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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del presidente di sezione qui con funzione di giudice monocratico Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3866/2023 promossa da:
pagina 1 di 27 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BRUGNATTI ALESSANDRO e dell'avv. PEDICA MIRKO
( ) PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
MARTINO 9 BOLOGNA, presso il difensore avv. BRUGNATTI
ALESSANDRO
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARANESI ALESSANDRO e dell'avv. AZZINI AUGUSTO
( ) PIAZZA DELLA LOGGIA N. 5 25100 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 FAX
051/2914321 BOLOGNA, presso il difensore avv. MARANESI
ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
…oooOooo… pagina 2 di 27 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 21 novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Il tutto, nonostante non siano ri-trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27 febbraio 2023, (d'ora in poi Controparte_1
solo , conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, CP_1 [...]
(d'ora in poi solamente ), al fine di ottenere CP_3 CP_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
In fatto, l'attrice affermava di avere concluso (in data 05.07.2018) con la controparte un contratto di vendita, avente ad oggetto un opificio;
la attrice era la compratrice. L'opificio era di tipo industriale, sito nel Comune di CP_1
Castel San Pietro Terme (BO), fraz. Osteria Grande, Via Friuli n. 6, con annessi servizi al piano terra e corte pertinenziale in proprietà esclusiva.
A seguito di alcuni accertamenti e verifiche effettuati in loco, si rilevavano difformità urbanistiche e catastali tra lo stato di fatto dell'immobile e quanto risultava dalla Relazione Tecnica Integrata (RTI) del bene oggetto di vendita e dalla planimetria.
pagina 3 di 27 In particolare, nella RTI non era stata citata la DIA presentata al Comune di
Castel San Pietro Terme in data 30.03.2007 con Prot. n. 7919, per la realizzazione di un ufficio e l'apertura, nella facciata anteriore, di una porta.
Tali lavori, tuttavia, non erano mai stati eseguiti.
Costituiva invece difformità catastale la non rispondenza allo stato di fatto della planimetria, da cui non risultava la presenza di una porta di collegamento tra il bene oggetto di vendita e l'immobile adiacente.
Per tale motivo si rendeva necessario regolarizzare gli abusi e i relativi costi venivano sostenuti dalla stessa attrice CP_1
L'attrice lamentava infine che, a causa di tali difformità, non aveva potuto presentare la “Comunicazione attività di recupero rifiuti non pericolosi – ex art.
216”, da presentare all'ARPAE per poter svolgere la propria attività e che,
pertanto, per più di un anno non aveva potuto utilizzare l'opificio acquistato.
In diritto, parte attrice affermava la non applicabilità delle esclusioni di garanzia previste nel rogito di vendita e della clausola “visto e piaciuto”, sostenendo la responsabilità della convenuta ex art. 1489 c.c..
Per tali motivi chiedeva al giudice di dichiarare e accertare la CP_1
responsabilità di ex art. 1489 c.c., e di condannarla a risarcire il CP_2
danno di Euro 25.862,74, comprensivo sia del danno emergente sia del lucro cessante.
pagina 4 di 27 Con comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2023, la convenuta si difendeva eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza e l'avvenuta prescrizione dell'azione della controparte, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Nel merito, affermava l'inesistenza delle difformità catastali e CP_2
urbanistiche contestate;
sottolineando che, ad ogni modo, il rogito prevedeva espressamente una clausola di esonero delle garanzie. Ciò in quanto, prima della vendita, il bene non era stato nella disponibilità di;
infatti, era CP_2
stato oggetto di un contratto di leasing, poi risolto. La convenuta, in sintesi, affermava di essere soltanto un soggetto concedente leasing, un soggetto che,
come in genere i concedenti nei contratti di leasing, ha una funzione finanziaria. A seguito della risoluzione del precedente contratto di leasing, aveva venduto il bene alla odierna attrice;
senza avere mai avuto detenzione del bene.
La convenuta contestava quindi l'ammontare del risarcimento, sia in punto di danno emergente sia di lucro cessante.
Per tali motivi, concludeva chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dal diritto alla Controparte_1
garanzia per decorso del termine ex art. 1495 c.c. ovvero l'intervenuta prescrizione dell'azione; nel merito, in via principale di respingere le domande pagina 5 di 27 formulate da controparte, in quanto inammissibili ovvero infondate, in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8 maggio 2023, il giudice ammetteva le memorie istruttorie, richieste dalle parti.
All'udienza del 23 novembre 2023, in seguito alla discussione delle parti, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 29 novembre 2023, a scioglimento della riserva sopra citata,
il giudice rigettava l'istanza di CTU formulata da parte attrice e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il giudice rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni, per motivi di riorganizzazione del ruolo.
Con decreto del 4 ottobre 2024, il giudice avvisava le parti dell'avvenuto mutamento del giudice, per motivi di ristrutturazione della seconda sezione.
La causa, che era transitata per alcuni giudici, infine veniva trattenuta a decisione.
All'udienza del 21 novembre 2024, l'attrice concludeva come da foglio e la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
Ivi, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Lo svolgimento del processo, a seguito della novellazione dell'articolo 132
c.p.c., non è più elemento indefettibile e necessario del provvedimento di pagina 6 di 27 sentenza;
dunque, può essere integralmente omesso. A maggior ragione, esso può essere limitato a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
Premessa
Le domande proposte da parte attrice sono infondate;
come oltre in motivazione, il grado di infondatezza è elevato, così da comportare condanna ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, c.p.c.
Tali domande, pertanto, non meritano accoglimento per i motivi che seguono.
Nonostante la vertenza potrebbe essere immediatamente risolta accogliendo l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, verranno analizzate tutte le difese proposte da per doveroso esame di tutte le difese attoree, come CP_1
spiegate in contraddittorio.
DUE
Sulla responsabilità ex art. 1489 c.c.
Innanzitutto, tra le parti risulta essere contestato il titolo della responsabilità
di , identificato dall'attrice nell'art. 1489 c.c. e dalla convenuta CP_2
nell'art. 1495 c.c. (per meglio dire, nelle ipotesi di legge, cui si applica l'articolo 1495 c.c., cioè gli artt. 1490 e 1497 c.c.). pagina 7 di 27 In via generale, spetta al giudice valutare, in diritto, a quale ipotesi sia riconducibile una fattispecie in fatto (da mihi factum dabo tibi ius).
Nel caso di specie, la parte attrice ha chiaramente descritto una fattispecie in fatto (l'assenza nella planimetria dell'apertura con l'immobile adiacente e la
mancata esecuzione dei lavori indicati nella DIA); qualificandola essa stessa in diritto, appunto ai sensi dell'articolo 1489 c.c.. Di fronte a tale presa di posizione della attrice – che qualifica il fatto allegato ai sensi dell'articolo
1489 c.c. – è comunque doveroso affrontare la possibile qualificazione ai sensi dell'articolo 1489 c.c.
Occorre dunque esaminare, in primo luogo, la fondatezza di tale pretesa;
come sagomata – sia in fatto sia in diritto – dalla parte attrice se, cioè, i CP_1
fatti come narrati siano sussumibili alla ipotesi di cui all'articolo 1489 c.c..
L'attrice afferma che l'assenza nella planimetria dell'apertura con l'immobile adiacente e la mancata esecuzione dei lavori indicati nella DIA con prot. 7919
sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1489 c.c.
Affinché sussista tale responsabilità è necessario che la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali che ne diminuiscono il libero godimento, che tali oneri non siano apparenti, che non siano stati dichiarati nel contratto e che il compratore non ne abbia avuto conoscenza.
pagina 8 di 27 Punto di partenza è verificare se le difformità lamentate da parte attrice sussistano in punto di fatto e, successivamente, se costituiscano un onere nel senso previsto dall'art. 1489 c.c.
A tale requisito non si può che dare risposta negativa.
In fatto.
Per quanto riguarda la difformità catastale, G.L., nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. afferma: “invero, risulta evidente come, sia dalla
documentazione fotografica allegata alla , sia dalla piantina dello stato di Pt_1
fatto illustrati nella stessa (pag. 43 – doc. 9 parte attrice), al momento
dell'acquisto non era presente la divisione del confine, che al contrario è presente e
ben visibile nella piantina allegata al rogito, facilmente distinguibile dai tratti
lineari ad entrambi i lati del fabbricato”.
Al contrario, dalla planimetria allegata al rogito, identica a quella allegata alla relazione tecnica, risulta del tutto evidente la presenza di un'apertura che unisce l'opificio venduto a quello attiguo. Ciò risulta anche dalla planimetria e dalla documentazione fotografica prodotte nella relazione tecnica descrittiva a corredo della SCIA in sanatoria (pp. 51 ss. Doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
Pienamente smentite sono anche le presunte difformità urbanistiche, dovute alla mancata realizzazione dei lavori indicati nella DIA. Infatti, risulta pagina 9 di 27 chiaramente che tale provvedimento urbanistico non riguardasse l'immobile oggetto di causa, ma quello vicino, di proprietà di soggetti diversi da
[...]
. CP_3
A nulla vale la affermazione di parte attrice, contenuta nella terza memoria istruttoria, secondo cui “risulta assolutamente evidente come, benché la pratica
sia nominalmente rubricata col Sub 23 (oggi 27), la stessa si riferisca in modo
inequivocabile anche al (qui trattato) immobile confinante”, in quanto totalmente priva di fondamento. A supporto di ciò venivano prodotte le visure catastali attuali e storiche del subalterno 23, che era stato soppresso nel 2008 e aveva costituito il subalterno 27, ossia l'immobile attiguo.
Sennonché, questa stessa ricostruzione veniva smentita dalla stessa convenuta in sede di comparsa conclusionale, che affermava:” A tal punto,
una volta provato l'ovvio elemento dell'esistenza della DIA, parte convenuta si
difendeva asserendo pretestuosamente come la stessa non riguardasse l'immobile
venduto da a invero, di tutta evidenza, è sufficiente leggere CP_2 CP_1
le visure storiche degli immobili, per comprendere che, molto semplicemente, come
spesso avviene in ambito catastale, sono stati variati dal Comune gli identificativi
catastali degli immobili e, pertanto, la DIA riguarda, esattamente e
pacificamente, l'immobile venduto. Tale confutazione veniva puntualmente e
pagina 10 di 27 ritualmente operata dalla presente difesa, in sede di terza memoria, tramite il
deposito delle visure attestanti quanto detto”.
Nonostante sia di tutta evidenza la lettura delle visure storiche degli immobili, come affermato da parte attrice, appare di altrettanta evidenza che siano stati soppressi i subalterni 23, 24 e 25, per costituire i subalterni 27, 28,
29, 30 e 31.
Al contrario il bene venduto è identificato con il subalterno 17 ed è graffato al
19; pertanto non è stato interessato da tale mutamento catastale.
Non può quindi in alcun modo trovare riscontro l'affermazione di per CP_1
cui la DIA riguarderebbe specificamente il bene venduto, recante tuttavia il vecchio numero di subalterno.
Ad ogni modo, anche se si volesse assecondare tale ricostruzione parte attrice,
non si vede come la completa mancata esecuzione dei lavori indicati nella
DIA possa aver costituito un abuso edilizio che dovesse essere sanato.
Si deve quindi affermare la totale inesistenza di difformità o abusi catastali e
urbanistici che potessero costituire oneri o diritti reali o personali.
Ancora, in ogni caso non sussisterebbero comunque, in fatto, gli altri requisiti richiesti dall'art. 1489 c.c..
Il compratore ha infatti dichiarato nel rogito di vendita “di aver verificato,
tramite tecnici di propria fiducia, che lo stato di fatto dell'Immobile corrisponde
pagina 11 di 27 ai dati catastali ed alle planimetrie depositate nonché la conformità edilizia dello
stesso”.
Sono proprio tali verifiche ad escludere che il compratore potesse essere all'oscuro di tali presunte difformità.
In diritto.
Oltre alla insussistenza in fatto, come subito sopra, è proprio in diritto che la domanda attorea è manifestamente infondata.
Per quanto vi sia una tendenza ad unificare nella prassi la fattispecie di
“oneri o diritti di terzi”, cioè l'articolo 1489 c.c., e la garanzia per vizi (artt.
1490 ss. c.c.), le due ipotesi restano fondamentalmente diverse.
La prima, infatti, attiene a vincoli che limitano il godimento del bene;
dunque, oneri consortili economicamente rilevanti, diritti di superficie,
servitù, in genere diritti di terzi. La giurisprudenza, nell'ambito di un allargamento delle ipotesi di cui all'articolo 1489 del codice civile, ha allargato la ipotesi ai vincoli di fonte pubblicistica, oltre a quelli di tipo privatistico di cui si è detto. Tuttavia, tali oneri debbono essere, oltre alla natura non apparente, tali da ridurre il godimento, il libero godimento;
si pensi a vincoli paesaggistici, servitù militari o cessioni di cubatura non dichiarate (in danno del bene venduto, cedente in precedenza cubatura).
Non è tuttavia questo il caso.
pagina 12 di 27 Infatti, già secondo la allegazione di parte attrice in fatto, si è in presenza di vizi della cosa. Si tratta di irregolarità che – già secondo le allegazioni – possono essere inquadrate nell'articolo 1490 c.c. e non certo nell'articolo 1489 c.c..
Non vi è infatti stato alcun vincolo;
quanto, piuttosto, un vizio della cosa.
Non vi era infatti alcun limite al godimento;
semplicemente, un vizio della cosa.
L'errato inquadramento nell'articolo 1489 c.c. avrebbe consentito – qualora fondato – di sfuggire alla eccezione di prescrizione e decadenza. Tale errato inquadramento ha avuto dunque una funzione di consentire di sfuggire ai rigorosi termini delle azioni edilizie, nascenti da vizi della cosa (cioè la ipotesi di cui all'articolo 1490 c.c.). Si è accennato sopra al fatto che vi è una tendenza espansiva dell'articolo 1489 c.c. – spinta dalla pratica – proprio per tale ragione. Vi è cioè una tendenza ad allargare la ipotesi dell'articolo 1489
c.c. oltre i suoi limiti “storici”; in parte assecondata dalla giurisprudenza. Nel
caso di specie, non è tuttavia possibile aderire all'inquadramento attoreo, nemmeno con una estensione dell'articolo 1489 c.c.; la fattispecie narrata non
è inquadrabile nel 1489 c.c.. Infatti, anche i casi pubblicistici e “non classici”,
in cui la giurisprudenza ha individuato ipotesi ex 1489 c.c., sono solo quelli, tali da rappresentare un vero e proprio vincolo al godimento, come ad esempio edificio senza concessione edilizia.
pagina 13 di 27 Alla corta: anche prescindendo dalla infondatezza in fatto, è errato l'inquadramento in diritto della domanda attorea. Già secondo la
prospettazione della parte attrice, si è in presenza di una fattispecie che non può
essere inquadrata nell'articolo 1489 del codice civile: nessun vincolo al godimento;
quanto, piuttosto, la necessità di costi per alcune regolarizzazioni (del tutto
analoghe a sistemazioni di fatto) amministrative.
Il che impone di verificare – sulla base della allegazione di parte attrice – a quale fattispecie in diritto sia riconducibile il presunto vizio del bene. Il che è oggetto della successiva sezione di motivazione.
TRE
Sulla responsabilità ex art. 1490 o 1497 c.c.
Una volta escluso l'inquadramento nell'art. 1489 c.c., nonché dell'esistenza delle difformità catastali e urbanistiche, si può ipotizzare una responsabilità ai sensi dell'art. 1490 c.c. o, anche, dell'art. 1497 c.c. in riferimento alla necessità della presentazione della SCIA in sanatoria e della per Pt_1
ottenere l'autorizzazione all'attività di recupero rifiuti non pericolosi.
Infatti, rilevata la non correttezza di un inquadramento ai sensi dell'articolo
1489 c.c., ben può il giudice, sulla base delle allegazioni in fatto dell'attore, operare una (diversa) qualificazione ai sensi dell'articolo 1490 c.c., ovvero dell'articolo 1497 c.c.. Se pur la parte ha erroneamente qualificato – così
pagina 14 di 27 evitando i limiti di prescrizione e decadenza delle azioni edilizie – la domanda ai sensi dell'articolo 1489 c.c.; rimane ben possibile per il giudice una diversa qualificazione: da mihi factum dabo tibi ius.
La domanda, così ben qualificata, è infondata.
Innanzi tutto, opera l'articolo 1495 c.c..
Come rilevato e tempestivamente eccepito da parte convenuta, è CP_1
decaduta da entrambe le azioni – per il richiamo del 1497, ultimo comma,
c.c., alle medesime modalità di decadenza e prescrizione – in quanto non ha denunciato alla controparte la presenza di vizi entro otto giorni dalla scoperta, né dall'atto di vendita è stato previsto un termine decadenziale diverso.
La vendita è stata conclusa in data 5 luglio 2018, mentre la prima contestazione, eseguita tramite Pec dell'Avv. Rolla, risale al 5 marzo 2019, a quasi un anno di distanza dall'acquisto.
La domanda è dunque infondata – qualificata correttamente come vizio della cosa o, al più, come qualità promessa – per l'operare dell'articolo 1495 c.c.
Anche volendo superare tale questione preliminare, non sussisterebbe la responsabilità di per mancanza di qualità del bene venduto e per CP_2
qualità promessa (cioè la domanda ai sensi dell'articolo 1490 c.c. o 1497 c.c.).
pagina 15 di 27 Ciò in quanto l'idoneità dell'opificio allo svolgimento all'attività svolta da
- che richiedeva l'autorizzazione all'attività di recupero rifiuti non CP_1
pericolosi da parte dell'ARPAE - non può essere considerata una qualità essenziale del bene;
ovvero da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Non
vi è dunque il requisito oggettivo di cui all'articolo 1490 c.c.; in via astratta, la allegazione della parte attrice andrebbe inquadrata nella ipotesi dell'articolo
1490 c.c.; tuttavia, non vi è oggettivamente un vizio tale da integrare i requisiti dell'articolo 1490 c.c.; in breve: la domanda è infondata proprio in fatto.
Allo stesso modo, dall'atto di vendita è chiaro che non vi è alcuna promessa da alla controparte. Non vi è dunque nemmeno la fattispecie CP_2
oggettiva dell'articolo 1497 c.c., mancando promesse di qualsivoglia tipo, nel rogito di acquisto.
Oltre alla inesistenza del requisito oggettivo – sia dell'articolo 1490 sia dell'articolo 1497 c.c. – le parti hanno escluso la garanzia (1490, secondo comma, c.c.).
Dunque, anche se non operasse l'articolo 1495 c.c., anche se i vizi effettivamente avessero oggettivamente le caratteristiche descritte dall'articolo 1490 c.c., le parti hanno pattuito la esclusione della garanzia. Ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1490 c.c.
pagina 16 di 27 I beni oggetto di vendita erano stati trasmessi con la clausola del “visto e piaciuto”, nella situazione urbanistico/amministrativa, concessoria,
autorizzatoria, edilizia, catastale, ecologico-ambientale, igienico sanitaria, impiantistica e manutentiva in cui l'immobile si trovava.
Si tratta di una clausola che, nel caso di specie, non è una clausola di stile.
Innanzi tutto, ciò risulta dalla piana espressione della clausola, che menziona espressamente le norme del codice civile sui vizi e sulle qualità promesse.
Dunque, non certo di clausola di stile si tratta;
già dalla analisi letterale della clausola (1362, primo comma, c.c.).
Va rilevato come la corretta interpretazione del contratto sia appunto nel senso di escludere la responsabilità del venditore per questo tipo di vizi.
Infatti, come è tipico delle società finanziarie, queste acquistano beni per un utilizzo delle società che godono del leasing (utilizzatori). Dunque, tali società, come appunto la odierna convenuta, non si occupano dei profili urbanistici, catastali, dei vizi del bene. Il bene è individuato dal futuro utilizzatore ed il contratto di leasing vede sì acquirente (e successivo cedente)
la società di leasing;
tuttavia, il vero soggetto interessato alla integrità del bene è l'utilizzatore, prima in locazione finanziaria e poi cessionario del bene.
pagina 17 di 27 Così è avvenuto anche in questo caso;
il contesto, oltre alla lettera del negozio giuridico di cui si è detto (1362, primo comma, c.c.), si inquadra nel complesso della negoziazione (1362, secondo comma, c.c.).
La convenuta ha però visto, successivamente, il venir meno del leasing. Ha
allora ceduto il bene;
tuttavia, proprio per questa indifferenza delle società di leasing, rispetto ai beni di cui si occupano, la vendita alla odierna attrice è avvenuta con un patto di esclusione dei vizi;
patto che non può essere messo in dubbio nella sua portata più larga, cioè quella del secondo comma dell'articolo 1490 c.c.
Inoltre, opera anche la esclusione di cui all'articolo 1491 c.c.
E valga il vero.
Tale situazione era ben conosciuta e accettata da avendo la stessa avuto CP_1
accesso ai documenti relativi all'immobile in possesso della venditrice;
effettuato in modo indipendente l'indagine di due diligence in merito all'immobile, ivi inclusa, senza limitazioni, la verifica del suo stato di fatto e di diritto e avendo avuto accesso all'immobile, con la possibilità di visionarlo e di ispezionarne lo stato di fatto e di diritto.
L'attrice aveva infatti dichiarato in atto “di essere edotta che la presente compravendita viene fatta con la clausola "visto e piaciuto", con esclusione, senza
alcuna limitazione, di ogni garanzia della Parte Venditrice, relativa ad eventuali
pagina 18 di 27 vizi o mancanza di qualità del compendio immobiliare (e relativi impianti). La
Parte Venditrice non presta pertanto le garanzie di cui agli artt. 1490, 1491 e
1497 del Codice Civile…”.
Tale clausola non può essere in alcun modo considerata di stile, a differenza di quanto affermato da quale clausola di limitazione ai sensi dell'articolo CP_1
1490, ultimo comma, c.c.; di ciò si è detto sopra. Inoltre, proprio per gli avvenuti controlli effettuati dalla stessa e la dichiarazione presente nel rogito,
opera la esclusione dell'articolo 1491 c.c.; erano conosciuti, erano quanto meno conoscibili, parametrando la ordinaria diligenza al tipo di soggetto
(impresa acquirente).
QUATTRO
Sintesi della decisione
Nella sezione DUE di motivazione si è esclusa la applicabilità dell'articolo
1489 c.c.
In una prima parte della sezione (pp. 9 ss.), si è rilevato come già in fatto le allegazioni di parte attrice non siano fondate.
E' soprattutto in diritto (pp. 12 ss.) che la pretesa di ricondurre la domanda attorea all'articolo 1489 c.c. è infondata. Già secondo la allegazione della parte attrice, infatti, non è individuabile alcuna ipotesi di cui all'articolo 1489
c.c.. E' dunque errata la qualificazione della parte attrice, secondo la sua pagina 19 di 27 allegazione;
è come se, ad esempio, fosse individuata una fattispecie di vendita, essa fosse qualificata dallo stesso attore come appalto;
il caso è
analogo, nel senso che la fattispecie in fatto (per quanto infondata anche in fatto) è di vizio della cosa mentre viene erroneamente qualificata dalla attrice come articolo 1489 c.c..
Nella sezione TRE della motivazione, si è affrontata la fattispecie, nella sua corretta qualificazione giuridica (che non è quella di cui a 1489 c.c.), cioè come vizio della cosa o qualità promessa.
Anche sotto tale prisma, la domanda attorea è manifestamente infondata.
Innanzi tutto, come a p. 15, la denuncia fu tardiva;
dunque, la domanda non trova ingresso, per la norma di cui all'articolo 1495 c.c., applicabile sia alla fattispecie delle azioni edilizie (1490 c.c.) sia a quella di cui all'articolo 1497
c.c., per l'espresso richiamo dell'articolo 1497, ultimo comma, c.c.
Non sussistono poi (da p. 15, in fine, fino a p. 16) i requisiti di cui all'articolo
1490 c.c.: tale norma non consente la azione per ogni vizio ma solo per vizi aventi la importanza di cui a tale norma;
né vi fu alcuna promessa nell'atto.
Pertanto, non sussistono nemmeno sul piano oggettivo – oltre al profilo della decadenza – i presupposti per le azioni edilizie e per la azione da qualità promesse.
pagina 20 di 27 Sempre restando nell'ambito degli artt. 1490 e 1497 c.c., si è poi rilevato, nella medesima sezione di motivazione, che non solo non fu promesso alcunché (1497 c.c.) ma anche la garanzia di legge (1490 c.c.) fu esclusa, come
è consentito dall'articolo 1490, secondo comma, c.c. La clausola di esclusione
– si è detto (p. 17 ss.) – non è punto di stile. La circostanza che siano menzionate proprio le regole sui vizi esclude una clausola di stile. Il che, sul piano del contesto generale, si inquadra nella usuale condotta delle società
finanziarie, dedite al leasing.
Si è poi detto che opera anche la esclusione di cui all'articolo 1491 c.c. (p. 18).
La domanda vede dunque plurimi profili di infondatezza; qualsiasi sia il prisma con cui è esaminata, la domanda non è fondata.
CINQUE
Sulle spese e sulla temerarietà della lite
Le spese seguono la soccombenza. Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie,
cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c.
Occorre, in via ufficiosa, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente pagina 21 di 27 collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è estremamente sintetica,
soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta qualificata (mala f.
o colpa grave); b) un evento (danno); c) una distinzione fra parte della
fattispecie che opera istanza di parte e una liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta
qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito,
di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo pagina 22 di 27 96 codice di procedura civile. Il che ha anche una funzione garantistica;
così da contenere la condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. a casi, pur non tipici,
caratterizzati da tale requisito.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave,
interpretate come subito oltre. Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto. Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana -
in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile -
non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria
o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa). Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la pagina 23 di 27 condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa. In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, vi è sicuramente una condotta processuale di tal fatta.
Prescindendo da profili di mala fede – elemento soggettivo sempre contestabile e di difficile appercezione – deve ritenersi che vi sia stato un suo imprudente, gravemente imprudente, dello strumento processuale.
L'articolo 96 c.p.c. non deve in alcun modo avere una funzione raggelante del diritto di difesa, di rango costituzionale;
è dunque possibile (ed anzi entro certi limiti doveroso) sostenere nelle proprie difese tesi infondate, anche manifestamente infondate.
Nel caso di specie, tuttavia, si è in presenza di una serie di difese, tutte
manifestamente infondate;
il cui susseguirsi e succedersi rende la condotta attorea inquadrabile nella norma di cui ad articolo 96 c.p.c. Ciò è desumibile da numerosi elementi, già analizzati in precedenza e che in questa sede ci si limita ad elencare:
- l'affermazione per cui la planimetria non sarebbe stata conforme allo stato di fatto;
pagina 24 di 27 - la produzione di una DIA non riguardante l'immobile oggetto di causa;
- l'affermazione per cui il diverso numero di subalterno tra l'atto di vendita e la
DIA sarebbe dovuto esclusivamente al cambiamento al catasto dello stesso;
- il non corretto inquadramento della fattispecie nell'articolo 1489 c.c.; così
evitandosi decadenza e prescrizione delle (corrette) azioni edilizie;
- l'avvenuta decadenza delle azioni ex art. 1495 c.c. e 1497 c.c;
- la presenza della clausola “visto e piaciuto” e dunque la presenza anche della non operatività della garanzia ai sensi dell'articolo 1491 c.c.;
- l'espressa esclusione delle garanzie della vendita in capo ad . CP_2
La condotta di parte attrice, che ha costretto la controparte a difendersi in un inutile processo, comporta quindi la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma, al pagamento di una somma equitativamente determinata. Nella
prassi di questo Tribunale, la determinazione oscilla fra il terzo dei compensi da avvocato ed il triplo dei compensi. Nel caso di specie – ferma la applicazione dell'articolo 96 c.p.c. a questa ipotesi – si è in presenza di una difesa sì manifestamente infondata che, tuttavia, va ricondotta al livello minimo della “forchetta” della prassi di cui si è detto (poco più di un terzo dei compensi da avvocato).
P.Q.M.
pagina 25 di 27 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3866/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande formulate da Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi;
nonché spese generali pari al quindici per cento della somma che precede e dunque Euro 761,55. Infine, Cassa professionale ed IVA, come per legge in base al regime fiscale e previdenziale di competenza.
3) CONDANNA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo Controparte_1
comma al pagamento ad di una somma Controparte_2
equitativamente determinata nella misura di Euro 1.750,00; somma totale omnicomprensiva.
4) SI PUBBLICHI.
pagina 26 di 27 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 30 aprile 2025
Il giudice
Marco D'Orazi
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del presidente di sezione qui con funzione di giudice monocratico Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3866/2023 promossa da:
pagina 1 di 27 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BRUGNATTI ALESSANDRO e dell'avv. PEDICA MIRKO
( ) PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
MARTINO 9 BOLOGNA, presso il difensore avv. BRUGNATTI
ALESSANDRO
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARANESI ALESSANDRO e dell'avv. AZZINI AUGUSTO
( ) PIAZZA DELLA LOGGIA N. 5 25100 C.F._2
BRESCIA; elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N. 4 FAX
051/2914321 BOLOGNA, presso il difensore avv. MARANESI
ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
…oooOooo… pagina 2 di 27 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 21 novembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Il tutto, nonostante non siano ri-trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27 febbraio 2023, (d'ora in poi Controparte_1
solo , conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, CP_1 [...]
(d'ora in poi solamente ), al fine di ottenere CP_3 CP_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo della lite.
In fatto, l'attrice affermava di avere concluso (in data 05.07.2018) con la controparte un contratto di vendita, avente ad oggetto un opificio;
la attrice era la compratrice. L'opificio era di tipo industriale, sito nel Comune di CP_1
Castel San Pietro Terme (BO), fraz. Osteria Grande, Via Friuli n. 6, con annessi servizi al piano terra e corte pertinenziale in proprietà esclusiva.
A seguito di alcuni accertamenti e verifiche effettuati in loco, si rilevavano difformità urbanistiche e catastali tra lo stato di fatto dell'immobile e quanto risultava dalla Relazione Tecnica Integrata (RTI) del bene oggetto di vendita e dalla planimetria.
pagina 3 di 27 In particolare, nella RTI non era stata citata la DIA presentata al Comune di
Castel San Pietro Terme in data 30.03.2007 con Prot. n. 7919, per la realizzazione di un ufficio e l'apertura, nella facciata anteriore, di una porta.
Tali lavori, tuttavia, non erano mai stati eseguiti.
Costituiva invece difformità catastale la non rispondenza allo stato di fatto della planimetria, da cui non risultava la presenza di una porta di collegamento tra il bene oggetto di vendita e l'immobile adiacente.
Per tale motivo si rendeva necessario regolarizzare gli abusi e i relativi costi venivano sostenuti dalla stessa attrice CP_1
L'attrice lamentava infine che, a causa di tali difformità, non aveva potuto presentare la “Comunicazione attività di recupero rifiuti non pericolosi – ex art.
216”, da presentare all'ARPAE per poter svolgere la propria attività e che,
pertanto, per più di un anno non aveva potuto utilizzare l'opificio acquistato.
In diritto, parte attrice affermava la non applicabilità delle esclusioni di garanzia previste nel rogito di vendita e della clausola “visto e piaciuto”, sostenendo la responsabilità della convenuta ex art. 1489 c.c..
Per tali motivi chiedeva al giudice di dichiarare e accertare la CP_1
responsabilità di ex art. 1489 c.c., e di condannarla a risarcire il CP_2
danno di Euro 25.862,74, comprensivo sia del danno emergente sia del lucro cessante.
pagina 4 di 27 Con comparsa di costituzione e risposta del 19 maggio 2023, la convenuta si difendeva eccependo preliminarmente l'avvenuta decadenza e l'avvenuta prescrizione dell'azione della controparte, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Nel merito, affermava l'inesistenza delle difformità catastali e CP_2
urbanistiche contestate;
sottolineando che, ad ogni modo, il rogito prevedeva espressamente una clausola di esonero delle garanzie. Ciò in quanto, prima della vendita, il bene non era stato nella disponibilità di;
infatti, era CP_2
stato oggetto di un contratto di leasing, poi risolto. La convenuta, in sintesi, affermava di essere soltanto un soggetto concedente leasing, un soggetto che,
come in genere i concedenti nei contratti di leasing, ha una funzione finanziaria. A seguito della risoluzione del precedente contratto di leasing, aveva venduto il bene alla odierna attrice;
senza avere mai avuto detenzione del bene.
La convenuta contestava quindi l'ammontare del risarcimento, sia in punto di danno emergente sia di lucro cessante.
Per tali motivi, concludeva chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dal diritto alla Controparte_1
garanzia per decorso del termine ex art. 1495 c.c. ovvero l'intervenuta prescrizione dell'azione; nel merito, in via principale di respingere le domande pagina 5 di 27 formulate da controparte, in quanto inammissibili ovvero infondate, in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8 maggio 2023, il giudice ammetteva le memorie istruttorie, richieste dalle parti.
All'udienza del 23 novembre 2023, in seguito alla discussione delle parti, il giudice si riservava.
Con ordinanza del 29 novembre 2023, a scioglimento della riserva sopra citata,
il giudice rigettava l'istanza di CTU formulata da parte attrice e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il giudice rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni, per motivi di riorganizzazione del ruolo.
Con decreto del 4 ottobre 2024, il giudice avvisava le parti dell'avvenuto mutamento del giudice, per motivi di ristrutturazione della seconda sezione.
La causa, che era transitata per alcuni giudici, infine veniva trattenuta a decisione.
All'udienza del 21 novembre 2024, l'attrice concludeva come da foglio e la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
Ivi, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Lo svolgimento del processo, a seguito della novellazione dell'articolo 132
c.p.c., non è più elemento indefettibile e necessario del provvedimento di pagina 6 di 27 sentenza;
dunque, può essere integralmente omesso. A maggior ragione, esso può essere limitato a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UNO
Premessa
Le domande proposte da parte attrice sono infondate;
come oltre in motivazione, il grado di infondatezza è elevato, così da comportare condanna ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, c.p.c.
Tali domande, pertanto, non meritano accoglimento per i motivi che seguono.
Nonostante la vertenza potrebbe essere immediatamente risolta accogliendo l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, verranno analizzate tutte le difese proposte da per doveroso esame di tutte le difese attoree, come CP_1
spiegate in contraddittorio.
DUE
Sulla responsabilità ex art. 1489 c.c.
Innanzitutto, tra le parti risulta essere contestato il titolo della responsabilità
di , identificato dall'attrice nell'art. 1489 c.c. e dalla convenuta CP_2
nell'art. 1495 c.c. (per meglio dire, nelle ipotesi di legge, cui si applica l'articolo 1495 c.c., cioè gli artt. 1490 e 1497 c.c.). pagina 7 di 27 In via generale, spetta al giudice valutare, in diritto, a quale ipotesi sia riconducibile una fattispecie in fatto (da mihi factum dabo tibi ius).
Nel caso di specie, la parte attrice ha chiaramente descritto una fattispecie in fatto (l'assenza nella planimetria dell'apertura con l'immobile adiacente e la
mancata esecuzione dei lavori indicati nella DIA); qualificandola essa stessa in diritto, appunto ai sensi dell'articolo 1489 c.c.. Di fronte a tale presa di posizione della attrice – che qualifica il fatto allegato ai sensi dell'articolo
1489 c.c. – è comunque doveroso affrontare la possibile qualificazione ai sensi dell'articolo 1489 c.c.
Occorre dunque esaminare, in primo luogo, la fondatezza di tale pretesa;
come sagomata – sia in fatto sia in diritto – dalla parte attrice se, cioè, i CP_1
fatti come narrati siano sussumibili alla ipotesi di cui all'articolo 1489 c.c..
L'attrice afferma che l'assenza nella planimetria dell'apertura con l'immobile adiacente e la mancata esecuzione dei lavori indicati nella DIA con prot. 7919
sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1489 c.c.
Affinché sussista tale responsabilità è necessario che la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali che ne diminuiscono il libero godimento, che tali oneri non siano apparenti, che non siano stati dichiarati nel contratto e che il compratore non ne abbia avuto conoscenza.
pagina 8 di 27 Punto di partenza è verificare se le difformità lamentate da parte attrice sussistano in punto di fatto e, successivamente, se costituiscano un onere nel senso previsto dall'art. 1489 c.c.
A tale requisito non si può che dare risposta negativa.
In fatto.
Per quanto riguarda la difformità catastale, G.L., nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. afferma: “invero, risulta evidente come, sia dalla
documentazione fotografica allegata alla , sia dalla piantina dello stato di Pt_1
fatto illustrati nella stessa (pag. 43 – doc. 9 parte attrice), al momento
dell'acquisto non era presente la divisione del confine, che al contrario è presente e
ben visibile nella piantina allegata al rogito, facilmente distinguibile dai tratti
lineari ad entrambi i lati del fabbricato”.
Al contrario, dalla planimetria allegata al rogito, identica a quella allegata alla relazione tecnica, risulta del tutto evidente la presenza di un'apertura che unisce l'opificio venduto a quello attiguo. Ciò risulta anche dalla planimetria e dalla documentazione fotografica prodotte nella relazione tecnica descrittiva a corredo della SCIA in sanatoria (pp. 51 ss. Doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
Pienamente smentite sono anche le presunte difformità urbanistiche, dovute alla mancata realizzazione dei lavori indicati nella DIA. Infatti, risulta pagina 9 di 27 chiaramente che tale provvedimento urbanistico non riguardasse l'immobile oggetto di causa, ma quello vicino, di proprietà di soggetti diversi da
[...]
. CP_3
A nulla vale la affermazione di parte attrice, contenuta nella terza memoria istruttoria, secondo cui “risulta assolutamente evidente come, benché la pratica
sia nominalmente rubricata col Sub 23 (oggi 27), la stessa si riferisca in modo
inequivocabile anche al (qui trattato) immobile confinante”, in quanto totalmente priva di fondamento. A supporto di ciò venivano prodotte le visure catastali attuali e storiche del subalterno 23, che era stato soppresso nel 2008 e aveva costituito il subalterno 27, ossia l'immobile attiguo.
Sennonché, questa stessa ricostruzione veniva smentita dalla stessa convenuta in sede di comparsa conclusionale, che affermava:” A tal punto,
una volta provato l'ovvio elemento dell'esistenza della DIA, parte convenuta si
difendeva asserendo pretestuosamente come la stessa non riguardasse l'immobile
venduto da a invero, di tutta evidenza, è sufficiente leggere CP_2 CP_1
le visure storiche degli immobili, per comprendere che, molto semplicemente, come
spesso avviene in ambito catastale, sono stati variati dal Comune gli identificativi
catastali degli immobili e, pertanto, la DIA riguarda, esattamente e
pacificamente, l'immobile venduto. Tale confutazione veniva puntualmente e
pagina 10 di 27 ritualmente operata dalla presente difesa, in sede di terza memoria, tramite il
deposito delle visure attestanti quanto detto”.
Nonostante sia di tutta evidenza la lettura delle visure storiche degli immobili, come affermato da parte attrice, appare di altrettanta evidenza che siano stati soppressi i subalterni 23, 24 e 25, per costituire i subalterni 27, 28,
29, 30 e 31.
Al contrario il bene venduto è identificato con il subalterno 17 ed è graffato al
19; pertanto non è stato interessato da tale mutamento catastale.
Non può quindi in alcun modo trovare riscontro l'affermazione di per CP_1
cui la DIA riguarderebbe specificamente il bene venduto, recante tuttavia il vecchio numero di subalterno.
Ad ogni modo, anche se si volesse assecondare tale ricostruzione parte attrice,
non si vede come la completa mancata esecuzione dei lavori indicati nella
DIA possa aver costituito un abuso edilizio che dovesse essere sanato.
Si deve quindi affermare la totale inesistenza di difformità o abusi catastali e
urbanistici che potessero costituire oneri o diritti reali o personali.
Ancora, in ogni caso non sussisterebbero comunque, in fatto, gli altri requisiti richiesti dall'art. 1489 c.c..
Il compratore ha infatti dichiarato nel rogito di vendita “di aver verificato,
tramite tecnici di propria fiducia, che lo stato di fatto dell'Immobile corrisponde
pagina 11 di 27 ai dati catastali ed alle planimetrie depositate nonché la conformità edilizia dello
stesso”.
Sono proprio tali verifiche ad escludere che il compratore potesse essere all'oscuro di tali presunte difformità.
In diritto.
Oltre alla insussistenza in fatto, come subito sopra, è proprio in diritto che la domanda attorea è manifestamente infondata.
Per quanto vi sia una tendenza ad unificare nella prassi la fattispecie di
“oneri o diritti di terzi”, cioè l'articolo 1489 c.c., e la garanzia per vizi (artt.
1490 ss. c.c.), le due ipotesi restano fondamentalmente diverse.
La prima, infatti, attiene a vincoli che limitano il godimento del bene;
dunque, oneri consortili economicamente rilevanti, diritti di superficie,
servitù, in genere diritti di terzi. La giurisprudenza, nell'ambito di un allargamento delle ipotesi di cui all'articolo 1489 del codice civile, ha allargato la ipotesi ai vincoli di fonte pubblicistica, oltre a quelli di tipo privatistico di cui si è detto. Tuttavia, tali oneri debbono essere, oltre alla natura non apparente, tali da ridurre il godimento, il libero godimento;
si pensi a vincoli paesaggistici, servitù militari o cessioni di cubatura non dichiarate (in danno del bene venduto, cedente in precedenza cubatura).
Non è tuttavia questo il caso.
pagina 12 di 27 Infatti, già secondo la allegazione di parte attrice in fatto, si è in presenza di vizi della cosa. Si tratta di irregolarità che – già secondo le allegazioni – possono essere inquadrate nell'articolo 1490 c.c. e non certo nell'articolo 1489 c.c..
Non vi è infatti stato alcun vincolo;
quanto, piuttosto, un vizio della cosa.
Non vi era infatti alcun limite al godimento;
semplicemente, un vizio della cosa.
L'errato inquadramento nell'articolo 1489 c.c. avrebbe consentito – qualora fondato – di sfuggire alla eccezione di prescrizione e decadenza. Tale errato inquadramento ha avuto dunque una funzione di consentire di sfuggire ai rigorosi termini delle azioni edilizie, nascenti da vizi della cosa (cioè la ipotesi di cui all'articolo 1490 c.c.). Si è accennato sopra al fatto che vi è una tendenza espansiva dell'articolo 1489 c.c. – spinta dalla pratica – proprio per tale ragione. Vi è cioè una tendenza ad allargare la ipotesi dell'articolo 1489
c.c. oltre i suoi limiti “storici”; in parte assecondata dalla giurisprudenza. Nel
caso di specie, non è tuttavia possibile aderire all'inquadramento attoreo, nemmeno con una estensione dell'articolo 1489 c.c.; la fattispecie narrata non
è inquadrabile nel 1489 c.c.. Infatti, anche i casi pubblicistici e “non classici”,
in cui la giurisprudenza ha individuato ipotesi ex 1489 c.c., sono solo quelli, tali da rappresentare un vero e proprio vincolo al godimento, come ad esempio edificio senza concessione edilizia.
pagina 13 di 27 Alla corta: anche prescindendo dalla infondatezza in fatto, è errato l'inquadramento in diritto della domanda attorea. Già secondo la
prospettazione della parte attrice, si è in presenza di una fattispecie che non può
essere inquadrata nell'articolo 1489 del codice civile: nessun vincolo al godimento;
quanto, piuttosto, la necessità di costi per alcune regolarizzazioni (del tutto
analoghe a sistemazioni di fatto) amministrative.
Il che impone di verificare – sulla base della allegazione di parte attrice – a quale fattispecie in diritto sia riconducibile il presunto vizio del bene. Il che è oggetto della successiva sezione di motivazione.
TRE
Sulla responsabilità ex art. 1490 o 1497 c.c.
Una volta escluso l'inquadramento nell'art. 1489 c.c., nonché dell'esistenza delle difformità catastali e urbanistiche, si può ipotizzare una responsabilità ai sensi dell'art. 1490 c.c. o, anche, dell'art. 1497 c.c. in riferimento alla necessità della presentazione della SCIA in sanatoria e della per Pt_1
ottenere l'autorizzazione all'attività di recupero rifiuti non pericolosi.
Infatti, rilevata la non correttezza di un inquadramento ai sensi dell'articolo
1489 c.c., ben può il giudice, sulla base delle allegazioni in fatto dell'attore, operare una (diversa) qualificazione ai sensi dell'articolo 1490 c.c., ovvero dell'articolo 1497 c.c.. Se pur la parte ha erroneamente qualificato – così
pagina 14 di 27 evitando i limiti di prescrizione e decadenza delle azioni edilizie – la domanda ai sensi dell'articolo 1489 c.c.; rimane ben possibile per il giudice una diversa qualificazione: da mihi factum dabo tibi ius.
La domanda, così ben qualificata, è infondata.
Innanzi tutto, opera l'articolo 1495 c.c..
Come rilevato e tempestivamente eccepito da parte convenuta, è CP_1
decaduta da entrambe le azioni – per il richiamo del 1497, ultimo comma,
c.c., alle medesime modalità di decadenza e prescrizione – in quanto non ha denunciato alla controparte la presenza di vizi entro otto giorni dalla scoperta, né dall'atto di vendita è stato previsto un termine decadenziale diverso.
La vendita è stata conclusa in data 5 luglio 2018, mentre la prima contestazione, eseguita tramite Pec dell'Avv. Rolla, risale al 5 marzo 2019, a quasi un anno di distanza dall'acquisto.
La domanda è dunque infondata – qualificata correttamente come vizio della cosa o, al più, come qualità promessa – per l'operare dell'articolo 1495 c.c.
Anche volendo superare tale questione preliminare, non sussisterebbe la responsabilità di per mancanza di qualità del bene venduto e per CP_2
qualità promessa (cioè la domanda ai sensi dell'articolo 1490 c.c. o 1497 c.c.).
pagina 15 di 27 Ciò in quanto l'idoneità dell'opificio allo svolgimento all'attività svolta da
- che richiedeva l'autorizzazione all'attività di recupero rifiuti non CP_1
pericolosi da parte dell'ARPAE - non può essere considerata una qualità essenziale del bene;
ovvero da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Non
vi è dunque il requisito oggettivo di cui all'articolo 1490 c.c.; in via astratta, la allegazione della parte attrice andrebbe inquadrata nella ipotesi dell'articolo
1490 c.c.; tuttavia, non vi è oggettivamente un vizio tale da integrare i requisiti dell'articolo 1490 c.c.; in breve: la domanda è infondata proprio in fatto.
Allo stesso modo, dall'atto di vendita è chiaro che non vi è alcuna promessa da alla controparte. Non vi è dunque nemmeno la fattispecie CP_2
oggettiva dell'articolo 1497 c.c., mancando promesse di qualsivoglia tipo, nel rogito di acquisto.
Oltre alla inesistenza del requisito oggettivo – sia dell'articolo 1490 sia dell'articolo 1497 c.c. – le parti hanno escluso la garanzia (1490, secondo comma, c.c.).
Dunque, anche se non operasse l'articolo 1495 c.c., anche se i vizi effettivamente avessero oggettivamente le caratteristiche descritte dall'articolo 1490 c.c., le parti hanno pattuito la esclusione della garanzia. Ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1490 c.c.
pagina 16 di 27 I beni oggetto di vendita erano stati trasmessi con la clausola del “visto e piaciuto”, nella situazione urbanistico/amministrativa, concessoria,
autorizzatoria, edilizia, catastale, ecologico-ambientale, igienico sanitaria, impiantistica e manutentiva in cui l'immobile si trovava.
Si tratta di una clausola che, nel caso di specie, non è una clausola di stile.
Innanzi tutto, ciò risulta dalla piana espressione della clausola, che menziona espressamente le norme del codice civile sui vizi e sulle qualità promesse.
Dunque, non certo di clausola di stile si tratta;
già dalla analisi letterale della clausola (1362, primo comma, c.c.).
Va rilevato come la corretta interpretazione del contratto sia appunto nel senso di escludere la responsabilità del venditore per questo tipo di vizi.
Infatti, come è tipico delle società finanziarie, queste acquistano beni per un utilizzo delle società che godono del leasing (utilizzatori). Dunque, tali società, come appunto la odierna convenuta, non si occupano dei profili urbanistici, catastali, dei vizi del bene. Il bene è individuato dal futuro utilizzatore ed il contratto di leasing vede sì acquirente (e successivo cedente)
la società di leasing;
tuttavia, il vero soggetto interessato alla integrità del bene è l'utilizzatore, prima in locazione finanziaria e poi cessionario del bene.
pagina 17 di 27 Così è avvenuto anche in questo caso;
il contesto, oltre alla lettera del negozio giuridico di cui si è detto (1362, primo comma, c.c.), si inquadra nel complesso della negoziazione (1362, secondo comma, c.c.).
La convenuta ha però visto, successivamente, il venir meno del leasing. Ha
allora ceduto il bene;
tuttavia, proprio per questa indifferenza delle società di leasing, rispetto ai beni di cui si occupano, la vendita alla odierna attrice è avvenuta con un patto di esclusione dei vizi;
patto che non può essere messo in dubbio nella sua portata più larga, cioè quella del secondo comma dell'articolo 1490 c.c.
Inoltre, opera anche la esclusione di cui all'articolo 1491 c.c.
E valga il vero.
Tale situazione era ben conosciuta e accettata da avendo la stessa avuto CP_1
accesso ai documenti relativi all'immobile in possesso della venditrice;
effettuato in modo indipendente l'indagine di due diligence in merito all'immobile, ivi inclusa, senza limitazioni, la verifica del suo stato di fatto e di diritto e avendo avuto accesso all'immobile, con la possibilità di visionarlo e di ispezionarne lo stato di fatto e di diritto.
L'attrice aveva infatti dichiarato in atto “di essere edotta che la presente compravendita viene fatta con la clausola "visto e piaciuto", con esclusione, senza
alcuna limitazione, di ogni garanzia della Parte Venditrice, relativa ad eventuali
pagina 18 di 27 vizi o mancanza di qualità del compendio immobiliare (e relativi impianti). La
Parte Venditrice non presta pertanto le garanzie di cui agli artt. 1490, 1491 e
1497 del Codice Civile…”.
Tale clausola non può essere in alcun modo considerata di stile, a differenza di quanto affermato da quale clausola di limitazione ai sensi dell'articolo CP_1
1490, ultimo comma, c.c.; di ciò si è detto sopra. Inoltre, proprio per gli avvenuti controlli effettuati dalla stessa e la dichiarazione presente nel rogito,
opera la esclusione dell'articolo 1491 c.c.; erano conosciuti, erano quanto meno conoscibili, parametrando la ordinaria diligenza al tipo di soggetto
(impresa acquirente).
QUATTRO
Sintesi della decisione
Nella sezione DUE di motivazione si è esclusa la applicabilità dell'articolo
1489 c.c.
In una prima parte della sezione (pp. 9 ss.), si è rilevato come già in fatto le allegazioni di parte attrice non siano fondate.
E' soprattutto in diritto (pp. 12 ss.) che la pretesa di ricondurre la domanda attorea all'articolo 1489 c.c. è infondata. Già secondo la allegazione della parte attrice, infatti, non è individuabile alcuna ipotesi di cui all'articolo 1489
c.c.. E' dunque errata la qualificazione della parte attrice, secondo la sua pagina 19 di 27 allegazione;
è come se, ad esempio, fosse individuata una fattispecie di vendita, essa fosse qualificata dallo stesso attore come appalto;
il caso è
analogo, nel senso che la fattispecie in fatto (per quanto infondata anche in fatto) è di vizio della cosa mentre viene erroneamente qualificata dalla attrice come articolo 1489 c.c..
Nella sezione TRE della motivazione, si è affrontata la fattispecie, nella sua corretta qualificazione giuridica (che non è quella di cui a 1489 c.c.), cioè come vizio della cosa o qualità promessa.
Anche sotto tale prisma, la domanda attorea è manifestamente infondata.
Innanzi tutto, come a p. 15, la denuncia fu tardiva;
dunque, la domanda non trova ingresso, per la norma di cui all'articolo 1495 c.c., applicabile sia alla fattispecie delle azioni edilizie (1490 c.c.) sia a quella di cui all'articolo 1497
c.c., per l'espresso richiamo dell'articolo 1497, ultimo comma, c.c.
Non sussistono poi (da p. 15, in fine, fino a p. 16) i requisiti di cui all'articolo
1490 c.c.: tale norma non consente la azione per ogni vizio ma solo per vizi aventi la importanza di cui a tale norma;
né vi fu alcuna promessa nell'atto.
Pertanto, non sussistono nemmeno sul piano oggettivo – oltre al profilo della decadenza – i presupposti per le azioni edilizie e per la azione da qualità promesse.
pagina 20 di 27 Sempre restando nell'ambito degli artt. 1490 e 1497 c.c., si è poi rilevato, nella medesima sezione di motivazione, che non solo non fu promesso alcunché (1497 c.c.) ma anche la garanzia di legge (1490 c.c.) fu esclusa, come
è consentito dall'articolo 1490, secondo comma, c.c. La clausola di esclusione
– si è detto (p. 17 ss.) – non è punto di stile. La circostanza che siano menzionate proprio le regole sui vizi esclude una clausola di stile. Il che, sul piano del contesto generale, si inquadra nella usuale condotta delle società
finanziarie, dedite al leasing.
Si è poi detto che opera anche la esclusione di cui all'articolo 1491 c.c. (p. 18).
La domanda vede dunque plurimi profili di infondatezza; qualsiasi sia il prisma con cui è esaminata, la domanda non è fondata.
CINQUE
Sulle spese e sulla temerarietà della lite
Le spese seguono la soccombenza. Si fa riferimento alle spese c.d. ordinarie,
cioè quelle di cui all'articolo 92 c.p.c.
Occorre, in via ufficiosa, condannare la parte opponente al pagamento di ulteriori somme, ai sensi dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile.
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente pagina 21 di 27 collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è estremamente sintetica,
soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie: a) una condotta qualificata (mala f.
o colpa grave); b) un evento (danno); c) una distinzione fra parte della
fattispecie che opera istanza di parte e una liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta
qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit., non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito,
di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo pagina 22 di 27 96 codice di procedura civile. Il che ha anche una funzione garantistica;
così da contenere la condanna di cui all'articolo 96 c.p.c. a casi, pur non tipici,
caratterizzati da tale requisito.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave,
interpretate come subito oltre. Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto. Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana -
in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile -
non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria
o affermi la veridicità di una sottoscrizione della controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa). Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la pagina 23 di 27 condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa. In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che, proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, vi è sicuramente una condotta processuale di tal fatta.
Prescindendo da profili di mala fede – elemento soggettivo sempre contestabile e di difficile appercezione – deve ritenersi che vi sia stato un suo imprudente, gravemente imprudente, dello strumento processuale.
L'articolo 96 c.p.c. non deve in alcun modo avere una funzione raggelante del diritto di difesa, di rango costituzionale;
è dunque possibile (ed anzi entro certi limiti doveroso) sostenere nelle proprie difese tesi infondate, anche manifestamente infondate.
Nel caso di specie, tuttavia, si è in presenza di una serie di difese, tutte
manifestamente infondate;
il cui susseguirsi e succedersi rende la condotta attorea inquadrabile nella norma di cui ad articolo 96 c.p.c. Ciò è desumibile da numerosi elementi, già analizzati in precedenza e che in questa sede ci si limita ad elencare:
- l'affermazione per cui la planimetria non sarebbe stata conforme allo stato di fatto;
pagina 24 di 27 - la produzione di una DIA non riguardante l'immobile oggetto di causa;
- l'affermazione per cui il diverso numero di subalterno tra l'atto di vendita e la
DIA sarebbe dovuto esclusivamente al cambiamento al catasto dello stesso;
- il non corretto inquadramento della fattispecie nell'articolo 1489 c.c.; così
evitandosi decadenza e prescrizione delle (corrette) azioni edilizie;
- l'avvenuta decadenza delle azioni ex art. 1495 c.c. e 1497 c.c;
- la presenza della clausola “visto e piaciuto” e dunque la presenza anche della non operatività della garanzia ai sensi dell'articolo 1491 c.c.;
- l'espressa esclusione delle garanzie della vendita in capo ad . CP_2
La condotta di parte attrice, che ha costretto la controparte a difendersi in un inutile processo, comporta quindi la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo comma, al pagamento di una somma equitativamente determinata. Nella
prassi di questo Tribunale, la determinazione oscilla fra il terzo dei compensi da avvocato ed il triplo dei compensi. Nel caso di specie – ferma la applicazione dell'articolo 96 c.p.c. a questa ipotesi – si è in presenza di una difesa sì manifestamente infondata che, tuttavia, va ricondotta al livello minimo della “forchetta” della prassi di cui si è detto (poco più di un terzo dei compensi da avvocato).
P.Q.M.
pagina 25 di 27 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3866/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA tutte le domande formulate da Controparte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi;
nonché spese generali pari al quindici per cento della somma che precede e dunque Euro 761,55. Infine, Cassa professionale ed IVA, come per legge in base al regime fiscale e previdenziale di competenza.
3) CONDANNA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. terzo Controparte_1
comma al pagamento ad di una somma Controparte_2
equitativamente determinata nella misura di Euro 1.750,00; somma totale omnicomprensiva.
4) SI PUBBLICHI.
pagina 26 di 27 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini
numero 1, il giorno 30 aprile 2025
Il giudice
Marco D'Orazi
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