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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Fantini in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. società cessionaria dei crediti di , in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
giudizio per il tramite della procuratrice speciale (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 22 “IN VIA PRELIMINARE: chiede che venga accertata e dichiarata la immediata improcedibilità della domanda di parte opposta per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione richiamando sul punto la recente sentenza di questo Tribunale n. 298/2024 dell'08.02.2024 (RG
438/2022 – GI Dr.ssa Pietracci) con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo ed il favore delle spese processuali rispetto alle quali lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE: chiede che venga accertato il difetto di prova della esistenza della cessione in blocco (INTESA/ORGANA) e della titolarità del credito ingiunto in capo ad stante CP_1
l'inidoneità della documentazione prodotta (Avviso G.U. – dichiarazione cedente senza prova dei poteri del firmatario) con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo ed il favore delle spese processuali rispetto alle quali lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per la rimessione della causa in istruttoria con accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e consulenza tecnico contabile di esperto in materia bancaria);
NEL MERITO: Si precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. che qui si trascrivono:
“Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) l'inefficacia del Decreto ingiuntivo per violazione art. 644 c.p.c. nei confronti di;
Controparte_4
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) in via di eccezione la nullità parziale degli artt. 2,6,8 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e per l'effetto dichiarare la decadenza ex art. 1957 c. c. dell'azione di garanzia promossa dalla Banca con conseguente revoca/inefficacia del
Decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) in via di eccezione la nullità/inesistenza della fideiussione sottoscritta dalla SInora e per l'effetto revocare il Parte_3
Decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) l'errata determinazione del credito nei confronti degli opponenti e e per l'effetto revocare il Decreto Parte_1 Controparte_4
ingiuntivo opposto;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) l'Invalidità del saldaconto ex art. 50
D. Lgs. n. 385/93 e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione;
pagina 2 di 22
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VI, VII, VIII e IX) la carenza di prova e
l'incertezza del credito ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto”.
Con il favore delle spese proessuali rispetto alle quali lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, in via preliminare e nel merito:
- concedere la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è basata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- dichiarare carenti di azione e di legittimazione, nel presente giudizio, i SI.ri , Parte_1
e nello loro qualità di fideiussori della società L. & A. s.r.l. per le Parte_2 Parte_3 motivazioni tutte come sopra riportate da intendersi qui ritrascritte e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 49/2022 del 07.01.2022;
- condannare gli stessi a refusione delle spese e compensi legali.
In via principale e nel merito: in ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare
- accertata la natura di 'contratto autonomo di garanzia' delle fideiussioni specifiche prestate da
, e Pt_1 Parte_2 Pt_3
- dichiarare inammissibili le eccezioni formulate dagli opponenti in punto di nullità del contratto di fideiussione e/o nullità parziale dello stesso in relazione alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e su tutti gli altri punti/eccezioni riportati nell'atto di citazione, con rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti da considerarsi carenti di azione e/o legittimazione;
- rigettare comunque tutte le domande formulate dagli opponenti in via principale e subordinata, nessuna esclusa, perché infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte riportate in narrativa e, per
l'effetto,
- respingere l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 49/2022 del 07.01.2022 emesso dal Tribunale di Ancona con ogni conseguente pronuncia e con vittoria delle spese e compensi di causa.
pagina 3 di 22
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese: nel merito in via subordinata ed in ogni caso
- compensare il maggior credito vantato dalla opposta verso gli attori/opponenti come portato dal decreto ingiuntivo opposto con le somme che dovessero essere riconosciute agli stessi per i titoli di cui all'atto di citazione;
- condannare gli opponenti, all'esito della compensazione parziale di cui sopra, al versamento della residua somma in favore di quale procuratrice speciale di Controparte_3 Controparte_1 maggiorata degli interessi, spese e quant'altro fino al soddisfo e comunque condannarli al pagamento degli importi che risultassero dovuti all'esito della instauranda istruttoria oltre interessi e spese.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i SIg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
tutti in qualità di fideiussori della L&A Srl, proponevano opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 49/2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della , mediante il Controparte_5
quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 191.113,10 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata in monitorio originava dalle seguenti poste di credito, come specificate nel ricorso monitorio:
“a) contratto di conto corrente (rapporto n. 40470/1000/1833) del 16.02.2015 con saldo passivo di €
82.892,00 alla data del 29.06.2021 sottoscritto da e quali Controparte_4 Parte_1
amministratori e legali rappresentanti di L.&A S.r.l.;
b) contratto di mutuo chirografario n. 00005/6000/55372756 dell'11.04.2016 intervenuto tra L.&A
S.r.l. e Banca dell'Adriatico…sottoscritto da e …con saldo passivo Parte_2 Parte_1 pari ad € 82.799,84…;
c) contratto di anticipo su fatture, rapporto originario n. 40470/3800/00727361 (poi n.
00022/9000/00008689)….con saldo passivo, alla data del 29.06.2021 di € 25.421,26….”.
pagina 4 di 22 A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-la inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. nei confronti della SI.ra ; Parte_2
-la nullità parziale delle fideiussioni azionate dalla creditrice per violazione della normativa cd. antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287 del 1990;
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. -quale conseguenza dell'accertata nullità delle relative clausole di deroga contenute nelle fideiussioni- per non avere la stessa attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione;
-la nullità o inesistenza della fideiussione prestata dalla SI.ra in quanto il contratto da cui Parte_3
originava il rapporto garantito era stato stipulato successivamente al rilascio della garanzia;
-l'erroneità e incertezza del credito nei confronti dei SIg.ri e dovendo gli stessi Pt_1 Parte_2
rispondere nei limiti delle garanzie prestate e non in relazione ai complessivi saldi negativi del conto corrente e del conto anticipi su fatture;
-l'insufficienza delle dichiarazioni ex art. 50 TUB prodotte in sede monitoria ai fini della prova della complessiva pretesa creditoria azionata;
-la illegittima operatività del contratto di conto corrente, essendo il relativo tasso debitore inficiato da usura originaria nonché essendosi dato corso all'illegittima capitalizzazione degli interessi e al c.d.
“gioco delle valute”;
-la illegittima operatività del contratto di anticipo su fatture, il quale non sarebbe peraltro neppure stato prodotto a corredo del ricorso monitorio;
-la illegittima operatività del contratto di mutuo chirografario per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e per la illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta, comportante un maggior costo del finanziamento, con la conseguenza che “Al mutuatario,…. andrebbero riconosciuti euro 17.424,05 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale”.
Sulla scorta di tali argomentazioni gli opponenti rassegnavano le conclusioni sopra ritrascritte.
pagina 5 di 22 Si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria, inter alia, della pretesa creditoria CP_1
azionata nei confronti degli odierni opponenti dalla ricorrente contestando le Controparte_5
avverse pretese e chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In sede di note di trattazione depositate in data 1.3.2023 la difesa della parte attrice opponente eccepiva la carenza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla non risultando, a CP_1
tale fine, sufficiente l'avviso di cui alla G.U. n. 45del 19.04.2022 prodotto dalla controparte sub doc. n.
9.
Con ordinanza resa in data 2.3.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c..
Depositate le relative memorie ad opera delle parti ed esperito, senza successo, un tentativo di conciliazione della vertenza per il tramite del GOP delegato, la causa perveniva, infine, in decisione all'udienza del 19.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa in data 20.11.2024 e comunicata il successivo 21.11.2024 alle parti- la causa veniva infine trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione proposta risulta parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione obbligatoria (eccezione, invero, contenuta esclusivamente nelle conclusioni rassegnate dagli opponenti).
Come noto, infatti, ai sensi del comma 4, lettera a) D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria non trova applicazione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, posto che la stessa risulta incompatibile con un procedimento caratterizzato da un contraddittorio solo successivo ed eventuale
(Cass. SS.UU. n. 8240/2020).
pagina 6 di 22 Inoltre, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, la S.C. ha escluso che risultino soggette alla relativa condizione di procedibilità le controversie aventi ad oggetto la posizione dei fideiussori di un cliente della banca (cfr. Cass. n. 31209/2022).
In ordine, quindi, alla preliminare contestazione concernente la prova della titolarità del credito controverso deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass.
n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022), quello secondo cui, in caso di contestazione (come nel caso di specie), è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B..
In questi termini, peraltro, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire una prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione stipulato.
Ciò in quanto l'avviso in questione risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018) -allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n.
22548/2018)- ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe, al più, costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, si è, poi, ulteriormente precisato che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. da ultimo Cass. civ. 22754/2022 cit;
Cass. civ. 28/02/2020, n. 5617).
Ne discende, pertanto, che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 16-04-2021, n. 10200).
pagina 7 di 22 In tal senso la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che -fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione- la prova della stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, ovvero, ancora, la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass. n. 10200/2021).
L'indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all'applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, può peraltro trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass., 29 dicembre
2017, n. 31188).
Nella descritta cornice ermeneutica e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte convenuta opposta abbia fornito la prova dell'inclusione della posizione creditoria azionata nella operazione cessoria che ha interessato il credito in contestazione, originariamente facente capo alla
). Controparte_5
E infatti in sede di prima memoria istruttoria l'odierna opposta ha depositato la specifica dichiarazione della banca cedente attestante la cessione del credito controverso alla CP_1
Tale dichiarazione -la quale reca peraltro specifico riferimento al nominativo della debitrice principale e ai rapporti azionati- unitamente alla circostanza (integrante elemento costitutivo della prova presuntiva) che il decreto ingiuntivo e la documentazione del credito sono in possesso della cessionaria, la quale si è costituita nel giudizio di opposizione in luogo della banca originaria ricorrente, risulta pienamente idonea ai fini del raggiungimento della prova circa la attuale titolarità del credito per cui è causa.
Anche la preliminare eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. risulta infondata e, prima ancora, inutiliter sollevata.
E infatti, pure nell'ipotesi di notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha chiarito come tale notificazione risulti, di per sé, indicativa della volontà del creditore di avvalersi in ogni caso del titolo pagina 8 di 22 giudiziale ottenuto mentre l'opponente, anche qualora si limiti ad eccepire unicamente l'inefficacia del titolo tardivamente notificato, non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 27062/2021 e n. 67/2002;
v. in termini anche Cass., nn. 1509/2019, 3552/2014, 8126/2010).
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, infatti, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, peraltro, non è neppure necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez.
VI, 28 maggio 2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613).
Transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, occorre muovere, in ordine logico, dalle contestazioni afferenti alla validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti.
In ordine alla censura di invalidità parziale delle fideiussioni sotto il profilo della ritenuta violazione della normativa antitrust, nonché alla correlata eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., le relative argomentazioni della parte opponente non colgono nel segno, con la sola eccezione costituita dalla posizione della SI.ra (di cui infra). Parte_3
In primo luogo, deve, peraltro, procedersi alla corretta qualificazione dei contratti di garanzia per cui è causa (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 7 fascicolo monitorio) dal momento che la difesa della parte opposta ne prospetta la natura di contratti autonomi di garanzia.
Ebbene, la proposta qualificazione non pare idonea ad inquadrare la fattispecie in esame, in cui le
"fideiussioni" (come tale peraltro espressamente definite dalle parti contraenti) garantiscono, nello specifico, la restituzione del capitale (oltre interessi, spese e altri oneri accessori) e, quindi, in sostanza,
l'adempimento della medesima obbligazione principale.
Al riguardo, giova ricordare che "a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere pagina 9 di 22
indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso a detta mancata esecuzione" (Cass. 22/11/2018 n.30181; Cass. 31/03/2021 n.8874; Cass. 05/03/2020 n.6177).
Deve inoltre convenirsi con la dottrina che ha specificato come, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia piuttosto che di un contratto di fideiussione, non risulti decisivo l'impiego delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, bensì la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia.
La caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita, fondamentalmente, nella circostanza - nella fattispecie insussistente- che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.1945 c.c. (cfr. in proposito, Cass. 03/10/2005 n.19300 e Cass. 20/04/2004 n.7502).
Nel caso di specie, tuttavia, non essendo prevista una espressa clausola di rinuncia del fideiussore a sollevare le eccezioni relative al rapporto principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.), ci si trova al cospetto di una garanzia accessoria perfettamente compatibile con lo schema codicistico della fideiussione ordinaria.
Si osserva, infatti, che la clausola di cui all'art. 7 dei contratti in questione non prevede affatto l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta “e senza eccezioni” -locuzione invero del tutto assente- ma solo di pagare “a semplice richiesta scritta”.
Tale clausola conduce, dunque, alla qualificazione dei contratti in esame, non già in termini di contratto autonomo di garanzia, bensì come fideiussioni con clausola “solve et repete”, ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
Trattasi poi, come ben evincibile dal tenore testuale del relativo oggetto, di fideiussioni specifiche.
Non venendo in luce quindi fideiussioni omnibus ed essendo la data del relativo rilascio di molti anni successiva al periodo oggetto della nota indagine di Banca d'Italia, deve escludersi che gli opponenti, al fine di affermarne la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, possano avvalersi pagina 10 di 22 dell'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall' ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
Come anche di recente rilevato dalla prevalente giurisprudenza di merito -condivisa da questo
Tribunale- laddove vengano in luce fideiussioni ordinarie, riferite quindi non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato, la parte che ne deduca l'invalidità non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (v. Trib. Milano, 28 gennaio 2022
n.718, e Corte d'Appello 22 luglio 2020 n.953 ivi richiamata;
Trib. Bologna 13 gennaio 2022 n. 64).
Ed infatti, il citato provvedimento della Banca d'Italia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa anticoncorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento
(Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28).
Tale principio, stante l'identità di ratio, può essere naturalmente esteso anche in ipotesi di ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia.
Conseguentemente, nel caso in esame gli opponenti non possono limitarsi ad affermare la nullità delle fideiussioni per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ma risultano gravati dall'onere della prova circa dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità
pagina 11 di 22
pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n. 30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
Banca d'Italia non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la Banca d'Italia aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Tale orientamento è stato recentissimamente confermato dalla S.C., la quale ha riaffermato che: “In relazione al secondo motivo, occorre evidenziare che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda,
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per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi” (v. Cassazione civile sez. I - 16/10/2024,
n. 26847).
Nel presente giudizio gli attori opponenti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità parziale delle fideiussioni azionate in monitorio senza tuttavia allegare specificamente, né provare, l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990.
In ogni caso il Tribunale osserva -in via dirimente e con riferimento ai soli fideiussori e Pt_1
che, anche a voler dare per presupposto il definitivo accertamento dell'invalidità parziale Parte_2
(in ossequio alle statuizioni delle S.U. n. 41994/2021) dei contratti di fideiussione in esame, all'acclarata inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non potrebbe, in ogni caso, conseguire l'effetto liberatorio invocato dagli opponenti.
E infatti, quanto alla conseguente eccezione di intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che, come evidenziato anche dalla difesa della parte convenuta opposta, le fideiussioni controverse risultano munite di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si veda la clausola n. 7 dei rispettivi articolati).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
pagina 13 di 22 Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, come nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori (come nel caso dei SIg.ri e -alla luce della posizione dagli stessi ricoperta nell'ambito della Pt_1 Parte_2
società debitrice principale- la clausola in questione risulti del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”. pagina 14 di 22 Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 9 fascicolo monitorio e sub docc. 4 fascicolo convenuta opposta) la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori sia stata effettuata -più che tempestivamente- mediante missiva contestuale all'intervenuta scadenza delle obbligazioni principali alla luce della dichiarata revoca delle linee di credito concesse.
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue la piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dai SIg.ri e , da ritenersi pienamente valido ed Parte_1 Parte_2
efficace.
Le considerazioni sopra svolte non possono, di contro, trovare integrale applicazione in riferimento alla posizione del fideiussore . Parte_3
E infatti, mentre nel caso dei SIg.ri e le qualifiche dai medesimi rivestite Pt_1 Parte_2 nell'ambito della società debitrice principale (emergenti dalla visura della L&A Srl in atti) conducono ad escludere la qualifica di consumatori degli stessi, non vi sono, di contro, quanto alla SI.ra Pt_3
emergenze che conducano alla medesima conclusione.
Deve, pertanto, ritenersi la qualifica di consumatore in capo a quest'ultima dal momento che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore (persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio)” (v. Cass. civ., sez. un., n. 5868/2023).
Ciò posto, deve considerarsi il ben differente approdo della giurisprudenza di legittimità in merito all'efficacia delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. nei confronti di soggetto qualificabile come consumatore.
In proposito la S.C. ha, infatti, affermato che la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria, con conseguente nullità parziale (rectius di protezione) del contratto (cfr. Cass. 28.02.2020 n. 5598). pagina 15 di 22 Dunque nel caso di specie, con riferimento al solo fideiussore , va esclusa l'efficacia della Parte_3
clausola di deroga, contenuta al n. 6 di ciascuno dei contratti di fideiussione (trattandosi, all'evidenza, di clausola nulla ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata) sicché, alla luce di tale inefficacia, va riaffermata la vigenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c..
Parimenti nel caso del soggetto consumatore deve escludersi, per le medesime ragioni, anche l'efficacia della stessa clausola solve et repete, con la conseguenza che, non avendo la banca creditrice agito in via giudiziale nel termine decadenziale decorrente, nel caso di specie, dalla data del 14.1.2021 (data delle comunicazioni di revoca delle linee di credito), dal momento che il ricorso monitorio è stato depositato solo nel mese di dicembre 2021, la stessa risulta decaduta ex art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell'azione monitoria intrapresa nei confronti della SI.ra . Parte_3
L'accoglimento dell'opposizione nei confronti della stessa sotto il profilo testé esaminato comporta l'assorbimento di ogni ulteriore censura con riferimento alla relativa posizione.
In ordine, quindi, al quantum della pretesa creditoria azionabile nei confronti dei fideiussori e Pt_1
si rileva la parziale fondatezza delle relative censure. Parte_2
Giova, in proposito, ribadire che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
pagina 16 di 22 Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame deve ritenersi che, alla luce della relativa previsione contrattuale (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), effettivamente la garanzia assunta dagli opponenti in relazione al conto corrente deve intendersi limitata alla somma di € 5.000,00, avendo i fideiussori prestato garanzia esclusivamente in relazione alla specifica apertura di credito di tale ammontare, regolata sul conto corrente in questione, e non già in relazione al saldo di quest'ultimo.
Quanto, invece, al limite dell'importo garantito in relazione al contratto di anticipo su fatture -pari a €
25.000,00 secondo quanto dichiarato dagli opponenti e non contestato dalla difesa della parte opposta- in difetto di diverso riscontro documentale (non risultando invero prodotta in atti la fideiussione specifica de qua dal momento che la fideiussione allegata sub doc. n. 6 è in realtà sempre quella a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente), deve ritenersi -ex art. 115 c.p.c.- che effettivamente i fideiussori rispondano entro tale limite.
Al di là di quanto testé rilevato ogni ulteriore motivo di opposizione proposto risulta insuscettibile di accoglimento.
In ordine, poi, alle censure relative all'operatività del contratto di conto corrente intercorso con la società debitrice principale si osserva preliminarmente come le stesse possano ritenersi assorbite alla luce di quanto rilevato circa la limitazione della garanzia con esclusione della totalità del relativo saldo negativo.
In ogni caso tali censure, così come quelle relative al rapporto di anticipo su fatture, oltre ad essere state dedotte in maniera talmente generica da risultare irricevibili (le relative carenze assertive non risultano supplite neppure dalla produzione di un elaborato peritale di parte, il quale a ben vedere, ha interessato il solo mutuo chirografario), risultano ex se precluse, in difetto di prova dell'intervenuto pagamento, dalla natura solve et repete delle garanzie prestate e di cui si è dato conto supra.
pagina 17 di 22 Con riferimento, infine, alle doglianze sollevate, sulla base di detto elaborato di parte, in relazione al regime di capitalizzazione adottato nell'ambito del mutuo chirografario, le stesse, oltre che inammissibili in quanto precluse, come si è detto, dall'operatività della clausola solve et repete, risultano, altresì, infondate alla luce di quanto chiarito, con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile (come quello in esame) da un recentissimo arresto della Suprema Corte (v. in motivazione
Cass. n. 7382/2025), la quale ha espressamente statuito che: “i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
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(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i)non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii)se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
pagina 19 di 22 (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto e in parziale accoglimento della proposta opposizione il decreto ingiuntivo n. 49/2022 deve essere revocato mentre i soli SIg.ri e Parte_4
devono essere condannati a pagare, in solido tra loro, alla parte opposta il minor Parte_2
importo di € 112.799,84 (pari alla somma degli importi dedotti nelle garanzie prestate in relazione al conto corrente e al contratto di anticipo su fatture e della debitoria riveniente dal mutuo chirografario in quanto inferiore al limite della garanzia), oltre agli interessi pro tempore decorrenti dal dovuto al saldo.
Giova ribadire, in proposito, che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce, infatti, nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è, del resto, pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero, ancora, per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della pagina 20 di 22 sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
Le spese seguono la soccombenza della parte opposta nei confronti della opponente . Parte_3
Quanto, invece, alla relativa regolamentazione nei confronti degli opponenti e Parte_1 Parte_2
la pur sensibile riduzione della pretesa creditoria azionata in monitorio non vale, tuttavia, a Parte_2
configurare la reciproca soccombenza secondo gli insegnamenti di Cass. n. 32061/2022, sicché la convenuta opposta deve, in ogni caso, essere considerata parte vittoriosa, con conseguente liquidazione, in suo favore e a carico della parte opponente, delle spese di lite.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo in considerazione, in assenza di nota spese, dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 49/2022 emesso dall'intestato Tribunale.
CONDANNA gli opponenti e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di € 112.799,84, oltre interessi tempo per tempo decorrenti dal dovuto al saldo.
CONDANNA la parte convenuta opposta a rimborsare all'opponente -con distrazione in Parte_3
favore del procuratore dichiaratosi antistatario- le spese di lite che si liquidano in € 5.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
CONDANNA, altresì, gli opponenti e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 5.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
pagina 21 di 22 Ancona, 19.5.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Fantini in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. società cessionaria dei crediti di , in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
giudizio per il tramite della procuratrice speciale (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Sarina e Giulia Galati in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 22 “IN VIA PRELIMINARE: chiede che venga accertata e dichiarata la immediata improcedibilità della domanda di parte opposta per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione richiamando sul punto la recente sentenza di questo Tribunale n. 298/2024 dell'08.02.2024 (RG
438/2022 – GI Dr.ssa Pietracci) con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo ed il favore delle spese processuali rispetto alle quali lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE: chiede che venga accertato il difetto di prova della esistenza della cessione in blocco (INTESA/ORGANA) e della titolarità del credito ingiunto in capo ad stante CP_1
l'inidoneità della documentazione prodotta (Avviso G.U. – dichiarazione cedente senza prova dei poteri del firmatario) con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo ed il favore delle spese processuali rispetto alle quali lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per la rimessione della causa in istruttoria con accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e consulenza tecnico contabile di esperto in materia bancaria);
NEL MERITO: Si precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. che qui si trascrivono:
“Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) l'inefficacia del Decreto ingiuntivo per violazione art. 644 c.p.c. nei confronti di;
Controparte_4
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) in via di eccezione la nullità parziale degli artt. 2,6,8 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e per l'effetto dichiarare la decadenza ex art. 1957 c. c. dell'azione di garanzia promossa dalla Banca con conseguente revoca/inefficacia del
Decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) in via di eccezione la nullità/inesistenza della fideiussione sottoscritta dalla SInora e per l'effetto revocare il Parte_3
Decreto ingiuntivo opposto;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) l'errata determinazione del credito nei confronti degli opponenti e e per l'effetto revocare il Decreto Parte_1 Controparte_4
ingiuntivo opposto;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) l'Invalidità del saldaconto ex art. 50
D. Lgs. n. 385/93 e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di emissione;
pagina 2 di 22
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VI, VII, VIII e IX) la carenza di prova e
l'incertezza del credito ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto”.
Con il favore delle spese proessuali rispetto alle quali lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, in via preliminare e nel merito:
- concedere la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è basata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- dichiarare carenti di azione e di legittimazione, nel presente giudizio, i SI.ri , Parte_1
e nello loro qualità di fideiussori della società L. & A. s.r.l. per le Parte_2 Parte_3 motivazioni tutte come sopra riportate da intendersi qui ritrascritte e, per l'effetto,
- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 49/2022 del 07.01.2022;
- condannare gli stessi a refusione delle spese e compensi legali.
In via principale e nel merito: in ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare
- accertata la natura di 'contratto autonomo di garanzia' delle fideiussioni specifiche prestate da
, e Pt_1 Parte_2 Pt_3
- dichiarare inammissibili le eccezioni formulate dagli opponenti in punto di nullità del contratto di fideiussione e/o nullità parziale dello stesso in relazione alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e su tutti gli altri punti/eccezioni riportati nell'atto di citazione, con rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti da considerarsi carenti di azione e/o legittimazione;
- rigettare comunque tutte le domande formulate dagli opponenti in via principale e subordinata, nessuna esclusa, perché infondate in fatto e diritto per le motivazioni tutte riportate in narrativa e, per
l'effetto,
- respingere l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 49/2022 del 07.01.2022 emesso dal Tribunale di Ancona con ogni conseguente pronuncia e con vittoria delle spese e compensi di causa.
pagina 3 di 22
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese: nel merito in via subordinata ed in ogni caso
- compensare il maggior credito vantato dalla opposta verso gli attori/opponenti come portato dal decreto ingiuntivo opposto con le somme che dovessero essere riconosciute agli stessi per i titoli di cui all'atto di citazione;
- condannare gli opponenti, all'esito della compensazione parziale di cui sopra, al versamento della residua somma in favore di quale procuratrice speciale di Controparte_3 Controparte_1 maggiorata degli interessi, spese e quant'altro fino al soddisfo e comunque condannarli al pagamento degli importi che risultassero dovuti all'esito della instauranda istruttoria oltre interessi e spese.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i SIg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
tutti in qualità di fideiussori della L&A Srl, proponevano opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 49/2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della , mediante il Controparte_5
quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 191.113,10 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
La pretesa creditoria azionata in monitorio originava dalle seguenti poste di credito, come specificate nel ricorso monitorio:
“a) contratto di conto corrente (rapporto n. 40470/1000/1833) del 16.02.2015 con saldo passivo di €
82.892,00 alla data del 29.06.2021 sottoscritto da e quali Controparte_4 Parte_1
amministratori e legali rappresentanti di L.&A S.r.l.;
b) contratto di mutuo chirografario n. 00005/6000/55372756 dell'11.04.2016 intervenuto tra L.&A
S.r.l. e Banca dell'Adriatico…sottoscritto da e …con saldo passivo Parte_2 Parte_1 pari ad € 82.799,84…;
c) contratto di anticipo su fatture, rapporto originario n. 40470/3800/00727361 (poi n.
00022/9000/00008689)….con saldo passivo, alla data del 29.06.2021 di € 25.421,26….”.
pagina 4 di 22 A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-la inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. nei confronti della SI.ra ; Parte_2
-la nullità parziale delle fideiussioni azionate dalla creditrice per violazione della normativa cd. antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287 del 1990;
-l'intervenuta decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c. -quale conseguenza dell'accertata nullità delle relative clausole di deroga contenute nelle fideiussioni- per non avere la stessa attivato una tutela giurisdizionale nei confronti della società debitrice principale entro i sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione;
-la nullità o inesistenza della fideiussione prestata dalla SI.ra in quanto il contratto da cui Parte_3
originava il rapporto garantito era stato stipulato successivamente al rilascio della garanzia;
-l'erroneità e incertezza del credito nei confronti dei SIg.ri e dovendo gli stessi Pt_1 Parte_2
rispondere nei limiti delle garanzie prestate e non in relazione ai complessivi saldi negativi del conto corrente e del conto anticipi su fatture;
-l'insufficienza delle dichiarazioni ex art. 50 TUB prodotte in sede monitoria ai fini della prova della complessiva pretesa creditoria azionata;
-la illegittima operatività del contratto di conto corrente, essendo il relativo tasso debitore inficiato da usura originaria nonché essendosi dato corso all'illegittima capitalizzazione degli interessi e al c.d.
“gioco delle valute”;
-la illegittima operatività del contratto di anticipo su fatture, il quale non sarebbe peraltro neppure stato prodotto a corredo del ricorso monitorio;
-la illegittima operatività del contratto di mutuo chirografario per la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e per la illegittima applicazione del regime di capitalizzazione composta, comportante un maggior costo del finanziamento, con la conseguenza che “Al mutuatario,…. andrebbero riconosciuti euro 17.424,05 a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale”.
Sulla scorta di tali argomentazioni gli opponenti rassegnavano le conclusioni sopra ritrascritte.
pagina 5 di 22 Si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria, inter alia, della pretesa creditoria CP_1
azionata nei confronti degli odierni opponenti dalla ricorrente contestando le Controparte_5
avverse pretese e chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In sede di note di trattazione depositate in data 1.3.2023 la difesa della parte attrice opponente eccepiva la carenza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla non risultando, a CP_1
tale fine, sufficiente l'avviso di cui alla G.U. n. 45del 19.04.2022 prodotto dalla controparte sub doc. n.
9.
Con ordinanza resa in data 2.3.2023 il G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c..
Depositate le relative memorie ad opera delle parti ed esperito, senza successo, un tentativo di conciliazione della vertenza per il tramite del GOP delegato, la causa perveniva, infine, in decisione all'udienza del 19.11.2024, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. -resa in data 20.11.2024 e comunicata il successivo 21.11.2024 alle parti- la causa veniva infine trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione proposta risulta parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini di seguito illustrati.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della mediazione obbligatoria (eccezione, invero, contenuta esclusivamente nelle conclusioni rassegnate dagli opponenti).
Come noto, infatti, ai sensi del comma 4, lettera a) D.Lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria non trova applicazione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, posto che la stessa risulta incompatibile con un procedimento caratterizzato da un contraddittorio solo successivo ed eventuale
(Cass. SS.UU. n. 8240/2020).
pagina 6 di 22 Inoltre, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, la S.C. ha escluso che risultino soggette alla relativa condizione di procedibilità le controversie aventi ad oggetto la posizione dei fideiussori di un cliente della banca (cfr. Cass. n. 31209/2022).
In ordine, quindi, alla preliminare contestazione concernente la prova della titolarità del credito controverso deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass.
n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022), quello secondo cui, in caso di contestazione (come nel caso di specie), è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B..
In questi termini, peraltro, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire una prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione stipulato.
Ciò in quanto l'avviso in questione risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 22268/2018) -allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n.
22548/2018)- ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe, al più, costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, si è, poi, ulteriormente precisato che "il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (cfr. da ultimo Cass. civ. 22754/2022 cit;
Cass. civ. 28/02/2020, n. 5617).
Ne discende, pertanto, che la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 16-04-2021, n. 10200).
pagina 7 di 22 In tal senso la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che -fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione- la prova della stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, ovvero, ancora, la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass. n. 10200/2021).
L'indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all'applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, può peraltro trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass., 29 dicembre
2017, n. 31188).
Nella descritta cornice ermeneutica e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte convenuta opposta abbia fornito la prova dell'inclusione della posizione creditoria azionata nella operazione cessoria che ha interessato il credito in contestazione, originariamente facente capo alla
). Controparte_5
E infatti in sede di prima memoria istruttoria l'odierna opposta ha depositato la specifica dichiarazione della banca cedente attestante la cessione del credito controverso alla CP_1
Tale dichiarazione -la quale reca peraltro specifico riferimento al nominativo della debitrice principale e ai rapporti azionati- unitamente alla circostanza (integrante elemento costitutivo della prova presuntiva) che il decreto ingiuntivo e la documentazione del credito sono in possesso della cessionaria, la quale si è costituita nel giudizio di opposizione in luogo della banca originaria ricorrente, risulta pienamente idonea ai fini del raggiungimento della prova circa la attuale titolarità del credito per cui è causa.
Anche la preliminare eccezione di inefficacia ex art. 644 c.p.c. risulta infondata e, prima ancora, inutiliter sollevata.
E infatti, pure nell'ipotesi di notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha chiarito come tale notificazione risulti, di per sé, indicativa della volontà del creditore di avvalersi in ogni caso del titolo pagina 8 di 22 giudiziale ottenuto mentre l'opponente, anche qualora si limiti ad eccepire unicamente l'inefficacia del titolo tardivamente notificato, non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 27062/2021 e n. 67/2002;
v. in termini anche Cass., nn. 1509/2019, 3552/2014, 8126/2010).
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, infatti, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, peraltro, non è neppure necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez.
VI, 28 maggio 2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20613).
Transitando, quindi, allo scrutinio del merito della vertenza, occorre muovere, in ordine logico, dalle contestazioni afferenti alla validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti.
In ordine alla censura di invalidità parziale delle fideiussioni sotto il profilo della ritenuta violazione della normativa antitrust, nonché alla correlata eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., le relative argomentazioni della parte opponente non colgono nel segno, con la sola eccezione costituita dalla posizione della SI.ra (di cui infra). Parte_3
In primo luogo, deve, peraltro, procedersi alla corretta qualificazione dei contratti di garanzia per cui è causa (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 7 fascicolo monitorio) dal momento che la difesa della parte opposta ne prospetta la natura di contratti autonomi di garanzia.
Ebbene, la proposta qualificazione non pare idonea ad inquadrare la fattispecie in esame, in cui le
"fideiussioni" (come tale peraltro espressamente definite dalle parti contraenti) garantiscono, nello specifico, la restituzione del capitale (oltre interessi, spese e altri oneri accessori) e, quindi, in sostanza,
l'adempimento della medesima obbligazione principale.
Al riguardo, giova ricordare che "a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere pagina 9 di 22
indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso a detta mancata esecuzione" (Cass. 22/11/2018 n.30181; Cass. 31/03/2021 n.8874; Cass. 05/03/2020 n.6177).
Deve inoltre convenirsi con la dottrina che ha specificato come, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia piuttosto che di un contratto di fideiussione, non risulti decisivo l'impiego delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, bensì la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia.
La caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita, fondamentalmente, nella circostanza - nella fattispecie insussistente- che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.1945 c.c. (cfr. in proposito, Cass. 03/10/2005 n.19300 e Cass. 20/04/2004 n.7502).
Nel caso di specie, tuttavia, non essendo prevista una espressa clausola di rinuncia del fideiussore a sollevare le eccezioni relative al rapporto principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.), ci si trova al cospetto di una garanzia accessoria perfettamente compatibile con lo schema codicistico della fideiussione ordinaria.
Si osserva, infatti, che la clausola di cui all'art. 7 dei contratti in questione non prevede affatto l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta “e senza eccezioni” -locuzione invero del tutto assente- ma solo di pagare “a semplice richiesta scritta”.
Tale clausola conduce, dunque, alla qualificazione dei contratti in esame, non già in termini di contratto autonomo di garanzia, bensì come fideiussioni con clausola “solve et repete”, ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
Trattasi poi, come ben evincibile dal tenore testuale del relativo oggetto, di fideiussioni specifiche.
Non venendo in luce quindi fideiussioni omnibus ed essendo la data del relativo rilascio di molti anni successiva al periodo oggetto della nota indagine di Banca d'Italia, deve escludersi che gli opponenti, al fine di affermarne la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, possano avvalersi pagina 10 di 22 dell'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, mediante il quale la stessa (all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito), all'esito di una istruttoria che aveva coperto l'arco temporale dall' ottobre 2002 al maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus contengono disposizioni che "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90".
Come anche di recente rilevato dalla prevalente giurisprudenza di merito -condivisa da questo
Tribunale- laddove vengano in luce fideiussioni ordinarie, riferite quindi non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato, la parte che ne deduca l'invalidità non può giovarsi dell'accertamento della Banca d'Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (v. Trib. Milano, 28 gennaio 2022
n.718, e Corte d'Appello 22 luglio 2020 n.953 ivi richiamata;
Trib. Bologna 13 gennaio 2022 n. 64).
Ed infatti, il citato provvedimento della Banca d'Italia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa anticoncorrenziale solo in caso di fideiussione omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento
(Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28).
Tale principio, stante l'identità di ratio, può essere naturalmente esteso anche in ipotesi di ricorrenza di un contratto autonomo di garanzia.
Conseguentemente, nel caso in esame gli opponenti non possono limitarsi ad affermare la nullità delle fideiussioni per pretesa violazione della normativa antitrust facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ma risultano gravati dall'onere della prova circa dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della Legge n.287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità
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pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c." (Cass. 28 novembre 2018 n. 30818).
Pertanto "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale (in tal senso, Corte
Appello di Milano, 20 novembre 2018 n.5039; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n.131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n.28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n.1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n.444; Trib.
Torino 17 aprile 2019 n.1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n.17243; Trib. Roma 3 maggio 2019
n.9354; Trib. Velletri 14 maggio 2019 n.921).
Ed infatti, secondo l'orientamento condiviso da questo giudicante, con il provvedimento n. 55/2005 la
Banca d'Italia non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la Banca d'Italia aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021 n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022).
Tale orientamento è stato recentissimamente confermato dalla S.C., la quale ha riaffermato che: “In relazione al secondo motivo, occorre evidenziare che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024, n. 19401), onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda,
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per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi” (v. Cassazione civile sez. I - 16/10/2024,
n. 26847).
Nel presente giudizio gli attori opponenti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità parziale delle fideiussioni azionate in monitorio senza tuttavia allegare specificamente, né provare, l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990.
In ogni caso il Tribunale osserva -in via dirimente e con riferimento ai soli fideiussori e Pt_1
che, anche a voler dare per presupposto il definitivo accertamento dell'invalidità parziale Parte_2
(in ossequio alle statuizioni delle S.U. n. 41994/2021) dei contratti di fideiussione in esame, all'acclarata inefficacia della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. non potrebbe, in ogni caso, conseguire l'effetto liberatorio invocato dagli opponenti.
E infatti, quanto alla conseguente eccezione di intervenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che, come evidenziato anche dalla difesa della parte convenuta opposta, le fideiussioni controverse risultano munite di clausola di pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” (si veda la clausola n. 7 dei rispettivi articolati).
Ebbene, in proposito la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ripetutamente evidenziato come la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta", o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n.
16825/2016; Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 27333/2005; Cass. n. 10574/2003; Cass. n. 7345/1995, in motivazione); azione che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5572/1979, a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva).
pagina 13 di 22 Recente giurisprudenza di merito (cfr. App. Venezia n. 1983/2023) ha, inoltre, specificato come tale orientamento meriti continuità dal momento che “una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale, e per altro verso è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art.
1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c..
Risulta dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale …con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore (Cass., sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.5.2008, Rv. 603326 - 01)”.
Si evidenzia, peraltro, come nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori (come nel caso dei SIg.ri e -alla luce della posizione dagli stessi ricoperta nell'ambito della Pt_1 Parte_2
società debitrice principale- la clausola in questione risulti del tutto immune da aspetti di vessatorietà.
E infatti, come efficacemente evidenziato da pregevole giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, Sez.
Specializzata in materia di Impresa, 23.2.2024): “…una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc.”. pagina 14 di 22 Tanto premesso, nel caso in esame risulta depositata (sub doc. n. 9 fascicolo monitorio e sub docc. 4 fascicolo convenuta opposta) la documentazione attestante come la richiesta di pagamento nei confronti dei fideiussori sia stata effettuata -più che tempestivamente- mediante missiva contestuale all'intervenuta scadenza delle obbligazioni principali alla luce della dichiarata revoca delle linee di credito concesse.
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue la piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dai SIg.ri e , da ritenersi pienamente valido ed Parte_1 Parte_2
efficace.
Le considerazioni sopra svolte non possono, di contro, trovare integrale applicazione in riferimento alla posizione del fideiussore . Parte_3
E infatti, mentre nel caso dei SIg.ri e le qualifiche dai medesimi rivestite Pt_1 Parte_2 nell'ambito della società debitrice principale (emergenti dalla visura della L&A Srl in atti) conducono ad escludere la qualifica di consumatori degli stessi, non vi sono, di contro, quanto alla SI.ra Pt_3
emergenze che conducano alla medesima conclusione.
Deve, pertanto, ritenersi la qualifica di consumatore in capo a quest'ultima dal momento che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore (persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento
(c.d. atti strumentali in senso proprio)” (v. Cass. civ., sez. un., n. 5868/2023).
Ciò posto, deve considerarsi il ben differente approdo della giurisprudenza di legittimità in merito all'efficacia delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. nei confronti di soggetto qualificabile come consumatore.
In proposito la S.C. ha, infatti, affermato che la clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. costituisce clausola vessatoria, con conseguente nullità parziale (rectius di protezione) del contratto (cfr. Cass. 28.02.2020 n. 5598). pagina 15 di 22 Dunque nel caso di specie, con riferimento al solo fideiussore , va esclusa l'efficacia della Parte_3
clausola di deroga, contenuta al n. 6 di ciascuno dei contratti di fideiussione (trattandosi, all'evidenza, di clausola nulla ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata) sicché, alla luce di tale inefficacia, va riaffermata la vigenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c..
Parimenti nel caso del soggetto consumatore deve escludersi, per le medesime ragioni, anche l'efficacia della stessa clausola solve et repete, con la conseguenza che, non avendo la banca creditrice agito in via giudiziale nel termine decadenziale decorrente, nel caso di specie, dalla data del 14.1.2021 (data delle comunicazioni di revoca delle linee di credito), dal momento che il ricorso monitorio è stato depositato solo nel mese di dicembre 2021, la stessa risulta decaduta ex art. 1957 c.c., con conseguente illegittimità dell'azione monitoria intrapresa nei confronti della SI.ra . Parte_3
L'accoglimento dell'opposizione nei confronti della stessa sotto il profilo testé esaminato comporta l'assorbimento di ogni ulteriore censura con riferimento alla relativa posizione.
In ordine, quindi, al quantum della pretesa creditoria azionabile nei confronti dei fideiussori e Pt_1
si rileva la parziale fondatezza delle relative censure. Parte_2
Giova, in proposito, ribadire che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
pagina 16 di 22 Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame deve ritenersi che, alla luce della relativa previsione contrattuale (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), effettivamente la garanzia assunta dagli opponenti in relazione al conto corrente deve intendersi limitata alla somma di € 5.000,00, avendo i fideiussori prestato garanzia esclusivamente in relazione alla specifica apertura di credito di tale ammontare, regolata sul conto corrente in questione, e non già in relazione al saldo di quest'ultimo.
Quanto, invece, al limite dell'importo garantito in relazione al contratto di anticipo su fatture -pari a €
25.000,00 secondo quanto dichiarato dagli opponenti e non contestato dalla difesa della parte opposta- in difetto di diverso riscontro documentale (non risultando invero prodotta in atti la fideiussione specifica de qua dal momento che la fideiussione allegata sub doc. n. 6 è in realtà sempre quella a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente), deve ritenersi -ex art. 115 c.p.c.- che effettivamente i fideiussori rispondano entro tale limite.
Al di là di quanto testé rilevato ogni ulteriore motivo di opposizione proposto risulta insuscettibile di accoglimento.
In ordine, poi, alle censure relative all'operatività del contratto di conto corrente intercorso con la società debitrice principale si osserva preliminarmente come le stesse possano ritenersi assorbite alla luce di quanto rilevato circa la limitazione della garanzia con esclusione della totalità del relativo saldo negativo.
In ogni caso tali censure, così come quelle relative al rapporto di anticipo su fatture, oltre ad essere state dedotte in maniera talmente generica da risultare irricevibili (le relative carenze assertive non risultano supplite neppure dalla produzione di un elaborato peritale di parte, il quale a ben vedere, ha interessato il solo mutuo chirografario), risultano ex se precluse, in difetto di prova dell'intervenuto pagamento, dalla natura solve et repete delle garanzie prestate e di cui si è dato conto supra.
pagina 17 di 22 Con riferimento, infine, alle doglianze sollevate, sulla base di detto elaborato di parte, in relazione al regime di capitalizzazione adottato nell'ambito del mutuo chirografario, le stesse, oltre che inammissibili in quanto precluse, come si è detto, dall'operatività della clausola solve et repete, risultano, altresì, infondate alla luce di quanto chiarito, con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile (come quello in esame) da un recentissimo arresto della Suprema Corte (v. in motivazione
Cass. n. 7382/2025), la quale ha espressamente statuito che: “i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
Le Sezioni unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce
l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
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(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i)non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii)se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
pagina 19 di 22 (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.”.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto e in parziale accoglimento della proposta opposizione il decreto ingiuntivo n. 49/2022 deve essere revocato mentre i soli SIg.ri e Parte_4
devono essere condannati a pagare, in solido tra loro, alla parte opposta il minor Parte_2
importo di € 112.799,84 (pari alla somma degli importi dedotti nelle garanzie prestate in relazione al conto corrente e al contratto di anticipo su fatture e della debitoria riveniente dal mutuo chirografario in quanto inferiore al limite della garanzia), oltre agli interessi pro tempore decorrenti dal dovuto al saldo.
Giova ribadire, in proposito, che secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non si esaurisce, infatti, nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se, in quel momento, sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria.
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è, del resto, pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero, ancora, per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della pagina 20 di 22 sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
Le spese seguono la soccombenza della parte opposta nei confronti della opponente . Parte_3
Quanto, invece, alla relativa regolamentazione nei confronti degli opponenti e Parte_1 Parte_2
la pur sensibile riduzione della pretesa creditoria azionata in monitorio non vale, tuttavia, a Parte_2
configurare la reciproca soccombenza secondo gli insegnamenti di Cass. n. 32061/2022, sicché la convenuta opposta deve, in ogni caso, essere considerata parte vittoriosa, con conseguente liquidazione, in suo favore e a carico della parte opponente, delle spese di lite.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo in considerazione, in assenza di nota spese, dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum) e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta, anche alla luce della semplicità delle questioni per come trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 49/2022 emesso dall'intestato Tribunale.
CONDANNA gli opponenti e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di € 112.799,84, oltre interessi tempo per tempo decorrenti dal dovuto al saldo.
CONDANNA la parte convenuta opposta a rimborsare all'opponente -con distrazione in Parte_3
favore del procuratore dichiaratosi antistatario- le spese di lite che si liquidano in € 5.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
CONDANNA, altresì, gli opponenti e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite che si liquidano in € 5.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
pagina 21 di 22 Ancona, 19.5.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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