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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1380 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO C.F._1
FRANCESCO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SORBELLO C.F._2
ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 24/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
MILANO (MI) il 29/08/1969, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/09/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1070, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie (17/09/1991) e Per_1 Per_2
(20/01/2000);
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1077/2024 pubbl. il 29/04/2024 alle seguenti condizioni: “1)I ricorrenti potranno stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove meglio riterranno;
2)La casa coniugale, sita in via
Rosario Livatino n. 5 Pal. H è assegnata alla Sig.ra I Controparte_1
coniugi pattuiscono esplicitamente che il Sig. cederà il Parte_1
suo 50% di proprietà alla moglie che quindi diverrà unica proprietaria dell'immobile. I costi notarili e di conservatoria saranno sopportati dal cedente Sig. 3)Il Sig. verserà alla Parte_1 Parte_1
Sig.ra entro i primi cinque giorni d'ogni mese, a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento la somma di € 380,00 (trecentottanta/00) mensili.
Tale cifra sarà soggetta ad adeguamento automatico annuale – secondo gli indici ISTAT – a decorrere dall'effettività della separazione. 4)Le parti dichiarano di rinunziare a qualsiasi domanda inerente la quota di TFR del rispettivo coniuge;
si pattuisce altresì di chiudere il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo spa. Le somme giacenti saranno prelevate ed assegnate al Sig. non avendo la Sig.ra alcuna Parte_1 CP_1
pretesa su di esse. 5)Nessuna altra somma è dovuta tra le parti poiché la
Sig.ra avendo accettato la cessione del 50% della casa coniugale, CP_1
rinuncia espressamente a qualsiasi altra domanda di natura economica. I beni
2 mobili giacenti all'interno della casa coniugale ivi rimarranno ed il Sig.
potrà prelevare solo i suoi effetti personali e quant'altro di sua Parte_1
esclusiva proprietà. 6)Le parti dichiarano dunque che non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
“chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione e modificando solo il punto 3, in relazione al quale i sigg.ri Parte_1
e stabiliscono quanto segue: A) Il Sig. Controparte_1 Parte_1
verserà alla Sig.ra entro i primi cinque giorni d'ogni mese, Controparte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, che sarà soggetta ad adeguamento automatico annuale – secondo gli indici
ISTAT.A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.04.2023”.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1077/2024 pubbl. il 29/04/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/09/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1070, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(MI) il 29/08/1969, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1380 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PONZIO C.F._1
FRANCESCO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SORBELLO C.F._2
ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 24/04/2025 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
MILANO (MI) il 29/08/1969, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/09/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1070, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie (17/09/1991) e Per_1 Per_2
(20/01/2000);
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1077/2024 pubbl. il 29/04/2024 alle seguenti condizioni: “1)I ricorrenti potranno stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove meglio riterranno;
2)La casa coniugale, sita in via
Rosario Livatino n. 5 Pal. H è assegnata alla Sig.ra I Controparte_1
coniugi pattuiscono esplicitamente che il Sig. cederà il Parte_1
suo 50% di proprietà alla moglie che quindi diverrà unica proprietaria dell'immobile. I costi notarili e di conservatoria saranno sopportati dal cedente Sig. 3)Il Sig. verserà alla Parte_1 Parte_1
Sig.ra entro i primi cinque giorni d'ogni mese, a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento la somma di € 380,00 (trecentottanta/00) mensili.
Tale cifra sarà soggetta ad adeguamento automatico annuale – secondo gli indici ISTAT – a decorrere dall'effettività della separazione. 4)Le parti dichiarano di rinunziare a qualsiasi domanda inerente la quota di TFR del rispettivo coniuge;
si pattuisce altresì di chiudere il conto corrente cointestato presso Banca Intesa San Paolo spa. Le somme giacenti saranno prelevate ed assegnate al Sig. non avendo la Sig.ra alcuna Parte_1 CP_1
pretesa su di esse. 5)Nessuna altra somma è dovuta tra le parti poiché la
Sig.ra avendo accettato la cessione del 50% della casa coniugale, CP_1
rinuncia espressamente a qualsiasi altra domanda di natura economica. I beni
2 mobili giacenti all'interno della casa coniugale ivi rimarranno ed il Sig.
potrà prelevare solo i suoi effetti personali e quant'altro di sua Parte_1
esclusiva proprietà. 6)Le parti dichiarano dunque che non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
“chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione e modificando solo il punto 3, in relazione al quale i sigg.ri Parte_1
e stabiliscono quanto segue: A) Il Sig. Controparte_1 Parte_1
verserà alla Sig.ra entro i primi cinque giorni d'ogni mese, Controparte_1
a titolo di assegno divorzile la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, che sarà soggetta ad adeguamento automatico annuale – secondo gli indici
ISTAT.A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.04.2023”.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1077/2024 pubbl. il 29/04/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/09/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1070, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(MI) il 29/08/1969, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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