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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/08/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4281/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 26 giugno 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma III, c.p.c. promossa da
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Trischitta, opponenti contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Bua, opposta
e con l'intervento di
(c.f. e p.iva ) e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Damiano Bua, terza intervenuta alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. 1850/2023 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Trischitta, opponenti contro
(p. iva ) e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Damiano Bua, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27 agosto 2019, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 6 agosto 2019, con il quale
[...] aveva intimato loro il pagamento della somma di € 273.688,75, a titolo di capitale CP_1 impagato ed interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28 giugno 2008,
a rogito del notaio rep. n. 1733 e racc. n. 946. Gli opponenti, in particolare, Persona_1 hanno contestato la nullità del mutuo per superamento del limite dell'80% del valore finanziabile e per carenza dell'elemento causale, evidenziando che le somme erogate dalla banca erano state da quest'ultima impiegate per ripianare la posizione debitoria già esistente, nonché la mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento e l'illegittima applicazione del piano di ammortamento cd. alla francese e di interessi usurari;
gli opponenti hanno, infine, contestato il quantum richiesto con l'atto di precetto, allegando l'effettuazione di pagamenti non conteggiati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 dicembre 2019 si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., è stata svolta c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto bancario in contestazione al fine di accertare l'esatta quantificazione del credito dovuto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 8 febbraio 2023, è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla Controparte_2 banca cedente.
Al giudizio così instaurato è stato riunito il procedimento recante n. 1850/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione promossa da e (con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 in data 7 aprile 2023) avverso l'atto di precetto, notificato in data 21 marzo 2023, con il quale aveva intimato loro il pagamento della somma di € 236.103,54 in forza del Controparte_2 medesimo mutuo fondiario (e nei limiti dell'importo per il quale era stata concessa la provvisoria esecutività nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G.), riproponendo gli stessi motivi di opposizione già avanzati nel giudizio n. 4281/2019 R.G. e contestando, altresì, la debenza delle spese del nuovo precetto notificato dalla cessionaria del credito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione. Controparte_2
La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Con note conclusive, depositate in data 17 giugno 2025, la parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità di per mancanza di prova dell'intervenuta Controparte_2 cessione del credito.
L'opposizione svolta da e nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G. Parte_1 Parte_2 deve essere rigettata.
Deve, in primo luogo, rigettarsi l'eccezione di omessa notificazione del titolo esecutivo sul presupposto che il contratto sottoscritto in 28 giugno 2008 (il quale – diversamente da quanto dedotto dall'opponente – risulta munito della formula esecutiva) non costituirebbe un titolo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 T.U.B.
L'eccezione non appare condivisibile, considerato che le parti hanno espressamente indicato di voler stipulare un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che il contratto riporta tutte le caratteristiche indicate dalla relativa disposizione (avendo la parte concesso una garanzia ipotecaria di primo grado sul proprio immobile) e che – diversamente da quanto eccepito dall'opponente – non comporta la nullità del mutuo fondiario la mera circostanza che parte delle somme siano state impiegate per ripianare pregresse esposizioni debitorie. Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il mutuo stipulato per ripianare pregresse passività non è di per sé sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento, potendosi il contratto di mutuo perfezionare, oltre che con la consegna materiale di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili), anche con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, che si realizza, come un equipollente della traditio, allorquando lo stesso mutuatario dà incarico al mutuante di accreditare la somma sul proprio conto corrente, e ciò anche in ipotesi di mutuo fondiario, escludendosi che quest'ultimo costituisca un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata” (Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n. 5841). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Diversamente da quanto eccepito dall'opponente, altresì, non comporta la nullità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., avendo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n.
33719) escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, c. 8, T.U.B. e avendo espresso il principio di diritto secondo il quale “il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che
è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Deve, altresì, rigettarsi l'ulteriore eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese alla luce del più recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Il contratto di mutuo oggetto dell'odierno giudizio, d'altronde, prevede espressamente (art. 2) che “la somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del Mutuatario (…) entro 360 (…) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso viene pattuito nella misura del
6,45%” e che “tale restituzione dovrà essere eseguita mediante (…) n.ro 360 (…) rate mensili TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitali ed interessi, determinate secondo il metodo alla francese (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti)”, prevedendo, altresì, che “al tasso di interesse iniziale sopra pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento alla francese, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta a Euro 1.697,72”.
Il contratto, pertanto, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, prevedendo il medesimo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti (360 rate mensili di
€ 1.697,72), con la conseguenza che non può condividersi la deduzione degli opponenti, per la quale l'omessa allegazione del piano di ammortamento non avrebbe permesso loro di rendersi conto che “per un mutuo di € 270.000,00 in 30 anni avrebbero dovuto restituire la somma di €
611.179,20 con il pagamento di interessi per un ammontare complessivo di € 341.179,20” (pag. 6 dell'atto di citazione).
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione di interessi usurari.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n.
108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194;
Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia, non rendendosi, invero, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati.
Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 6,45% (v. pag. 7 dell'atto di citazione), così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente pari a 9,45%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia da determinare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del
T.E.G.M. con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari nel caso di specie al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”), con la conseguenza che il tasso di mora, determinato dalla parte medesima nella misura del 7,95%, non appare superare la predetta soglia (12,21%).
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine all'errata quantificazione del debito portata in precetto.
Sul punto, il nominato c.t.u. (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di attenta analisi della documentazione in atti e considerato che nessuna delle odierne parti processuali ha svolto rilievi) ha, infatti, accertato l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti di n. 95 rate per un totale di € 147.965,60 e la sospensione delle rate n. 96, 97 e 98, che sono state posticipate dopo l'ultima rata originariamente prevista in contratto. Ha, poi, rilevato l'applicazione di un tasso di interesse fisso nominale del 6,45% per i primi 12 mesi e del 5,5% per tutte le rate successive. Il consulente ha, quindi, determinato l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate impagate dal
28 maggio 2016 al 6 agosto 2019 (n. 34 rate considerando la sospensione), pari ad € 17.319,02, e la quota di capitale residuo a tale data, pari ad € 218.120,52, in conformità a quanto riportato nel piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 95 con scadenza al 28 maggio 2016 (ultima rata pagata dagli odierni opponenti), nonché ricalcolato gli interessi convenzionali sul capitale residuo
(€ 235.439,55), applicando un tasso di interesse convenzionale del 5,50% nominale annuo, per un totale di € 41.330,93. L'importo residuo dovuto dai mutuatari alla data del 6 agosto 2019 (data di notifica dell'atto di precetto opposto) è stato, quindi, determinato in complessivi € 276.770,47, di cui € 235.439,55 a titolo di capitale ed € 41.330,93 a titolo di interessi (v. pag. 13 della consulenza versata in atti), ossia in un importo superiore rispetto a quello oggetto dell'atto di precetto opposto
(con il quale aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 273.688,75 calcolato Controparte_1 alla data della notifica del precetto a titolo sia di capitale residuo sia di interessi maturati a tale data).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi l'opposizione svolta da e Parte_1 Pt_2
nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G.
[...]
Passando ad analizzare l'opposizione svolta da e nel procedimento Parte_1 Parte_2 riunito n. 1850/2023 R.G., deve, in primo luogo, darsi atto della superiore decisione di infondatezza dei motivi di opposizione già oggetto del procedimento n. 4281/2019 R.G. e riproposti dagli opponenti nell'ambito del giudizio riunito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Passando ad analizzare l'unico motivo di opposizione svolto da e Parte_1 Parte_2 in ordine alla illegittima duplicazione delle spese dell'atto di precetto richieste da Controparte_2
(pari ad € 425,00, oltre rimborso forfettario di € 63,75, c.p.a. di € 19,55 e i.v.a. di € 111,82), ritiene il presente Giudice che l'opposizione deve sul punto essere accolta.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il fatto che il precetto sia un atto pre- esecutivo di natura stra-giudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n. 13606).
La Corte di Cassazione, in tema di spese della procedura esecutiva, richiamato l'art. 92 c.p.c.
(per il quale “il Giudice (…) può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue”) ha evidenziato che, in applicazione del principio dell'autoresponsabilità applicato alla materia delle spese processuali, sono irripetibili le spese sostenute senza vantaggio alcuno per il creditore, concludendo che “il creditore munito di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore non tiene una condotta conforme a correttezza e buona fede se, senza alcun vantaggio o interesse, effettua tanti pignoramenti del medesimo credito, quanti sono i titoli di cui dispone” e che “in tal caso correttamente il giudice dell'esecuzione, riuniti i procedimenti, liquida al creditore procedente le sole spese ed i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e d'un solo pignoramento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n. 6513).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche in materia di opposizione al precetto, avendo la giurisprudenza di legittimità evidenziato che “il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operare anche in relazione al processo esecutivo ed anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi”, ribadendo che “in tutti i casi in cui il creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno specifico interesse (che non sia quello di lucrare maggiori spese, così aggravando la posizione del debitore, in tal caso configurandosi un vero e proprio abuso del diritto), instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive (…) devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per
l'esecuzione di un solo atto di pignoramento” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n. 13606).
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice che nel caso di specie le spese di precetto intimate da con l'atto notificato in data 21 marzo 2023 in forza del medesimo titolo esecutivo Controparte_2 già oggetto dell'azione intrapresa da (della quale la cessionaria del credito aveva Controparte_1 già manifestato l'intenzione di avvalersi tramite l'intervento precedentemente svolto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nell'ambito del giudizio di opposizione) non siano ripetibili, avendo tale condotta aggravato inutilmente la posizione del debitore, senza un concreto vantaggio per il Controparte_2 quale non è stato neanche specificamente dedotto da quest'ultima, avendo l'opposizione svolta dai debitori avverso l'atto di precetto notificato in data 6 agosto 2019 impedito la sua perenzione ai sensi dell'art. 481 c.p.c.
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria
[...]
per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta da parte CP_2 opponente solo nelle note conclusive depositate in data 17 giugno 2025.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco ai sensi del D.lgs. n. 385/1998, art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr., Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n.
24047; Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n. 24798; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200), ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. Civ., sez.
III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuale delle parti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato subito dopo l'intervento della cessionaria del credito nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G., ovvero nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie del proc. n. 1850/2023 R.G., l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né la circostanza che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14 dicembre Controparte_2
2021, relativa alla cessione del credito.
Ritiene, quindi, il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale degli opponenti possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I,
28.01.2022, n. 61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U.
16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in CP_4 ordine alla eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di
[...] deve essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, Parte_3 secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio ricono-scendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte
d'Appello Perugia, 09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727), con la conseguenza che può ritenersi provata l'intervenuta cessione del credito nei confronti di CP_2
considerato, altresì, il comportamento processuale di la quale, a seguito
[...] Controparte_1 dell'intervento di non ha contestato l'avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n. 391, per la quale “in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente
(…). Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio – l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”; v. anche Cassazione civile sez. III, 24/12/2024, n. 34384; Cassazione civile sez. I,
23/12/2024, n. 34195).
L'opposizione a precetto proposta da e nell'ambito del proc. n. Parte_1 Parte_2
1850/2023 R.G. deve, pertanto, essere accolta limitatamente alle spese di precetto ivi auto-liquidate dall'intimante, per il totale importo di € 620,12.
Le spese di lite del proc. n. 4281/2019 R.G., come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere condannati al Parte_1 Parte_2 pagamento, in solido, delle medesime nei confronti di considerato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Per lo stesso motivo anche le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti.
Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata da Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima introdotto diverse questioni in merito all'opposizione, ma essendosi la medesima limitandosi a far proprie le difese dell'opposta.
Le spese di lite del proc. n. 1850/2023 R.G., devono interamente compensarsi tra le parti alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione svolta da e e della differenza tra l'importo oggetto dell'atto di precetto e Parte_1 Parte_2 quanto effettivamente non dovuto (€ 620,12).
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4281/2019 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e con l'intervento di alla quale è stata riunita la causa iscritta al
[...] Controparte_2
n. 1850/2023 R.G., promossa da e contro così Parte_1 Parte_2 Controparte_2 provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e nell'ambito del proc. n. Parte_1 Parte_2
4281/2019 R.G.;
2. condanna e al pagamento in solido delle spese del proc. n. Parte_1 Parte_2
4281/2019 R.G. in favore di liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Controparte_2 nell'ambito del proc. 4281/2019 R.G.;
4. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione avanzata da e Parte_1 Pt_2
nell'ambito del proc. n. 1850/2023 R.G. e dichiara l'inefficacia del precetto opposto
[...] limitatamente all'importo richiesto a titolo di compensi professionali pari a € 620,12;
5. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti nell'ambito del proc. n.
1850/2025 R.G.;
6. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opponente e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 13 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4281/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 26 giugno 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma III, c.p.c. promossa da
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Trischitta, opponenti contro
(p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Bua, opposta
e con l'intervento di
(c.f. e p.iva ) e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Damiano Bua, terza intervenuta alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. 1850/2023 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Trischitta, opponenti contro
(p. iva ) e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Damiano Bua, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27 agosto 2019, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 6 agosto 2019, con il quale
[...] aveva intimato loro il pagamento della somma di € 273.688,75, a titolo di capitale CP_1 impagato ed interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28 giugno 2008,
a rogito del notaio rep. n. 1733 e racc. n. 946. Gli opponenti, in particolare, Persona_1 hanno contestato la nullità del mutuo per superamento del limite dell'80% del valore finanziabile e per carenza dell'elemento causale, evidenziando che le somme erogate dalla banca erano state da quest'ultima impiegate per ripianare la posizione debitoria già esistente, nonché la mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento e l'illegittima applicazione del piano di ammortamento cd. alla francese e di interessi usurari;
gli opponenti hanno, infine, contestato il quantum richiesto con l'atto di precetto, allegando l'effettuazione di pagamenti non conteggiati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 dicembre 2019 si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., è stata svolta c.t.u. tecnico contabile in ordine al rapporto bancario in contestazione al fine di accertare l'esatta quantificazione del credito dovuto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 8 febbraio 2023, è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla Controparte_2 banca cedente.
Al giudizio così instaurato è stato riunito il procedimento recante n. 1850/2023 R.G., avente ad oggetto l'opposizione promossa da e (con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 in data 7 aprile 2023) avverso l'atto di precetto, notificato in data 21 marzo 2023, con il quale aveva intimato loro il pagamento della somma di € 236.103,54 in forza del Controparte_2 medesimo mutuo fondiario (e nei limiti dell'importo per il quale era stata concessa la provvisoria esecutività nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G.), riproponendo gli stessi motivi di opposizione già avanzati nel giudizio n. 4281/2019 R.G. e contestando, altresì, la debenza delle spese del nuovo precetto notificato dalla cessionaria del credito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione. Controparte_2
La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Con note conclusive, depositate in data 17 giugno 2025, la parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità di per mancanza di prova dell'intervenuta Controparte_2 cessione del credito.
L'opposizione svolta da e nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G. Parte_1 Parte_2 deve essere rigettata.
Deve, in primo luogo, rigettarsi l'eccezione di omessa notificazione del titolo esecutivo sul presupposto che il contratto sottoscritto in 28 giugno 2008 (il quale – diversamente da quanto dedotto dall'opponente – risulta munito della formula esecutiva) non costituirebbe un titolo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 T.U.B.
L'eccezione non appare condivisibile, considerato che le parti hanno espressamente indicato di voler stipulare un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che il contratto riporta tutte le caratteristiche indicate dalla relativa disposizione (avendo la parte concesso una garanzia ipotecaria di primo grado sul proprio immobile) e che – diversamente da quanto eccepito dall'opponente – non comporta la nullità del mutuo fondiario la mera circostanza che parte delle somme siano state impiegate per ripianare pregresse esposizioni debitorie. Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il mutuo stipulato per ripianare pregresse passività non è di per sé sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento, potendosi il contratto di mutuo perfezionare, oltre che con la consegna materiale di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili), anche con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, che si realizza, come un equipollente della traditio, allorquando lo stesso mutuatario dà incarico al mutuante di accreditare la somma sul proprio conto corrente, e ciò anche in ipotesi di mutuo fondiario, escludendosi che quest'ultimo costituisca un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata” (Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n. 5841). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Diversamente da quanto eccepito dall'opponente, altresì, non comporta la nullità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., avendo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n.
33719) escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, c. 8, T.U.B. e avendo espresso il principio di diritto secondo il quale “il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che
è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Deve, altresì, rigettarsi l'ulteriore eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese alla luce del più recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Il contratto di mutuo oggetto dell'odierno giudizio, d'altronde, prevede espressamente (art. 2) che “la somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del Mutuatario (…) entro 360 (…) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso viene pattuito nella misura del
6,45%” e che “tale restituzione dovrà essere eseguita mediante (…) n.ro 360 (…) rate mensili TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitali ed interessi, determinate secondo il metodo alla francese (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti)”, prevedendo, altresì, che “al tasso di interesse iniziale sopra pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento alla francese, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta a Euro 1.697,72”.
Il contratto, pertanto, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, prevedendo il medesimo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti (360 rate mensili di
€ 1.697,72), con la conseguenza che non può condividersi la deduzione degli opponenti, per la quale l'omessa allegazione del piano di ammortamento non avrebbe permesso loro di rendersi conto che “per un mutuo di € 270.000,00 in 30 anni avrebbero dovuto restituire la somma di €
611.179,20 con il pagamento di interessi per un ammontare complessivo di € 341.179,20” (pag. 6 dell'atto di citazione).
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione di interessi usurari.
Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n.
108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194;
Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia, non rendendosi, invero, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati.
Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 6,45% (v. pag. 7 dell'atto di citazione), così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente pari a 9,45%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia da determinare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del
T.E.G.M. con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari nel caso di specie al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”), con la conseguenza che il tasso di mora, determinato dalla parte medesima nella misura del 7,95%, non appare superare la predetta soglia (12,21%).
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine all'errata quantificazione del debito portata in precetto.
Sul punto, il nominato c.t.u. (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di attenta analisi della documentazione in atti e considerato che nessuna delle odierne parti processuali ha svolto rilievi) ha, infatti, accertato l'avvenuto pagamento da parte degli opponenti di n. 95 rate per un totale di € 147.965,60 e la sospensione delle rate n. 96, 97 e 98, che sono state posticipate dopo l'ultima rata originariamente prevista in contratto. Ha, poi, rilevato l'applicazione di un tasso di interesse fisso nominale del 6,45% per i primi 12 mesi e del 5,5% per tutte le rate successive. Il consulente ha, quindi, determinato l'importo dovuto a titolo di quota capitale delle rate impagate dal
28 maggio 2016 al 6 agosto 2019 (n. 34 rate considerando la sospensione), pari ad € 17.319,02, e la quota di capitale residuo a tale data, pari ad € 218.120,52, in conformità a quanto riportato nel piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 95 con scadenza al 28 maggio 2016 (ultima rata pagata dagli odierni opponenti), nonché ricalcolato gli interessi convenzionali sul capitale residuo
(€ 235.439,55), applicando un tasso di interesse convenzionale del 5,50% nominale annuo, per un totale di € 41.330,93. L'importo residuo dovuto dai mutuatari alla data del 6 agosto 2019 (data di notifica dell'atto di precetto opposto) è stato, quindi, determinato in complessivi € 276.770,47, di cui € 235.439,55 a titolo di capitale ed € 41.330,93 a titolo di interessi (v. pag. 13 della consulenza versata in atti), ossia in un importo superiore rispetto a quello oggetto dell'atto di precetto opposto
(con il quale aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 273.688,75 calcolato Controparte_1 alla data della notifica del precetto a titolo sia di capitale residuo sia di interessi maturati a tale data).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi l'opposizione svolta da e Parte_1 Pt_2
nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G.
[...]
Passando ad analizzare l'opposizione svolta da e nel procedimento Parte_1 Parte_2 riunito n. 1850/2023 R.G., deve, in primo luogo, darsi atto della superiore decisione di infondatezza dei motivi di opposizione già oggetto del procedimento n. 4281/2019 R.G. e riproposti dagli opponenti nell'ambito del giudizio riunito. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Passando ad analizzare l'unico motivo di opposizione svolto da e Parte_1 Parte_2 in ordine alla illegittima duplicazione delle spese dell'atto di precetto richieste da Controparte_2
(pari ad € 425,00, oltre rimborso forfettario di € 63,75, c.p.a. di € 19,55 e i.v.a. di € 111,82), ritiene il presente Giudice che l'opposizione deve sul punto essere accolta.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il fatto che il precetto sia un atto pre- esecutivo di natura stra-giudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n. 13606).
La Corte di Cassazione, in tema di spese della procedura esecutiva, richiamato l'art. 92 c.p.c.
(per il quale “il Giudice (…) può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue”) ha evidenziato che, in applicazione del principio dell'autoresponsabilità applicato alla materia delle spese processuali, sono irripetibili le spese sostenute senza vantaggio alcuno per il creditore, concludendo che “il creditore munito di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore non tiene una condotta conforme a correttezza e buona fede se, senza alcun vantaggio o interesse, effettua tanti pignoramenti del medesimo credito, quanti sono i titoli di cui dispone” e che “in tal caso correttamente il giudice dell'esecuzione, riuniti i procedimenti, liquida al creditore procedente le sole spese ed i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e d'un solo pignoramento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n. 6513).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche in materia di opposizione al precetto, avendo la giurisprudenza di legittimità evidenziato che “il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operare anche in relazione al processo esecutivo ed anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi”, ribadendo che “in tutti i casi in cui il creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno specifico interesse (che non sia quello di lucrare maggiori spese, così aggravando la posizione del debitore, in tal caso configurandosi un vero e proprio abuso del diritto), instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive (…) devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per
l'esecuzione di un solo atto di pignoramento” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, n. 13606).
Tanto premesso, ritiene il presente Giudice che nel caso di specie le spese di precetto intimate da con l'atto notificato in data 21 marzo 2023 in forza del medesimo titolo esecutivo Controparte_2 già oggetto dell'azione intrapresa da (della quale la cessionaria del credito aveva Controparte_1 già manifestato l'intenzione di avvalersi tramite l'intervento precedentemente svolto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nell'ambito del giudizio di opposizione) non siano ripetibili, avendo tale condotta aggravato inutilmente la posizione del debitore, senza un concreto vantaggio per il Controparte_2 quale non è stato neanche specificamente dedotto da quest'ultima, avendo l'opposizione svolta dai debitori avverso l'atto di precetto notificato in data 6 agosto 2019 impedito la sua perenzione ai sensi dell'art. 481 c.p.c.
Deve, infine, rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria
[...]
per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta da parte CP_2 opponente solo nelle note conclusive depositate in data 17 giugno 2025.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco ai sensi del D.lgs. n. 385/1998, art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr., Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n.
24047; Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n. 24798; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200), ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. Civ., sez.
III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuale delle parti. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato subito dopo l'intervento della cessionaria del credito nell'ambito del proc. n. 4281/2019 R.G., ovvero nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie del proc. n. 1850/2023 R.G., l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né la circostanza che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14 dicembre Controparte_2
2021, relativa alla cessione del credito.
Ritiene, quindi, il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale degli opponenti possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I,
28.01.2022, n. 61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U.
16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in CP_4 ordine alla eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di
[...] deve essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, Parte_3 secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio ricono-scendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte
d'Appello Perugia, 09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727), con la conseguenza che può ritenersi provata l'intervenuta cessione del credito nei confronti di CP_2
considerato, altresì, il comportamento processuale di la quale, a seguito
[...] Controparte_1 dell'intervento di non ha contestato l'avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n. 391, per la quale “in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente
(…). Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio – l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”; v. anche Cassazione civile sez. III, 24/12/2024, n. 34384; Cassazione civile sez. I,
23/12/2024, n. 34195).
L'opposizione a precetto proposta da e nell'ambito del proc. n. Parte_1 Parte_2
1850/2023 R.G. deve, pertanto, essere accolta limitatamente alle spese di precetto ivi auto-liquidate dall'intimante, per il totale importo di € 620,12.
Le spese di lite del proc. n. 4281/2019 R.G., come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere condannati al Parte_1 Parte_2 pagamento, in solido, delle medesime nei confronti di considerato il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Per lo stesso motivo anche le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti.
Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata da Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima introdotto diverse questioni in merito all'opposizione, ma essendosi la medesima limitandosi a far proprie le difese dell'opposta.
Le spese di lite del proc. n. 1850/2023 R.G., devono interamente compensarsi tra le parti alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione svolta da e e della differenza tra l'importo oggetto dell'atto di precetto e Parte_1 Parte_2 quanto effettivamente non dovuto (€ 620,12).
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4281/2019 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e con l'intervento di alla quale è stata riunita la causa iscritta al
[...] Controparte_2
n. 1850/2023 R.G., promossa da e contro così Parte_1 Parte_2 Controparte_2 provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e nell'ambito del proc. n. Parte_1 Parte_2
4281/2019 R.G.;
2. condanna e al pagamento in solido delle spese del proc. n. Parte_1 Parte_2
4281/2019 R.G. in favore di liquidate in € 15.000,00 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Controparte_2 nell'ambito del proc. 4281/2019 R.G.;
4. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione avanzata da e Parte_1 Pt_2
nell'ambito del proc. n. 1850/2023 R.G. e dichiara l'inefficacia del precetto opposto
[...] limitatamente all'importo richiesto a titolo di compensi professionali pari a € 620,12;
5. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti nell'ambito del proc. n.
1850/2025 R.G.;
6. pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico di parte opponente e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, il 13 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli