Art. 10. Sanatoria per contributi diretti statali
Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.
Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.