Sentenza breve 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 14/07/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Di Stabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del provvedimento del 3 aprile 2025, n° P-RG/L/Q/-OMISSIS-, di rigetto della domanda relativa al decreto flussi 2025, presentata in favore del lavoratore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con provvedimento del 3 aprile 2025, la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di nulla osta formulata dal sig. -OMISSIS- nell’interesse del lavoratore straniero sig. -OMISSIS-, per la seguente motivazione: “- L’autodichiarazione dell’idoneità alloggiativa è priva in calce del documento di identità del dichiarante e/o dell’apposita firma digitale come previsto dall’art.22 del TUI; - La dichiarazione di cessione di fabbricato è priva in calce del documento di identità del dichiarante e/o dell’apposita firma digitale come previsto dall’art.22 del TUI; - L’autodichiarazione sulla regolarità previdenziale è priva in calce del documento di identità del dichiarante e/o dell’apposita firma digitale come previsto dall’art.22 del TUI ”.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Formulato avviso di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla Regione Sicilia, e di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 3 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile per non essere stato notificato all’amministrazione regionale, che ha emesso il provvedimento impugnato.
Giova precisare, sul punto, che il provvedimento impugnato è intestato « Regione Siciliana Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ».
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dall’orientamento della Sezione già espresso in casi analoghi (fra le altre, sentenze 823, 827 e 828 del 14 marzo 2023, 24 giugno 2024, n. 2309, 30 ottobre 2024, n. 3597, e 20 gennaio 2025, n. 222), nei quali ha avuto modo di affermare che «…- il ricorso sia manifestamente inammissibile perché non notificato alla Regione Siciliana, Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato; - non si possa far luogo a rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, cpa, atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (peraltro nemmeno essendo la Regione Siciliana presente nella relata di notifica)…» (sentenza 823/2023 citata).
Tale orientamento risulta confortato dalla circostanza che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto gli appelli proposti nei confronti delle citate sentenze 823, 827 e 828, precisando, con motivazione da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che “…l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato; - la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio; - l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante; - l’atto oggetto di impugnativa è stato inequivocamente adottato dalla sola Regione Siciliana, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio; - per quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 Cod. proc. amm., non rileva che, come osserva l’appellante, il provvedimento sia stato notificato dalla Prefettura di -OMISSIS- né che l’art. 103 del d.-l. 34/2020 conferisca attribuzioni nella materia de qua ad amministrazioni statali; - in altre parole, le questioni di difetto di attribuzione e di incompetenza sollevate dall’appellante in questa sede non possono essere scrutinate nel merito, poiché il relativo accertamento presuppone la rituale instaurazione del gravame nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto gravato, condizione nella fattispecie insussistente… ” (sentenza 10 novembre 2023, n. 766, con cui è stato respinto l’appello avverso la citata sentenza 823/2023; analogamente, le nn. 764 e 765, emesse in pari data).
Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile, non potendosi nemmeno disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata
(cfr. T.A.R. AN, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, n. 823).
La decisione in rito, in uno con le ridotte difese da parte delle Amministrazioni statali costituite, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti, con l’eccezione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa fra le parti le spese di lite, salvo quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.