Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026REG.PROV.COLL.
N. 01425/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Piazza, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Seconda, n. 1633/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. IZ IO PA CO e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante è proprietaria di un terreno sito nel Comune di -OMISSIS-, in località -OMISSIS-, Contrada -OMISSIS-, censito al catasto al -OMISSIS-, sul quale, dopo avere ottenuto i necessari titoli abilitativi richiesti dalle vigenti disposizioni normative, è stato realizzato un fabbricato adibito a uso residenziale.
Essendo l’immobile circondato da terreni di proprietà di terzi privi di alcun passaggio diretto sulla strada pubblica, l’appellante, con istanza del 12.10.2022 assunta al prot. n. -OMISSIS-, chiedeva alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento il rilascio del nulla osta paesaggistico occorrente per la realizzazione, all’interno della sua esclusiva proprietà, di un passaggio di collegamento tra il fabbricato e la strada pubblica con annessa area di parcheggio.
Il progetto prevedeva, in particolare, la realizzazione dell’accesso alla strada pubblica mediante un breve percorso carrabile di lunghezza pari a 74 mt senza l’esecuzione di scavi o movimenti di terra ma soltanto con l’utilizzo di “ terra stabilizzata adatta per strade bianche in zone marine ”.
Non essendo, dunque, prevista, in tesi, alcuna modifica della morfologia dei luoghi per consentire l’accesso carrabile al fabbricato, l’appellante riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del chiesto nulla osta.
Sennonché, con nota prot. n. 60.100 del 30.01.2023, la Soprintendenza comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ritenendo che “ il nuovo intervento ricade nel paesaggio locale: 21 "-OMISSIS-” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 21d “Paesaggio delle colline costiere di -OMISSIS-” livello di tutela 2 e 21i “Paesaggio della costa sabbiosa e della scogliera da -OMISSIS-e”, livello di tutela 3;
considerato che all'interno delle aree individuate con il contesto 21d di livello di tutela 2 non è consentito “effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici”; considerato altresì che all'interno delle aree individuate con il contesto 21i di livello di tutela 3 non è consentito “eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.CC.” ed inoltre non è consentito realizzare nuove costruzioni, infrastrutture e reti e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. per la definizione di servizi aggiuntivi volti al miglioramento della fruizione delle aree archeologiche”.
In considerazione che il tipo di intervento proposto, tendente alla realizzazione di una strada poderale con relativo parcheggio, risulta in palese contrasto con le norme di tutela previste nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, si preannuncia la chiusura del procedimento con parere negativo ’.
L’appellante presentava le proprie deduzioni difensive, ma senza esito poiché, con provvedimento del 6 marzo 2023, la Soprintendenza negava il rilascio del chiesto nulla osta, ritenendo che la realizzazione di una strada con annesso parcheggio non fosse ammissibile per contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico che nell’ambito del contesto 21i non consentirebbero la realizzazione di nuove strade e piste.
L’appellante impugnava siffatto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per:
a) assenza di contrasto tra l’opera proposta e le previsioni del Piano Paesaggistico in quanto l’accesso carrabile non potrebbe essere equiparato all’apertura di una strada;
b) irragionevolezza delle previsioni del Piano Paesaggistico ove intese nel senso di precludere la realizzazione di un accesso del fondo sulla strada pubblica;
c) violazione del principio del cd. dissenso costruttivo.
Si opponevano all’accoglimento del ricorso la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Con ordinanza n. 266 del 25 maggio 2023 veniva disposta una verificazione.
Con sentenza n. 1633/2024 pubblicata il 15 maggio 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, dopo avere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva la Presidenza della Regione Siciliana, dichiarava in parte irricevibile il ricorso, rigettandolo per il resto e condannando l’appellante alle spese processuali liquidate in favore dell’Amministrazione Regionale in € 2.000,00 oltre oneri accessori se dovuti e spese di verificazione.
Con l’appello notificato e depositato in data 11 dicembre 2024 si domandava la riforma della predetta decisione, criticandone le conclusione e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di illegittimità dedotti avverso il provvedimento impugnato con il ricorso al T.A.R..
Si costituiva l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana opponendosi all’accoglimento dell’appello.
L’appellante depositava una memoria di replica.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la causa veniva rinviata al merito su richiesta dell’appellante.
All’udienza del 15 maggio 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti in causa, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
I.1. Con il proposto appello, si lamenta l’erroneità della decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso, rigettandolo per il resto.
I.1.1. Nessuna contestazione è stata invece dedotta in ordine alla disposta estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione Siciliana per difetto di legittimazione passiva.
I.2. Pertanto, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza appellata in relazione al capo con il quale è stata estromessa la Presidenza della Regione Siciliana.
II. – Il primo motivo di appello: l’irricevibilità del secondo motivo di ricorso.
II.1. Con il primo motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentava l’illegittimità delle prescrizioni del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento contemplate dall’art. 41 delle N.T.A. nella parte in cui impedivano la realizzazione del percorso carrabile all’interno della proprietà dell’appellante.
II.2. Il motivo è stato ritenuto irricevibile poiché il Piano Paesaggistico approvato nel mese di settembre 2021 contemplava delle prescrizioni immediatamente lesive.
II.2.1. Secondo il T.A.R., infatti, ‹ i. la concessione edilizia, rilasciata al sig. -OMISSIS- (dante causa mortis causa della ricorrente) risale al 2002 e l’autorizzazione al completamento dei lavori risale, a sua volta, al 2006 (cfr. i documenti allegati alle osservazioni endoprocedimentali di cui all'all. 5 di parte ricorrente). Entrambe, dunque, sono state rilasciate in epoca antecedente (anche) l’adozione del piano paesaggistico della provincia di Agrigento;
ii. la ricorrente risulta essere subentrata iure hereditatis al sig.-OMISSIS-a seguito del suo decesso, intervenuto l’11 gennaio 2014 (cfr. la dichiarazione di successione, sempre all’interno del menzionato all. 5);
iii. quest’ultima, dunque, quantomeno al momento dell’approvazione del piano (settembre 2021) era già proprietaria dell’immobile in questione;
iv. in tale ultimo momento si poneva chiaramente la questione dell’accesso carrabile al fondo, che era fortemente limitata dalle previsioni del Piano paesaggistico (al riguardo, cfr. infra): come dichiarato con la memoria del 2 marzo 2024 della difesa erariale, non contestata sul punto: 1. nel 2011 sarebbe stata costruita una strada abusiva di accesso (dunque realizzata in epoca in cui era ancora vivente il dante causa della ricorrente); 2. tale stradella sarebbe stata demolita nel 2015 (dunque, in epoca in cui la ricorrente era già subentrata al sig. -OMISSIS-).
Ne discende che l’atto di pianificazione si è posto, nei confronti della ricorrente, come immediatamente lesivo (quantomeno) dal momento della sua approvazione, in quanto a quell’epoca la ricorrente non solo era titolare dell’immobile, ma non aveva (più) la possibilità di un accesso carrabile allo stesso, tenuto conto dell’intervenuta rimessione in pristino della stradella abusiva realizzata nel 2011 ›.
II.3. L’appellante contesta la decisione del T.A.R. poiché la lesività delle richiamate disposizioni generali non poteva assumersi al momento dell’approvazione del Piano Paesaggistico, ma solo allorché la Soprintendenza ai BB.CC.AA. ha espresso il parere di diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta rispetto a un progetto che:
a) non prevede opere fisse;
b) non prevede alcun movimento terra nella zona con livello di tutela 3;
c) non emerge dal piano di campagna, e segue il naturale pendio del terreno.
II.4. Il motivo è fondato.
II.4.1. È noto che nel giudizio amministrativo non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio, espressamente dedotto e argomentato, in favore di chi agisce in giudizio, poiché l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde a una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene a uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 13 dicembre 2022, n. 10922; Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2022, n. 6001; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 265).
II.4.2. Precisamente, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che, nell'ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l'interesse al ricorso integrano condizioni dell'azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della vertenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
II.4.3. E invero, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014, n. 9, ha sancito che « in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1 della Costituzione (ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall'art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale ».
II.4.4. Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è, dunque, caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 20 ottobre 1997 n. 1210; Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855; ma si veda anche Cassazione civile, sez. un., 2 novembre 2007, n. 23031, secondo cui l'interesse a ricorrere deve essere non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto – e non ipotetico o virtuale – per fornire una prospettiva di effettivo vantaggio).
II.4.5. Il che è coerente con la funzione assolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte, ispirati al principio della domanda e al suo corollario rappresentato dal principio dispositivo (cfr. Cass., sezioni unite, 22 aprile 2013, n. 9685; Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2015, n. 4228; Cassazione civile, sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542).
II.4.6. Peraltro, siffatta impostazione è stata confermata e ribadita dall’art. 34, comma 3, e dall’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a. (Consiglio di Stato, A.P. 4/2018).
II.4.7. In conclusione, l'interesse all'azione deve essere: a) personale, ossia attinente al ricorrente; b) concreto o diretto, nel senso che la lesione deve provenire direttamente dal provvedimento impugnato o dal comportamento oggetto del giudizio; c) attuale, a tal fine occorrendo che la lesione dello stesso: c1) sia già avvenuta; c2) non necessiti dell'adozione di provvedimenti successivi; c3) non sia dipendente da eventi futuri e incerti; c4) sia suscettibile di essere sanata dalla sentenza; c5) sussista anche solo al momento della decisione (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 581/2021).
II.5. Con riguardo al caso in esame, tutte le caratteristiche qualificative dell’interesse a ricorrere da ultimo richiamate si sono realizzate soltanto con l’emanazione del provvedimento di diniego qui impugnato.
II.5.1. L’art. 41 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico, nella parte in cui prevede per le zone soggette al livello di tutela 3 l’impossibilità di ‘ realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste … ’, contempla, infatti, una prescrizione non immediatamente lesiva degli interessi dell’appellante, escludendo la possibilità che sulle aree in questione possano costruirsi strade aperte al pubblico, ma non anche strade interne a uso esclusivo del proprietario del fondo nel quale sono realizzate.
II.5.2. Come noto, nei confronti di atti aventi valenza regolamentare occorre tenere conto della distinzione tra regolamenti c.d. “ volizioni-preliminari ” che, in quanto caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche non immediatamente incidenti sulla sfera giuridica del destinatario, a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro, e i regolamenti c.d. “ volizioni-azioni ” che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario.
II.5.3. Soltanto in quest'ultimo caso può valere la regola dell'onere di immediata impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 14/02/2005, n. 450) e la conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso con il quale si impugni il regolamento soltanto successivamente, in via congiunta con il relativo provvedimento applicativo di diniego di autorizzazione o concessione (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 12.6.1984, n. 455).
II.5.4. I regolamenti possono (nel senso che devono) essere oggetto di autonoma e immediata impugnazione solo quando siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata, una concreta, attuale e definitiva lesione dell'interesse di un determinato soggetto; se, invece, la lesione deriva dall'atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo che, esso solo, rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto (Consiglio di Stato, sez. IV, 12.10.1999, n. 1558; 27.7.1987, n. 449).
Soprattutto, ciò risponde a un’esigenza di effettività di tutela – non solo del primo soggetto che, in ordine temporale, incappa in una disposizione generale e astratta idonea a generare una lesione nelle sfere dei soggetti nei cui confronti essa potrà trovare applicazione, ma anche – di tutti coloro che, in ogni tempo successivo, incapperanno in dinieghi o in provvedimenti restrittivi dell’amministrazione conseguenti alla disposizione introdotta: giacché ogni estensione dell’onere d’impugnazione immediata si risolve in una sostanziale limitazione di tutela per tutte le situazioni future, stante che nessun destinatario di una disposizione generale è normalmente in grado di immaginare tutto ciò che potrà voler fare in futuro, lui stesso ovvero ogni suo successivo avente causa, della cosa rispetto alla quale l’atto generale è idoneo a indurre future limitazioni o preclusioni di godimento.
Sicché la regola generale dell’impugnabilità differita – unitamente all’atto applicativo che concretizza e attualizza la lesione, che pur sia già insita in un atto generale anteriore – è espressione di un principio di civiltà giuridica volto ad ampliare l’effettività della tutela del cittadino rispetto agli atti illegittimi: ciò che dunque induce a interpretare restrittivamente i casi in cui il cittadino sia gravato dall’onere di immediata impugnazione di un atto generale.
II.5.5. Nel caso in esame, non si coglie nella richiamata prescrizione dell’art. 41 N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento un’immediata, chiara e definitiva lesività degli interessi dell’appellante, essendo il divieto ivi previsto limitato alla realizzazione di strade pubbliche o aperte al pubblico, ma non necessariamente anche di strade private.
II.5.6. È soltanto con il provvedimento impugnato, infatti, che l’appellante ha percepito la lesività della predetta N.T.A., in funzione dell’interpretazione seguita dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.
II.5.7. Il ricorso in prime cure dell’appellante non era, pertanto, irricevibile.
III. – Il secondo motivo di appello: l’illegittimità delle previsioni del Piano Paesaggistico.
III.1. Con il secondo motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. nella parte in cui, dopo avere dichiarato irricevibile il secondo motivo di ricorso, ritiene, comunque, infondate le doglianze formulate avverso le N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento.
III.2. Il T.A.R. ha affermato, infatti, che ‹ le prescrizioni di Piano, nella parte in cui non consentono l’accesso carrabile all’immobile della ricorrente tramite la creazione di una nuova strada (su cui, cfr. infra):
- da un lato, non precludono tout court l’accesso al fondo, per il quale c’è un varco sulla strada pubblica (cfr. p. 11 della verificazione);
- dall’altro, non escludono la possibilità di realizzare un camminamento o, comunque, di una servitù di passaggio (anche coattiva) sulla strada del fondo limitrofo, con annesso camminamento che consenta un più agevole accesso all’immobile di parte ricorrente.
Dunque, anche a voler prescindere dall’intervenuta inoppugnabilità delle disposizioni in questione, queste ultime non appaiono atteggiarsi in modo sproporzionato nei confronti della ricorrente, alla quale è semplicemente preclusa la possibilità di realizzare nuova viabilità carrabile (di diverse decine di metri) all’interno del proprio fondo. Non certo di accedere all’immobile di sua proprietà ›.
III.3. L’appellante contesta la decisione del T.A.R. poiché l’art. 41 N.T.A. precluderebbe la realizzazione di strade e non di accessi carrabili e o vialetti interni a un fondo per consentire l’accesso al medesimo fondo dalla strada pubblica già esistente.
III.3.1. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., l’immobile sarebbe inaccessibile per mancanza di accesso percorribile sia carrabile che pedonale.
III.4. Il motivo è fondato.
III.4.1. Come evidenziato con riguardo al motivo precedente, l’art. 41 N.T.A. – che diversamente sarebbe da considerare illegittimo, e andrebbe dunque annullato in parte qua , per il principio di conservazione degli atti giuridici che induce a presceglierne un’interpretazione conforme ai principi generali – deve essere inteso in senso ostativo alla realizzazione di strade aperte al pubblico, ma non anche di mere strade interne realizzate con modalità paesaggisticamente non impattanti, a siffatto esito dovendosi pervenire in virtù di una lettura complessiva e teleologica della disposizione in questione che, infatti, non consente di:
“ - attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili esclusi quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica ”.
III.4.2. L’unico scopo legittimo, e dunque possibile, dell’art. 41 N.T.A. è perciò quello di evitare la realizzazione di opere che possano alterare non soltanto il paesaggio, ma anche e soprattutto il carico urbanistico mediante la creazione di insediamenti abitativi prima non esistenti.
III.4.3. Nel caso in esame, l’opera prospettata dall’appellante non ricade in nessuno dei predetti divieti poiché: a) non aumenta il carico urbanistico, considerato che l’immobile adibito ad abitazione civile è già ivi esistente; b) non favorisce la circolazione del traffico veicolare, trattandosi di una strada privata interna al proprio fondo e non di una strada pubblica o aperta al pubblico; c) non sembra alterare neanche il paesaggio, non essendo previste trivellazioni o movimentazioni del terreno o più in generale opere visibili di sopraelevazione dal fondo o di consolidamento del terreno da calpestare.
III.4.4. Pertanto, la motivazione costituente fondamento dell’impugnato provvedimento di diniego della chiesta autorizzazione paesaggistica deve ritenersi erronea, poiché la realizzazione di un percorso carrabile, destinato all’utilizzo privato ed esclusivo dei proprietari del fondo, non può essere assimilabile all’apertura di “ strade o piste ”, non essendo siffatta opera in contrasto con il livello di tutela in quanto inidonea a pregiudicare la pubblica fruizione del paesaggio e determinare l’aumento del traffico veicolare nella zona, in conformità al generale principio interpretativo del minimo mezzo.
III.5. Il motivo deve, dunque, essere accolto.
IV. – Il terzo motivo di appello: sulla nozione di strada.
IV.1. Con il terzo motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. con riguardo al primo motivo di ricorso con il quale si lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per erronea interpretazione della nozione di strada di cui all’art. 41 N.T.A.
IV.2. L’appellante contesta la conclusione alla quale è pervenuto il T.A.R. ritenendo che il divieto contemplato dall’art. 41 N.T.A. sia riferibile soltanto alle strade aperte al pubblico e non anche alle strade private.
IV.3. Il motivo è fondato per le medesime ragioni esplicitate con riguardo al precedente motivo di appello, sempre condizionatamente alla minimizzazione dell’impatto visivo della strada privata.
V. – Il quarto motivo di appello: la valutazione di soluzioni alternative.
V.1. Con il quarto motivo di appello si contesta la decisione assunta dal T.A.R. con riguardo al terzo motivo di ricorso con il quale si lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per omessa valutazione di soluzioni alternative da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.
V.2. Il T.A.R. ha ritenuto che all’Amministrazione non poteva muoversi alcun rimprovero per ‹ non aver valutato eventuali soluzioni alternative, idonee a tutelare gli interessi della ricorrente, atteso che il progetto in questione prevedeva – in frontale collisione con le previsioni del pianificatore – la realizzazione di una strada e di un annesso parcheggio.
La radicale impossibilità di realizzare la strada ha fatto venire meno anche la possibilità di realizzare il parcheggio in questione (che avrebbe dovuto essere collocato al termine della strada; cfr. la relazione paesaggistica).
Non solo perché è di palmare evidenza che un parcheggio, a cui non è dato accedere con un veicolo per la mancanza di una strada di collegamento tra quest’ultimo e la pubblica via, sarebbe privo di qualsivoglia utilità.
Ma anche perché la ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a superare la conclusione dell’amministrazione regionale, secondo la quale la realizzazione del parcheggio avrebbe comportato movimenti terra in grado di trasformare i caratteri morfologici e paesistici dell’area, in violazione delle relative prescrizioni di cui al piano paesaggistico (paesaggio 21d, con livello di tutela 2).
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la relazione paesaggistica ha previsto, quanto al parcheggio, che: i. in parte sarebbe stato composto dallo stesso materiale della strada; ii. in parte sarebbe stato realizzato con pavimentazione drenante a geogriglia; iii. lo spazio sarebbe stato delimitato, al di sotto della superficie calpestabile, da opere di contenimento in calcestruzzo armato mentre, al di sopra, sarebbe stato eretto un muretto in roccia ancorato al calcestruzzo sottostante.
Ovviamente resta ferma per la ricorrente la possibilità di individuare soluzioni differenti per un suo più agevole accesso all’immobile. Come, ad esempio, il passaggio dal fondo limitrofo (per il quale – ove fossero sussistenti i relativi presupposti – potrebbe imporre la relativa servitù, anche contro la volontà del proprietario del fondo limitrofo, la cui ipotetica contrarietà è stata meramente riferita al verificatore; cfr. p. 13 della relazione di verificazione), con la realizzazione di un camminamento (che sia tale) fino al proprio immobile ›.
V.3. L’appellante contesta la decisione assunta dal T.A.R. poiché le opere proposte non implicherebbero movimentazione del terreno, alcuna sopraelevazione e sarebbero, quindi, di nessun impatto paesaggistico per la zona.
V.4. Il motivo è fondato.
V.4.1. L’argomentazione del T.A.R. muove dall’erroneo presupposto che la realizzazione di strade private possa essere preclusa dall’art. 41 N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento.
V.4.2. Inoltre, che il progetto proposto dall’appellante non appaia di apprezzabile impatto visivo lo si desume anche dall’esito della verificazione disposta in primo grado.
V.4.3. E invero, secondo quanto relazionato dal nominato verificatore, ‹ Durante le operazioni di rilievo non è stato possibile accedere al fabbricato ed all’area di pertinenza dello stesso in quanto il fondo risultava essere interamente recintato, nella parte alta dello stesso, con paletti e rete metallica, ed il raggiungimento dall’accesso confinante con la strada pubblica risultava altamente difficoltoso per l’assenza di una via percorribile e per il notevole dislivello da superare.
Si è potuta raggiungere la parte alta del fondo grazie all’accesso consentito dal proprietario del lotto limitrofo sulla quale è presente una strada sterrata che non ha comunque permesso di raggiungere il fabbricato in oggetto per la presenza, come detto sopra, di una recinzione metallica sull’intero perimetro del fondo in esame, posta inoltre a protezione di un salto di quota di diversi metri. Tale salto di quota, nell’ipotesi di un eventuale e possibile collegamento tra il fabbricato in esame ed il percorso esistente che giunge a valle fino alla pubblica strada, richiederebbe la realizzazione di rilevanti opere di movimento terra e di sostegno.
La parte ricorrente, in tale sede, dichiarava che il proprietario del fondo limitrofo, ove insiste il percorso di cui sopra, ha manifestato espressamente la volontà di non voler concedere alcuna servitù di passaggio per il raggiungimento del fabbricato ›.
V.4.4. Dopo di che, nelle sue conclusioni, ‹ Il tecnico verificatore ha constatato la mancanza di un accesso attualmente esistente e percorribile per raggiungere il fabbricato in esame. Lo stesso ha constatato, inoltre, la difficoltà di raggiungimento dal percorso carrabile presente sul vicino fondo, precisando inoltre, come dichiarato in sede di sopralluogo dalla parte ricorrente, la volontà del proprietario del medesimo fondo a non voler concedere servitù bonaria di passaggio. A parere dello scrivente, quindi, dopo avere altresì visionato e valutato gli elaborati progettuali già depositati presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, si ritiene che soluzione ivi proposta sia quella tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, nonché la meno invasiva dal punto di vista paesaggistico, non richiedendo la effettuazione di rilevanti opere di movimento terra e di sostegno ›.
V.4.5. Da quanto accertato in sede di verificazione può, dunque, desumersi che l’opera proposta dall’appellante sia necessaria e che non incida in modo significativo sul paesaggio. Peraltro, quand’anche incidesse, non potrebbe ritenersi illegittima, non essendo possibile inibire al proprietario l’accesso al proprio fondo, a meno di non realizzare una non consentita espropriazione sostanziale.
Vale anche qui richiamare il surricordato principio esegetico del minimo mezzo, unitamente peraltro a quello generale di proporzionalità che deve rispettarsi nell’esercizio di ogni attività amministrativa.
V.4.6. Non ostando alla realizzazione del proposto progetto l’art. 41 N.T.A., il provvedimento di diniego impugnato deve ritenersi illegittimo.
V.5. Il motivo è, quindi, fondato come l’intero appello che, pertanto, deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
VI. – L’effetto conformativo.
VI.1. Dall’accoglimento dell’appello discende per l’Amministrazione l’obbligo di riesaminare l’istanza dell’appellante, senza poter addurre a giustificazione di un eventuale futuro e ulteriore diniego le medesime ragioni che hanno motivato il provvedimento in questa sede impugnato e annullato, nonché conformemente ai principi espressi in questa sentenza.
VI.2. Al riguardo il Collegio precisa che, ferma l’astratta possibilità di realizzare la strada privata in questione, l’Amministrazione dovrà adeguatamente valutare la compatibilità con il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento del parcheggio che l’appellante intende realizzare, verificandone tra l’altro la compatibilità con l’uso privato dell’area in questione e con gli interessi pubblici insistenti nella zona, poiché il provvedimento di diniego impugnato era essenzialmente motivato sulla contrarietà dell’art. 41 N.T.A. alla realizzazione di una strada, ma non anche di un’area da adibire a parcheggio (ovviamente solo privato).
VII. – Le spese processuali.
VII.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all’attività difensiva espletata dall’appellante, vanno liquidate in suo favore e a carico dell’Amministrazione Regionale nella misura di € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., come per legge, per il doppio grado di giudizio, con rifusione dei c.u. versati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma la sentenza appellata e in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’appellante, che liquida in relazione al doppio grado di giudizio nella misura complessiva di € 4.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., come per legge e c.u. rifusi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di tutte le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 15 maggio 2025 e 30 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN de SC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
IZ IO PA CO, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ IO PA CO | AN de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.