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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 807/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 807/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. CADAU MICHELINA CECILIA, C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
( ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
), C.F._4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarare ai sensi dell'art.1158 c.c.
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
Illorai (SS) in data 06.10.1968, C.F. , entrambi residenti in [...]
Sa Turre n.24, esclusivi proprietari del terreno, già distinto al catasto terreni al F.11 mapp. 1293, di ha. 00.01.08, sul quale è stata realizzata la loro prima casa di civile abitazione sita in Illorai (SS) alla via Sa Turre n.24, distinta al catasto fabbricati al F.11 mapp. 1791, categoria A/4, Classe 2, di 8,5 vani, reddito €.386,31, e del pertinente cortile distinto al catasto terreni al F. 11 mapp. 1692 di circa
pagina 1 di 5 294 mq. e mapp. 1888 di circa ha.00.00.09, reddito dominicale €.0,03, confinante con via Sa Turre e con altra proprietà ; con vittoria delle spese del giudizio in caso di opposizione. Ordinare la Pt_1 trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari”
Per parte convenuta: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2
chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'abitazione sita in
Illorai, via Sa Turre n. 24, distinta al Catasto fabbricati al foglio 11, mapp. 1791, nonché del terreno sottostante e del cortile di pertinenza della casa, distinti al Catasto terreni al foglio 11, mapp. 1293,
1692 e 1888.
Più nel dettaglio, gli attori esponevano:
- che il terreno era stato acquistato con scrittura privata dal padre, , il quale era deceduto Persona_1
nel 1970;
- che, negli anni '90, i figli avevano costruito sul terreno la loro prima casa di abitazione, sistemando il terreno e il cortile a proprie spese;
- di avere avuto il possesso per oltre 20 anni, comportandosi sempre come legittimi proprietari;
- che i beni erano formalmente intestati ai convenuti;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I convenuti non si costituivano e veniva accertata la regolarità del contraddittorio:
- all'udienza del 14.6.2023 veniva dichiarata la regolarità della notifica nelle forme dei pubblici proclami nei confronti di soggetti indeterminati;
- per taluni soggetti, che risultavano identificabili, veniva disposto il rinnovo della notifica secondo le modalità ordinarie e, all'udienza del 29.11.2023, veniva dichiarata la loro contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 18.12.2024, svolta con la modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter
c.p.c., venivano assegnati i termini per il deposito della sola comparsa conclusionale e la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in pagina 2 di 5 contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dagli attori, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parti attrici).
Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di acquisto per usucapione avente ad oggetto il cortile distinto al F. 11, mapp. 1888, derivante dalla particella 1043 e di superficie pari a 9 mq2, formatosi con variazione del 2006 (cfr. visura storica catastale).
Sul mappale 1043 è presente la trascrizione del giorno 13.3.2008 della sentenza di acquisto per usucapione a favore di , emessa dal Tribunale di Nuoro in data 6.11.2003 (cfr. visura Persona_2
ipocatastale prodotta con nota del 28.11.2023).
Dagli atti emerge pertanto che il mappale 1043 – acquistato a titolo originario dal terzo Per_2
in data 6.11.2003 – era stato variato nel 2006 con formazione del mappale 1888.
[...]
La parte attrice precisava che “tale sentenza riguarda solo un piccolo pezzetto del 1888, che comunque
è stato oggetto di possesso da parte dell'attore”.
Si ritiene che per detto mappale non sia stato soddisfatto il requisito temporale del possesso ultraventennale: infatti, considerato che la causa veniva iscritta il 27.2.2023, non sono decorsi venti anni dal momento in cui veniva accertato il possesso esclusivo del bene da parte del terzo Per_2
acquisto dichiarato con sentenza del 6.11.2023.
[...]
E, nel corso dell'istruttoria, non è peraltro emerso alcun elemento contrario a detto giudicato.
Non può essere pertanto pronunciato l'acquisto per usucapione del mappale 1888 per carenza del requisito temporale.
Passando agli altri beni oggetto di domanda, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 8.10.2024) veniva confermato che gli attori avevano utilizzato il fabbricato e i terreni in questione, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Più nel dettaglio, il teste dichiarava di essere vicina di casa degli attori da più di Testimone_1
50 anni: “io li ho sempre visti abitare lì, prima con la madre e poi, quando sono cresciuti, hanno ristrutturato la casa e li ho visti sempre insieme. Hanno abitato la casa loro due (…) il primo piano è utilizzato da , il secondo piano è utilizzato da (…) io ci vado circa tutti i Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 giorni quindi conosco bene i luoghi”. Il fabbricato è stato ristrutturato con lavori straordinari circa 30 anni fa, sostenuti interamente dai due attori.
Descriveva in dettaglio l'abitazione, riferendo altresì che la casa era dotata di un grande terreno esterno: “come fa a sapere che quel terreno è dei sig.ri ? Io lo so perché ho frequentato e Pt_1
conosciuto la casa da tempo e appunto è notizia che so. Per me il terreno dietro è quello della casa.
Secondo me vi è anche un passaggio dalla casa al terreno stesso, è un passaggio interno. Su questo non sono certa potrebbe essere così. Io personalmente non sono mai stata sul terreno”.
Anche il teste vicino di casa degli attori, ricordava che nel 1988, quando si era trasferito Tes_2
in zona, gli attori abitavano già lì e che nessun altro aveva abitato in quella casa.
Dichiarava altresì che, nel corso degli anni, gli attori avevano fatto diverse migliorie e che la casa era tenuta bene: “circa negli anni '90 ho notato che i signori avevano migliorato l'esterno della casa.
Hanno fatto dei lavori anche di recente? Ogni tanto dei lavori li fanno, però nulla di grosso. La casa è tenuta già bene. Io non sono mai entrato, ma ho visto da fuori.”
Entrambi i testimoni riferivano con precisione e dettaglio in merito al godimento continuo e pacifico del bene di parte degli attori.
Considerata la natura dei beni in esame (fabbricato mapp. 1791 e terreni di pertinenza mapp. 1293 e
1692), si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del giudice.
Si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi per quote uguali per intervenuta usucapione per quote uguali ex artt. 1146 e 1158 c.c. di (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 27.8.1970), e (C.F. , nato a [...] il [...]) dei beni Parte_2 C.F._2
siti in Illorai, distinti in Catasto fabbricati al foglio 11, mapp. 1791 e in Catasto terreni al foglio 11, mapp. 1293 e 1692;
2) rigetta la domanda di usucapione con riguardo al bene distinto al Catasto terreni al F. 11, mapp.
pagina 4 di 5 1888;
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 24.2.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 807/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. CADAU MICHELINA CECILIA, C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
( ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
), C.F._4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dichiarare ai sensi dell'art.1158 c.c.
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , e , nato a [...] C.F._1 Parte_2
Illorai (SS) in data 06.10.1968, C.F. , entrambi residenti in [...]
Sa Turre n.24, esclusivi proprietari del terreno, già distinto al catasto terreni al F.11 mapp. 1293, di ha. 00.01.08, sul quale è stata realizzata la loro prima casa di civile abitazione sita in Illorai (SS) alla via Sa Turre n.24, distinta al catasto fabbricati al F.11 mapp. 1791, categoria A/4, Classe 2, di 8,5 vani, reddito €.386,31, e del pertinente cortile distinto al catasto terreni al F. 11 mapp. 1692 di circa
pagina 1 di 5 294 mq. e mapp. 1888 di circa ha.00.00.09, reddito dominicale €.0,03, confinante con via Sa Turre e con altra proprietà ; con vittoria delle spese del giudizio in caso di opposizione. Ordinare la Pt_1 trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari”
Per parte convenuta: nessuna conclusione stante la contumacia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Parte_2
chiedevano l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'abitazione sita in
Illorai, via Sa Turre n. 24, distinta al Catasto fabbricati al foglio 11, mapp. 1791, nonché del terreno sottostante e del cortile di pertinenza della casa, distinti al Catasto terreni al foglio 11, mapp. 1293,
1692 e 1888.
Più nel dettaglio, gli attori esponevano:
- che il terreno era stato acquistato con scrittura privata dal padre, , il quale era deceduto Persona_1
nel 1970;
- che, negli anni '90, i figli avevano costruito sul terreno la loro prima casa di abitazione, sistemando il terreno e il cortile a proprie spese;
- di avere avuto il possesso per oltre 20 anni, comportandosi sempre come legittimi proprietari;
- che i beni erano formalmente intestati ai convenuti;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto per usucapione.
I convenuti non si costituivano e veniva accertata la regolarità del contraddittorio:
- all'udienza del 14.6.2023 veniva dichiarata la regolarità della notifica nelle forme dei pubblici proclami nei confronti di soggetti indeterminati;
- per taluni soggetti, che risultavano identificabili, veniva disposto il rinnovo della notifica secondo le modalità ordinarie e, all'udienza del 29.11.2023, veniva dichiarata la loro contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 18.12.2024, svolta con la modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter
c.p.c., venivano assegnati i termini per il deposito della sola comparsa conclusionale e la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in pagina 2 di 5 contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dagli attori, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parti attrici).
Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di acquisto per usucapione avente ad oggetto il cortile distinto al F. 11, mapp. 1888, derivante dalla particella 1043 e di superficie pari a 9 mq2, formatosi con variazione del 2006 (cfr. visura storica catastale).
Sul mappale 1043 è presente la trascrizione del giorno 13.3.2008 della sentenza di acquisto per usucapione a favore di , emessa dal Tribunale di Nuoro in data 6.11.2003 (cfr. visura Persona_2
ipocatastale prodotta con nota del 28.11.2023).
Dagli atti emerge pertanto che il mappale 1043 – acquistato a titolo originario dal terzo Per_2
in data 6.11.2003 – era stato variato nel 2006 con formazione del mappale 1888.
[...]
La parte attrice precisava che “tale sentenza riguarda solo un piccolo pezzetto del 1888, che comunque
è stato oggetto di possesso da parte dell'attore”.
Si ritiene che per detto mappale non sia stato soddisfatto il requisito temporale del possesso ultraventennale: infatti, considerato che la causa veniva iscritta il 27.2.2023, non sono decorsi venti anni dal momento in cui veniva accertato il possesso esclusivo del bene da parte del terzo Per_2
acquisto dichiarato con sentenza del 6.11.2023.
[...]
E, nel corso dell'istruttoria, non è peraltro emerso alcun elemento contrario a detto giudicato.
Non può essere pertanto pronunciato l'acquisto per usucapione del mappale 1888 per carenza del requisito temporale.
Passando agli altri beni oggetto di domanda, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 8.10.2024) veniva confermato che gli attori avevano utilizzato il fabbricato e i terreni in questione, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Più nel dettaglio, il teste dichiarava di essere vicina di casa degli attori da più di Testimone_1
50 anni: “io li ho sempre visti abitare lì, prima con la madre e poi, quando sono cresciuti, hanno ristrutturato la casa e li ho visti sempre insieme. Hanno abitato la casa loro due (…) il primo piano è utilizzato da , il secondo piano è utilizzato da (…) io ci vado circa tutti i Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 5 giorni quindi conosco bene i luoghi”. Il fabbricato è stato ristrutturato con lavori straordinari circa 30 anni fa, sostenuti interamente dai due attori.
Descriveva in dettaglio l'abitazione, riferendo altresì che la casa era dotata di un grande terreno esterno: “come fa a sapere che quel terreno è dei sig.ri ? Io lo so perché ho frequentato e Pt_1
conosciuto la casa da tempo e appunto è notizia che so. Per me il terreno dietro è quello della casa.
Secondo me vi è anche un passaggio dalla casa al terreno stesso, è un passaggio interno. Su questo non sono certa potrebbe essere così. Io personalmente non sono mai stata sul terreno”.
Anche il teste vicino di casa degli attori, ricordava che nel 1988, quando si era trasferito Tes_2
in zona, gli attori abitavano già lì e che nessun altro aveva abitato in quella casa.
Dichiarava altresì che, nel corso degli anni, gli attori avevano fatto diverse migliorie e che la casa era tenuta bene: “circa negli anni '90 ho notato che i signori avevano migliorato l'esterno della casa.
Hanno fatto dei lavori anche di recente? Ogni tanto dei lavori li fanno, però nulla di grosso. La casa è tenuta già bene. Io non sono mai entrato, ma ho visto da fuori.”
Entrambi i testimoni riferivano con precisione e dettaglio in merito al godimento continuo e pacifico del bene di parte degli attori.
Considerata la natura dei beni in esame (fabbricato mapp. 1791 e terreni di pertinenza mapp. 1293 e
1692), si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del giudice.
Si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietari esclusivi per quote uguali per intervenuta usucapione per quote uguali ex artt. 1146 e 1158 c.c. di (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 27.8.1970), e (C.F. , nato a [...] il [...]) dei beni Parte_2 C.F._2
siti in Illorai, distinti in Catasto fabbricati al foglio 11, mapp. 1791 e in Catasto terreni al foglio 11, mapp. 1293 e 1692;
2) rigetta la domanda di usucapione con riguardo al bene distinto al Catasto terreni al F. 11, mapp.
pagina 4 di 5 1888;
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c.;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 24.2.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5