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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2217/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi: - INGIUNZIONE FIS n. 294-2023 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2922 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7350/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Ric_1 S.r.L., con sede in Castel Volturno (CE) al Indirizzo_1 , impugnò l'ingiunzione fiscale n. 2023/294 notificatale a mezzo pec dal concessionario SO.GE.R.T. SPA, per omesso pagamento dell'IMU anno 2014, sulla base dell'avviso di
Accertamento (Acc.2014 Na.2922 del 09/07/19) emesso dal Comune di Castelvolturno e notificato il
15/09/2021.
Il ricorrente contestò l'atto deducendo:
A) difetto di motivazione;
B) omessa notifica atti presupposti;
C) vizio di esecutorietà;
D) decadenza.
Parte contribuente effettuò anche il disconoscimento delle copie.
Si costituì il Concessionario chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l'adeguata motivazione dell'atto e contestando la decadenza lamentata.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente notificato l'atto presupposto, e ritenendo infondate anche le altre censure.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito il Concessionario, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita: «L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto l'atto presupposto è stato correttamente notificato, e non è maturata alcuna prescrizione e decadenza, e risultano infondate anche le altre censure.
2.1. Non è fondato il motivo di appello relativo all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale anzi contiene gli elementi essenziali per la comprensione in fatto e in diritto della pretesa tributaria, senza che quindi occorra ai fini della compiuta comprensione anche la materiale allegazione degli atti richiamati, anche considerando che il presupposto avviso di accertamento è stato correttamente notificato, consentendo quindi la piena conoscenza delle ragioni della pretesa fiscale.
2.2. Non merita accoglimento il motivo di appello con il quale è lamentata la mancata vidimazione di esecutorietà e la violazione dell'art. 52, lett. d), Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, in base a cui “il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.
Questo Collegio osserva che l'ingiunzione amministrativa non necessita di alcun visto di esecutorietà.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 20148 del 2023 ha chiarito che “l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v. Cass., 24 giugno
2021, n. 18104; Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592) e la sua disciplina, posta dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento, questo, che è stato soppresso dal d.lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, art. 229”.
Orbene, il visto a cui fa riferimento l'appellante è quello previsto dall'art. 52, lett. d), Decreto legislativo del
15/12/1997 n. 446, e riguarda il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.
Nel caso in esame tuttavia non è stata prescelta la riscossione mediante ruolo, ma tramite l'ingiunzione fiscale, per cui la richiamata norma non è applicabile. Viceversa, quando l'ente locale procede alla riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, mediante l'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, non è necessario apporre il visto di esecutività. Infatti, la norma che prevedeva tale visto per l'ingiunzione fiscale, cioè l'art. 2 RD 14/04/1910 n. 639, è stata superata in forza dell'art. 229 del D.Lgs. 51/1998, in base a cui il visto pretorile è stato abolito, e l'ingiunzione deve considerarsi “esecutiva di diritto”.
2.3. È infondato il motivo di appello con cui è lamentata la invalidità della notifica dell'atto presupposto.
Infatti, premesso che è inefficace il disconoscimento delle copie degli atti in quanto non circostanziato e privo di ogni indicazione in merito all'eventuale difformità delle copie rispetto agli originali, l'avviso di accertamento è stato notificato ad Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 (nato il Data_1), la cui qualità è stata indicata nell'atto notificato, presso la sua residenza in Indirizzo_2, 80143 Napoli.
La notifica è avvenuta in 15.9.2021 secondo gli artt. 140 c.p.c. e 60 del DPR 600/73, con deposito dell'atto presso la casa comunale e pubblicazione dal 15/09/2021 al 23/09/2021.
In materia di notificazioni alle persone giuridiche, la modifica dell'art. 145 c.p.c. (legge n. 262/2005) ha equiparato il criterio della sede legale a quello della rappresentanza dell'ente, che prima aveva carattere prioritario. Pertanto, “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede” ma quando, come nella fattispecie concreta in esame, nell'atto è indicata la qualità del rappresentante e sono specificati residenza, domicilio o dimora abituale, è possibile effettuare la notifica anche secondo le modalità degli artt.
138, 139 e 141 c.p.c. L'uso della parola “anche” nell'art. 145 chiarisce che le due modalità hanno pari valore.
Nel caso concreto, il soggetto notificante ha effettuato la scelta tra una delle due modalità di notifica previste dal primo comma dell'art. 145 c.p.c., scegliendo, in luogo della notifica presso la sede della società, la notifica presso la residenza del legale rappresentante, la cui qualifica era indicata nell'atto. Orbene, l'incaricato della notifica, come anche precisato nell'Avviso allegato alla copia notificata dell'avviso di accertamento, ha tentato la notifica con consegna al destinatario (nel suo indirizzo, diverso da quello della sede della società ubicata in Castel Volturno), e non è stato neppure possibile consegnare ad altre persone idonee a ricevere l'atto, non risultando così possibile la consegna al legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c. 1 c.p.c., per cui, in applicazione della previsione del terzo comma dell'art. 145 c.p.c., la notifica al legale rappresentante è stata effettuata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. applicabili quando il destinatario o le persone indicate nell'art. 139 c.p.c. sono assenti, come appunto attestato dal messo notificatore.
2.4. Poiché la notifica si è quindi perfezionata correttamente, non si è verificata alcuna decadenza e prescrizione.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 1.350,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI ZO FABIO, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2217/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi: - INGIUNZIONE FIS n. 294-2023 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2922 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7350/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Ric_1 S.r.L., con sede in Castel Volturno (CE) al Indirizzo_1 , impugnò l'ingiunzione fiscale n. 2023/294 notificatale a mezzo pec dal concessionario SO.GE.R.T. SPA, per omesso pagamento dell'IMU anno 2014, sulla base dell'avviso di
Accertamento (Acc.2014 Na.2922 del 09/07/19) emesso dal Comune di Castelvolturno e notificato il
15/09/2021.
Il ricorrente contestò l'atto deducendo:
A) difetto di motivazione;
B) omessa notifica atti presupposti;
C) vizio di esecutorietà;
D) decadenza.
Parte contribuente effettuò anche il disconoscimento delle copie.
Si costituì il Concessionario chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l'adeguata motivazione dell'atto e contestando la decadenza lamentata.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente notificato l'atto presupposto, e ritenendo infondate anche le altre censure.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito il Concessionario, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita: «L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto l'atto presupposto è stato correttamente notificato, e non è maturata alcuna prescrizione e decadenza, e risultano infondate anche le altre censure.
2.1. Non è fondato il motivo di appello relativo all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, il quale anzi contiene gli elementi essenziali per la comprensione in fatto e in diritto della pretesa tributaria, senza che quindi occorra ai fini della compiuta comprensione anche la materiale allegazione degli atti richiamati, anche considerando che il presupposto avviso di accertamento è stato correttamente notificato, consentendo quindi la piena conoscenza delle ragioni della pretesa fiscale.
2.2. Non merita accoglimento il motivo di appello con il quale è lamentata la mancata vidimazione di esecutorietà e la violazione dell'art. 52, lett. d), Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, in base a cui “il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.
Questo Collegio osserva che l'ingiunzione amministrativa non necessita di alcun visto di esecutorietà.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 20148 del 2023 ha chiarito che “l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v. Cass., 24 giugno
2021, n. 18104; Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592) e la sua disciplina, posta dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento, questo, che è stato soppresso dal d.lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, art. 229”.
Orbene, il visto a cui fa riferimento l'appellante è quello previsto dall'art. 52, lett. d), Decreto legislativo del
15/12/1997 n. 446, e riguarda il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione.
Nel caso in esame tuttavia non è stata prescelta la riscossione mediante ruolo, ma tramite l'ingiunzione fiscale, per cui la richiamata norma non è applicabile. Viceversa, quando l'ente locale procede alla riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, mediante l'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, non è necessario apporre il visto di esecutività. Infatti, la norma che prevedeva tale visto per l'ingiunzione fiscale, cioè l'art. 2 RD 14/04/1910 n. 639, è stata superata in forza dell'art. 229 del D.Lgs. 51/1998, in base a cui il visto pretorile è stato abolito, e l'ingiunzione deve considerarsi “esecutiva di diritto”.
2.3. È infondato il motivo di appello con cui è lamentata la invalidità della notifica dell'atto presupposto.
Infatti, premesso che è inefficace il disconoscimento delle copie degli atti in quanto non circostanziato e privo di ogni indicazione in merito all'eventuale difformità delle copie rispetto agli originali, l'avviso di accertamento è stato notificato ad Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 (nato il Data_1), la cui qualità è stata indicata nell'atto notificato, presso la sua residenza in Indirizzo_2, 80143 Napoli.
La notifica è avvenuta in 15.9.2021 secondo gli artt. 140 c.p.c. e 60 del DPR 600/73, con deposito dell'atto presso la casa comunale e pubblicazione dal 15/09/2021 al 23/09/2021.
In materia di notificazioni alle persone giuridiche, la modifica dell'art. 145 c.p.c. (legge n. 262/2005) ha equiparato il criterio della sede legale a quello della rappresentanza dell'ente, che prima aveva carattere prioritario. Pertanto, “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede” ma quando, come nella fattispecie concreta in esame, nell'atto è indicata la qualità del rappresentante e sono specificati residenza, domicilio o dimora abituale, è possibile effettuare la notifica anche secondo le modalità degli artt.
138, 139 e 141 c.p.c. L'uso della parola “anche” nell'art. 145 chiarisce che le due modalità hanno pari valore.
Nel caso concreto, il soggetto notificante ha effettuato la scelta tra una delle due modalità di notifica previste dal primo comma dell'art. 145 c.p.c., scegliendo, in luogo della notifica presso la sede della società, la notifica presso la residenza del legale rappresentante, la cui qualifica era indicata nell'atto. Orbene, l'incaricato della notifica, come anche precisato nell'Avviso allegato alla copia notificata dell'avviso di accertamento, ha tentato la notifica con consegna al destinatario (nel suo indirizzo, diverso da quello della sede della società ubicata in Castel Volturno), e non è stato neppure possibile consegnare ad altre persone idonee a ricevere l'atto, non risultando così possibile la consegna al legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c. 1 c.p.c., per cui, in applicazione della previsione del terzo comma dell'art. 145 c.p.c., la notifica al legale rappresentante è stata effettuata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. applicabili quando il destinatario o le persone indicate nell'art. 139 c.p.c. sono assenti, come appunto attestato dal messo notificatore.
2.4. Poiché la notifica si è quindi perfezionata correttamente, non si è verificata alcuna decadenza e prescrizione.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 1.350,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2