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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] - c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Deborah Valoroso
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2014 in IT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (28/11/2015) e Per_1 Per_2
(5/08/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi;
2. la casa coniugale viene assegnata al sig. in quanto anche di sua Pt_2 proprietà, mentre la sig.ra abiterà unitamente ai figli minori a Pt_1
IT per la quale si impegna a pagare sia l'affitto mensile che le relative utenze.
3. i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con diritto di abitazione preferenziale presso la casa presa in locazione unitamente alla madre. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Pt_2
i figli ogni qual volta gli sarà possibile compatibilmente agli orari di lavoro, previo accordo telefonico con la moglie e sempre nel superiore rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche dei bambini. Inoltre il padre potrà tenere con sé i bambini il sabato e la domenica a settimane alternate
(sabato dalle ore 10:00 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
22:00 con pernottamento).
4. Le festività dovranno essere trascorse alternativamente con la madre e con il padre, intendendo per festività: il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 15 agosto, la Festa di tutti i Santi, la Festa dell'Immacolata.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai figli comprendendo anche le festività natalizie per l'anno in corso, 2024, i coniugi al fine di non traumatizzare troppo i bambini separandoli totalmente da un genitore decidono di concordarsi come segue: il 24 e il 25 dicembre come anche il 31
e l'1 gennaio il genitore che li tiene la mattina non li terrà il pomeriggio al fine di dare la possibilità ad entrambi i genitori di stare con i piccoli e ogni giorno di festa (mattina dalle 9:00 alle 15:00 e il Per_1 Per_2 pomeriggio dalle 16:00 alle ore 21:00, il tutto con pranzo e cena compresi).
Viceversa per l'anno 2025 e in poi, le parti si accordano di trascorrere con i figli e ad anni alterni dalla vigilia di Natale e per due giorni con un genitore e dalla vigilia di Capodanno per due giorni con l'altro, con pernottamento.
6. Per il periodo Pasquale il sig. terrà con sé i bambini mezza giornata ad Pt_2 anni alterni il giorno di Pasqua e i due giorni antecedenti con pernottamento,
o il giorno di Pasquetta e per i successivi due giorni sempre con pernottamento e con gli stessi orari previsti per le vacanze natalizie.
7. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane nel mese di luglio e due nel mese di agosto anche alternate con pernottamento concordando preventivamente con la moglie le predette settimane tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi e decidendo anche gli orari più consoni nel rispetto dell'età dei bambini e del caldo estivo.
8. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione dei compleanni dei figli entrambi parteciperanno ai relativi festeggiamenti concordando anche di dividerne le spese. In caso di disaccordo le parti decidono sin d'ora che i bambini trascorreranno il pranzo della giornata del proprio compleanno con un genitore e la cena con l'altro e ciò avverrà ad anni alterni.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno a Pt_2 Pt_1 titolo di mantenimento per i soli figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio), da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche relative ai bambini.
10. La sig.ra rinuncia al mantenimento personale in quanto si ritiene Pt_1 autonoma economicamente.
11. Le parti concordano che l'Assegno Unico previsto a favore dei minori venga versato nella misura del 100% alla sola sig.ra Parte_1
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 18/08/2014 in
IT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (28/11/2015) e Per_1
(5/08/2021). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi;
2. la casa coniugale viene assegnata al sig. in quanto anche di sua Pt_2 proprietà, mentre la sig.ra abiterà unitamente ai figli minori a Pt_1
IT per la quale si impegna a pagare sia l'affitto mensile che le relative utenze.
3. i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con diritto di abitazione preferenziale presso la casa presa in locazione unitamente alla madre. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Pt_2
i figli ogni qual volta gli sarà possibile compatibilmente agli orari di lavoro, previo accordo telefonico con la moglie e sempre nel superiore rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche dei bambini. Inoltre il padre potrà tenere con sé i bambini il sabato e la domenica a settimane alternate
(sabato dalle ore 10:00 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
22:00 con pernottamento).
4. Le festività dovranno essere trascorse alternativamente con la madre e con il padre, intendendo per festività: il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 15 agosto, la Festa di tutti i Santi, la Festa dell'Immacolata.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai figli comprendendo anche le festività natalizie per l'anno in corso, 2024, i coniugi al fine di non traumatizzare troppo i bambini separandoli totalmente da un genitore decidono di concordarsi come segue: il 24 e il 25 dicembre come anche il 31
e l'1 gennaio il genitore che li tiene la mattina non li terrà il pomeriggio al fine di dare la possibilità ad entrambi i genitori di stare con i piccoli e ogni giorno di festa (mattina dalle 9:00 alle 15:00 e il Per_1 Per_2 pomeriggio dalle 16:00 alle ore 21:00, il tutto con pranzo e cena compresi).
Viceversa per l'anno 2025 e in poi, le parti si accordano di trascorrere con i figli e ad anni alterni dalla vigilia di Natale e per due giorni con un genitore e dalla vigilia di Capodanno per due giorni con l'altro, con pernottamento.
6. Per il periodo Pasquale il sig. terrà con sé i bambini mezza giornata ad Pt_2 anni alterni il giorno di Pasqua e i due giorni antecedenti con pernottamento,
o il giorno di Pasquetta e per i successivi due giorni sempre con pernottamento e con gli stessi orari previsti per le vacanze natalizie.
7. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane nel mese di luglio e due nel mese di agosto anche alternate con pernottamento concordando preventivamente con la moglie le predette settimane tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi e decidendo anche gli orari più consoni nel rispetto dell'età dei bambini e del caldo estivo.
8. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione dei compleanni dei figli entrambi parteciperanno ai relativi festeggiamenti concordando anche di dividerne le spese. In caso di disaccordo le parti decidono sin d'ora che i bambini trascorreranno il pranzo della giornata del proprio compleanno con un genitore e la cena con l'altro e ciò avverrà ad anni alterni.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno a Pt_2 Pt_1 titolo di mantenimento per i soli figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio), da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche relative ai bambini.
10. La sig.ra rinuncia al mantenimento personale in quanto si ritiene Pt_1 autonoma economicamente.
11. Le parti concordano che l'Assegno Unico previsto a favore dei minori venga versato nella misura del 100% alla sola sig.ra Parte_1
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] - c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Deborah Valoroso
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2014 in IT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (28/11/2015) e Per_1 Per_2
(5/08/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi;
2. la casa coniugale viene assegnata al sig. in quanto anche di sua Pt_2 proprietà, mentre la sig.ra abiterà unitamente ai figli minori a Pt_1
IT per la quale si impegna a pagare sia l'affitto mensile che le relative utenze.
3. i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con diritto di abitazione preferenziale presso la casa presa in locazione unitamente alla madre. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Pt_2
i figli ogni qual volta gli sarà possibile compatibilmente agli orari di lavoro, previo accordo telefonico con la moglie e sempre nel superiore rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche dei bambini. Inoltre il padre potrà tenere con sé i bambini il sabato e la domenica a settimane alternate
(sabato dalle ore 10:00 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
22:00 con pernottamento).
4. Le festività dovranno essere trascorse alternativamente con la madre e con il padre, intendendo per festività: il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 15 agosto, la Festa di tutti i Santi, la Festa dell'Immacolata.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai figli comprendendo anche le festività natalizie per l'anno in corso, 2024, i coniugi al fine di non traumatizzare troppo i bambini separandoli totalmente da un genitore decidono di concordarsi come segue: il 24 e il 25 dicembre come anche il 31
e l'1 gennaio il genitore che li tiene la mattina non li terrà il pomeriggio al fine di dare la possibilità ad entrambi i genitori di stare con i piccoli e ogni giorno di festa (mattina dalle 9:00 alle 15:00 e il Per_1 Per_2 pomeriggio dalle 16:00 alle ore 21:00, il tutto con pranzo e cena compresi).
Viceversa per l'anno 2025 e in poi, le parti si accordano di trascorrere con i figli e ad anni alterni dalla vigilia di Natale e per due giorni con un genitore e dalla vigilia di Capodanno per due giorni con l'altro, con pernottamento.
6. Per il periodo Pasquale il sig. terrà con sé i bambini mezza giornata ad Pt_2 anni alterni il giorno di Pasqua e i due giorni antecedenti con pernottamento,
o il giorno di Pasquetta e per i successivi due giorni sempre con pernottamento e con gli stessi orari previsti per le vacanze natalizie.
7. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane nel mese di luglio e due nel mese di agosto anche alternate con pernottamento concordando preventivamente con la moglie le predette settimane tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi e decidendo anche gli orari più consoni nel rispetto dell'età dei bambini e del caldo estivo.
8. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione dei compleanni dei figli entrambi parteciperanno ai relativi festeggiamenti concordando anche di dividerne le spese. In caso di disaccordo le parti decidono sin d'ora che i bambini trascorreranno il pranzo della giornata del proprio compleanno con un genitore e la cena con l'altro e ciò avverrà ad anni alterni.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno a Pt_2 Pt_1 titolo di mantenimento per i soli figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio), da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche relative ai bambini.
10. La sig.ra rinuncia al mantenimento personale in quanto si ritiene Pt_1 autonoma economicamente.
11. Le parti concordano che l'Assegno Unico previsto a favore dei minori venga versato nella misura del 100% alla sola sig.ra Parte_1
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 18/08/2014 in
IT (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (28/11/2015) e Per_1
(5/08/2021). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi;
2. la casa coniugale viene assegnata al sig. in quanto anche di sua Pt_2 proprietà, mentre la sig.ra abiterà unitamente ai figli minori a Pt_1
IT per la quale si impegna a pagare sia l'affitto mensile che le relative utenze.
3. i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con diritto di abitazione preferenziale presso la casa presa in locazione unitamente alla madre. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Pt_2
i figli ogni qual volta gli sarà possibile compatibilmente agli orari di lavoro, previo accordo telefonico con la moglie e sempre nel superiore rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche dei bambini. Inoltre il padre potrà tenere con sé i bambini il sabato e la domenica a settimane alternate
(sabato dalle ore 10:00 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
22:00 con pernottamento).
4. Le festività dovranno essere trascorse alternativamente con la madre e con il padre, intendendo per festività: il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 15 agosto, la Festa di tutti i Santi, la Festa dell'Immacolata.
5. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai figli comprendendo anche le festività natalizie per l'anno in corso, 2024, i coniugi al fine di non traumatizzare troppo i bambini separandoli totalmente da un genitore decidono di concordarsi come segue: il 24 e il 25 dicembre come anche il 31
e l'1 gennaio il genitore che li tiene la mattina non li terrà il pomeriggio al fine di dare la possibilità ad entrambi i genitori di stare con i piccoli e ogni giorno di festa (mattina dalle 9:00 alle 15:00 e il Per_1 Per_2 pomeriggio dalle 16:00 alle ore 21:00, il tutto con pranzo e cena compresi).
Viceversa per l'anno 2025 e in poi, le parti si accordano di trascorrere con i figli e ad anni alterni dalla vigilia di Natale e per due giorni con un genitore e dalla vigilia di Capodanno per due giorni con l'altro, con pernottamento.
6. Per il periodo Pasquale il sig. terrà con sé i bambini mezza giornata ad Pt_2 anni alterni il giorno di Pasqua e i due giorni antecedenti con pernottamento,
o il giorno di Pasquetta e per i successivi due giorni sempre con pernottamento e con gli stessi orari previsti per le vacanze natalizie.
7. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane nel mese di luglio e due nel mese di agosto anche alternate con pernottamento concordando preventivamente con la moglie le predette settimane tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi e decidendo anche gli orari più consoni nel rispetto dell'età dei bambini e del caldo estivo.
8. I coniugi concordano che per quanto attiene l'occasione dei compleanni dei figli entrambi parteciperanno ai relativi festeggiamenti concordando anche di dividerne le spese. In caso di disaccordo le parti decidono sin d'ora che i bambini trascorreranno il pranzo della giornata del proprio compleanno con un genitore e la cena con l'altro e ciò avverrà ad anni alterni.
9. Il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno a Pt_2 Pt_1 titolo di mantenimento per i soli figli pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ogni figlio), da versarsi entro il 10 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche relative ai bambini.
10. La sig.ra rinuncia al mantenimento personale in quanto si ritiene Pt_1 autonoma economicamente.
11. Le parti concordano che l'Assegno Unico previsto a favore dei minori venga versato nella misura del 100% alla sola sig.ra Parte_1
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola