Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9833/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Carapelle, elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V, n. 20 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale Agnello, elettivamente domiciliato nell'Ufficio legale Distrettuale di Torino, via Arcivescovado n. 9;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: trattamento di fine servizio
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 la sig.ra ha esposto di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del sino al 31.8.2020, data in Controparte_2
cui ha rassegnato le dimissioni per pensionamento per vecchiaia.
La ricorrente, premessa la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio in data 30.11.2021, ed esposto di avere richiesto tale liquidazione all CP_1
inizialmente verbalmente, poi, in data 8.5.2024 a mezzo pec senza tuttavia alcun esito, ha proposto ricorso per la condanna dell' al pagamento del trattamento spettante. CP_1
1
trattamento di fine servizio in data 29.1.2025 e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' ha aderito alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del CP_1
contendere, insistendo, come da memoria, per la compensazione almeno parziale delle spese di lite, atteso il comportamento processuale dell' . CP_3
Alla luce dell'avvenuto pagamento del trattamento di fine servizio in data successiva alla notificazione del ricorso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , essendo pacifico che il CP_1
pagamento è avvenuto solo all'esito della notificazione del ricorso e in assenza di valida giustificazione del ritardo e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase di trattazione e tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle, antistatario.
Torino, 26/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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