Decreto cautelare 12 giugno 2024
Decreto cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/06/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore indicato in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- del piano riabilitativo individualizzato a termine (PRI) del 23.5.2024 con il quale sono state eliminate le ore ambulatoriali e per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto del minore ad avere dal S.S.N. tramite l’A.S.L. di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;
II) con i motivi aggiunti depositati il 19.6.2024:
- della delibera n. 1128 del 21.6.2023 nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche;
III) con i motivi aggiunti depositati il 4.7.2024;
- del piano terapeutico riabilitativo individuale (PTRI) del 25.6.2024 con il quale sono state assegnate 2 ore di logopedia ex art 26 della L. n. 833/1978.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il genitore in epigrafe, esercente la potestà sul minore nato nel 2016 indicato in atti, affetto da disturbo dello spettro autistico, impugna il progetto riabilitativo individualizzato a termine (PRI) del 23.5.2024, con durata di mesi 12, con cui sono state riconosciute n. 12 ore di terapia settimanale ABA, ripartite tra domiciliari (6 ore) e scolastiche (6 ore).
Si duole che, pur permanendo la compromissione del linguaggio, dal suddetto piano terapeutico siano state espunte le ore di logopedia che erano inserite nei precedenti programmi terapeutici ABA che prevedevano un setting di 12 ore (cfr. progetto riabilitativo del 13.10.2023) o 15 ore (progetto riabilitativo del 26.10.2021) tra cui, per l’appunto, quelle di logopedia da erogare in regime ambulatoriale. Tale elisione pregiudicherebbe l’efficacia della terapia ABA e, inoltre, sussisterebbe incompetenza in quanto la visita che ha condotto all’approvazione del nuovo piano terapeutico è stata svolta da tre soggetti e non dall’equipe multidisciplinare prevista dalla delibera G.R. n. 131/2021.
Deduce pertanto i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, sviamento, travisamento, irragionevolezza, violazione della D.G.R. n. 131/2021, contraddittorietà, incompetenza.
Con motivi aggiunti depositati il 19.6.2024 parte ricorrente estende il gravame alla delibera A.S.L. n. 1128 del 21.6.2023 che, nell’implementare la short list degli operatori abilitati alla erogazione delle prestazioni ABA, ha suddiviso i medesimi in due elenchi (cooperative e centri accreditati).
Lamenta eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione della L. n. 241/1990, violazione della delibera G.R. n. 131/2021; in sintesi, si duole che sia stata espunta l’erogazione della terapia ABA in “ambiente strutturato” (ambulatoriale), limitandola solo al contesto familiare e scolastico, ciò che avrebbe indotto l’amministrazione a stralciare dal piano terapeutico del minore le ore di logopedia inserite in un diverso PTRI ed affidate ad un centro di riabilitazione accreditato ai sensi dell’art. 26 della L. n. 833/1978.
Con decreto presidenziale n. 1195 del 12.6.2024 è stata accolta la domanda cautelare monocratica ai fini del riesame da parte dell’amministrazione sanitaria alla luce dei motivi di ricorso introduttivo, verificando in particolare la adeguatezza delle indicate modalità di erogazione (con esclusione del trattamento ambulatoriale) con il quadro diagnostico risultante dagli atti.
Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 4.7.2024 la ricorrente ha impugnato il progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI) del 25.6.2024 con durata di 6 mesi ex art. 26 della L. n. 833/1978 adottato in esecuzione del decreto presidenziale cautelare di cui sopra con cui, accertato il “deficit degli aspetti formali del linguaggio”, sono state prescritte, in aggiunta al trattamento di cui sopra, n. 2 ore di logopedia settimanali in ambiente ambulatoriale.
In sintesi, lamenta che lo sdoppiamento della terapia nei due programmi sopra indicati e, in particolare, l’inclusione della logopedia in un PTRI ex art. 26 della L. n. 833/1978 da erogare a cura di un soggetto accreditato, da un lato, pregiudicherebbe l’unicità del trattamento ABA in quanto, tra l’altro, comporterebbe l’inserimento del minore in liste di attesa e la conseguente sospensione, per un tempo non predeterminabile, della erogazione della logopedia di cui necessita il minore.
La separazione dei due segmenti del medesimo trattamento terapeutico sottrarrebbe la logopedia alla supervisione del BCBA (board certified behavior analyst, analista del comportamento certificato ABA) e, inoltre, presenterebbe un ulteriore profilo di criticità in quanto i due piani (PRI e PTRI) hanno una diversa durata (rispettivamente, 1 anno e 180 giorni), quindi non potrebbero essere contestualmente erogati e, come si è visto, l’attività riabilitativa logopedica ex art. 26 neppure potrebbe essere iniziata da subito a causa della lista di attesa connessa ai tetti di spesa sanitari, tant’è che al minore è stato assegnato un numero d’ordine elevato.
La contestata scelta del c.d. “doppio binario” - consistente, per l’appunto, nella scissione tra ore domiciliari e scolastiche di ABA, da un lato, e di logopedia da erogare in ambulatorio presso operatori sanitari accreditati, dall’altro – non avrebbe alcuna ragione giustificatrice poiché tale ultima terapia potrebbe essere effettuata anche in “ambienti strutturati” non necessariamente riferibili ad operatori sanitari.
Si è costituita l’A.S.L. che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 1589 del 4.9.2024 è stata accolta la domanda cautelare limitatamente all’obbligo per l’A.S.L. di individuare l’operatore accreditato che provvederà alla erogazione delle ore di logopedia ambulatoriale in favore del minore.
All’udienza del 17.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti alla luce dell’indirizzo tracciato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 3209/2025 (in riforma di una decisione di questa Sezione), secondo cui è illegittima la suddivisione delle ore di terapia ABA mediante il criterio del c.d. “doppio binario”, per le ragioni di seguito riportate:
“… le evidenze scientifiche dimostrano che la terapia prevista per i soggetti con disturbo dello spettro autistico deve essere individuata caso per caso, calibrando le scelte mediche e di supporto in base alle esigenze del singolo paziente, in modo da assicurare, se non la guarigione, difficilmente prospettabile in patologie come quelle in argomento, quanto meno condizioni di vita accettabili per l’interessato e per le famiglie che lo assistono.
Nell’ottobre del 2023, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato “Le Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti”, contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame, classificando gli interventi “in base al loro approccio: comportamentale, incentrato sulla comunicazione sociale e sullo sviluppo multimodale”.
Quanto agli Interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui criteri dell’Applied Behavioral Analysis (ABA), l’ISS ha stabilito che “l’approccio comprensivo individuale basato sui principi ABA è un tipo di trattamento terapeutico abilitativo/riabiliativo basato sui principi del comportamentismo che usa diverse tecniche, tra cui il condizionamento classico ed il condizionamento operante, per favorire il cambiamento di comportamenti di rilevanza sociale” e che “le competenze target che vengono interessate dall’intervento ABA sono scelte in base alle aree funzionali del bisogno del bambino”, chiarendo che “l’intervento ABA può definirsi comprensivo se le competenze del bambino che vengono ad essere oggetto dell’intervento sono molteplici ed includono le competenze sociali, comunicative e adattive, mentre si può definire focalizzato quando ad essere oggetto dell’intervento è una singola area o comportamento”.
In ogni caso, come pure messo in evidenza dalla stessa ASL (…), l’Istituto Superiore di Sanità ha previsto che l’obiettivo terapeutico può essere raggiunto soltanto “tramite un approccio altamente strutturato nel contesto isolato di un’interazione a uno a uno con il terapeuta”.
Da questo punto di vista, dunque, le stesse Linee Guida cui si è riferita l’Amministrazione appellata nell’emanazione dell’atto impugnato in primo grado restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l’efficacia della riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
In questa prospettiva, il cambio del piano terapeutico, realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette “ambulatoriali” di logopedia e psicomotricità e motivato dalla ASL sulla base di proprie esigenze organizzative, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l’elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell’Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non adeguatamente motivata.
In altri termini, l’Amministrazione, pur considerando la necessità del trattamento di logopedia e psicomotricità già erogato con l’unico contratto ABA negli anni precedenti, ha irragionevolmente stabilito di duplicare le modalità di svolgimento della terapia, così negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione.
E ciò indipendentemente dalla necessità di tenere conto delle liste di attesa che gli enti accreditati devono rispettare, secondo logiche che, come osservato dalla parte appellante, non emergono nei provvedimenti in contestazione e che non rilevano in ordine alla verifica della loro legittimità.
A ciò si aggiunga che la pretesa di erogare le prestazioni terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee Guida citate, che raccomandano, come osservato, un “contesto isolato di un’interazione a uno a uno con il terapeuta”, non potendosi pretendere che l’istituzione scolastica o la famiglia siano in grado di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l’Amministrazione non può pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
In altre parole, proprio l’esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l’accesso a questo tipo di terapia anche a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da stimoli provenienti dall’esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari.
Rileva da ultimo la Sezione che i provvedimenti impugnati sono stati emanati in seguito ad un’istruttoria errata, che ha visto coinvolta soltanto la neuropsichiatra infantile incaricata del monitoraggio della terapia (…) e non l’intero gruppo interdisciplinare dei professionisti che aveva preso in carico il minore ed al quale solo è deputato il compito di provvedere in ordine all’eventuale modifica del trattamento”.
Si palesa viceversa in parte qua inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione della delibera A.S.L. n. 1128/2023 poiché non si può attribuire a tale provvedimento il significato o le implicazioni denunciate dai ricorrenti.
Difatti, non risulta dagli atti di causa che la scelta terapeutica dell’A.S.L., realizzata tramite sdoppiamento delle modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette “ambulatoriali” di logopedia e psicomotricità, sia dipeso dalla citata delibera che, in ogni caso, è stata già ritenuta legittima da questo Tribunale con sentenza n. 1721/2024 alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti nei limiti indicati, con conseguente annullamento del PRI e del PTRI in epigrafe.
Dalla presente pronuncia discende, quale effetto conformativo, l’obbligo per l’A.S.L. di rideterminare il trattamento terapeutico in favore del minore secondo le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La regolazione delle spese processuali tiene conto del carattere seriale del contenzioso trattato e segue il criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale domanda in calce al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il piano riabilitativo individualizzato a termine (PRI) del 23.5.2024 e il piano terapeutico riabilitativo individuale (PTRI) del 25.6.2024.
Condanna l’A.S.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.