Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1986, n. 4183
CASS
Sentenza 23 giugno 1986

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In relazione alle Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli, avendo esse natura negoziale, la censura di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., può essere dedotta soltanto con riguardo alla mancata o inesatta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. ( V 5367/85, mass n 442606; ( V 6568/82, mass n 424198).*

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il giudizio d'idoneità - nettamente distinto dalle note di qualifica, concernenti il servizio prestato dal lavoratore nell'anno precedente quello della loro compilazione - costituiva (finché non fu abolito) un mero giudizio di previsione, finalizzato esclusivamente alle promozioni e rimesso alla mera discrezionalità della parte datrice di lavoro, con la conseguenza che a fronte di esso non era configurabile alcun diritto - e neppure una mera aspettativa - del dipendente, restando in conseguenza irrilevante il richiamo agli artt. 1175 (comportamento secondo correttezza) e 1375 (esecuzione del contratto secondo buona fede) cod. civile. ( V 1/80, mass n 403358; ( V 713/74, mass n 368553).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1986, n. 4183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4183
    Data del deposito : 23 giugno 1986

    Testo completo