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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 247/2025 R.G. promossa da:
, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPATOLA GIORGIO, P.IVA_1
; C.F._1
Reclamante contro
c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Elia Amore, c.f. ; C.F._2
Reclamato
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Boccadifuoco, c.f.
[...]
- 1 - ; C.F._3
Reclamato
°°°
All'udienza del 18.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., il Parte_1
[... impugnava la sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale di Siracusa il 25.01.2025 con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il reclamante propone due motivi di reclamo. Il primo fondato sull'assenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, lett. d) e sull'inesistenza del credito;
il secondo volto a far valere l'assenza dello stato di insolvenza.
La liquidazione giudiziale, costituitasi, domanda il rigetto del reclamo. Analoga richiesta è formulata dal creditore Gestione Immobile e Servizi srl.
°°°
Il reclamo è infondato.
L'art. 121 C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019) prevede la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'imprenditore che prova di possedere i requisiti dimensionali che connotano l'impresa minore, previsti dal art. 2, lett. d), C.C.I.I. nel periodo di tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel diritto vivente la fattispecie è regolata dai seguenti principi (da ultimo Cass. 5011/25 seppur con riferimento alla legge fallimentare): ----------------------------------------------------
“i) l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2,
L.Fall. grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023,
31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che
- 2 - può fornirla con strumenti probatori alternativi
(Cass.29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 2413
8/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023,
35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
iii) come i bilanci, anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale può ritenere non assolto il suddetto onere probatorio, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass.
19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); iv) il potere di indagine officiosa che residua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma
4, L.Fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art.
1, comma 2, lettera b, L.Fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art. 18, comma 10, L.Fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fatti allegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015, 13643/2013);
v) la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004,
20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013,11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28
916/2020), essendo necessario e sufficiente che indichi - come è stato fatto nel caso in esame - le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/23;
29860/22; 3126/2021; 25509/14; 5586/2011; 17145/2006, 12121/2004; 1374/2002;
13359/1999);….”.
- 3 - °°°
Il ricorso per la liquidazione giudiziale è stato depositato in data 25.11.2024; i tre esercizi antecedenti rilevanti riguardano, dunque, il triennio 2021-2023.
Il tribunale ha ritenuto inattendibili i bilanci del triennio 2021-2023 (o quanto meno quelli del biennio 2021 e 2022) per non essere stato appostato il debito di euro 645.637,54 ed altro profilo di inattendibilità è stato rinvenuto nell'indicazione del patrimonio netto che, nel bilancio al 20.12.2024, risulta pari ad euro 85.140,00; si è in proposito osservato che tale valore risulta appostato fin dal bilancio 2020 e tale rimane immutato negli anni pur essendo composto da immobilizzazioni e crediti, cioè poste attive che dovevano senz'altro essere ampiamente svalutate in considerazione della certa usura dei beni e della (presunta) inesigibilità dei crediti.
Gli argomenti spesi dal Tribunale sono criticati dal reclamante assumendo che il debito di euro 645.637,54 non era stato esposto in bilancio a ragion veduta perché, pur se oggetto di accertamento giudiziale definitivo, non era mai stato azionato e doveva ritenersi prescritto
(mentre con riferimento alle voci immobilizzazioni e crediti del patrimonio netto nessuna concreta critica si rinviene).
La tesi non è condivisibile.
Il debito in questione risulta accertato da pronunzia passata in giudicato in data 05.02.2023 ed un'eventuale prescrizione (la cui esistenza è, comunque, negata dalla liquidazione giudiziale) sarebbe intervenuta dopo 10 anni, cioè nel febbraio 2023, rendendo, all'evidenza, obbligatoria l'appostazione nei bilanci del debito almeno fino al 2022. In disparte tale considerazione, l'esistenza del debito avrebbe, comunque, imposto la sua indicazione in bilancio in apposito fondo rischi.
Condivisibili sono anche le considerazioni del tribunale in merito alla non attendibilità delle voci di bilancio che concorrono a determinare il patrimonio netto (immobilizzazioni e crediti).
Una volta accertato che il bilancio non è attendibile per difetto dei principi di veridicità e chiarezza, occorre concludere che la critica del reclamante volta ad affermare la propria qualità di impresa minore non è fondata non rinvenendosi in atti prove documentali idonee
- 4 - a smentire (dandone convincente prova) la presunzione di legittimità che assiste la pronunzia di primo grado.
Con altra critica (p. 6 del reclamo) si osserva che il debito sarebbe inesistente alla data del deposito del ricorso e del decreto di fissazione udienza perché “… lo stesso deriva da un contratto di leasing nullo ….” come dimostrato dal contenzioso pendente (ora) in cassazione.
La tesi è infondata atteso che essa intende opporre ad un debito della società certo (perché coperto da accertamento passato in giudicato) una aspettativa derivante dal futuro esito di un giudizio pendente per il quale, peraltro, non è possibile formulare verosimile prognosi favorevole all'odierno reclamante (che è risultato soccombente nei due gradi di merito).
La sentenza, sul punto rimasta priva di censura ad opera del reclamo, ha anche accertato
(cfr. p. 4 sentenza) l'esistenza di debiti superiori alla soglia di euro 30.000,00 (nei confronti del creditore procedente, dell'Erario e dell'INPS).
Con altro motivo di reclamo si nega l'esistenza dell'insolvenza.
La società reclamante si trova in stato di liquidazione volontaria e, in tal caso, la valutazione cui il giudice è chiamato attiene il solo accertamento della capacità delle poste attive del patrimonio sociale all'integrale soddisfazione dei creditori sociali (cd valutazione statica).
La censura in esame trova smentita nella stessa difesa del ricorrente ove si legge che la società “… non ha alcun attivo e/o patrimonio da liquidare se non quello derivante dal procedimento civile intrapreso …” e, dunque, occorre concludere, non ha alcuna attuale capacità di soddisfare i creditori.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, precisandosi che per la liquidazione giudiziale vanno liquidate in favore dell'Erario, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 247/2025 R.G, così statuisce: rigetta il reclamo;
condanna il Centro
- 5 - al pagamento delle spese del giudizio che Parte_1
si liquidano in favore di in euro 3.500,00 per compensi di Controparte_1
avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. ed in euro 1.750,00 per compensi (già ridotti delle metà come per legge) oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 288/12, dichiara il reclamante tenuto a versare un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 21.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 247/2025 R.G. promossa da:
, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SPATOLA GIORGIO, P.IVA_1
; C.F._1
Reclamante contro
c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Elia Amore, c.f. ; C.F._2
Reclamato
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Boccadifuoco, c.f.
[...]
- 1 - ; C.F._3
Reclamato
°°°
All'udienza del 18.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., il Parte_1
[... impugnava la sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale di Siracusa il 25.01.2025 con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il reclamante propone due motivi di reclamo. Il primo fondato sull'assenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, lett. d) e sull'inesistenza del credito;
il secondo volto a far valere l'assenza dello stato di insolvenza.
La liquidazione giudiziale, costituitasi, domanda il rigetto del reclamo. Analoga richiesta è formulata dal creditore Gestione Immobile e Servizi srl.
°°°
Il reclamo è infondato.
L'art. 121 C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019) prevede la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'imprenditore che prova di possedere i requisiti dimensionali che connotano l'impresa minore, previsti dal art. 2, lett. d), C.C.I.I. nel periodo di tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Nel diritto vivente la fattispecie è regolata dai seguenti principi (da ultimo Cass. 5011/25 seppur con riferimento alla legge fallimentare): ----------------------------------------------------
“i) l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2,
L.Fall. grava sul debitore (ex plurimis Cass. 5047/2023,
31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l'onere della prova continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che
- 2 - può fornirla con strumenti probatori alternativi
(Cass.29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 2413
8/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 29809/2023,
35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
iii) come i bilanci, anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale può ritenere non assolto il suddetto onere probatorio, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass.
19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); iv) il potere di indagine officiosa che residua, finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, si esplica nell'acquisizione di informazioni urgenti (art. 15, comma
4, L.Fall.), nell'utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (art.
1, comma 2, lettera b, L.Fall.) e nell'assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di reclamo (art. 18, comma 10, L.Fall.), ma il suo esercizio è circoscritto ai fatti allegati dalle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 8965/2019, 6991/2019, 9573/2018, 24721/2015, 13643/2013);
v) la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004,
20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013,11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28
916/2020), essendo necessario e sufficiente che indichi - come è stato fatto nel caso in esame - le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/23;
29860/22; 3126/2021; 25509/14; 5586/2011; 17145/2006, 12121/2004; 1374/2002;
13359/1999);….”.
- 3 - °°°
Il ricorso per la liquidazione giudiziale è stato depositato in data 25.11.2024; i tre esercizi antecedenti rilevanti riguardano, dunque, il triennio 2021-2023.
Il tribunale ha ritenuto inattendibili i bilanci del triennio 2021-2023 (o quanto meno quelli del biennio 2021 e 2022) per non essere stato appostato il debito di euro 645.637,54 ed altro profilo di inattendibilità è stato rinvenuto nell'indicazione del patrimonio netto che, nel bilancio al 20.12.2024, risulta pari ad euro 85.140,00; si è in proposito osservato che tale valore risulta appostato fin dal bilancio 2020 e tale rimane immutato negli anni pur essendo composto da immobilizzazioni e crediti, cioè poste attive che dovevano senz'altro essere ampiamente svalutate in considerazione della certa usura dei beni e della (presunta) inesigibilità dei crediti.
Gli argomenti spesi dal Tribunale sono criticati dal reclamante assumendo che il debito di euro 645.637,54 non era stato esposto in bilancio a ragion veduta perché, pur se oggetto di accertamento giudiziale definitivo, non era mai stato azionato e doveva ritenersi prescritto
(mentre con riferimento alle voci immobilizzazioni e crediti del patrimonio netto nessuna concreta critica si rinviene).
La tesi non è condivisibile.
Il debito in questione risulta accertato da pronunzia passata in giudicato in data 05.02.2023 ed un'eventuale prescrizione (la cui esistenza è, comunque, negata dalla liquidazione giudiziale) sarebbe intervenuta dopo 10 anni, cioè nel febbraio 2023, rendendo, all'evidenza, obbligatoria l'appostazione nei bilanci del debito almeno fino al 2022. In disparte tale considerazione, l'esistenza del debito avrebbe, comunque, imposto la sua indicazione in bilancio in apposito fondo rischi.
Condivisibili sono anche le considerazioni del tribunale in merito alla non attendibilità delle voci di bilancio che concorrono a determinare il patrimonio netto (immobilizzazioni e crediti).
Una volta accertato che il bilancio non è attendibile per difetto dei principi di veridicità e chiarezza, occorre concludere che la critica del reclamante volta ad affermare la propria qualità di impresa minore non è fondata non rinvenendosi in atti prove documentali idonee
- 4 - a smentire (dandone convincente prova) la presunzione di legittimità che assiste la pronunzia di primo grado.
Con altra critica (p. 6 del reclamo) si osserva che il debito sarebbe inesistente alla data del deposito del ricorso e del decreto di fissazione udienza perché “… lo stesso deriva da un contratto di leasing nullo ….” come dimostrato dal contenzioso pendente (ora) in cassazione.
La tesi è infondata atteso che essa intende opporre ad un debito della società certo (perché coperto da accertamento passato in giudicato) una aspettativa derivante dal futuro esito di un giudizio pendente per il quale, peraltro, non è possibile formulare verosimile prognosi favorevole all'odierno reclamante (che è risultato soccombente nei due gradi di merito).
La sentenza, sul punto rimasta priva di censura ad opera del reclamo, ha anche accertato
(cfr. p. 4 sentenza) l'esistenza di debiti superiori alla soglia di euro 30.000,00 (nei confronti del creditore procedente, dell'Erario e dell'INPS).
Con altro motivo di reclamo si nega l'esistenza dell'insolvenza.
La società reclamante si trova in stato di liquidazione volontaria e, in tal caso, la valutazione cui il giudice è chiamato attiene il solo accertamento della capacità delle poste attive del patrimonio sociale all'integrale soddisfazione dei creditori sociali (cd valutazione statica).
La censura in esame trova smentita nella stessa difesa del ricorrente ove si legge che la società “… non ha alcun attivo e/o patrimonio da liquidare se non quello derivante dal procedimento civile intrapreso …” e, dunque, occorre concludere, non ha alcuna attuale capacità di soddisfare i creditori.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, precisandosi che per la liquidazione giudiziale vanno liquidate in favore dell'Erario, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 247/2025 R.G, così statuisce: rigetta il reclamo;
condanna il Centro
- 5 - al pagamento delle spese del giudizio che Parte_1
si liquidano in favore di in euro 3.500,00 per compensi di Controparte_1
avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. ed in euro 1.750,00 per compensi (già ridotti delle metà come per legge) oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 288/12, dichiara il reclamante tenuto a versare un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 21.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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