Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1023
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto contenesse gli elementi essenziali per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato correttamente notificato secondo le norme di legge, anche tramite deposito presso la casa comunale e pubblicazione, in applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 60 DPR 600/73, e che il disconoscimento delle copie fosse inefficace.

  • Rigettato
    Vizio di esecutorietà

    La Corte ha chiarito che l'ingiunzione amministrativa non necessita di visto di esecutorietà, in quanto strumento alternativo alla riscossione a mezzo ruolo, e che la norma citata dall'appellante (art. 52, lett. d), D.Lgs. 446/1997) si riferisce ai ruoli e non alle ingiunzioni fiscali.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che, essendo stata la notifica dell'atto presupposto perfezionata correttamente, non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1023
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1023
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo