Sentenza 23 giugno 1986
Massime • 2
In relazione alle Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli, avendo esse natura negoziale, la censura di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., può essere dedotta soltanto con riguardo alla mancata o inesatta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. ( V 5367/85, mass n 442606; ( V 6568/82, mass n 424198).*
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il giudizio d'idoneità - nettamente distinto dalle note di qualifica, concernenti il servizio prestato dal lavoratore nell'anno precedente quello della loro compilazione - costituiva (finché non fu abolito) un mero giudizio di previsione, finalizzato esclusivamente alle promozioni e rimesso alla mera discrezionalità della parte datrice di lavoro, con la conseguenza che a fronte di esso non era configurabile alcun diritto - e neppure una mera aspettativa - del dipendente, restando in conseguenza irrilevante il richiamo agli artt. 1175 (comportamento secondo correttezza) e 1375 (esecuzione del contratto secondo buona fede) cod. civile. ( V 1/80, mass n 403358; ( V 713/74, mass n 368553).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1986, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1986 |
Testo completo
In relazione alle Disposizioni del regolamento del personale del Banco di Napoli, avendo esse natura negoziale, la censura di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., può essere dedotta soltanto con riguardo alla mancata o inesatta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. ( V 5367/85, mass n 442606; ( V 6568/82, mass n 424198).*