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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10913/2022 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Marino Valerio Parte_1 Pantaleo;
- ATTORE – E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Isabella Rinaldi;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 02.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 01.07.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 03.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.09.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con CP_1
in Polignano a Mare in data 21.12.2009 dalla cui unione era nato il figlio in data
[...] Per_1 15.03.2015, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 15.09.2020, non reclamato, aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva la conferma degli accordi separativi, con riconoscimento dell'assegno unico in favore della controparte. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi gli accordi separativi, fatta eccezione per la modifica del diritto di visita, per l'aumento ad € 300,00 mensili del contributo al mantenimento della prole e per il riconoscimento in suo favore dell'assegno unico universale. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 12.01.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative, disponendo altresì che l'assegno unico universale fosse percepito dal genitore collocatario;
infine, la causa veniva rimessa innanzi al G.I. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 1994/2023 del 16.05.2023, disponendosi il prosieguo del giudizio. Con ordinanza del 21.03.2024 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. All'udienza figurata del 02.07.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 01.07.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 03.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 01.07.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 01.07.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.09.2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 01.07.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24.07.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10913/2022 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Marino Valerio Parte_1 Pantaleo;
- ATTORE – E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Isabella Rinaldi;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 02.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nelle note scritte depositate il 01.07.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 03.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.09.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con CP_1
in Polignano a Mare in data 21.12.2009 dalla cui unione era nato il figlio in data
[...] Per_1 15.03.2015, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 15.09.2020, non reclamato, aveva omologato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva la conferma degli accordi separativi, con riconoscimento dell'assegno unico in favore della controparte. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi gli accordi separativi, fatta eccezione per la modifica del diritto di visita, per l'aumento ad € 300,00 mensili del contributo al mantenimento della prole e per il riconoscimento in suo favore dell'assegno unico universale. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 12.01.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative, disponendo altresì che l'assegno unico universale fosse percepito dal genitore collocatario;
infine, la causa veniva rimessa innanzi al G.I. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 1994/2023 del 16.05.2023, disponendosi il prosieguo del giudizio. Con ordinanza del 21.03.2024 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. All'udienza figurata del 02.07.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione del 01.07.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 03.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione del 01.07.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione del 01.07.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.09.2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 01.07.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24.07.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera