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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
FONZO AZ IO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9701/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT.PAGAMENTO n. 29320249029889343000 IMU 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320249029889343000 I.C.I. 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320249029889343000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso, notificato all'odierna resistente a mezzo PEC in data
02-12-2024, proposto da Ricorrente1 contro l'intimazione di pagamento n. 29320249029889343/000, notificata in data 15-10-2024, emessa in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320130003015882000 per l'importo complessivo di € 458,50, notificata in data 27-08-2013, relativa a ICI degli anni 2007 e 2008 e n. 29320190015537017000 per l'importo complessivo di € 15.194,43, notificata in data 02-09-2019, relativa a IMU per l'anno d'imposta 2012.
Il ricorso per cui è causa ha per oggetto l'intimazione di pagamento predetta n. 293 2024 90298893 43/000 emessa da Agenzia entrate -Riscossione di Catania, notificata in data 15/10/2024, per il complessivo importo di € 15.656,93 e riferita a n.ro due cartelle di pagamento: orbene la ricorrente rileva che il Comune di Siracusa,
a seguito della documentazione prodotta, con provvedimento del 13.1.2025 ha provveduto a discaricare integralmente il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 293 2019 001 5537017 000), per l'importo complessivo di € 15.194,43. Del detto provvedimento di sgravio ne ha dato contezza anche l'ADER che ha depositato agli atti telematici del presente giudizio l'estratto di ruolo ove si evince l'intervenuto sgravio totale della predetta cartella n. 293 2019 001 5537017 000.
Residua la materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2013 000 3015882 000, notificata il 27/8/2013, per l'importo complessivo di € 458,50; la detta cartella di pagamento è riferita a ICI degli anni 2007 e 2008. Si ribadisce che sul predetto credito vantato dal Comune di Siracusa è intervenuta abbondantemente la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nell'intimazione di pagamento atteso che dalla notifica, della cartella di pagamento, avvenuta il 27/8/2013 e la data di notifica dell'ingiunzione
(15/10/2024) è trascorso più di un decennio. Nè, le parti resistenti, hanno prodotto agli atti del presente giudizio documentazione che possa provare l'eventuale interruzione del termine prescrizionale.
Si chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione in questione con vittoria di spese.
Il Comune di Siracusa non si è costituito in giudizio.
Si è costituita AD che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rinviando alle opportune controdeduzioni del Comune di Siracusa, essendo quest'ultimo il solo, in qualità di soggetto creditore/ impositore, a dovere confutare le argomentazioni di controparte inerenti il merito della pretesa impositiva.
Nessuna censura può dunque essere mossa alla resistente, la quale ha provveduto a compiere gli atti necessari alla cura del credito affidatole in base alle risultanze del ruolo, da cui risulta il provvedimento di sgravio principale. Si chiede : dichiarare legittima la procedura di riscossione e conseguentemente rigettare il ricorso;
in subordine: manlevare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in caso di condanna alle spese.
Con vittoria di spese, onorari e diritti del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore e procuratore antistatario che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., 1° comma, dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito.
Questa Corte, preso atto del provvedimento di sgravio relativo alla cartella esattoriale n. 293 2019 001
5537017 000 per l'importo complessivo di € 15.194,43, quanto alla cartella esattoriale 293 2013 000 3015882
000, notificata il 27/8/2013, per l'importo complessivo di € 458,50, rileva quanto segue.
L' intimazione di pagamento è stata notificata, come sopra rilevato, i1 15 ottobre 2024.
Orbene, con riferimento agli anni relativi alle imposte( 2007 e 2008) di cui all'intimazione in esame, la notifica, come correttamente rilevato da parte ricorrente, è avvenuta fuori dai termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973.
Nessuna prova è stata fornita dalla resistente AD e dal Comune di Siracusa non costituito - sui quale incombeva l'onere probatorio - in ordine alla corretta notifica della cartella esattoriale presupposto dell'intimazione impugnata, la cui comunicazione, in particolare avuto riguardo all'ICI, è avvenuta ben oltre i termini previsti dalla legge. Né detta prova è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si è limitata a demandare all'ente impositore la produzione dei documenti comprovanti la regolarità della notifica in questione. Non sono stati prodotti atti idonei a comprovare l'eventuale interruzione del decorso del termine di prescrizione/decadenza.
Pertanto, sotto questo profilo, gli atti impugnati devono essere annullati per prescrizione/decadenza dell'imposizione tributaria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, accoglie il ricorso ed annula l'intimazione impugnata.
Condanna parte resistente alle spese che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
FONZO AZ IO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9701/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT.PAGAMENTO n. 29320249029889343000 IMU 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320249029889343000 I.C.I. 2007
- INT.PAGAMENTO n. 29320249029889343000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso, notificato all'odierna resistente a mezzo PEC in data
02-12-2024, proposto da Ricorrente1 contro l'intimazione di pagamento n. 29320249029889343/000, notificata in data 15-10-2024, emessa in relazione alle cartelle di pagamento n. 29320130003015882000 per l'importo complessivo di € 458,50, notificata in data 27-08-2013, relativa a ICI degli anni 2007 e 2008 e n. 29320190015537017000 per l'importo complessivo di € 15.194,43, notificata in data 02-09-2019, relativa a IMU per l'anno d'imposta 2012.
Il ricorso per cui è causa ha per oggetto l'intimazione di pagamento predetta n. 293 2024 90298893 43/000 emessa da Agenzia entrate -Riscossione di Catania, notificata in data 15/10/2024, per il complessivo importo di € 15.656,93 e riferita a n.ro due cartelle di pagamento: orbene la ricorrente rileva che il Comune di Siracusa,
a seguito della documentazione prodotta, con provvedimento del 13.1.2025 ha provveduto a discaricare integralmente il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 293 2019 001 5537017 000), per l'importo complessivo di € 15.194,43. Del detto provvedimento di sgravio ne ha dato contezza anche l'ADER che ha depositato agli atti telematici del presente giudizio l'estratto di ruolo ove si evince l'intervenuto sgravio totale della predetta cartella n. 293 2019 001 5537017 000.
Residua la materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2013 000 3015882 000, notificata il 27/8/2013, per l'importo complessivo di € 458,50; la detta cartella di pagamento è riferita a ICI degli anni 2007 e 2008. Si ribadisce che sul predetto credito vantato dal Comune di Siracusa è intervenuta abbondantemente la prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nell'intimazione di pagamento atteso che dalla notifica, della cartella di pagamento, avvenuta il 27/8/2013 e la data di notifica dell'ingiunzione
(15/10/2024) è trascorso più di un decennio. Nè, le parti resistenti, hanno prodotto agli atti del presente giudizio documentazione che possa provare l'eventuale interruzione del termine prescrizionale.
Si chiede pertanto l'annullamento dell'intimazione in questione con vittoria di spese.
Il Comune di Siracusa non si è costituito in giudizio.
Si è costituita AD che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rinviando alle opportune controdeduzioni del Comune di Siracusa, essendo quest'ultimo il solo, in qualità di soggetto creditore/ impositore, a dovere confutare le argomentazioni di controparte inerenti il merito della pretesa impositiva.
Nessuna censura può dunque essere mossa alla resistente, la quale ha provveduto a compiere gli atti necessari alla cura del credito affidatole in base alle risultanze del ruolo, da cui risulta il provvedimento di sgravio principale. Si chiede : dichiarare legittima la procedura di riscossione e conseguentemente rigettare il ricorso;
in subordine: manlevare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in caso di condanna alle spese.
Con vittoria di spese, onorari e diritti del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore e procuratore antistatario che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., 1° comma, dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nel merito.
Questa Corte, preso atto del provvedimento di sgravio relativo alla cartella esattoriale n. 293 2019 001
5537017 000 per l'importo complessivo di € 15.194,43, quanto alla cartella esattoriale 293 2013 000 3015882
000, notificata il 27/8/2013, per l'importo complessivo di € 458,50, rileva quanto segue.
L' intimazione di pagamento è stata notificata, come sopra rilevato, i1 15 ottobre 2024.
Orbene, con riferimento agli anni relativi alle imposte( 2007 e 2008) di cui all'intimazione in esame, la notifica, come correttamente rilevato da parte ricorrente, è avvenuta fuori dai termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973.
Nessuna prova è stata fornita dalla resistente AD e dal Comune di Siracusa non costituito - sui quale incombeva l'onere probatorio - in ordine alla corretta notifica della cartella esattoriale presupposto dell'intimazione impugnata, la cui comunicazione, in particolare avuto riguardo all'ICI, è avvenuta ben oltre i termini previsti dalla legge. Né detta prova è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si è limitata a demandare all'ente impositore la produzione dei documenti comprovanti la regolarità della notifica in questione. Non sono stati prodotti atti idonei a comprovare l'eventuale interruzione del decorso del termine di prescrizione/decadenza.
Pertanto, sotto questo profilo, gli atti impugnati devono essere annullati per prescrizione/decadenza dell'imposizione tributaria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, accoglie il ricorso ed annula l'intimazione impugnata.
Condanna parte resistente alle spese che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.