5921/2018 e al conseguente presente giudizio di appello n.
344/2019;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 344 registro affari civili contenziosi per l'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 20.12.2018, a definizione del procedimento n. 5921/2018,
TRA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.8.1971, ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio
Sagliocco (C.F.: ), presso il cui studio sito in Trentola- C.F._2
Ducenta (CE) alla via Dante, 15 è elettivamente domiciliato in virtù di mandato allegato all'atto di appello
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente ivi alla via Cirillo, Controparte_1
84, C.F . , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di C.F._3
Marino c.f. , come da mandato in atti, ed C.F._4
1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parete, alla via Marconi, 98
Appellato
Conclusioni
All'udienza, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., del 5
dicembre 2024, le parti hanno concluso come da note per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Motivi della decisione
A - giudizio di primo grado
A.a.) Il tribunale di Napoli Nord si pronunciava, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in relazione alla causa intentata da diretta Controparte_1
all'accertamento e declaratoria che il cortile esistente in Parete, alla via Cirillo
74, tra la sua proprietà e quella della resistente era Parte_1
integralmente di proprietà comune e che era stato utilizzato, almeno a far data dal 1993, come cortile in comune, o, in subordine, di accertamento e declaratoria che sulla parte che la resistente deduceva essere di sua proprietà
esclusiva egli aveva usucapito la servitù di passaggio sia pedonale che con mezzi meccanici ed in cui la convenuta chiedeva, a sua volta, l'accertamento e la declaratoria che il cortile prospiciente il suo immobile era di sua esclusiva proprietà, o, in subordine, che ella ne aveva usucapito la proprietà.
Il primo giudice così statuiva:
<<- accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara che l'area cortilizia sita in Parete alla via Cirillo 74 prospiciente le proprietà immobiliari dei e è integralmente per tutta la Controparte_1 Parte_1
sua estensione in comproprietà dei medesimi.
- Rigetta nel resto.
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio a beneficio del
2 ricorrente che ex D.M. 55/2014 liquida in euro 28,50 per spese vive, € 630,00 per onorari oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge.>>.
Appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la , alla cui Pt_1
integrale letture, anche in ragione della decisione adottanda, si rimanda quale parte espressa della presente decisione, così concludendo:
“- riformare l'impugnata ordinanza del 20.12.2018 pubblicata il 20.12.2018 e notificata a mezzo p.e.c. il 28.12.2018, per i dedotti motivi e, per l'effetto, dichiarare che la si g.ra è proprietaria esclusiva del cortile Parte_1
antistante/prospiciente la sua proprietà;
- in via gradata, accertare e dichiarare, ove mai il cortile antistante/prospiciente la proprietà della resistente non fosse di sua esclusiva proprietà, che la sig.ra ha usucapito il diritto di proprietà per l'utilizzo fatto in questi anni dal Pt_1
momento dell'acquisto 25.3.2008 ad oggi;
- sempre in via gradata, nominarsi C.T.U. che accerti la parte di cortile di indiscussa proprietà esclusiva della sig.ra R usso Pt_1
- condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni morali e materiali che la sig. sta subendo nella misura che il Giudice adito riterrà giusta ed equa, per Pt_1
la temerarietà delle azioni giudiziarie attuate;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ai sensi del
D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
B.b.) Si costituiva l'appellato che, resisteva all'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
B.c.) Con ordinanza 21.6.2024 veniva disposta c.t.u. e l'ausiliare nominato dalla corte, con nota del 26.11.2024, rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo bonario per la definizione della controversia.
All'udienza del 5.12.2024, trattata ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti concludevano per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo
3 definito la controversia in base a quanto rappresentato dal c.t.u..
B.d.) Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito la portata della pronuncia di cessata materia del contendere,
assimilabile ad una pronuncia in rito, caratterizzata dal venir meno dell'interesse alla definizione dell'intero processo, avendo le parti risolto la controversia attraverso l'autonomo accordo indicato dal consulente, va emessa pronuncia il tal senso, con compensazione delle spese di lite, avendo esse, con le rassegnate conclusioni, evidentemente definito anche tale aspetto della vicenda.
Si evidenzia che non risolvendosi la sentenza in questione in una pronuncia in senso stretto di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, ma essendo assimilabile, in parte qua, ad una pronuncia di estinzione, non sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando, sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al giudizio recante in primo grado n. 5921/2018 e al conseguente presente giudizio di appello n.
344/2019;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
4