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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2024, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRI SIMONA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. e P_ C.F._2 dell'avv.
RESISTENTE con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 la signora conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno il signor chiedendo pronunciarsi P_ lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in NE RD (LI) in data 06/09/1997. La ricorrente dava atto di esser nato dall'unione coniugale un figlio, , oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e riscontrava che con sentenza, emessa in data 21/12/2004 dal
Tribunale di Livorno, nel procedimento contenzioso promosso dalla sig.ra ed incardinato al RGN 116/2003, passata in giudicato in data Parte_1
27/02/2006, veniva dichiarata la separazione fra i coniugi.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c, veniva dichiarata la contumacia del resistente e la parte
1 ricorrente si riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare non essendovi possibilità di riconciliazione con il signor . Il P_ procuratore della signora , in assenza di richieste istruttorie, Parte_1 precisava le conclusioni riportandosi al ricorso, con rinuncia alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e ai relativi scritti difensivi. Il
Giudice, preso atto, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale di Livorno nella procedura di separazione personale (v. sent. n. 21/2005 pubbl. l'11.1.2005 RG n. 1662/2003) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita – tenuto conto della ferma volontà espressa in tal senso dalla ricorrente, manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata in udienza – nonché del comportamento del resistente che si è mostrato del tutto disinteressato allo svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso, essendosi reso irreperibile alla coniuge ormai da tempo, come attestato già nella sentenza di separazione, avendo già illo tempore il signor abbandonato il tetto coniugale con totale disinteresse della moglie P_
e del figlio all'epoca minorenne. ciò imponendo peraltro la notifica ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c.
Non vi è da pronunciare condizioni accessorie avendo la ricorrente allegato la raggiunta indipendenza economica del figlio ora maggiorenne, con conseguente revoca, a decorrere dal deposito del ricorso, del contributo al mantenimento già previsto in favore di . Persona_1
Le spese di lite vano dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa promossa, relativa alla sola pronuncia di stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in NE RD
(LI) in data 06/09/1997 tra e trascritto Parte_1 P_ nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NE RD (LI)
(Atto n. 7, parte 1, anno 1997;
2) revoca a far data dal deposito del ricorso l'assegno di mantenimento di euro
400,00 mensili disposto a carico del sig. ed a favore del figlio P_
; Persona_1
2) spese irripetibili.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di NE RD (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29.11.2024
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRI SIMONA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. e P_ C.F._2 dell'avv.
RESISTENTE con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 la signora conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno il signor chiedendo pronunciarsi P_ lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in NE RD (LI) in data 06/09/1997. La ricorrente dava atto di esser nato dall'unione coniugale un figlio, , oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente e riscontrava che con sentenza, emessa in data 21/12/2004 dal
Tribunale di Livorno, nel procedimento contenzioso promosso dalla sig.ra ed incardinato al RGN 116/2003, passata in giudicato in data Parte_1
27/02/2006, veniva dichiarata la separazione fra i coniugi.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c, veniva dichiarata la contumacia del resistente e la parte
1 ricorrente si riportava al ricorso confermando la propria volontà di divorziare non essendovi possibilità di riconciliazione con il signor . Il P_ procuratore della signora , in assenza di richieste istruttorie, Parte_1 precisava le conclusioni riportandosi al ricorso, con rinuncia alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e ai relativi scritti difensivi. Il
Giudice, preso atto, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale di Livorno nella procedura di separazione personale (v. sent. n. 21/2005 pubbl. l'11.1.2005 RG n. 1662/2003) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita – tenuto conto della ferma volontà espressa in tal senso dalla ricorrente, manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata in udienza – nonché del comportamento del resistente che si è mostrato del tutto disinteressato allo svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso, essendosi reso irreperibile alla coniuge ormai da tempo, come attestato già nella sentenza di separazione, avendo già illo tempore il signor abbandonato il tetto coniugale con totale disinteresse della moglie P_
e del figlio all'epoca minorenne. ciò imponendo peraltro la notifica ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.p.c.
Non vi è da pronunciare condizioni accessorie avendo la ricorrente allegato la raggiunta indipendenza economica del figlio ora maggiorenne, con conseguente revoca, a decorrere dal deposito del ricorso, del contributo al mantenimento già previsto in favore di . Persona_1
Le spese di lite vano dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa promossa, relativa alla sola pronuncia di stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in NE RD
(LI) in data 06/09/1997 tra e trascritto Parte_1 P_ nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NE RD (LI)
(Atto n. 7, parte 1, anno 1997;
2) revoca a far data dal deposito del ricorso l'assegno di mantenimento di euro
400,00 mensili disposto a carico del sig. ed a favore del figlio P_
; Persona_1
2) spese irripetibili.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di NE RD (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29.11.2024
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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