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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati sig.ri: dott. Giulio Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 509/2023 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Claudia Cresti ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in Carrara, via VII Luglio 16-bis (MS); attori nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._4
giusta procura in atti, dagli avv.ti Claudio Lalli e Roberto Galletti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
convenuta
***
Oggetto: azione di riduzione.
Conclusioni: per e “a) accertare e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiarare che l'attribuzione del bene (o legato) disposto dalla sig.ra a favore della sig.ra CP_2
avente ad oggetto l'appartamento sito in Carrara, Via Aronte n. 3 piano 5, zona Controparte_1
censuraria 1, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale totale metri quadrati 170 pagina 1 di 13 (centosettanta), totale escluse aree scoperte metri quadrati 168 (centosessantotto), rendita catastale euro
923,17, eccede la quota di cui la de cuius sig.ra poteva disporre, e, in conseguenza, ridurla CP_2
ai sensi dell'art. 555 c.c.; b) accertare e dichiarare il diritto degli attori alla riapertura della successione testamentaria della NO , sull'immobile di via Aronte 3 Carrara e non Via Aronte 1 CP_2
(autorizzando incidentalmente la correzione dell'errore sul civico di tale bene immobile oggetto di successione e di trascrizione) riconoscendo quindi agli attori e Parte_2 Parte_1 Pt_3
il diritto di vedersi attribuire, visto il valore dell'immobile, la quota di euro 80.000,00 ovvero
[...]
quella diversa somma che risulterà in corso di causa anche a mezzo CTU e comunque pari ad euro ad un terzo del valore dell'appartamento; c) accertare e dichiarare, a norma dell'art. 560, 2° comma, c.c., che l'appartamento sito in Carrara Via Aronte n. 3, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale totale metri quadrati 170 (centosettanta), totale escluse aree scoperte metri quadrati 168 (centosessantotto), rendita catastale euro 923,17 più accessori, non è comodamente divisibile e che pertanto la sig.ra è tenuta a restituirlo per intero all'eredità, CP_1
comprensivo di suppellettili e monili;
d) in conseguenza condannare o chiunque Controparte_1
altro ne sia in possesso, alla restituzione e all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Carrara,
Via Aronte 3 ma censito al Catasto Fabbricati del Comune di Carrara al foglio 42 mappale subalterno 20, via Aronte 1 piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale totale metri quadrati 170 (centosettanta), totale escluse aree scoperte metri quadrati 168
(centosessantotto), rendita catastale euro 923,17, al pari delle suppellettili e monili ivi presenti, così lasciando l'appartamento libero da persone, in favore dell'eredità e quindi anche degli eredi Pt_2
e con nomina se del caso di un curatore;
e) per l'effetto
[...] Parte_1 Parte_3
procedere, a seguito dell'accettazione dei chiamati all'eredità della sig.ra alla divisione CP_2
forzata dell'immobile ai sensi degli artt. 713 ss. c.c attribuendo agli attori una quota pari ad un terzo dell'appartamento sito in Carrara, via Aronte 3 e non 1 piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale to-tale metri quadrati 170 (centosettanta), totale escluse aree scoperte metri quadrati 168 (centosessantotto), rendita catastale euro 923,17più accessori;
f) accertare e dichiarare il diritto degli attori al riconoscimento economico di un'indennità pari ad euro 450,00 mensili (1/3 del valore locatizio del bene) per occupazione e godimento del predetto bene da parte della sig.ra a far data dal 23.10.2020 ovvero, in subordine, dalla data della notifica Controparte_1
pagina 2 di 13 della mediazione al giorno dell'effettivo rilascio;
per l'effetto condannare, a norma dell'art. 561, la sig.ra
a pagare agli istanti e – per il Controparte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
godimento ed occupazione dell'immobile –un'indennità commisurata ad euro 450,00 mensili ovvero quella diversa misura che risulterà in corso di causa, quale quota parte a decorrere dalla data del
23.10.2020 ovvero dalla data della domanda di mediazione (07.09.2022) fino all'effettivo rilascio. g) accertare e dichiarare come non veritiera la dichiarazione resa dalla sig.ra davanti al Testimone_1
Notaio circa il bene in comproprietà in quanto bene non contemplato nella nota testamentaria e per
l'effetto dichiarare riaperta la successione legittima su detto bene anche in favore degli attori con conseguente attribuzione agli stessi della competente quota ( 50%)o p. h) Con vittoria di spese di giudizio e di ripetizione del doppio dell'importo di contributo unificato versato dagli istanti anche a fronte della mancata adesione di controparte alla mediazione obbligatoria per Legge”; per “affinché il Giudice Civile del Tribunale di Massa, Voglia, per tutte le Controparte_1
ragioni suesposte, contrariis rejectis: - IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
Accertare e Dichiarare, per tutte le ragioni suesposte: la Improcedibilità della Domanda/Azione per violazione dell'art. 564 C.C. 1° Comma e/o il Difetto di Legittimazione Attiva in capo agli Attori e la conseguente Improcedibilità della Azione, pertanto, in entrambi i casi, adottare tutti i Provvedimenti di Legge conseguenziali;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Nel caso di rigetto delle
Domande Preliminari/Pregiudiziali, Accertare e Dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, sia la insussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge per l'accoglimento delle formulate Domande sia la inesistenza della violazione della Quota di Legittima in capo agli Attori e, per gli effetti, rigettare tutte le domande proposte in Giudizio in quanto prive di fondamento giuridico e/o fattuale e comunque non provate;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Solo nel caso in cui il Giudice dovesse disattendere le Conclusioni sopra formulate, in accoglimento sia delle allegazioni relative alla omessa imputazione di donazioni e/o legati, sia delle spese sostenute che sarebbero state ad esclusivo carico della Sig.ra sia dell'eccezione riconvenzionale di Collazione sia della Eccezione di CP_2
Compensazione, promosse dalla Convenuta, previo accertamento e imputazione, collazione, compensazione delle somme e/o dei valori già percepiti direttamente e/o indirettamente dagli Attori
(per rappresentazione, indi per cui dal Sig. , per tutti i Titoli e ragioni in atti Parte_4
indicate, disporre ogni opportuna operazione;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del pagina 3 di 13 presente Giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara antistatario. In Via
ISTRUTTORIA: Senza che ciò significhi alcuna inversione dell'onere della prova che deve seguire le regole codicistiche e procedurali, si precisa che tutte le Istanze Istruttorie, nessuna esclusa, ritualmente formulate e contenute sia negli Atti di Giudizio tempestivamente depositati dalla Sig.ra
sia in Udienza (a Verbale), ma non ammesse o comunque non vagliate, Controparte_1
non sono rinunciate e sono da intendersi qui interamente reiterate/riproposte e ritrascritte in ogni loro parte e con ogni allegazione, deduzione, produzione documentale ed eccezione”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
chiedevano la riduzione della disposizione testamentaria, lesiva della Controparte_3
loro quota di legittima, effettuata dalla sig.ra nonna degli attori, mediante CP_2
testamento pubblicato dal Notaio il 13.10.2020, in favore dell'altra Persona_1
nipote, avente ad oggetto l'immobile sito in Carrara, via Aronte n. Controparte_1
3 (MS). Conseguentemente questi domandavano al Tribunale adito di volere: i) accertare il diritto dei sig.ri alla riapertura della successione testamentaria su Pt_2
detto immobile e all'attribuzione della quota di € 80.000,00 o della somma pari ad 1/3 del valore dello stesso;
ii) condannare la sig.ra alla restituzione CP_1
dell'appartamento alla massa ereditaria, in quanto non comodamente divisibile;
iii) procedere alla divisione forzata dell'immobile; iv) accertare il diritto a percepire un'indennità pari ad € 450,00 mensili ovvero ad 1/3 del valore locatizio dell'immobile per occupazione e godimento dello stesso da parte della sig.ra a far data dal CP_1
23.10.2020 o dalla data della notifica della mediazione al giorno dell'effettivo rilascio.
Con vittoria di spese e competenze.
2. In data 31.05.2023 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo: i) Controparte_1
in via preliminare/pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda avanzata dagli attori per omessa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario richiesta, ai sensi dell'art. 564 co. 1 c.c., ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione e/o l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di questi ultimi;
ii) in via pagina 4 di 13 principale, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto sfornite dei presupposti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'inesistenza della lesione quota di legittima ex adverso prospettata;
iii) in via subordinata nel merito, l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di imputazione alla massa ereditaria delle donazioni e dei legati disposti dalla sig.ra in favore degli attori, nonché la compensazione delle CP_2
somme e/o valori già percepiti dagli stessi per rappresentazione del padre Pt_4
deceduto in data 6.09.2005.
[...]
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. Con ordinanza del 25.7.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, è d'uopo anzitutto rilevare come, con testamento olografo pubblicato il giorno 13 ottobre 2020 mediante atto del
Notaio rep. n. 47.709 e racc. n. 18.693, la sig.ra abbia Persona_1 CP_2
disposto come di seguito: “Carrara 26/7/2018 io sottoscritta , nata a [...] il CP_2
1/2/1925 lascio a mia nipote nata a [...] [...] l'immobile di mia Controparte_1
proprietà sita in via Aronte, 3 carrara, compreso tutto il mobilio in eso contenuto in fede . CP_2
Ciò posto, risulta preliminare individuare la portata del testamento di che trattasi, vale a dire accertare se allo stesso possa attribuirsi valenza universale o meramente particolare, discendendone in quest'ultimo caso un concorso tra successione testamentaria e successione necessaria, in accordo al disposto di cui all'art. 457, comma 2, c.c., secondo cui “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Da tale norma, invero, deriva chiaramente il carattere suppletivo della successione necessaria, dovendosi privilegiare un ordine di applicazione della successione testamentaria prioritario rispetto a quella legittima, ed intervenendo quest'ultima soltanto nel caso in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio;
non potendosi invece aver luogo la successione pagina 5 di 13 legittima nell'ipotesi contraria (cfr. ad es. Cass., sez. II, 10.5.2002, n. 6697; Cass., sez. II,
7.4.1997, n. 2968).
L'accertamento richiesto impone, pertanto, il compimento di una duplice indagine: la prima, di carattere oggettivo, con riferimento al contenuto dell'atto, la seconda, di carattere soggettivo, incentrata sull'effettiva volontà del testatore in ordine alla natura del lascito (Cass. civ. 9467/2001; Cass. civ. 8123/1987). Quest'ultimo elemento, a fronte di adeguati riscontri tanto intrinseci, quanto estrinseci, può senz'altro privare di decisività il dato letterale. Pertanto, sebbene occorra muovere dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dal testatore, appare comunque necessario addivenire alla corretta interpretazione delle stesse, alla luce della volontà della de cuis, ove ne sia possibile la ricostruzione.
2. Con riguardo alla scheda testamentaria che ne occupa, dirimente appare nell'ottica suddetta la qualificazione giuridica del lascito operato a favore della sig.ra CP_1
nipote della de cuis, vale a dire stabilire se lo stesso abbia natura di legato
[...]
oppure costituisca una istituzione ereditaria a tutti gli effetti (con le conseguenti e significative implicazioni di legge posto che, a differenza del legatario, successore a titolo particolare che subentra in uno o più determinati rapporti giuridici attivi, l'erede è successore a titolo universale, subentrando nella titolarità dell'intero patrimonio ereditario o in una quota di esso). E ciò non può che avvenire conformemente alle indicazioni di cui all'art. 588 c.c., secondo cui “le disposizioni testamentarie, qualunque sia
l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
3. Significativa rilevanza assume, dunque, la c.d. “institutio ex re certa”, che presenta indubbie affinità con la figura del legato, posto che entrambi consistono per natura nell'attribuzione di uno o più cespiti determinati.
pagina 6 di 13 Ricorre, invero, la fattispecie di cui all'art. 588, comma 2, c.c. allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l'intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell'intero asse ereditario. Al contrario, l'institutio manca laddove il testatore disponga delle proprie sostanze con lasciti aventi ad oggetto beni specifici ed individuati, anche se assorbenti l'intero asse, purché questi siano considerati come beni determinati e singoli, ovvero come legati e non in funzione di quote ideali del suo patrimonio.
Tale impostazione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo, in più occasioni, di evidenziare che “l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra
l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (cfr. ex multis: Cass. civ., ord. n.
6125\2020).
4. Devono a questo punto richiamarsi le considerazioni di attenta dottrina, fatte proprie da diverse pronunce di merito, secondo cui a fronte di un lascito determinato, la regola generale è che si tratti di un legato, mentre l'eccezione è che si tratti di un'eredità, risultando indispensabile per la definizione del caso concreto la corretta applicazione di una serie di indici rivelatori della volontà del testatore, vale a dire: 1) la limitazione alla sola res dell'efficacia acquisitiva del titolo, ovvero la responsabilizzazione del soggetto istituito;
2) il valore del lascito;
3) i rapporti particolari (anche di parentela) tra l'istituito ed il de cuius, 4) la conoscenza delle nozioni giuridiche relative alle diverse forme di disposizione.
5. Tanto doverosamente premesso, è d'uopo ribadire che, in accordo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la generale opera di interpretazione della volontà testamentaria deve constare tanto di una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell'atto, tanto di uno scrutinio di carattere soggettivo, ricercante pagina 7 di 13 l'intenzione del testatore. E ben vero, secondo la Suprema Corte, “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria. (...) Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (cfr. Cass., sez. II, 3.12.2010, n. 24637).
6. Muovendo da tale plesso argomentativo, ed applicando i parametri allo stesso sottesi alla vicenda che ne occupa, questo Collegio ritiene che la sig.ra debba CP_1
considerarsi quale mera legataria, non essendo stata istituita erede a titolo universale.
Si tratta di valutazione concorde a quella operata con la nota di trascrizione dell'acquisto mortis causa in favore della sig.ra per effetto dell'apertura della CP_1
successione della sig.ra di cui ai nn. reg. gen. 7884 reg. part. 6085 che, nella CP_2
sezione dedicata ai dati relativi alla convenzione, indica l'atto con la dicitura “304 acquisto di legato” avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in via Aronte n. 1, piano 5, categoria A/2 (abitazione di tipo civile), distinto al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Carrara al foglio 42, part. 318, sub. 20, nonché la proprietà della quota di
10/180 dell'immobile sito in via Arone n. 3, piano T, categoria A/10 (uffici e studi privati) distinto al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune al foglio 42, part. 318, sub. 7 (v. doc. 4 attori).
7. In tale ottica, significativa appare, innanzitutto, la circostanza che la de cuius non abbia espressamente specificato di istituire la nipote quale “erede”, disponendo a suo favore il lascito di un compendio determinato. Nondimeno, la sig.ra in quanto nipote CP_1
della de cuius, sig.ra e figlia della di lei figlia, sig.ra (in CP_2 Parte_5
vita ancora oggi) non rientra tra le categorie di successibili previste dalla disciplina codicistica per l'apertura della successione legittima ai sensi dell'art. 565 e ss. c.c..
L'intenzione della testatrice, dunque, sembra essere stata quella di devolvere in favore pagina 8 di 13 della nipote il solo compendio immobiliare indicato nella scheda testamentaria (inclusa la mobilia ivi presente) lasciando i beni residui nella disponibilità degli eredi legittimi che, in virtù della premorienza dell'altro figlio della de cuius, nell'anno Parte_4
2005 (v. doc. 2 attori) sono i nipoti e per l'operatività Pt_1 Pt_2 Parte_3
dell'istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c., nonché appunto Parte_5
Sebbene nel testamento non vengano individuati gli altri beni mobili o immobili nella disponibilità della de cuius, dalla rappresentazione dei fatti operata dalle parti, nonché dal successivo verbale di inventario redatto in data 14.12.2023 (dopo l'introduzione del presente giudizio) è emersa la sussistenza nell'ambito della massa ereditaria del conto corrente n. 265800000510, cointestato con la figlia acceso presso Parte_5
Banca BPM, con saldo positivo al momento del decesso pari ad € 7.059,00 (v. doc. 19 attori). Appare inverosimile che la sig.ra non conoscesse dell'esistenza del CP_2
predetto rapporto, così come di quanto conseguito, allorquando ella era in vita, dagli odierni attori e dal loro genitore (v. documentazione prodotta da parte convenuta).
Del resto, che la volontà della sig.ra fosse quella di disporre di un compendio CP_2
specifico da considerarsi come legato, e non in funzione di quota ideale del suo patrimonio, appare emergere dal tenore stesso dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Invero, gli attori, pur lamentando l'asserito esaurimento del patrimonio della de cuius mediante la disposizione testamentaria in oggetto, hanno evidenziato che “l'esame della scheda testamentaria lascia trasparire l'intenzione della de cuius di considerare il bene di cui disponeva non come quota del proprio patrimonio, ma quale ben individuata identità” (v. punto 7 citazione) e, nella formulazione delle istanze rivolte al Tribunale adito, hanno domandato di voler “accertare e dichiarare che l'attribuzione del bene (o legato) disposto dalla sig.ra a favore della sig.ra avente ad oggetto CP_2 Controparte_1
l'appartamento sito in Carrara, Via Aronte n. 3 (…) eccede la quota di cui la de cuius sig.ra
[...]
poteva disporre, e, in conseguenza, ridurla ai sensi dell'art. 555 c.c.”. E' bene precisare CP_2
che mediante note scritte depositate in data 28.05.2025 in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione, salvo poi modificare la prospettazione difensiva in pagina 9 di 13 sede di memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. dove hanno sostenuto, per converso, che quanto disposto nel testamento in favore della sig.ra debba essere, più CP_1
precisamente, qualificato come quota successoria (v. pp. 10 e ss. conclusionale attori).
8. Tenute ferme le superiori considerazioni, appare dirimente scrutinare l'eccezione preliminare di improcedibilità e/o carenza di legittimazione attiva in capo agli attori sollevata dalla convenuta, fondata sulla prospettata mancata prova dell'accettazione con beneficio di inventario, richiesta, ai sensi dell'art. 564 c.c., quale condizione per l'esperimento dell'azione di riduzione.
9. Segnatamente, l'art. 564 co. 1 c.c. onera dell'accettazione con beneficio di inventario il legittimario che agisce con l'azione di riduzione nei confronti del legatario o del donatario. La ratio della predetta disposizione è quella di “evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 19527/2005).
Tanto vale ad eccezione delle ipotesi in cui: i) l'azione di riduzione è esercitata nei confronti di chiamati all'eredità (e non di terzi) poiché viene meno la ratio sottesa alla disciplina come sopra evidenziata, posto che i chiamati possono, di loro iniziativa, promuovere la redazione dell'inventario (cfr. Cass. civ. n. 29891/2023: “In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all' art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (…)”; cfr. Cass. civ. Sez. II sent. n. 18068/2012: “È manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse pagina 10 di 13 ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato;
2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario”); ii) il legittimario sia stato totalmente pretermesso, poiché, prima del positivo esperimento dell'azione di riduzione ovvero di annullamento del testamento, non può acquistare alcun diritto derivante dall'apertura della successione e, pertanto, non può accettare l'eredità (cfr. Cass. civ. n. 2914/2020,
Cass. civ. n. 25441/2017, Cass. civ. n. 28632/2011, Cass. civ. n. 240/2010).
10. La previa accettazione con beneficio d'inventario dà luogo ad una condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr.
Cass. civ. Sez. II sent. n. 18068/2012, secondo cui: “Il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicché la mancanza di tale condizione, come per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata
d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello”).
11. In tale ottica, non rileva l'accettazione beneficiata operata nel corso del giudizio, in quanto la proposizione dell'azione di riduzione comporta implicitamente l'accettazione pura e semplice delle eredità, in ottemperanza all'orientamento di legittimità, secondo cui “l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio” (cfr. Cass. civ. Sez. II sent. n. 18068/2012. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. II n. 8348/2025, mediante cui è stato recentemente ribadito che “in tema di azione di riduzione, mentre
l'imputazione delle donazioni non è una condizione dell'azione, essendo solo una prodromica operazione di calcolo diretta al riscontro dell'effettiva lesione della legittimità, ai sensi dell'art. 564, pagina 11 di 13 comma 1, c.c., costituisce condizione dell'azione l'accettazione con beneficio di inventario, che deve sussistere prima del suo esercizio nell'ipotesi di riduzione esperita contro soggetti non chiamati come eredi (…)”).
L'accettazione con beneficio di inventario, del resto, è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona non solo con la dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere di tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ma richiede la redazione del successivo verbale di inventario ai sensi dell'art. 484 c.c. (cfr. Cass. civ.
Sez. II sent. n. 16739/2005).
12. Orbene, dalla documentazione versata in atti (peraltro tardivamente, posto che il doc. 11 depositato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., appare di scarsa rilevanza probatoria) è emerso che: i) in data 31.08.2023, i sig.ri ed Pt_2 Pt_3
hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità della sig.ra Parte_1 [...]
mediante dichiarazione recepita dal cancelliere del Tribunale di Massa;
ii) in CP_2
data 27.09.2023, è stato iscritto al n. 2367/2023 V.G. del Tribunale di Massa il procedimento di nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.; iii) in data 14.12.2023, il cancelliere nominato in seno a tale procedimento ha depositato il verbale di inventario.
Anche a ritenere ammissibile la documentazione prodotta, non solo la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario da parte degli attori è stata effettuata in data successiva all'iscrizione al ruolo del presente procedimento, avvenuta in data
27.02.2023, ma l'accettazione beneficiata, quale fattispecie a formazione progressiva, risulta perfezionato solo in data 14.12.2023 e, dunque, a distanza di diversi mesi dall'instaurazione del giudizio.
13. In considerazione del dato giurisprudenziale sopra richiamato, dal momento che la convenuta non è coerede della de cuius (diversamente dalla di lei madre) e gli attori non possono dirsi totalmente pretermessi, il giudizio risulta essere stato introdotto in difetto della condizione richiesta ai sensi dell'art. 564 c.c., da ciò derivandone l'inammissibilità della domanda di riduzione, nonché delle altre domande proposte e da questa logicamente dipendenti. pagina 12 di 13 14. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono quantificarsi – in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa – in € 7.500,00 per compensi, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibili le domande avanzate da e Parte_1 Parte_3
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
2) condanna a rifondere a favore di Parte_1 Parte_3 Parte_2
le spese di lite del presente giudizio in misura pari ad € 7.500,00 Controparte_1
per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del presente giudizio.
Così deciso in Massa il 27.11.2025.
il Giudice est. il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetto all'Ufficio per il processo.
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