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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 6854/2024; promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele Di Monda;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 2.3.2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento dei benefici previsti dall' art. 3 comma 3 l. 104/92, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, integrando, pertanto, i requisiti necessari ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co. 3, a far data dal 1.9.2024.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni del periziando possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e il convenuto deve essere condannato al CP_1
riconoscimento in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co. 3,
a far data dal 1.9.2024.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell' , CP_1
all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co. 3, a decorrere dal 01.09.2024.
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1
oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
1312,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 20/6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 6854/2024; promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele Di Monda;
Contro
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.3.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 2.3.2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché' il riconoscimento dei benefici previsti dall' art. 3 comma 3 l. 104/92, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo , si opponeva;
l' si costituiva chiedendo il rigetto della CP_1
domanda.
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, integrando, pertanto, i requisiti necessari ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co. 3, a far data dal 1.9.2024.
Le conclusioni del CTU nominati nella fase di opposizione e nelle diverse fasi del giudizio trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e le condizioni del periziando possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e il convenuto deve essere condannato al CP_1
riconoscimento in favore della ricorrente della indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co. 3,
a far data dal 1.9.2024.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell' , CP_1
all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co. 3, a decorrere dal 01.09.2024.
- condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1
oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
1312,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 20/6/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio