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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2153/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHEZZA Parte_1 C.F._1
MANUELA e dell'avv. GHEZZA CRISTINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLA Controparte_1 C.F._2
SILVIA MARIA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“Tanto premesso e ritenuto, la SInora ed il SInor ut sopra rappresentati Controparte_1 Parte_1
e difesi
INSTANO
pagina 1 di 4 affinché la S.V. Ill.ma voglia deSInare il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art.127 ter 2° comma
c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Valfurva in data 31 ottobre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune nei registri dello stato civile dell'anno 1974, al n. 19 parte II – serie B, (doc.n.3) alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 100,00 (euro cento) da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat.
2) I ricorrenti concordano di continuare ad utilizzare l'abitazione in Piuro (So), F.ne Borgonuovo, Via Sarlone
n. 7 – con ciò intendendo tanto l'appartamento coniugale quanto la cd. taverna a pianto terra - alternandosi nel suo godimento di due mesi in due mesi, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'altro comproprietario di farvi libero accesso in caso di necessità, con inizio primo bimestre 2025 in favore della SInora CP_1
3) La SI.ra sosterrà la spesa per garantire all'abitazione in Piuro, Frazione Borgonuovo, Controparte_1
Via Sarlone n. 7, le forniture di gas, acqua ed energia elettrica e pagherà la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, fino alla concorrenza di € 2.400,00 complessivi annui;
a tal fine la medesima volturerà a proprio nome tutti i relativi contratti entro e non oltre 15 giorni dal deposito telematico del presente ricorso.
L'eventuale maggior esborso che la SI.ra dovesse sopportare rispetto alla somma di € 2.400,00 annui CP_1 di cui sopra, verrà alla medesima ristorato dal SI. nella misura del 50%. Pt_1
4) I ricorrenti rinunciano a qualsivoglia vicendevole credito derivato e/o derivante dal loro rapporto coniugale
o dalla loro separazione personale e, con tutto quanto sopra, dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale ed economico pregresso e di nulla più avere vicendevolmente a pretendere.
Resta fermo il diritto di ambo i ricorrenti di chiedere la divisione dell'immobile in comproprietà, ipotesi che si impegnano a considerare una volta intervenuta l'estinzione del debito ancora in essere con la banca
[...]
per cui è iscritta ipoteca sull'immobile stesso. CP_2
5) Ognuna delle parti provvederà al pagamento delle proprie spese legali.
6) Le parti concordano di dare seguito alle condizioni di cui al presente ricorso a decorrere dal suo deposito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 27.11.2024, Parte_1
e proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] Controparte_1
pagina 2 di 4 matrimonio concordatario celebrato in Valfurva (SO) il 31.10.1974, da cui erano nati i figli , PE
ed , tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, premettendo che, dopo la Per_2 Per_3
comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 28.11.2024 il Presidente f.f. della Sezione Civile del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 19.02.2025.
Con note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in Valfurva (SO) il 31.10.1974, iscritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974, al n. 21 parte II – serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di conSIlio del 05.03.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2153/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHEZZA Parte_1 C.F._1
MANUELA e dell'avv. GHEZZA CRISTINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLA Controparte_1 C.F._2
SILVIA MARIA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“Tanto premesso e ritenuto, la SInora ed il SInor ut sopra rappresentati Controparte_1 Parte_1
e difesi
INSTANO
pagina 1 di 4 affinché la S.V. Ill.ma voglia deSInare il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art.127 ter 2° comma
c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Valfurva in data 31 ottobre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune nei registri dello stato civile dell'anno 1974, al n. 19 parte II – serie B, (doc.n.3) alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il SI. verserà mensilmente alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 100,00 (euro cento) da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat.
2) I ricorrenti concordano di continuare ad utilizzare l'abitazione in Piuro (So), F.ne Borgonuovo, Via Sarlone
n. 7 – con ciò intendendo tanto l'appartamento coniugale quanto la cd. taverna a pianto terra - alternandosi nel suo godimento di due mesi in due mesi, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'altro comproprietario di farvi libero accesso in caso di necessità, con inizio primo bimestre 2025 in favore della SInora CP_1
3) La SI.ra sosterrà la spesa per garantire all'abitazione in Piuro, Frazione Borgonuovo, Controparte_1
Via Sarlone n. 7, le forniture di gas, acqua ed energia elettrica e pagherà la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, fino alla concorrenza di € 2.400,00 complessivi annui;
a tal fine la medesima volturerà a proprio nome tutti i relativi contratti entro e non oltre 15 giorni dal deposito telematico del presente ricorso.
L'eventuale maggior esborso che la SI.ra dovesse sopportare rispetto alla somma di € 2.400,00 annui CP_1 di cui sopra, verrà alla medesima ristorato dal SI. nella misura del 50%. Pt_1
4) I ricorrenti rinunciano a qualsivoglia vicendevole credito derivato e/o derivante dal loro rapporto coniugale
o dalla loro separazione personale e, con tutto quanto sopra, dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale ed economico pregresso e di nulla più avere vicendevolmente a pretendere.
Resta fermo il diritto di ambo i ricorrenti di chiedere la divisione dell'immobile in comproprietà, ipotesi che si impegnano a considerare una volta intervenuta l'estinzione del debito ancora in essere con la banca
[...]
per cui è iscritta ipoteca sull'immobile stesso. CP_2
5) Ognuna delle parti provvederà al pagamento delle proprie spese legali.
6) Le parti concordano di dare seguito alle condizioni di cui al presente ricorso a decorrere dal suo deposito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 27.11.2024, Parte_1
e proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] Controparte_1
pagina 2 di 4 matrimonio concordatario celebrato in Valfurva (SO) il 31.10.1974, da cui erano nati i figli , PE
ed , tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, premettendo che, dopo la Per_2 Per_3
comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 28.11.2024 il Presidente f.f. della Sezione Civile del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 19.02.2025.
Con note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in Valfurva (SO) il 31.10.1974, iscritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974, al n. 21 parte II – serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di conSIlio del 05.03.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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