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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8214/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8214/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Francesco ARRIGHI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 2.7.2024, ha impugnato il decreto prot. n. Parte_1
Cat.A.12/2022/II Sez/22BS020397, emesso l'8.9.2022, con cui la Questura di Brescia ha respinto la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di coniuge di Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana.
[...]
Il provvedimento impugnato si fonda solo sul rilievo della mancanza del requisito della convivenza matrimoniale.
Nel ricorso, lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione e ha chiesto l'annullamento del provvedimento opposto, con conseguente accertamento del suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il tutto con vittoria di spese.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 19.7.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
3. Con memoria depositata il 23.12.2024, parte resistente ha chiesto, tuttavia, in via pregiudiziale l'accertamento dell'omissione della notifica del ricorso in suo favore e, per l'effetto, la cancellazione della causa dal ruolo, con immediata estinzione del processo a norma degli artt. 164, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c.
Pag. 1 di 5 In subordine, ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso, producendo a tal fine una relazione redatta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia in ordine alla posizione personale del ricorrente, relazione nella quale sono stati ribaditi i motivi del diniego.
4. Espletata l'istruttoria mediante l'interrogatorio libero del ricorrente e l'esame testimoniale della coniuge e di , direttore tecnico della società datrice di lavoro dell'interessato, il Giudice Testimone_1 ha fissato udienza per la discussione della causa in data 13.3.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 12.3.2025, il difensore di ha tempestivamente depositato nota scritta, insistendo Parte_1 per l'accoglimento del ricorso.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta – avanzata da parte resistente – di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
È senz'altro vero che manca prova in atti dell'avvenuta notifica a parte resistente, ad opera del ricorrente, dell'atto introduttivo del giudizio. Il difensore di risulta – a quanto consta – CP_2 aver provveduto soltanto alla notificazione, in favore della controparte, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
E tuttavia ritiene il Decidente che, nel caso di specie, il vizio di notifica debba ritenersi sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio, in data 19.7.2024, della resistente, la quale, peraltro, con memoria del 23.12.2024 si è ampiamente difesa sul merito del ricorso, mostrando di avere piena conoscenza del contenuto dell'atto introduttivo.
Si reputa difatti applicabile al caso di specie il principio di diritto statuito da Cass., SS.UU., 2 maggio 2014, n. 9558, con riferimento al vizio di omessa notifica del ricorso nei procedimenti di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, secondo cui la costituzione in giudizio del convenuto sana il vizio di omessa notifica del ricorso (e anche del decreto di fissazione dell'udienza).
Nelle cause ex artt. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 e 20 d.lgs. 150/2011 non vi è, infatti, alcuna ragione per seguire l'orientamento più restrittivo fissato da Cass., SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604 con esclusivo riferimento al rito del lavoro in appello e al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, orientamento secondo cui tale vizio sarebbe insanabile, con conseguente improcedibilità dell'azione.
A differenza di quanto previsto per i procedimenti considerati da tale ultimo arresto giurisprudenziale, infatti, la disciplina del procedimento di cui all'art. 20 d.lgs. 150/2011 (e, più in generale, del rito semplificato di cognizione) non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione la omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, limitandosi a contemplare un mero termine dilatorio di comparizione di quaranta giorni liberi per consentire la difesa del convenuto.
Pur avendo una struttura formalmente impugnatoria, il procedimento ex art. 20 d.lgs. cit. – a differenza di quelli di appello o di opposizione a decreto ingiuntivo – non presuppone, inoltre, la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso;
prova ne sia che la citata disposizione non prevede alcun termine decadenziale per presentare il ricorso avverso il provvedimento
Pag. 2 di 5 dell'amministrazione. Le esigenze prese in considerazione Cass., SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604 a sostegno dell'insanabilità del vizio di omessa notifica nelle predette cause non sembrano, dunque, prospettarsi nella fattispecie processuale in esame.
Nei ricorsi avverso i provvedimenti in materia di unità familiare, il convenuto è, poi, sempre una pubblica amministrazione (il o, in alcune limitate ipotesi, il Controparte_1 CP_1 [...]
), con la conseguenza che al momento della costituzione in Controparte_3 giudizio esso è sempre assistito dalla difesa tecnica ex lege dell'Avvocatura dello Stato, che può nell'immediatezza prendere cognizione del contenuto del ricorso (così come di ogni altro atto inserito nel fascicolo processuale) tramite il PCT.
Ne consegue che il vizio di omessa o inesistente notifica del ricorso deve ritenersi sanato dalla costituzione in giudizio della resistente (la quale, ricorrendone i presupposti, può comunque chiedere termine a difesa, con fissazione di nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.) e che, in caso di mancata costituzione, incombe sul Giudice l'obbligo di fissare un termine (questo sì) perentorio per la rinnovazione della notifica (in applicazione analogica con quanto previsto dall'art. 291, comma 1, c.p.c. per le ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo).
Il vizio di omessa notifica del ricorso deve, pertanto, ritenersi sanato.
2. Sempre in via preliminare, occorre altresì ricordare che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato.
Da ciò discende l'inammissibilità della formulata domanda di annullamento del provvedimento dell'amministrazione avanzata dal ricorrente, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
La domanda può, in ogni caso, ben essere qualificata come volta all'accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, come emerge con chiarezza dal contenuto del ricorso, ove a sostegno della pretesa non vengono dedotti vizi di legittimità dell'atto impugnato, bensì viene espressamente invocato il legame con la coniuge.
Si rammenta, d'altronde, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. III, 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., sez. lav., 17 settembre 2007, n.
19331) – «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
3. Passando all'esame del merito, il ricorso merita di essere accolto.
Il ricorrente ha contratto matrimonio in Italia, a Erbusco (BS), con la cittadina italiana il Persona_1
23.4.2022.
L'unica contestazione sollevata dalla Questura di Brescia attiene all'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998, in base al quale «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana»; cosicché è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, là dove prevede che «quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico».
Come si legge nel decreto impugnato, non era stato reperito durante il controllo Parte_1
Pag. 3 di 5 domiciliare che i Carabinieri della Stazione di Erbusco avevano effettuato il 14.6.2022. Persona_1 aveva loro riferito che il marito, per ragioni di lavoro, aveva dovuto a recarsi ad SI (PG) e faceva ritorno a casa ogni due settimane o nei week-end.
Ulteriori indici sintomatici del fatto che i due non convivessero insieme erano stati ravvisati nel limitato numero di capi di vestiario maschile esibiti in occasione del controllo dalla coniuge del ricorrente, nonché nella circostanza che donna non era stata in grado di ricordare l'indirizzo di AN (BS) ove egli risultava avere la residenza anagrafica.
Le risultanze istruttorie non consentono, però, di condividere la conclusione alla quale è giunta l'amministrazione resistente.
Dalla documentazione agli atti emerge che lavora come operaio alle dipendenze della Parte_1 sin dal 5.7.2021 (v. la comunicazione di assunzione sub doc. 6 fasc. di parte ricorrente), Controparte_4 che è soggetto a frequenti trasferte presso i vari cantieri dell'impresa datrice di lavoro (v. busta paga sub doc. 7 del fascicolo di parte) e che sino al mese di novembre 2022 è stato impegnato presso un cantiere edile sito proprio ad SI (PG), così come riferito dalla coniuge ai Carabinieri.
In tal senso depone anche la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro il 27.1.2023 (v. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), ove si legge quanto segue: «il sig. , nato in [...] il 2 Parte_1 febbraio 2002[,] è assunto presso la nostra società a partire dal giorno 05/07/2021 con regolare contratto di apprendistato professionalizzante[; …] dal primo giorno di assunzione e fino ad ottobre del 2022, Egli è stato impiegato presso il cantiere sito nel Comune di SI, Località Porziano, per la ristrutturazione di un edificio storico, privato[; …] questo cantiere ad SI è stato il cantiere primario di attività del [; …] i lavori procedevano in modo Controparte_5 continuativo da lunedì a venerdì e talune volte anche il sabato[; …] durante lo svolgimento dei lavori, l'impresa ha affittato un appartamento sito ad SI (PG), frazione di Santa Maria degli Angeli, via della Repubblica n. 7, quale alloggio per i dipendenti impiegati in quel cantiere[; …] i nostri lavori presso il cantiere di SI sono stati sospesi ad inizio Novembre 2022».
Il direttore tecnico della , sentito come testimone nel presente processo, Controparte_4 Testimone_1 ha peraltro confermato dette circostanze.
La coniuge del ricorrente sentita anch'ella in qualità di testimone, ha tra l'altro riferito che Persona_1 il marito tornava a casa ogni due settimane, quando il datore di lavoro gli dava il permesso, e che
«nell'armadio c'erano pochi vestiti perché la gran parte dei vestiti li aveva con sé, a casa aveva lasciato quelli che utilizzava solo nel fine settimana, inoltre stavamo completando il trasloco».
È, quindi, indubitabile che il ricorrente si fosse allontanato dalla casa familiare per contingenti motivazioni lavorative;
il che non è sufficiente per ritenere automaticamente escluso l'elemento della convivenza con la coniuge.
La circostanza che , nel giugno 2022, a distanza di appena due mesi dal matrimonio, Parte_1 non avesse ancora la residenza anagrafica a Erbusco (BS) appare, poi, tutto irrilevante, dal momento che, in mancanza di un valido permesso di soggiorno, la sua richiesta di trasferimento dal comune di AN (BS) non poteva essere accolta (v. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Parimenti irrilevante è che la coniuge non ricordasse quale fosse l'indirizzo di AN (BS), poiché l'istante aveva di fatto trasferito a Erbusco (BS) il proprio domicilio.
In ogni caso, esaminando la fattispecie sotto un profilo diverso da quello dato dai requisiti utili ai fini dell'inespellibilità, va ricordato che – come statuito più volte dalla Corte di cassazione – il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano è disciplinato dal d.lgs. n. 30/2007, che non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi, essendo tale
Pag. 4 di 5 presupposto del tutto estraneo al disposto degli artt. 7, comma 1, lett. d), 12 e 13 d.lgs. cit. (Cass., sez. I, 18 aprile 2019, n. 10925; Cass., sez. I, 14 maggio 2024, n. 13189, nonché la giurisprudenza ivi richiamata) .
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e va riconosciuto il diritto di al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi familiari.
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione dell'accertata inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento opposto ed essendo dipeso l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno da elementi emersi soltanto nel corso del presente processo e ignoti all'amministrazione al momento dell'emissione della decisione impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;
accerta il diritto di , in atti generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 motivi familiari;
per l'effetto, ordina alla Questura competente di disporre in conformità; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Brescia, il 14 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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