CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 19/02/2026, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2871/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4358/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San US Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San US Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Societa' Gestione Resistente_1 Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1124/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/02/2025 le signora Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 94 relativo ad un omesso versamento IMU anno 2019 emesso dalla SO.GE.S. Spa concessionaria della riscossione tributi del Comune di San Giusepe Vesuviano.
La ricorrente eccepiva l'insussistenza del presupposto impositivo;
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa e delle relative sanzioni. A supporto produceva documentazione catastale.
La So.GE.S. Spa si costituiva in giudizio deducendo l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e per l'effetto chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese d lite.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale insisteva per la condanna alle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992.
Le spese si pongono a carico della parte resistente costituita, in quanto l'annullamento è avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna la SO.GE.S Società
Gestione Servizi S.p.a., parte resistente costituita, alla rifusone delle spese di lite quantificate in euro
€ 2.127,00, oltre Spese forfettarie, CPA ed IVA da assegnare ai procuratori della ricorrente antistatari.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4358/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San US Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San US Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Societa' Gestione Resistente_1 Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1124/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/02/2025 le signora Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 94 relativo ad un omesso versamento IMU anno 2019 emesso dalla SO.GE.S. Spa concessionaria della riscossione tributi del Comune di San Giusepe Vesuviano.
La ricorrente eccepiva l'insussistenza del presupposto impositivo;
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa e delle relative sanzioni. A supporto produceva documentazione catastale.
La So.GE.S. Spa si costituiva in giudizio deducendo l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e per l'effetto chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese d lite.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale insisteva per la condanna alle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992.
Le spese si pongono a carico della parte resistente costituita, in quanto l'annullamento è avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna la SO.GE.S Società
Gestione Servizi S.p.a., parte resistente costituita, alla rifusone delle spese di lite quantificate in euro
€ 2.127,00, oltre Spese forfettarie, CPA ed IVA da assegnare ai procuratori della ricorrente antistatari.