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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM GI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 12/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Domenico Febbo e Anna Bonsera, elettivamente domiciliate in Roma Viale Europa 190;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 l'avvocato RC Signore nel cui studio in Formia Via XXIV Maggio 8 bis è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 472 del 12/9/2023 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella ordinanza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, ha adito l'intestato Controparte_1 Tribunale ed ha esposto che il 22-12-1986 e il 28-06-1987 aveva sottoscritto con quattro buoni postali di lire 5.000.000 della Parte_1 serie Q/P e che alla scadenza del trentesimo anno dalla sottoscrizione aveva chiesto il rimborso dei buoni ed avrebbe ottenuto una somma asseritamente inferiore a quanto gli sarebbe spettata. Nello specifico, in data 12-01-2017 aveva ottenuto il rimborso dei buoni 116 e 117 per un totale netto rimborsato per capitale ed interesse pari ad € 64.337,74 e in data 10-04-2018 aveva ottenuto il rimborso dei buoni 168 e 169 per un totale netto rimborsato per capitale ed interesse pari ad € 66.023,68 mentre dal computo totale degli interessi effettivamente dovuti in base alle condizioni pattuite sul retro del buono la ricorrente avrebbe diritto ad un maggior credito pari ad € 89,234,90 al netto delle ritenute fiscali.
[...]
ha concluso: (…) “Voglia l'Ill. Tribunale di Cassino, in CP_1 accoglimento del ricorso in via principale: anche previa disapplicazione dell'art 5 DM 13-6-86 in quanto illegittimo inefficace non integrabile del contratto sottostante, ovvero inopponibile alla ricorrente, - accertare il corretto importo dovutoLe per i buoni fruttiferi postali descritti in narrativa, in specie dichiarando che debbano essere liquidate le rendite fisse dal ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno dall'emissione, come promesso e come risultante sul retro dei buoni stessi e per l'effetto - accertate le esatte somme dovute alla ricorrente per il ricalcolo degli interessi dovuti per la liquidazione dei buoni postali nnrr 116 -117-168 e 169 dal 21° anno al 31 /12 del 30°anno dalla collocazione e che, come da elaborato tecnico contabile allegato, si computano in totali € 89,234,90 condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 89,234,90 o quella diversa somma minore o
[...] maggiore che sarà ritenuta corretta, il tutto maggiorato da interessi dal di del dovuto al saldo e con condanna della resistente alle spese di lite e onorari dovuti come per legge.” Si è costituita che ha contestato in fatto ed in Parte_1 diritto l'avverso ricorso ed ha concluso: (…) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: -nel merito, rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
” Con ordinanza del 9 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di giorni quaranta per note e quindici per repliche.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato Parte_1 a pagare la somma di € 89.234,90 a favore di
[...] Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché condannato Parte_1
pag. 2 di 8 al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 9.102,00 di cui € 259,00 per esborsi e € 8.843,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Per questo Giudice la domanda merita accoglimento. I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 4761/18) ed il rapporto obbligatorio che ne deriva è assimilabile al contratto di mutuo poiché il sottoscrittore consegna una somma di denaro all'emittente la quale, in un secondo, momento verrà restituita maggiorata degli interessi. Sul tema oggetto di causa è intervenuta la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 4384/2022 della Prima sezione pubblicata il 10 febbraio 2022 e identica ad altri tre provvedimenti resi nella medesima Camera di Consiglio (n. 4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022), ha negato ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto di vedersi riconoscere, per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, i rendimenti sul retro dei titoli. L'ordinanza non è condivisibile perché si pone in contrasto con una serie di precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità e anche con i principi posti da Cass. sez. un. sent. n. 13979/2007, pur citata nella stessa ordinanza, portatrice in realtà di un principio di portata generale, specie sull'affidamento. Il rapporto che si stabilisce tra sottoscrittore e è un rapporto di diritto privato, anche se Parte_1 caratterizzato da particolarità per le norme speciali che lo regolano e sicuramente può affermarsi che il contratto è “per adesione”, ossia concluso tramite moduli o formulari. Ciò premesso, deve ritenersi applicabile l'art. 1342 c.c. per il quale le clausole aggiunte al modulo primeggiano su quelle originarie nel caso siano incompatibili.
Per questi motivi
, a buon diritto si introducono nel contratto i rendimenti previsti per la successiva serie Q, nel caso che sia stato stampigliato il timbro modificativo sul retro, ma solo per il periodo già specificato mentre, a causa della condotta omissiva del collocatore per il periodo concernente l'ultimo decennio di maturazione del titolo, dovranno inevitabilmente essere accordati gli importi pattuiti, previsti e non modificati in sede di collocamento del titolo. A suffragio di tale tesi, oltre agli artt. 1173 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1337 c.c. 1375 c.c. in tema di esecuzione in buona fede del contratto, sovviene anche l'art. 1370 c.c. per il quale nei contratti conclusi tramite moduli o formulari le clausole inserite s'interpretano, nel dubbio, in favore di chi non ha partecipato alla formazione del contratto, in questo caso il risparmiatore. Nell'attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite, esprimente un principio di diritto che consideri gli elementi critici appena riportati, oltre a quelli espressi da un notevole filone pag. 3 di 8 giurisprudenziale e dalla dottrina, questo Giudice intende aderire alla giurisprudenza più favorevole al risparmiatore persino successiva alla predetta ordinanza del 2022 (ex plurimis, Corte di Appello di Brescia sentenza n. 1262 del 7 ottobre 2021; Trib. Trapani, 16 febbraio 2022, n. 174; Corte di Appello di Firenze, sentenza 21 giugno 2022, n. 1308; Trib. Cassino 6 luglio 2022 n. 982; Trib. Cassino, sentenza 5 ottobre 2022 n. 1343; Trib. Cassino, 224 novembre 2022). Le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M 55 del 2014 e al valore definitivamente accertato, con esclusione della fase istruttoria.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…voglia disporre in via cautelare, ex art. 283 cpc, a sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza RG. 472/2021 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dott. Eramo, comunicata in data 13.09.2023 e non notificata.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione ad entrambi i motivi di appello;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuto giudicato;
in via subordinata e senza rinunciare alle superiori eccezioni, - dichiarare, nel merito, l'infondatezza dell'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, in quanto non sussistono i requisiti di legge, nemmeno comprovati dall'appellata; - in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, si richiede la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essendo intercorso, pendente lite, un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità nella specifica materia in esame.”.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, all'udienza del 12/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
pag. 4 di 8 Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Vizio dell'Ordinanza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per aver ritenuto che la variazione dei tassi sarebbe limitata ai primi 20 anni di durata dei buoni, mentre non risulterebbe variata la clausola relativa al rendimento della III decade di durata, né la clausola relativa al rendimento per bimestre previsto per gli ultimi 10 anni che, pertanto, andrebbe corrisposto nella misura indicata a tergo dagli stessi buoni. Al contrario, secondo l'appellante la normativa applicabile per i buoni intestati a , Controparte_1 emessi il 22/12/1986 e il 28/6/1987 dopo la pubblicazione del D.M. 13.6.1986 e facenti parte della serie Q/P, è contenuta negli artt. 171-173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156, come modificato con D.L. n. 30/9/1974 n. 460 convertito in legge 25.11.1974 n. 588, che prevede espressamente limiti e pag. 5 di 8 modalità per l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, nonché le regole per la variazione dei tassi d'interesse. La circostanza che vi siano indicati serie e tassi precedenti non inficia l'applicazione della norma in questione, posto che oltre all'indicazione della serie P e (a tergo) dei relativi tassi, vi è altresì l'aggiunta dei due ulteriori timbri (previsti per legge) recanti la dicitura
“serie Q/P”, nonché (a tergo) la “nuova tabella con i rendimenti dei tassi” per la nuova serie Q/P.
Il secondo motivo è intitolato: “Violazione dei principi posti dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza assunta a SS.UU n. 3963 dell'11.2.2019. Sull'errato richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/07, inapplicabile nella fattispecie.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale si sarebbe erroneamente richiamato al principio dell'affidamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13979/2007, per contraddire la successiva giurisprudenza di legittimità, trascurando che la sentenza richiamata non sarebbe pertinente, non potendo riguardare le emissioni successive al D.M. 13.6.1986, come chiarito da successivi pronunciamenti dello stesso giudice di legittimità.
I due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati per quanto di ragione.
La questione controversa è circoscritta esclusivamente ai rendimenti aggiuntivi dal 21° al 30° anno, che, secondo il Tribunale, corrisponderebbero a quelli originariamente stampati sui due buoni postali, ad onta della stampigliatura dei nuovi tassi di interesse, in quanto questa non prevederebbe alcuna misura per l'ultimo decennio, rimettendosi, per la determinazione, all'originaria stampigliatura “più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, né sussisterebbero atti regolamentari successivi che avrebbero modificato le condizioni di tasso nell'ultimo decennio. In realtà sul punto si è recentemente espressa in senso contrario la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale pag. 6 di 8 rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. 4384 del 10/2/2022). Ne consegue che, per effetto dell'art. 173 del DPR n. 156/1973, applicabile ratione temporis, la misura dei tassi relativi all'ultimo decennio debba essere regolata dalla sostituzione esterna dei rendimenti fissati dal D.M. del 13/6/1986, per i buoni Q/P emessi il 22-12-1986 e il 28-06-1987, sulla base delle relative tabelle, le quali prevedono espressamente che il minor tasso previsto per il ventesimo anno debba valere anche “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. I buoni sono stati emessi utilizzando la matrice della precedente serie P ma immediatamente corretti con l'apposizione di timbri che riportavano l'effettiva serie di appartenenza Q/P e a tergo la previsione dei minori tassi di cui al D.M. del 13/6/1986. Benchè sia rimasta non sovrapposta dal nuovo timbro la previsione originaria che rimetteva la remunerazione dell'ultimo decennio ad una rendita fissa bimestrale (pari a lire 1.290.751) non capitalizzata, deve trovare applicazione la variazione peggiorativa dei tassi di interesse di cui ai decreti ministeriali, di natura cogente in quanto dettata da fonte di rango legislativo (il pur abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973), e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizione negoziale delle parti (Cass. 4748/2022), anche rispetto ai rendimenti aggiuntivi dal 21° al 30° anno regolati al minor tasso del 20° anno applicato ad ogni bimestre successivo fino al trentesimo anno. Vale, in proposito, richiamare il recente pronunciamento della Corte di legittimità che con la sentenza n. 22619 pubblicata il 26.07.2023, ha argomentato che “Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella pag. 7 di 8 previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”. In conclusione, in parziale riforma della prima sentenza, va rigettata la domanda subordinata di , accolta dal Tribunale, di Controparte_1 rimborso dei buoni postali secondo i rendimenti originariamente pattuiti dal 21° al 30° anno.
§ 6. – I recenti mutamenti giurisprudenziali, di cui in sentenza si dà conto, giustificano la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro l'ordinanza ex art. 702
[...] Controparte_1 ter c.p.c. n. 472 del 12/9/2023 del Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello, e, in parziale riforma della ordinanza, rigetta la domanda di;
Controparte_1
2. – compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025.
L'estensore Il presidente
RC EM GI RI AN ZZ
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC EM GI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 12/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Domenico Febbo e Anna Bonsera, elettivamente domiciliate in Roma Viale Europa 190;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 l'avvocato RC Signore nel cui studio in Formia Via XXIV Maggio 8 bis è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 472 del 12/9/2023 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella ordinanza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato, ha adito l'intestato Controparte_1 Tribunale ed ha esposto che il 22-12-1986 e il 28-06-1987 aveva sottoscritto con quattro buoni postali di lire 5.000.000 della Parte_1 serie Q/P e che alla scadenza del trentesimo anno dalla sottoscrizione aveva chiesto il rimborso dei buoni ed avrebbe ottenuto una somma asseritamente inferiore a quanto gli sarebbe spettata. Nello specifico, in data 12-01-2017 aveva ottenuto il rimborso dei buoni 116 e 117 per un totale netto rimborsato per capitale ed interesse pari ad € 64.337,74 e in data 10-04-2018 aveva ottenuto il rimborso dei buoni 168 e 169 per un totale netto rimborsato per capitale ed interesse pari ad € 66.023,68 mentre dal computo totale degli interessi effettivamente dovuti in base alle condizioni pattuite sul retro del buono la ricorrente avrebbe diritto ad un maggior credito pari ad € 89,234,90 al netto delle ritenute fiscali.
[...]
ha concluso: (…) “Voglia l'Ill. Tribunale di Cassino, in CP_1 accoglimento del ricorso in via principale: anche previa disapplicazione dell'art 5 DM 13-6-86 in quanto illegittimo inefficace non integrabile del contratto sottostante, ovvero inopponibile alla ricorrente, - accertare il corretto importo dovutoLe per i buoni fruttiferi postali descritti in narrativa, in specie dichiarando che debbano essere liquidate le rendite fisse dal ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno dall'emissione, come promesso e come risultante sul retro dei buoni stessi e per l'effetto - accertate le esatte somme dovute alla ricorrente per il ricalcolo degli interessi dovuti per la liquidazione dei buoni postali nnrr 116 -117-168 e 169 dal 21° anno al 31 /12 del 30°anno dalla collocazione e che, come da elaborato tecnico contabile allegato, si computano in totali € 89,234,90 condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 89,234,90 o quella diversa somma minore o
[...] maggiore che sarà ritenuta corretta, il tutto maggiorato da interessi dal di del dovuto al saldo e con condanna della resistente alle spese di lite e onorari dovuti come per legge.” Si è costituita che ha contestato in fatto ed in Parte_1 diritto l'avverso ricorso ed ha concluso: (…) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: -nel merito, rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
” Con ordinanza del 9 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di giorni quaranta per note e quindici per repliche.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato Parte_1 a pagare la somma di € 89.234,90 a favore di
[...] Controparte_1 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché condannato Parte_1
pag. 2 di 8 al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 9.102,00 di cui € 259,00 per esborsi e € 8.843,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Per questo Giudice la domanda merita accoglimento. I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 4761/18) ed il rapporto obbligatorio che ne deriva è assimilabile al contratto di mutuo poiché il sottoscrittore consegna una somma di denaro all'emittente la quale, in un secondo, momento verrà restituita maggiorata degli interessi. Sul tema oggetto di causa è intervenuta la Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 4384/2022 della Prima sezione pubblicata il 10 febbraio 2022 e identica ad altri tre provvedimenti resi nella medesima Camera di Consiglio (n. 4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022), ha negato ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto di vedersi riconoscere, per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, i rendimenti sul retro dei titoli. L'ordinanza non è condivisibile perché si pone in contrasto con una serie di precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità e anche con i principi posti da Cass. sez. un. sent. n. 13979/2007, pur citata nella stessa ordinanza, portatrice in realtà di un principio di portata generale, specie sull'affidamento. Il rapporto che si stabilisce tra sottoscrittore e è un rapporto di diritto privato, anche se Parte_1 caratterizzato da particolarità per le norme speciali che lo regolano e sicuramente può affermarsi che il contratto è “per adesione”, ossia concluso tramite moduli o formulari. Ciò premesso, deve ritenersi applicabile l'art. 1342 c.c. per il quale le clausole aggiunte al modulo primeggiano su quelle originarie nel caso siano incompatibili.
Per questi motivi
, a buon diritto si introducono nel contratto i rendimenti previsti per la successiva serie Q, nel caso che sia stato stampigliato il timbro modificativo sul retro, ma solo per il periodo già specificato mentre, a causa della condotta omissiva del collocatore per il periodo concernente l'ultimo decennio di maturazione del titolo, dovranno inevitabilmente essere accordati gli importi pattuiti, previsti e non modificati in sede di collocamento del titolo. A suffragio di tale tesi, oltre agli artt. 1173 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1337 c.c. 1375 c.c. in tema di esecuzione in buona fede del contratto, sovviene anche l'art. 1370 c.c. per il quale nei contratti conclusi tramite moduli o formulari le clausole inserite s'interpretano, nel dubbio, in favore di chi non ha partecipato alla formazione del contratto, in questo caso il risparmiatore. Nell'attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite, esprimente un principio di diritto che consideri gli elementi critici appena riportati, oltre a quelli espressi da un notevole filone pag. 3 di 8 giurisprudenziale e dalla dottrina, questo Giudice intende aderire alla giurisprudenza più favorevole al risparmiatore persino successiva alla predetta ordinanza del 2022 (ex plurimis, Corte di Appello di Brescia sentenza n. 1262 del 7 ottobre 2021; Trib. Trapani, 16 febbraio 2022, n. 174; Corte di Appello di Firenze, sentenza 21 giugno 2022, n. 1308; Trib. Cassino 6 luglio 2022 n. 982; Trib. Cassino, sentenza 5 ottobre 2022 n. 1343; Trib. Cassino, 224 novembre 2022). Le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M 55 del 2014 e al valore definitivamente accertato, con esclusione della fase istruttoria.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “…voglia disporre in via cautelare, ex art. 283 cpc, a sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza RG. 472/2021 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc dal Tribunale Civile di Cassino, Giudice Dott. Eramo, comunicata in data 13.09.2023 e non notificata.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione ad entrambi i motivi di appello;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuto giudicato;
in via subordinata e senza rinunciare alle superiori eccezioni, - dichiarare, nel merito, l'infondatezza dell'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, in quanto non sussistono i requisiti di legge, nemmeno comprovati dall'appellata; - in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, si richiede la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essendo intercorso, pendente lite, un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità nella specifica materia in esame.”.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza, all'udienza del 12/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
pag. 4 di 8 Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Vizio dell'Ordinanza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per aver ritenuto che la variazione dei tassi sarebbe limitata ai primi 20 anni di durata dei buoni, mentre non risulterebbe variata la clausola relativa al rendimento della III decade di durata, né la clausola relativa al rendimento per bimestre previsto per gli ultimi 10 anni che, pertanto, andrebbe corrisposto nella misura indicata a tergo dagli stessi buoni. Al contrario, secondo l'appellante la normativa applicabile per i buoni intestati a , Controparte_1 emessi il 22/12/1986 e il 28/6/1987 dopo la pubblicazione del D.M. 13.6.1986 e facenti parte della serie Q/P, è contenuta negli artt. 171-173 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156, come modificato con D.L. n. 30/9/1974 n. 460 convertito in legge 25.11.1974 n. 588, che prevede espressamente limiti e pag. 5 di 8 modalità per l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, nonché le regole per la variazione dei tassi d'interesse. La circostanza che vi siano indicati serie e tassi precedenti non inficia l'applicazione della norma in questione, posto che oltre all'indicazione della serie P e (a tergo) dei relativi tassi, vi è altresì l'aggiunta dei due ulteriori timbri (previsti per legge) recanti la dicitura
“serie Q/P”, nonché (a tergo) la “nuova tabella con i rendimenti dei tassi” per la nuova serie Q/P.
Il secondo motivo è intitolato: “Violazione dei principi posti dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza assunta a SS.UU n. 3963 dell'11.2.2019. Sull'errato richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/07, inapplicabile nella fattispecie.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale si sarebbe erroneamente richiamato al principio dell'affidamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13979/2007, per contraddire la successiva giurisprudenza di legittimità, trascurando che la sentenza richiamata non sarebbe pertinente, non potendo riguardare le emissioni successive al D.M. 13.6.1986, come chiarito da successivi pronunciamenti dello stesso giudice di legittimità.
I due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati per quanto di ragione.
La questione controversa è circoscritta esclusivamente ai rendimenti aggiuntivi dal 21° al 30° anno, che, secondo il Tribunale, corrisponderebbero a quelli originariamente stampati sui due buoni postali, ad onta della stampigliatura dei nuovi tassi di interesse, in quanto questa non prevederebbe alcuna misura per l'ultimo decennio, rimettendosi, per la determinazione, all'originaria stampigliatura “più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, né sussisterebbero atti regolamentari successivi che avrebbero modificato le condizioni di tasso nell'ultimo decennio. In realtà sul punto si è recentemente espressa in senso contrario la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale pag. 6 di 8 rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. 4384 del 10/2/2022). Ne consegue che, per effetto dell'art. 173 del DPR n. 156/1973, applicabile ratione temporis, la misura dei tassi relativi all'ultimo decennio debba essere regolata dalla sostituzione esterna dei rendimenti fissati dal D.M. del 13/6/1986, per i buoni Q/P emessi il 22-12-1986 e il 28-06-1987, sulla base delle relative tabelle, le quali prevedono espressamente che il minor tasso previsto per il ventesimo anno debba valere anche “per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. I buoni sono stati emessi utilizzando la matrice della precedente serie P ma immediatamente corretti con l'apposizione di timbri che riportavano l'effettiva serie di appartenenza Q/P e a tergo la previsione dei minori tassi di cui al D.M. del 13/6/1986. Benchè sia rimasta non sovrapposta dal nuovo timbro la previsione originaria che rimetteva la remunerazione dell'ultimo decennio ad una rendita fissa bimestrale (pari a lire 1.290.751) non capitalizzata, deve trovare applicazione la variazione peggiorativa dei tassi di interesse di cui ai decreti ministeriali, di natura cogente in quanto dettata da fonte di rango legislativo (il pur abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973), e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizione negoziale delle parti (Cass. 4748/2022), anche rispetto ai rendimenti aggiuntivi dal 21° al 30° anno regolati al minor tasso del 20° anno applicato ad ogni bimestre successivo fino al trentesimo anno. Vale, in proposito, richiamare il recente pronunciamento della Corte di legittimità che con la sentenza n. 22619 pubblicata il 26.07.2023, ha argomentato che “Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella pag. 7 di 8 previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”. In conclusione, in parziale riforma della prima sentenza, va rigettata la domanda subordinata di , accolta dal Tribunale, di Controparte_1 rimborso dei buoni postali secondo i rendimenti originariamente pattuiti dal 21° al 30° anno.
§ 6. – I recenti mutamenti giurisprudenziali, di cui in sentenza si dà conto, giustificano la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro l'ordinanza ex art. 702
[...] Controparte_1 ter c.p.c. n. 472 del 12/9/2023 del Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello, e, in parziale riforma della ordinanza, rigetta la domanda di;
Controparte_1
2. – compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025.
L'estensore Il presidente
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