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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 416/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Morana,
ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA
DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 9/2/2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 domandato la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
( , 14/11/2011), nato dalla relazione tra la stessa e (intrapresa nel 2007 Per_2 Controparte_1
e terminata a causa di divergenze caratteriali e comportamenti violenti di quest'ultimo), siccome regolamentate con decreto n. 10198/2016, reso dal Tribunale di Monza il 26/5/2016, il quale aveva affidato in via esclusiva il figlio alla madre e regolamentato il diritto di visita del padre (il quale avrebbe potuto vedere il figlio recandosi in Sicilia con preavviso di almeno 48 ore alla madre, mentre la ricorrente avrebbe dovuto accompagnare il figlio una volta l'anno dai nonni paterni a e il padre avrebbe potuto coinvolgere i Servizi Sociali in caso di Controparte_2 mancato rispetto delle predette disposizioni da parte della madre), ponendo, altresì, a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di €. 300,00 al mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha esposto: di aver sostenuto da sola, solo con l'aiuto dei propri genitori, tutte le spese necessarie per il figlio, in quanto disoccupata e in condizioni economiche precarie;
di percepire solamente le misure di sostegno statale e di dover pagare il canone di locazione di €.
420,00 al mese per la casa di abitazione a Pozzallo;
che il padre non ha mai esercitato il diritto di visita né ha contribuito al mantenimento del figlio, siccome disposto dal decreto del Tribunale di Monza, per cui il rapporto padre-figlio era stato compromesso a causa del totale disinteresse del padre;
che il resistente svolge l'attività di idraulico specializzato (esercitata sino al 2013 presso la ditta del padre e successivamente in via autonoma); che per la ricorrente è diventato gravoso l'obbligo (sempre assolto) di accompagnare il figlio dai nonni paterni e, fra l'altro, tale disposizione non corrisponde alle esigenze attuali del figlio, che sente i nonni telefonicamente, né ai rapporti, inesistenti, con il padre.
Alla luce delle suesposte motivazioni ha chiesto all'adito Tribunale: - la Parte_1 revoca delle disposizioni che hanno posto a suo carico l'obbligo di consentire al padre il diritto di visita nei confronti del figlio presso l'abitazione della madre e di dover condurre il minore una volta l'anno a presso l'abitazione dei nonni paterni, nonché dei controlli Controparte_2 periodici da parte dei Servizi Sociali (il cui intervento avrebbe potuto essere richiesto dal padre per richiamare la madre all'osservanza del provvedimento del Tribunale e consentire la ripresa dei rapporti tra padre e figlio); pagina 2 di 4 -l'ammonimento del padre per il mancato rispetto degli obblighi economici, nonché
l'aggiornamento delle condizioni sulla base delle reali esigenze del minore e della madre.
All'udienza del 13/3/2025 sono stati sentiti la ricorrente e il minore . Per_1
Pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
-><<
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, attraverso le omissioni nell'esercizio del diritto di visita e nel versamento del contributo al mantenimento (la cui corresponsione è iniziata dopo l'introduzione del presente giudizio) sia sintomatico di scarsa adeguatezza ad assumere un consapevole ruolo genitoriale nei confronti del figlio, dovendo confermarsi, sotto tale profilo, le considerazioni del Tribunale di Monza nel decreto n. cron. 10198/2016, allorché ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_1
All'udienza del 13/03/2025, , che sta per compiere quattordici anni, ha all'uopo riferito Per_1
“Ho visto l'ultima volta papà a Natale e Capodanno, è stato molto bello, anche perché non lo vedevo da tanto. Con la mamma mi trovo benissimo, è una brava mamma, non molto severa.
Vuole che vada bene a scuola o che rispetti gli orari”.
Alla stessa udienza, la ricorrente ha confermato i fatti narrati in ricorso e ha precisato che il resistente, dopo la notifica degli atti del giudizio, “ha per la pima volta cominciato a contribuire
e ha mostrato un certo interesse nei confronti del minore”.
Alla luce della raggiunta età adolescenziale del minore e dei rapporti più distesi tra le parti, nonché del disinteresse manifestato dal padre nel corso degli anni, non essendo emerso che la madre abbia impedito nel corso degli anni il diritto di visita del padre (avendo anzi sempre accompagnato il minore in Lombardia dai nonni), va accolta la domanda di modifica parziale del decreto del Tribunale di Monza sopracitato, revocando le disposizioni che prevedono che possa “vedere il figlio presso l'abitazione della madre” e, inoltre, che “nel Controparte_1 caso in cui la madre impedisca di vedere il figlio, il padre potrà richiedere l'intervento dei servizi sociali di Pozzallo, che dovranno richiamare la madre all'osservanza del provvedimento del Tribunale, per consentire la ripresa delle visite tra padre e figlio. La madre dovrà portare il figlio almeno una volta l'anno a presso l'abitazione dei nonni. Inizialmente la Controparte_2 madre potrà accompagnarlo e, quando il figlio sarà in condizioni di viaggiare da solo, potrà essere affidato al personale di volo. Dispone che i servizi sociali del comune di Pozzallo effettuino verifiche periodiche al fine di accertare se riprendono i rapporti tra padre e figlio e se la madre dia attuazione al presente provvedimento, sentendo anche il minore." pagina 3 di 4 Non appare invece meritevole di accoglimento la domanda di ammonimento del resistente, stante il tenore delle dichiarazioni rese all'udienza del 13.3.2025 dalla ricorrente, la quale ha rappresentato il recente impegno del padre ad adempiere alle disposizioni del decreto del
Tribunale di Monza in ordine al diritto di visita e al contributo economico, di cui non è stata chiesta la modifica e che, pertanto, rimangono confermate.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto il proprio visto senza nulla opporre.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito dello stesso, vanno dichiarate irripetibili, tenendo conto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il resistente è rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica del decreto n. 10198/2016, reso dal Tribunale di Monza il 26/5/2016 (proc.
3420/2014), che conferma per il resto, così dispone: revoca le disposizioni relative all'esercizio del diritto di visita del padre presso l'abitazione della madre, all'obbligo a carico della ricorrente di accompagnare il figlio presso i nonni paterni a una volta l'anno, nonché le disposizioni relative all'intervento a richiesta di Controparte_2
e al monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Pozzallo sulla Controparte_1 ricorrente;
rigetta la domanda di ammonimento per i motivi esposti in narrativa.
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale dell'8.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Morana,
ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del P.M. in sede;
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA
DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 9/2/2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 domandato la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore Per_1
( , 14/11/2011), nato dalla relazione tra la stessa e (intrapresa nel 2007 Per_2 Controparte_1
e terminata a causa di divergenze caratteriali e comportamenti violenti di quest'ultimo), siccome regolamentate con decreto n. 10198/2016, reso dal Tribunale di Monza il 26/5/2016, il quale aveva affidato in via esclusiva il figlio alla madre e regolamentato il diritto di visita del padre (il quale avrebbe potuto vedere il figlio recandosi in Sicilia con preavviso di almeno 48 ore alla madre, mentre la ricorrente avrebbe dovuto accompagnare il figlio una volta l'anno dai nonni paterni a e il padre avrebbe potuto coinvolgere i Servizi Sociali in caso di Controparte_2 mancato rispetto delle predette disposizioni da parte della madre), ponendo, altresì, a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di €. 300,00 al mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha esposto: di aver sostenuto da sola, solo con l'aiuto dei propri genitori, tutte le spese necessarie per il figlio, in quanto disoccupata e in condizioni economiche precarie;
di percepire solamente le misure di sostegno statale e di dover pagare il canone di locazione di €.
420,00 al mese per la casa di abitazione a Pozzallo;
che il padre non ha mai esercitato il diritto di visita né ha contribuito al mantenimento del figlio, siccome disposto dal decreto del Tribunale di Monza, per cui il rapporto padre-figlio era stato compromesso a causa del totale disinteresse del padre;
che il resistente svolge l'attività di idraulico specializzato (esercitata sino al 2013 presso la ditta del padre e successivamente in via autonoma); che per la ricorrente è diventato gravoso l'obbligo (sempre assolto) di accompagnare il figlio dai nonni paterni e, fra l'altro, tale disposizione non corrisponde alle esigenze attuali del figlio, che sente i nonni telefonicamente, né ai rapporti, inesistenti, con il padre.
Alla luce delle suesposte motivazioni ha chiesto all'adito Tribunale: - la Parte_1 revoca delle disposizioni che hanno posto a suo carico l'obbligo di consentire al padre il diritto di visita nei confronti del figlio presso l'abitazione della madre e di dover condurre il minore una volta l'anno a presso l'abitazione dei nonni paterni, nonché dei controlli Controparte_2 periodici da parte dei Servizi Sociali (il cui intervento avrebbe potuto essere richiesto dal padre per richiamare la madre all'osservanza del provvedimento del Tribunale e consentire la ripresa dei rapporti tra padre e figlio); pagina 2 di 4 -l'ammonimento del padre per il mancato rispetto degli obblighi economici, nonché
l'aggiornamento delle condizioni sulla base delle reali esigenze del minore e della madre.
All'udienza del 13/3/2025 sono stati sentiti la ricorrente e il minore . Per_1
Pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
-><<
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, attraverso le omissioni nell'esercizio del diritto di visita e nel versamento del contributo al mantenimento (la cui corresponsione è iniziata dopo l'introduzione del presente giudizio) sia sintomatico di scarsa adeguatezza ad assumere un consapevole ruolo genitoriale nei confronti del figlio, dovendo confermarsi, sotto tale profilo, le considerazioni del Tribunale di Monza nel decreto n. cron. 10198/2016, allorché ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_1
All'udienza del 13/03/2025, , che sta per compiere quattordici anni, ha all'uopo riferito Per_1
“Ho visto l'ultima volta papà a Natale e Capodanno, è stato molto bello, anche perché non lo vedevo da tanto. Con la mamma mi trovo benissimo, è una brava mamma, non molto severa.
Vuole che vada bene a scuola o che rispetti gli orari”.
Alla stessa udienza, la ricorrente ha confermato i fatti narrati in ricorso e ha precisato che il resistente, dopo la notifica degli atti del giudizio, “ha per la pima volta cominciato a contribuire
e ha mostrato un certo interesse nei confronti del minore”.
Alla luce della raggiunta età adolescenziale del minore e dei rapporti più distesi tra le parti, nonché del disinteresse manifestato dal padre nel corso degli anni, non essendo emerso che la madre abbia impedito nel corso degli anni il diritto di visita del padre (avendo anzi sempre accompagnato il minore in Lombardia dai nonni), va accolta la domanda di modifica parziale del decreto del Tribunale di Monza sopracitato, revocando le disposizioni che prevedono che possa “vedere il figlio presso l'abitazione della madre” e, inoltre, che “nel Controparte_1 caso in cui la madre impedisca di vedere il figlio, il padre potrà richiedere l'intervento dei servizi sociali di Pozzallo, che dovranno richiamare la madre all'osservanza del provvedimento del Tribunale, per consentire la ripresa delle visite tra padre e figlio. La madre dovrà portare il figlio almeno una volta l'anno a presso l'abitazione dei nonni. Inizialmente la Controparte_2 madre potrà accompagnarlo e, quando il figlio sarà in condizioni di viaggiare da solo, potrà essere affidato al personale di volo. Dispone che i servizi sociali del comune di Pozzallo effettuino verifiche periodiche al fine di accertare se riprendono i rapporti tra padre e figlio e se la madre dia attuazione al presente provvedimento, sentendo anche il minore." pagina 3 di 4 Non appare invece meritevole di accoglimento la domanda di ammonimento del resistente, stante il tenore delle dichiarazioni rese all'udienza del 13.3.2025 dalla ricorrente, la quale ha rappresentato il recente impegno del padre ad adempiere alle disposizioni del decreto del
Tribunale di Monza in ordine al diritto di visita e al contributo economico, di cui non è stata chiesta la modifica e che, pertanto, rimangono confermate.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha apposto il proprio visto senza nulla opporre.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito dello stesso, vanno dichiarate irripetibili, tenendo conto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il resistente è rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica del decreto n. 10198/2016, reso dal Tribunale di Monza il 26/5/2016 (proc.
3420/2014), che conferma per il resto, così dispone: revoca le disposizioni relative all'esercizio del diritto di visita del padre presso l'abitazione della madre, all'obbligo a carico della ricorrente di accompagnare il figlio presso i nonni paterni a una volta l'anno, nonché le disposizioni relative all'intervento a richiesta di Controparte_2
e al monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Pozzallo sulla Controparte_1 ricorrente;
rigetta la domanda di ammonimento per i motivi esposti in narrativa.
Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale dell'8.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4