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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VENZA GIUSEPPE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BAIAMONTE LORENZO
, nella persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ci si riporta al Ricorso Parte_1 introduttivo e Note conclusive, nonché alle Note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
12.06.2024, nelle quali si insiste.
Si contestano tutte le argomentazioni formulate dall' , costituitasi Controparte_3 con Memoria datata 29.05.2024, per le ragioni già formulate in atti.
Si discute la causa insistendo nei motivi di opposizione e conclusioni ed alle quali ci si riporta.
Per quanto sopra, si chiede che,
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
- Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato (a titolo di contributi
I.V.S. oltre accessori) con l'Intimazione di pagamento n°299 2023 90014668 67/000, impugnata nei limiti dei seguenti atti:
Avviso di addebito n.599 2011 2000342166 000 (contributi IVS coltivatori diretti oltre accessori) - anni 2006, 2007, 2008, 2010 – totale di € 7.271,04;
Avviso di addebito n.599 2011 2000442244 000 (contributi I.V.S. coltivatori diretti oltre accessori) - anno 2008 - per un totale di € 6.656,06;
Avviso di addebito n.599 2012 0001202425 000 (contributi I.V.S. coltivatori diretti oltre accessori) - anno 2011; per un totale di € 7.036,43
Avviso di addebito n.599 2013 0002334576 000 (contributi I.V.S. coltivatori diretti oltre accessori) - anni 2010, 2012; per un totale di € 8.707,64
Avviso di addebito n.599 2014 0001162456 000 (contributi I.V.S. coltivatori diretti oltre accessori) - anni 2011, 2013; per un totale di € 8.968,54
Avviso di addebito n.599 2015 0001698708 000 (contributi I.V.S. coltivatori diretti oltre accessori) - anno 2014; per un totale di € 9.074,26
- Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da controparte a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito portato dagli Avvisi di addebito di cui sopra, quali atti presupposti dell'Intimazione di pagamento n°299 2023 90014668 67/000, opposta nella misura complessiva di € 47.713,97.
- Con vittoria di spese vista la nota depositata dal procuratore dell' i Controparte_1 richiama ai propri scritti difensivi, insistendo nelle domande eccezioni e difese svolte, con la memoria di costituzione e da ultimo con la memoria conclusiva, richiamando i documenti tempestivamente depositati.
Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande, eccezioni difese e richieste di prove costituite o costituende che parte avversa potrà depositare, perché tardive e quindi inammissibili
Si riporta alle conclusioni già rassegnate chiedendo che:
Voglia l'Ill. mo Tribunale di Sciacca, Giudice del lavoro disattesa ogni contraria istanza:
- con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso, perchè infondato in fatto ed in diritto;
- condannare parte ricorrente al ristoro delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' “nell'insistere su quanto dedotto nei precedenti CP_4 scritti difensivi da intendersi in tale sede ripetuti e trascritti e nel contestare quanto dedotto da parte ricorrente nei propri scritti difensivi formula le seguenti ISTANZE:
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
CONCLUSIONI:
VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. IN VIA PRELIMINARE CP_
-verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'
-Revocare il provvedimento di concessione della sospensiva stante l'assenza dei presupposti per la concessione della stessa;
-Dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni relative alla mancata presunta notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata stante la tardività dell'eccezione;
NEL MERITO
-ritenere e dichiarare pienamente legittimo l'operato dell'agente della riscossione;
-Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento Controparte_5 all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
-ritenere e dichiarare la non intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti previdenziali trasfusi negli atti opposti
Con vittoria di spese competenze ed onorari. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. n°299 2023 90014668 67/000, notificata il 14.03.2023, nei limiti degli
Avvisi di addebito, relativi a titolo contributi IVS- coltivatori diretti.
Ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, per il quale non è previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione ed ha indicato la competenza
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione sia del diritto di credito azionato sia del diritto azionato.
Ha chiarito di avere impugnato l'intimazione di Pagamento, nei limiti dei seguenti Avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n.599 2011 2000342166 000 notificato il 12.10.2011 – I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive relative agli anni 2006, 2007, 2008, 2010; per un totale di € 7.271,04
2. Avviso di addebito n.599 2011 2000442244 000 notificata il 30.12.2011 – I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive relative all'anno 2008; per un totale di € 6.656,06
3. Avviso di addebito n.599 2012 0001202425 000 notificata il 10.08.2012 – I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive relative all'anno 2011; per un totale di € 7.036,43
4. Avviso di addebito n.599 2013 0002334576 000 notificata il 15.01.2014 – I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive relative agli anni 2010, 2012; per un totale di € 8.707,64 5. Avviso di addebito n.599 2014 0001162456 000 notificata il 26.09.2014 – I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive relative agli anni 2011, 2013; per un totale di € 8.968,54
6. Avviso di addebito n.599 2015 0001698708 000 notificata il 05.11.2015 – I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive relative all'anno 2014; per un totale di € 9.074,26
Ha richiamato l'Art. 28 della Legge del 24/11/1981, n. 689 e l'ordinanza n. 1997 del 2018, della
Suprema Corte di Cassazione.
Nella fattispecie, prima della notifica dell'Intimazione di pagamento impugnata (nei limiti dei contributi previdenziali di cui sopra), il ricorrente non ha mai ricevuto nessun atto di contestazione da parte dell' di Trapani, né alcun Avviso di addebito da valere quale atto prodromico;
atti dei CP_2 quali, ove esistenti, il ricorrente disconosce forma e contenuti;
le date di notificazione ivi riportate sono inesistenti, nulle e/o comunque viziate poiché mai ricevute né a mani né per posta dal ricorrente, né da alcuna persona dello stesso incaricata.
In ogni caso, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (anni cui si riferiscono i contributi IVS impugnati), il termine di prescrizione è, comunque, maturato.
Ha formulato istanza di sospensione.
Si è costituita l' contestando quanto asserito e dedotto. CP_4
●Inammissibilità delle eccezioni relative alla mancata presunta notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata.
Tardività e inammissibilità dell'eccezione.
NEL MERITO
Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla doglianza relativa alla presunta mancata notifica degli avvisi di addebito prodromici alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, che sono formati e notificati dall' previdenziale. CP_2
●Sull'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito trasfuso negli atti opposti
1)Alla notifica dell'avviso di addebito n. 59920112000342166000, ha fatto seguito la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 n. 29928201500000027 (cfr. 2, 2.bis).
È seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600000403000 (cfr. all. 3, 4).
In ultimo è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta 29920239001466867000.
2)Alla notifica dell'avviso di addebito n. 59920112000442244000, ha fatto seguito la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 n. 29928201500000027 (cfr. 2, 2.bis).
È seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600000403000 (cfr. all. 3, 4).
È seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29920169006557233000 (cfr. all. 7, 8). In ultimo è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta recante n.
29920239001466867000.
3)Alla notifica dell'avviso di addebito n. 59920120001202425000, ha fatto seguito la notifica, ha fatto seguito la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 n.
29928201500000027 (cfr. 2, 2.bis). È seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
29980201600000403000 (cfr. all. 3, 4). È seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29920169006557233000 (cfr. all. 7, 8). In ultimo è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta recante n. 29920239001466867000.
4)Alla notifica dell'avviso di addebito n. 59920130002334576000, ha fatto seguito la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 n. 29928201500000027 (cfr. 2, 2.bis).
È seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600000403000 (cfr. all. 3, 4).
In ultimo è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta 29920239001466867000.
5)Alla notifica dell'avviso di addebito n. 59920140001162456000, ha fatto seguito la notifica della richiesta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973 n. 29928201500000027 (cfr. 2, 2.bis).
È seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600000403000 (cfr. all. 3, 4).
In ultimo è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta 29920239001466867000.
6)Alla notifica dell'avviso n. 59920150001698708000 ha fatto seguito la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600000403000 (cfr. all. 3, 4). In ultimo è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento opposta 29920239001466867000.
Va poi evidenziato come la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia avvenuta nel rispetto dei termini imposti dalla legge.
Infatti, in relazione ai termini per la maturazione della prescrizione occorre tenere conto della sospensione COVID-2019 per la quale con diversi provvedimenti legislativi sono stati sospesi i termini delle notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione secondo il seguente ordine normativo del periodo emergenziale:
-“Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020) sospensione fino al 31 maggio 2020;
-“Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
-“Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, -
“Decreto Legge n. 125/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione,
-“Decreto Legge n. 183/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione.
-“Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
-“Decreto Sostegni bis” ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione;
-“Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 ha previsto che per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento
è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti).
Pertanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, al termine in cui sarebbe naturalmente maturata la prescrizione senza la sospensione imposta dai superiori interventi legislativi dovrà aggiungersi il periodo di sospensione imposto dalla legge.
Si è opposta alla sospensione dell'efficacia dell'atto.
L' sebbene regolarmente vocato non si è costituito. CP_2
La causa, omessa ogni attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, assegnata all'odierno decidente è stata discussa all'udienza del 23 aprile 2025 con la modalità della trattazione scritta.
**************
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziale.
Preliminarmente si da atto della mancata costituzione dell' sebbene regolarmente vocata in CP_2 giudizio.
Nel merito, occorre premettere (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R.
n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento ( o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso in esame, si duole della mancata notifica degli atti presupposti e della Parte_1 prescrizione della pretesa contributiva maturata successivamente alla formazione dei titoli esecutivi.
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui ha eccepito vizi di forma delle notifica.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Trattandosi di avvisi riguardanti l'omesso versamento di contributi previdenziali, la fattispecie applicabile è l'art. 3 comma 9 e 10 della L. n. 335/1995 secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni, termine che si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò premesso, costituendosi in giudizio, l' ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha CP_4 prodotto la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600000403000 del 3/10/2016,
e, per gli avvisi di addebito n. 59920120001202425000 e n. 59920130002334576000 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29920169006557233000 del 11.1.2017, cui è seguita l'intimazione, oggi opposta, recante n. 29920239001466867000 notificata in data 14.3.2023, per la quale bisogna verificare la tempestività della notificazione, con decorrenza rispettivamente dal preavviso di fermo notificato il 3.10.2016 e dall'intimazione di pagamento notificato l'11.1.2017 considerato che dalla data di notifica di tali atti interruttivi, prima del decorso del quinquennio, è intervenuta la normativa emergenziale, per far fronte alla diffusione del Covid 19, che ha sospeso i termini di prescrizione (confr. 37 D.L. 18/2020 conv. nella L. 27/2020 (per 129 giorni) e dall'art.11 comma 9 DL 183/2020 conv. nella L.21/2021 (altri 182 giorni) e art. 68 D.L. 18/2020 (per i carichi affidati alla riscossione).
Nel caso di specie, venendo in rilievo carichi affidati alla riscossione, risulta applicabile l'art. 68 del
D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto
2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione. Correlativamente l'art. 12 al comma 1, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 3, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L'art. 12 d.gs. 159/2015 testualmente dispone: Comma 1. “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Comma 3. “L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_5 il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione per la riscossione dei contributi contenuti nel preavviso di fermo notificato il 3.10.2016 e nell'intimazione di pagamento notificato l'11.1.2017, andavano a scadere rispettivamente il 3.10.2021 e il 11.1.2022, periodo compreso in quello di sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 e pertanto da intendersi prorogati al 31.12.2023 in forza del comma 2 dell'art. 12
d.lgs. 159/2015 interamente richiamato dall'art. 68 d.l. 18/2020).
Ne consegue che alla data di notifica della intimazione di pagamento (14.3.2023) i contributi non erano prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo precisando che l'esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica solo ai giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, e non all'intimazione di pagamento.
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso;
compensa le spese nei confronti dell' non costituito;
CP_2 condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell' che liquidate in € Parte_1 CP_4
1.000,00; liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Sciacca, 17 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini