Art. 4. Deroghe. Marsala per l'esportazione extra-comunitaria
I "Marsala vergine" in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come "Marsala superiore" o "fine" purche' abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche tipiche. Come pure i "Marsala superiore" in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come "Marsala fine" purche' abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche tipiche.
I vini Marsala, preparati secondo le prescrizioni della presente legge, possono essere addizionati con alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino, onde adattarli a particolari esigenze di mercato, senza ulteriori periodi di invecchiamento purche' sottoposti ad un periodo di affinamento di un mese prima della commercializzazione.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio estero, puo' consentire, su proposta della Regione siciliana, la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione extra-comunitaria aventi limiti percentuali di contenuto in alcool e in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempreche' i prodotti, cosi' confezionati, risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione e, ancora, sempreche' tale preparazione sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.
La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto la vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero od ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bollette a cauzione.
In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo nei Paesi comunitari; e' tassativamente vietata la reimportazione.
I "Marsala vergine" in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come "Marsala superiore" o "fine" purche' abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche tipiche. Come pure i "Marsala superiore" in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come "Marsala fine" purche' abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche tipiche.
I vini Marsala, preparati secondo le prescrizioni della presente legge, possono essere addizionati con alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino, onde adattarli a particolari esigenze di mercato, senza ulteriori periodi di invecchiamento purche' sottoposti ad un periodo di affinamento di un mese prima della commercializzazione.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio estero, puo' consentire, su proposta della Regione siciliana, la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione extra-comunitaria aventi limiti percentuali di contenuto in alcool e in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempreche' i prodotti, cosi' confezionati, risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione e, ancora, sempreche' tale preparazione sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.
La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto la vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero od ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bollette a cauzione.
In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo nei Paesi comunitari; e' tassativamente vietata la reimportazione.