TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, presso lo studio dell'avv. Marco Baroni che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Via Donatello n. 75, presso lo studio dell'avv. Francesco Valsecchi che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20206/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 20206/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio di primo grado
R.G. n. 26424/2021, promosso dalla stessa nei confronti della (in Controparte_1
seguito per brevità anche solo ). Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'istante premesso di essere intestataria della fornitura di energia elettrica presso l'abitazione in
Cerveteri Via Don Minzoni 2 dove abita con i suoi quattro figli, ha chiesto di accertarsi la responsabilità della convenuta per avere incautamente le potenziato la fornitura di energia elettrica causando danni anche morali ad essa attrice e alla sua famiglia nonché alle apparecchiature elettriche ed ha chiesto la condanna al risarcimento nella misura di euro 4000,00. L'attrice ha dedotto di essere stata costretta a causa delle proprie condizioni economiche a richiedere in data 07/05/2021 una rateizzazione per il pagamento delle fatture relative alla fornitura regolarmente accordato, e di avere altresì formulato nella stessa occasione una richiesta di rateizzazione anche per le successive fatture non concesso dalla convenuta. Essa tuttavia non provvedeva a pagare la fattura n. ….. di euro 101,71 con scadenza al 29/05/2020 e riceveva in data 21/06/2020 la lettera di diffida da parte della società convenuta a pagare entro 40 giorni, con preavviso di sospensione e risoluzione del contratto. In data
27/7/2020 l'attrice pagava la somma di euro 74,54 per il saldo della fattura n…. con scadenza al
28/07/2020 e la somma di euro 23,25 per il rateo del piano di rateizzazione. Ciò nonostante in data
06/08/2020 la convenuta provvedeva a depotenziare l'erogazione di energia a fronte del mancato pagamento della fattura n. …. con scadenza al 29/05/2020. Nonostante le reiterate richieste di ripristino della normale fornitura, comunicava che il depotenziamento Controparte_1
era stato conseguenza del tardivo pagamento della fattura eseguito solo il 27/07/2020, precisando di aver richiesto il ripristino della fornitura data 11/08/2020. In seguito al depotenziamento della fornitura l'attrice e la sua famiglia avevano subito gravi danni per non aver potuto utilizzare gli elettrodomestici, il boiler per l'acqua calda, il piano di induzione per cucinare oltre al danneggiamento del frigorifero che doveva essere sostituito con uno nuovo al costo di euro 609,96 e dell'impianto di videosorveglianza del valore attuale di circa euro 700,00.
Costituitosi il contraddittorio la società convenuta ha contestato la domanda deducendo di aver emesso in data 8 marzo 2020 la fattura n. … per euro 119,09 e in data 09/05/2020 la fattura n. … per euro 101,71. Con comunicazione del 05/06/2020 essa aveva quindi accolto la richiesta dell'attrice di rateizzazione dell'importo di euro 101,09 quale debito residuo della fattura. In data 16 giugno 2020 pagina 2 di 7 non pervenendo il pagamento della fattura n. … per euro 101,71 con scadenza 29 maggio 2020, la convenuta aveva inviato la lettera di diffida con invito a fornire a mezzo fax la prova del pagamento entro il 26 luglio 2020. Persistendo la morosità essa aveva chiesto il depotenziamento della somministrazione che era stato eseguito in data 6 agosto 2020………. La società convenuta contestava inoltre i danni richiesti.”.
§ 3. — L'adito Giudice di Pace con detta sentenza ha così deciso: “Condanna Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di della somma di euro 200
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo compensa le spese del giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di appello, contrariis reiectis, confermata la responsabilità della nella persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, per avere incautamente (poiché a fronte di una modestissima morosità di soli € 101,71) ed illegittimamente (poiché senza titolo) depotenziato la fornitura di energia elettrica presso l'unità immobiliare di proprietà della NO sita in Cerveteri (Roma), Via Parte_1
Don Minzoni n. 2 – causando a questa ed ai suoi quattro figli minori con lei conviventi enormi disagi – condannare la stessa a risarcire la NO di tutti i danni da questa patiti, anche Parte_1 psicologici e morali, nella misura complessiva pari ad € 4.000,00, o in quella maggiore o minore che si dovesse accertare e determinare in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio, atteso il fatto che il giudizio di primo grado si concludeva, sul punto, con la compensazione integrale tra le parti.”.
§ 5. — L'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, per i motivi esposti nel presente atto, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, rigettare l'impugnazione proposta dalla Sig.ra nei Parte_1
confronti di perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e Controparte_1 comunque non provata. Il tutto, con vittoria di spese di lite”.
§ 6. — Nel merito l'appello si articola in un due motivi.
§ 6.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “violazione dell'art. 1218 c.c.; errata valutazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile;
difetto di motivazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Quanto danno non patrimoniale consistente nel disagio subito per il depotenziamento dell'energia, si osserva che l'attrice, con comunicazione del giorno 8
pagina 3 di 7 agosto 2020 contestò di non poter liberamente utilizzare il piano ad induzione per cucinare con un altro elettrodomestico acceso e l'impossibilità di utilizzare la lavatrice oltre che lo scongelamento dei beni conservato in frigorifero. Ciò posto si osserva che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lezione che non costituisce danno in una re ipsa bensì danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass
21649/21).
Pertanto, tenuto conto della limitata durata del depotenziamento (dal giorno 6 al giorno 11 agosto) e della contenuta entità delle conseguenze lamentate dall'attrice, per il ristoro può ritenersi congrua la somma di euro 200 da porsi a carico della convenuta oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo”.
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado, dopo avere accertato come illegittimo il depotenziamento della fornitura, con il conseguente obbligo risarcitorio a carico della convenuta
“valutava il danno risarcibile in favore della NO solo nella misura di € 200,00 Parte_1
complessivi (nonostante il fastidio si fosse protratto per 5 giorni ed avesse coinvolto tutta la famiglia composta, oltreché dalla stessa odierna appellante, dai suoi quattro figli minori conviventi) <<tenuto conto della limitata durata del depotenziamento (dal giorno 6 al 11 agosto) e contenuta entità delle conseguenze lamentate>> (pagina 3 della sentenza) ma, ciò, senza però fornire alcuna adeguata motivazione”.
Il motivo non coglie nel segno.
Va innanzitutto evidenziato che, come correttamente eccepito dall'appellata, dall'atto di citazione in primo grado si evince che abbia agito solo in proprio e non anche in qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà sui 4 figli minori (cfr. atto di citazione in primo grado).
Ne deriva che il disagio patito per il depotenziamento va valutato e quantificato solo con riferimento alla persona dell'attrice.
Occorre inoltre ricordare in diritto che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218
c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass.
Civ. n. 21140/2007).
pagina 4 di 7 Ebbene, a fronte della allegazione di parte attrice, peraltro indimostrata, relativa al fatto di non aver potuto “utilizzare insieme i vari apparecchi elettrodomestici di casa, dal frigorifero alla lavastoviglie, dalla lavatrice al boiler per l'acqua calda e, ancora, al piano di cottura ad induzione” (cfr. atto di citazione, pag. 3), la valutazione equitativa del Giudice di Pace, che ha liquidato il risarcimento per il danno non patrimoniale patito dall'attrice in € 200,00, tenendo conto della durata del depotenziamento e della contenuta entità delle conseguenze lamentate, appare adeguata alle circostanze del caso concreto, che sono state caratterizzate dalla avvenuta riduzione della fornitura di energia per 5 giorni e dal fatto che tale evento aveva causato il limitato disagio costituito dall'impossibilità di utilizzare due elettrodomestici contemporaneamente.
Né risulta che vi sia carenza di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il Giudice a quo dato conto del proprio convincimento che ha portato a una decisione corretta sul piano giuridico.
§ 6.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “violazione dell'art. 2043 c.c.; mancata valutazione dei documenti di parte;
difetto e/o contraddittorietà di motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “in ordine ai danni materiali, si osserva che l'attrice non ha fornito alcuna prova del danneggiamento del frigorifero, insufficiente la fattura di acquisto del frigorifero nuovo in data 30/09/2020, né ha provato di essere stata in possesso di un impianto di videosorveglianza, inidonea la copia della pagina Internet di con indicazione del CP_3 relativo prezzo. Nulla può pertanto riconoscersi a titolo di danno materiale.”.
Sostiene l'appellante che “… senza dovere ricorrere ad ulteriori fonti di prova, il danno ad un elettrodomestico in conseguenza di uno sbalzo di tensione elettrica e/o, proprio come nel caso de quo, in conseguenza di un costante (per alcuni giorni) depotenziamento di fornitura elettrica è pacificamente dimostrato proprio in quanto trattasi di macchine che sono costantemente performanti e costantemente in uso, sicché anche (soltanto) la fattura d'acquisto del nuovo apparecchio – che altrimenti non avrebbe avuto luogo – è invece sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno;
ciò per quanto concerne il frigorifero. Analogamente, sebbene non via sia alcuna fattura che dimostri come la
NO abbia poi acquistato un nuovo impianto – ed in effetti si conferma che la Parte_1 odierna appellante non si curava di sostituire l'impianto danneggiato, non avendo le risorse economiche per potervi provvedere – anche per quanto concerne il lamentato danno all'impianto di videosorveglianza può ritenersi certamente verosimile che sia stato irrimediabilmente danneggiato a causa del depotenziamento elettrico”.
Anche questo motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 7 Invero, in ossequio al principio generale della causalità giuridica di cui al citato art. 1223 c.c., solo i danni effettivamente subiti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili.
Ne consegue che il danno lamentato ai propri elettrodomestici a causa del depotenziamento della somministrazione di energia – e non certo a causa di uno “sbalzo” di tensione elettrica dedotto dall'appellante ma non riscontrato dal Giudice a quo, il quale, nella sentenza appellata, parla solo di
“depotenziamento” – non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato.
Tanto non ha fatto la che, come rilevato dal Giudice di Pace, si è limitata a dimostrare di aver Pt_1
acquistato un frigorifero, mediante l'allegazione del relativo scontrino (cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di primo grado) e non ha nemmeno offerto prova idonea dell'acquisto dell'impianto di videosorveglianza, essendosi limitata a depositare un semplice preventivo (cfr. doc. n. 7 CP_3
accluso al fascicolo di primo grado) ma non ha provato in alcun modo che i suddetti elettrodomestici fossero stati effettivamente danneggiati dall'evento in questione.
Né può ritenersi che la convenuta in primo grado avesse contestato tali circostanze in maniera generica, avendo dedotto sul punto che “controparte si limita a produrre le fatture di acquisto di beni nuovi e non dimostra o tenta di dimostrare alcunché sulle cause che avrebbero determinato il danneggiamento dei beni. Inoltre l'eventuale danno patrimoniale andrebbe commisurato al valore dei beni danneggiati e certamente non al valore di apparecchiature nuove”.
Anche in questo caso non risulta, dunque, che vi sia carenza di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il Giudice a quo dato conto del proprio convincimento che ha portato a una decisione corretta sul piano giuridico.
§ 7. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 8. — Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi fissati dal D.M. 55/2014.
§ 9. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 6 di 7 2. Condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 2.552,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma I bis dell'art. 13, comma I quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della Legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Roma in data 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27177 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, presso lo studio dell'avv. Marco Baroni che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Via Donatello n. 75, presso lo studio dell'avv. Francesco Valsecchi che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20206/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 20206/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio di primo grado
R.G. n. 26424/2021, promosso dalla stessa nei confronti della (in Controparte_1
seguito per brevità anche solo ). Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'istante premesso di essere intestataria della fornitura di energia elettrica presso l'abitazione in
Cerveteri Via Don Minzoni 2 dove abita con i suoi quattro figli, ha chiesto di accertarsi la responsabilità della convenuta per avere incautamente le potenziato la fornitura di energia elettrica causando danni anche morali ad essa attrice e alla sua famiglia nonché alle apparecchiature elettriche ed ha chiesto la condanna al risarcimento nella misura di euro 4000,00. L'attrice ha dedotto di essere stata costretta a causa delle proprie condizioni economiche a richiedere in data 07/05/2021 una rateizzazione per il pagamento delle fatture relative alla fornitura regolarmente accordato, e di avere altresì formulato nella stessa occasione una richiesta di rateizzazione anche per le successive fatture non concesso dalla convenuta. Essa tuttavia non provvedeva a pagare la fattura n. ….. di euro 101,71 con scadenza al 29/05/2020 e riceveva in data 21/06/2020 la lettera di diffida da parte della società convenuta a pagare entro 40 giorni, con preavviso di sospensione e risoluzione del contratto. In data
27/7/2020 l'attrice pagava la somma di euro 74,54 per il saldo della fattura n…. con scadenza al
28/07/2020 e la somma di euro 23,25 per il rateo del piano di rateizzazione. Ciò nonostante in data
06/08/2020 la convenuta provvedeva a depotenziare l'erogazione di energia a fronte del mancato pagamento della fattura n. …. con scadenza al 29/05/2020. Nonostante le reiterate richieste di ripristino della normale fornitura, comunicava che il depotenziamento Controparte_1
era stato conseguenza del tardivo pagamento della fattura eseguito solo il 27/07/2020, precisando di aver richiesto il ripristino della fornitura data 11/08/2020. In seguito al depotenziamento della fornitura l'attrice e la sua famiglia avevano subito gravi danni per non aver potuto utilizzare gli elettrodomestici, il boiler per l'acqua calda, il piano di induzione per cucinare oltre al danneggiamento del frigorifero che doveva essere sostituito con uno nuovo al costo di euro 609,96 e dell'impianto di videosorveglianza del valore attuale di circa euro 700,00.
Costituitosi il contraddittorio la società convenuta ha contestato la domanda deducendo di aver emesso in data 8 marzo 2020 la fattura n. … per euro 119,09 e in data 09/05/2020 la fattura n. … per euro 101,71. Con comunicazione del 05/06/2020 essa aveva quindi accolto la richiesta dell'attrice di rateizzazione dell'importo di euro 101,09 quale debito residuo della fattura. In data 16 giugno 2020 pagina 2 di 7 non pervenendo il pagamento della fattura n. … per euro 101,71 con scadenza 29 maggio 2020, la convenuta aveva inviato la lettera di diffida con invito a fornire a mezzo fax la prova del pagamento entro il 26 luglio 2020. Persistendo la morosità essa aveva chiesto il depotenziamento della somministrazione che era stato eseguito in data 6 agosto 2020………. La società convenuta contestava inoltre i danni richiesti.”.
§ 3. — L'adito Giudice di Pace con detta sentenza ha così deciso: “Condanna Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di della somma di euro 200
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo compensa le spese del giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di appello, contrariis reiectis, confermata la responsabilità della nella persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, per avere incautamente (poiché a fronte di una modestissima morosità di soli € 101,71) ed illegittimamente (poiché senza titolo) depotenziato la fornitura di energia elettrica presso l'unità immobiliare di proprietà della NO sita in Cerveteri (Roma), Via Parte_1
Don Minzoni n. 2 – causando a questa ed ai suoi quattro figli minori con lei conviventi enormi disagi – condannare la stessa a risarcire la NO di tutti i danni da questa patiti, anche Parte_1 psicologici e morali, nella misura complessiva pari ad € 4.000,00, o in quella maggiore o minore che si dovesse accertare e determinare in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio, atteso il fatto che il giudizio di primo grado si concludeva, sul punto, con la compensazione integrale tra le parti.”.
§ 5. — L'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, per i motivi esposti nel presente atto, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, rigettare l'impugnazione proposta dalla Sig.ra nei Parte_1
confronti di perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e Controparte_1 comunque non provata. Il tutto, con vittoria di spese di lite”.
§ 6. — Nel merito l'appello si articola in un due motivi.
§ 6.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “violazione dell'art. 1218 c.c.; errata valutazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile;
difetto di motivazione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Quanto danno non patrimoniale consistente nel disagio subito per il depotenziamento dell'energia, si osserva che l'attrice, con comunicazione del giorno 8
pagina 3 di 7 agosto 2020 contestò di non poter liberamente utilizzare il piano ad induzione per cucinare con un altro elettrodomestico acceso e l'impossibilità di utilizzare la lavatrice oltre che lo scongelamento dei beni conservato in frigorifero. Ciò posto si osserva che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lezione che non costituisce danno in una re ipsa bensì danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass
21649/21).
Pertanto, tenuto conto della limitata durata del depotenziamento (dal giorno 6 al giorno 11 agosto) e della contenuta entità delle conseguenze lamentate dall'attrice, per il ristoro può ritenersi congrua la somma di euro 200 da porsi a carico della convenuta oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo”.
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado, dopo avere accertato come illegittimo il depotenziamento della fornitura, con il conseguente obbligo risarcitorio a carico della convenuta
“valutava il danno risarcibile in favore della NO solo nella misura di € 200,00 Parte_1
complessivi (nonostante il fastidio si fosse protratto per 5 giorni ed avesse coinvolto tutta la famiglia composta, oltreché dalla stessa odierna appellante, dai suoi quattro figli minori conviventi) <<tenuto conto della limitata durata del depotenziamento (dal giorno 6 al 11 agosto) e contenuta entità delle conseguenze lamentate>> (pagina 3 della sentenza) ma, ciò, senza però fornire alcuna adeguata motivazione”.
Il motivo non coglie nel segno.
Va innanzitutto evidenziato che, come correttamente eccepito dall'appellata, dall'atto di citazione in primo grado si evince che abbia agito solo in proprio e non anche in qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà sui 4 figli minori (cfr. atto di citazione in primo grado).
Ne deriva che il disagio patito per il depotenziamento va valutato e quantificato solo con riferimento alla persona dell'attrice.
Occorre inoltre ricordare in diritto che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218
c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass.
Civ. n. 21140/2007).
pagina 4 di 7 Ebbene, a fronte della allegazione di parte attrice, peraltro indimostrata, relativa al fatto di non aver potuto “utilizzare insieme i vari apparecchi elettrodomestici di casa, dal frigorifero alla lavastoviglie, dalla lavatrice al boiler per l'acqua calda e, ancora, al piano di cottura ad induzione” (cfr. atto di citazione, pag. 3), la valutazione equitativa del Giudice di Pace, che ha liquidato il risarcimento per il danno non patrimoniale patito dall'attrice in € 200,00, tenendo conto della durata del depotenziamento e della contenuta entità delle conseguenze lamentate, appare adeguata alle circostanze del caso concreto, che sono state caratterizzate dalla avvenuta riduzione della fornitura di energia per 5 giorni e dal fatto che tale evento aveva causato il limitato disagio costituito dall'impossibilità di utilizzare due elettrodomestici contemporaneamente.
Né risulta che vi sia carenza di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il Giudice a quo dato conto del proprio convincimento che ha portato a una decisione corretta sul piano giuridico.
§ 6.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “violazione dell'art. 2043 c.c.; mancata valutazione dei documenti di parte;
difetto e/o contraddittorietà di motivazione”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “in ordine ai danni materiali, si osserva che l'attrice non ha fornito alcuna prova del danneggiamento del frigorifero, insufficiente la fattura di acquisto del frigorifero nuovo in data 30/09/2020, né ha provato di essere stata in possesso di un impianto di videosorveglianza, inidonea la copia della pagina Internet di con indicazione del CP_3 relativo prezzo. Nulla può pertanto riconoscersi a titolo di danno materiale.”.
Sostiene l'appellante che “… senza dovere ricorrere ad ulteriori fonti di prova, il danno ad un elettrodomestico in conseguenza di uno sbalzo di tensione elettrica e/o, proprio come nel caso de quo, in conseguenza di un costante (per alcuni giorni) depotenziamento di fornitura elettrica è pacificamente dimostrato proprio in quanto trattasi di macchine che sono costantemente performanti e costantemente in uso, sicché anche (soltanto) la fattura d'acquisto del nuovo apparecchio – che altrimenti non avrebbe avuto luogo – è invece sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno;
ciò per quanto concerne il frigorifero. Analogamente, sebbene non via sia alcuna fattura che dimostri come la
NO abbia poi acquistato un nuovo impianto – ed in effetti si conferma che la Parte_1 odierna appellante non si curava di sostituire l'impianto danneggiato, non avendo le risorse economiche per potervi provvedere – anche per quanto concerne il lamentato danno all'impianto di videosorveglianza può ritenersi certamente verosimile che sia stato irrimediabilmente danneggiato a causa del depotenziamento elettrico”.
Anche questo motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 7 Invero, in ossequio al principio generale della causalità giuridica di cui al citato art. 1223 c.c., solo i danni effettivamente subiti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili.
Ne consegue che il danno lamentato ai propri elettrodomestici a causa del depotenziamento della somministrazione di energia – e non certo a causa di uno “sbalzo” di tensione elettrica dedotto dall'appellante ma non riscontrato dal Giudice a quo, il quale, nella sentenza appellata, parla solo di
“depotenziamento” – non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato.
Tanto non ha fatto la che, come rilevato dal Giudice di Pace, si è limitata a dimostrare di aver Pt_1
acquistato un frigorifero, mediante l'allegazione del relativo scontrino (cfr. doc. n. 6 accluso al fascicolo di primo grado) e non ha nemmeno offerto prova idonea dell'acquisto dell'impianto di videosorveglianza, essendosi limitata a depositare un semplice preventivo (cfr. doc. n. 7 CP_3
accluso al fascicolo di primo grado) ma non ha provato in alcun modo che i suddetti elettrodomestici fossero stati effettivamente danneggiati dall'evento in questione.
Né può ritenersi che la convenuta in primo grado avesse contestato tali circostanze in maniera generica, avendo dedotto sul punto che “controparte si limita a produrre le fatture di acquisto di beni nuovi e non dimostra o tenta di dimostrare alcunché sulle cause che avrebbero determinato il danneggiamento dei beni. Inoltre l'eventuale danno patrimoniale andrebbe commisurato al valore dei beni danneggiati e certamente non al valore di apparecchiature nuove”.
Anche in questo caso non risulta, dunque, che vi sia carenza di motivazione nella sentenza impugnata, avendo il Giudice a quo dato conto del proprio convincimento che ha portato a una decisione corretta sul piano giuridico.
§ 7. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 8. — Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi fissati dal D.M. 55/2014.
§ 9. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 6 di 7 2. Condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 2.552,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma I bis dell'art. 13, comma I quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della Legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Roma in data 11/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7