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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 7520 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
In persona del giudice unico dr. Roberto PARZIALE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 gennaio 2025, e vertente
TRA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bari, via Omodeo n. 57 presso lo studio dell'avv. Antonio
Fanelli, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(p. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco n.
6, presso lo studio dell'avv. Filippo Sciuto che la rappresenta e difende, insieme all'avv.
Corrado Barile del Foro di Genova e Alessio Basso del Foro di Torino giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione – opposizione decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società (già Parte_1 Controparte_2
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la società Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1650/2020 notificato il 14
dicembre 2020 nei confronti della società (ora per euro Controparte_2 Parte_1
28.795,87 oltre spese.
A fondamento della opposizione proposta ha dedotto che la vicenda riguardava il mancato pagamento dei premi relativi a quattro contratti stipulati nel 2010 -2011 ai sensi della legge
210/2014 al fine di garantire, ai sensi del d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122 gli acquirenti di immobili in corso di costruzione in relazione agli acconti versati alla società stessa in caso di insolvenza, garanzia limitata fino alla stipula del contratto transattivo della proprietà
dell'immobile.
Ha eccepito la violazione dell'articolo 1901 cc in quanto il contratto doveva comunque intendersi risolto non avendo la società agito per la riscossione dei premi dovuti entro sei mesi dalla scadenza del periodo con diritto al solo pagamento dei premi e delle relative spese.
Sotto questo aspetto ha evidenziato che il contratto A0238182 era stato stipulato il 18
novembre 2011 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
In relazione al contratto A0273164 ha dedotto che lo stesso era stato stipulato il 7 marzo
2011 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
In relazione al contratto A0279715 ha dedotto che lo stesso era stato stipulato il 22
settembre 2011 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
In relazione al contratto A0280248 ha dedotto che lo stesso era stato stipulato il 2
settembre 201 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
Ha dedotto, inoltre, che per effetto della sottoscrizione dei contratti definitivi di compravendita in relazione agli immobili era venuta meno la necessità della garazione essendo la stessa relativa al solo trasferimento del bene e non anche alla garanzioa dello stesso.
Di conseguenza ha evidenziato che in relazione al contratto assicurativo n. A0238182 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 18 novembre 2011 il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 23 aprile 2012; in relazione al contratto assicurativo n.
A0273164 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 7 marzo 2022, il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 16 maggio 2012; in relazione al contratto assicurativo n. A0279715 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 22 settembre
2022, il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 21 maggio 2012; in relazione al contratto assicurativo n. A0280248 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 21
settembre 2012, il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 16 dicembre 2012-
Di conseguenza comunque non potevano essere dovuti ulteriori premi dopo la scadenza dei contratti a seguito della stipula dell'atto definitivo di compravendita che aveva fatto venire meno la garanzia ed il relativo rischio, vale a dire l'oggetto del contratto di assicurazione.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Ha contestato, inoltre, la misura dei premi ritenuti dovuti dalla Assicurazione per le annualità di rinnovo delle polizze indicati in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella prima annualità della polizza.
Si è costituita la società deducendo che le assicurazioni stipulate Controparte_1
rientravano tra le fideiussioni malgrado siano state stipulate mediante contratti assicurativi,
come dimostra il rinvio operato nei contratti stessi alle norme in materia di fideiussione con pagamento dell'indennizzo di polizza a prima richiesta.
Di conseguenza trattandosi nel caso di fideiussione assicurativa di un contratto misto a funzione prevalentemente fideiussoria l'articolo 1901 poteva ritenersi applicabile solo quando in base alla interpretazione del contratto e della volontà delle parti poteva desumersi che si fosse inteso fare richiamo a tali disposizioni mentre nel contratto figuravano esclusivamente alcuni richiami alla fideiussione.
Di conseguenza in assenza di tali riscontri non trovava applicazione né la prescrizione breve prevista in materia assicurativa né la risoluzione di cui all'articolo 1901 cc.
Ha dedotto, inoltre, che le polizze prevedevano il collegamento con la stipula del contratto definitivo ma tuttavia era previsto che tale comunicazione fosse trasmessa alla assicurazione a mezzo raccomandata come indicato in polizza salva la possibilità della
Assicurazione di richiedere informazioni alla quale corrispondeva l'obbligo del contraente di fornire le notizie ed i documenti richiesti e che la società opponente non aveva mai comunicato la stipula del contratto definitivo in relazione alla polizze e che nessuna comunicazione era stata neppure trasmessa al momento della ricezione della diffida di pagamento dei ratei scaduti inviata prima della richiesta del decreto ingiuntivo.
Ha dedotto in conseguenza che la polizza stipulata subordinava alla comunicazione del verificarsi del contratto definitivo la cessazione della validità della polizza.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In via subordinata ha chiesto il pagamento dei premi di polizza precedenti alla stipula dei contratti definitivi e per le annualità in corso al momento della stipula degli stessi.
Ha evidenziato che nel caso della polizza A0238182 per la annualità successiva era stata predisposta una appendice di polizza emessa il 5 luglio 2011 con la quale il premio annuale era stato portato ad euro 1.110.
Ritenuta la causa documentale, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra le parti sono intervenuti quattro contratti definiti polizze fideiussorie – polizza assicurativa per cauzione di cui solo tre specificamente corrlate con la applicazione della legge 210/2004.
In particolare in relazione alla polizza A0238182 si evince che la stessa ha come oggetto genericamente indicato la garanzia mentre la causale della garanzia era indicata come costruzione di n. 3 ville bifamiliari site in Bari in corso Alcide De Gasperi n. 525 con indicazione della garanzia come annuale per la durata della polizza.
La polizza prevedeva come beneficiario ma non risulta rilasciata agli Parte_2
specifici fini di cui alla legge 210/2004 ma quale garanzia a prima richiesta fino all'ammontare di 60.000 euro.
In relazione ai premi le condizioni di polizza prevedono che il premio sia dovuto anticipato e non sia restituibile anche in caso di minor durata.
In caso di maggior durata e comunque fino a quando la società non sarà completamente liberata dagli obblighi scaturenti a suo carico dalla presente polizza il contraente è tenuto al pagamento dei supplementi periodici indicati nel frontespizio.
Inoltre la garanzia operava in caso di sopravvenuta insolvenza del contraente, protesti o esecuzione forzate a suo carico o in caso di peggioramento della sua condizione
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 5 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
economica; messa in liquidazione o cessazione della attività imprenditoriale;
mancato tempestivo adempimento da parte del contraente della obbligazione garantita.
Per quanto riguarda, invece, la polizza A0273164 la stessa è diversa in quanto reca la specifica indicazione di essere una polizza fideiussoria emessa a garanzia delgi acuirenti di immobili ai sensi della legge 2 agosto 2004 n. 210.
Nel contratto si indica la avvenuta stipula di un contratto preliminare di compravendita con tale , indicata come beneficiaria della garanzia, per l'acquisto di quattro Persona_1
ville in costruzione, preliminare allegato al contratto e che ne costituiva parte integrante.
Il contratto prevedeva che la garanzia fosse prestata per l'ammontare delle somme versate,
e sarebbe divenuta operativa in caso di mancata stipula del contratto di compravendita in relazione alle ville in questione il cui completamento era previsto per i 31 dicembre 2011 e per un importo di euro 70.000.
La polizza prevede specificamente come oggetto della garanzia che la stessa operava nel caso in cui il contraente incorresse in una situazione di cui alla legge 201/2004 che non consenta al beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo.
La polizza prevede, inoltre, che la garanzia cessi ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dell'articolo 1957 cc al momento del trasferimento della proprietà con sottoscrizione del l'atto notarile di acquisto.
Per quanto riguarda gli obblighi della società l'articolo 12 prevede che lo Controparte_2
stesso sia tenuto a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione al fine di verificare il regolare avanzamento della iniziativa.
Caratteristiche analoghe devono essere fatte in relazione alle polizza A0279715 il cui beneficiario è , A0280248 il cui beneficiario era , polizze Persona_2 Persona_3
relative all'acquisto di una singola villa.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Di conseguenza le singole quattro polizze non si riferiscono tutte alla garanzia di somme pagate da promissari acquirenti quando gli immobili non erano stati ancora completati in quanto la polizza n. A0278182 appare una garanzia per i rischi connessi con la costruzioen dei quattro immobili, rischi non limitati alla sola mancata conclusione del contratto definitivo con i promissari acquirenti, come nel caso delle altre tre polizze.
Di conseguenza la prima polizza era relativa ad una generica fideiussione fornita alla contraente per i casi di inadempimento fino all'ammontare di 60.000 euro ma senza un collegamento espresso tra la durata della fideiussione e la stipula del contratto definitivo,
trattandosi di una garanzia fideiussoria in relazione all'eventuale risarcimento connesso con le obbligazione assunte che non si arrestavano con la stipula del contratto definitivo ma continuava a garantire gli obblighi del costruttore, mentre le altre tre polizze avevano una durato collegata alla stipula del contratto definitivo.
Mentre, quindi, per tale polizza potrebbe individuarsi un limite nella eventuale prescrizione delle obbligazioni contrattuali conseguenti alla costruzione dell'immobile che, quindi,
doveva essere comunicata dalla società attrice per interrompere la polizza, nelle altre tre polizze il collegamento con la garanzia di legge è esplicito e la stessa polizza prevede che la durata della polizza stessa cessi con la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.
La polizza, tuttavia non prevede tra gli obblighi del contraente quello di comunicare la avvenuta stipula del preliminare, avendo la polizza previsto il solo obbligo del contraente di fornire informazione a richiesta della Assicurazione o di fornire la documentazione richiesta.
Sotto questo aspetto ritiene il giudicante che essendo la previsione del contratto definitivo come termine della garanzia conosciuta da entrambi i contraenti, entrambi erano tenuti a fornire e a richiedere informazioni al riguardo in relazione alla data indicata nel preliminare che risulta allegato alle polizze.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 7 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Sotto questo aspetto la cessazione della garanzia e quindi del rischio determina la sopravventa caducazione dell'oggetto del contratto e della garanzia situazione che determina la cessazione del contratto.
Di conseguenza, in relazione a tali contratti (A0273164, A0279715 e A0280248) il premio risulta dovuto per l'anno di emissione e per il semestre successivo in corso alla data di stipula del contratto definitivo, dopo che il contratto annuale si era rinnovato con durata semestrale.
Per quanto riguarda, invece la polizza A0278182 tale polizza prevedeva un rinnovo con decorrenza annuale ed in questo caso si è verificato il rinnovo automatico sino al 31
dicembre 2012 essendo entrato in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il Decreto Legge
n. 179 del 18 ottobre 2012 rendendo obbligatoria da tale data il rinnovo espresso per i contratti assicurativi quando tale meccanismo è stato abolito.
Di conseguenza per tale polizza, essendosi rinnovato il contratto tacitamente, sono dovuti i rinnovi per gli anni 2011 e 2012, risultando avvenuto l'ultimo rinnovo annuale al 10
novembre 2012.
Successivamente la società avrebbe dovuto rinnovare la polizza consa che non risulta essere avvenuto.
Per quanto riguarda le altre tre polizze osserva il giudicante che la n. A0273164 si è
rinnovata per sei mesi nel corso del quale rinnoivo è stato stipulato il contratto definitivo il
16 ma2012 mentre il rinnovo scadenza il 7 settembre 2012, la polizza A0280248 si è
rinnovata per un semestre dal momento che la scadenza del rinnovo era fissata al 21
marzo 2023 mentre l'atto definitivo di compravendita è intervenuto il 30 dicembre 2012.
Per quanto riguarda la polizza A0279715 la cui polizza annuale scadeva il 22 settembre
2021 nessun rinnovo vi è stato essendo intervenuto il contratto definitivo di compravendita il
31 maggio 2012.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 8 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Per quanto riguarda la polizza A0278182 appare dovuto l'importo di euro 3.330, mentre per la polizza A0273164 è dovuto l'importo di euro 350 e per la polizza A0280248 è dovuto l'importo di euro 820.
Deve essere respinta la eccezione di cui all'articolo 1901 in quanto trattandosi di un contratto misto, la garanzia fideiussoria assicurativa, la disciplina della assicurazione non risulta espressamente richiamata né si può ritenere che essendo presente una disciplina positiva che regola la materia dei primi si può ritenere che sia presente un vincolo tacito alla disciplina codicistica.
Su tali somme sono dovuti interessi semplici nella misura legale a decorrere dalla data di debenza di ciascuna somma.
Ritiene il giudicante che ricorrano giuste condizioni, tenuto conto della soccombenza reciproca, per la compensazione integrale tra le parti le spese del presente giudizio.
Deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 16501/2020 del Tribunale di Roma.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda opposizione proposta dalla società del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società Parte_1
Controparte_1
Accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto condanna la società a Parte_1
pagare la somma complessiva di euro 4.500 oltre interessi semplici calcolati sulla misura legale in base alla debenza delle singole somme determinate in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 16501/2020 emesso dal Tribunale di Roma.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 9 di 10 G.U. Roberto Parziale
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(Roberto Parziale)
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 10 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
In persona del giudice unico dr. Roberto PARZIALE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 gennaio 2025, e vertente
TRA
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Bari, via Omodeo n. 57 presso lo studio dell'avv. Antonio
Fanelli, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
(p. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco n.
6, presso lo studio dell'avv. Filippo Sciuto che la rappresenta e difende, insieme all'avv.
Corrado Barile del Foro di Genova e Alessio Basso del Foro di Torino giusta procura alle liti in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione – opposizione decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società (già Parte_1 Controparte_2
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la società Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1650/2020 notificato il 14
dicembre 2020 nei confronti della società (ora per euro Controparte_2 Parte_1
28.795,87 oltre spese.
A fondamento della opposizione proposta ha dedotto che la vicenda riguardava il mancato pagamento dei premi relativi a quattro contratti stipulati nel 2010 -2011 ai sensi della legge
210/2014 al fine di garantire, ai sensi del d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122 gli acquirenti di immobili in corso di costruzione in relazione agli acconti versati alla società stessa in caso di insolvenza, garanzia limitata fino alla stipula del contratto transattivo della proprietà
dell'immobile.
Ha eccepito la violazione dell'articolo 1901 cc in quanto il contratto doveva comunque intendersi risolto non avendo la società agito per la riscossione dei premi dovuti entro sei mesi dalla scadenza del periodo con diritto al solo pagamento dei premi e delle relative spese.
Sotto questo aspetto ha evidenziato che il contratto A0238182 era stato stipulato il 18
novembre 2011 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
In relazione al contratto A0273164 ha dedotto che lo stesso era stato stipulato il 7 marzo
2011 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
In relazione al contratto A0279715 ha dedotto che lo stesso era stato stipulato il 22
settembre 2011 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
In relazione al contratto A0280248 ha dedotto che lo stesso era stato stipulato il 2
settembre 201 con validità annuale. Di conseguenza la società assicuratrice doveva agire per il rateo relativo alla seconda annualità entro sei mesi dal rinnovo pena la risoluzione del contratto.
Ha dedotto, inoltre, che per effetto della sottoscrizione dei contratti definitivi di compravendita in relazione agli immobili era venuta meno la necessità della garazione essendo la stessa relativa al solo trasferimento del bene e non anche alla garanzioa dello stesso.
Di conseguenza ha evidenziato che in relazione al contratto assicurativo n. A0238182 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 18 novembre 2011 il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 23 aprile 2012; in relazione al contratto assicurativo n.
A0273164 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 7 marzo 2022, il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 16 maggio 2012; in relazione al contratto assicurativo n. A0279715 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 22 settembre
2022, il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 21 maggio 2012; in relazione al contratto assicurativo n. A0280248 il cui rinnovo dopo il primo anno era avvenuto il 21
settembre 2012, il contratto definitivo di compravendita era intervenuto il 16 dicembre 2012-
Di conseguenza comunque non potevano essere dovuti ulteriori premi dopo la scadenza dei contratti a seguito della stipula dell'atto definitivo di compravendita che aveva fatto venire meno la garanzia ed il relativo rischio, vale a dire l'oggetto del contratto di assicurazione.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Ha contestato, inoltre, la misura dei premi ritenuti dovuti dalla Assicurazione per le annualità di rinnovo delle polizze indicati in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella prima annualità della polizza.
Si è costituita la società deducendo che le assicurazioni stipulate Controparte_1
rientravano tra le fideiussioni malgrado siano state stipulate mediante contratti assicurativi,
come dimostra il rinvio operato nei contratti stessi alle norme in materia di fideiussione con pagamento dell'indennizzo di polizza a prima richiesta.
Di conseguenza trattandosi nel caso di fideiussione assicurativa di un contratto misto a funzione prevalentemente fideiussoria l'articolo 1901 poteva ritenersi applicabile solo quando in base alla interpretazione del contratto e della volontà delle parti poteva desumersi che si fosse inteso fare richiamo a tali disposizioni mentre nel contratto figuravano esclusivamente alcuni richiami alla fideiussione.
Di conseguenza in assenza di tali riscontri non trovava applicazione né la prescrizione breve prevista in materia assicurativa né la risoluzione di cui all'articolo 1901 cc.
Ha dedotto, inoltre, che le polizze prevedevano il collegamento con la stipula del contratto definitivo ma tuttavia era previsto che tale comunicazione fosse trasmessa alla assicurazione a mezzo raccomandata come indicato in polizza salva la possibilità della
Assicurazione di richiedere informazioni alla quale corrispondeva l'obbligo del contraente di fornire le notizie ed i documenti richiesti e che la società opponente non aveva mai comunicato la stipula del contratto definitivo in relazione alla polizze e che nessuna comunicazione era stata neppure trasmessa al momento della ricezione della diffida di pagamento dei ratei scaduti inviata prima della richiesta del decreto ingiuntivo.
Ha dedotto in conseguenza che la polizza stipulata subordinava alla comunicazione del verificarsi del contratto definitivo la cessazione della validità della polizza.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In via subordinata ha chiesto il pagamento dei premi di polizza precedenti alla stipula dei contratti definitivi e per le annualità in corso al momento della stipula degli stessi.
Ha evidenziato che nel caso della polizza A0238182 per la annualità successiva era stata predisposta una appendice di polizza emessa il 5 luglio 2011 con la quale il premio annuale era stato portato ad euro 1.110.
Ritenuta la causa documentale, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra le parti sono intervenuti quattro contratti definiti polizze fideiussorie – polizza assicurativa per cauzione di cui solo tre specificamente corrlate con la applicazione della legge 210/2004.
In particolare in relazione alla polizza A0238182 si evince che la stessa ha come oggetto genericamente indicato la garanzia mentre la causale della garanzia era indicata come costruzione di n. 3 ville bifamiliari site in Bari in corso Alcide De Gasperi n. 525 con indicazione della garanzia come annuale per la durata della polizza.
La polizza prevedeva come beneficiario ma non risulta rilasciata agli Parte_2
specifici fini di cui alla legge 210/2004 ma quale garanzia a prima richiesta fino all'ammontare di 60.000 euro.
In relazione ai premi le condizioni di polizza prevedono che il premio sia dovuto anticipato e non sia restituibile anche in caso di minor durata.
In caso di maggior durata e comunque fino a quando la società non sarà completamente liberata dagli obblighi scaturenti a suo carico dalla presente polizza il contraente è tenuto al pagamento dei supplementi periodici indicati nel frontespizio.
Inoltre la garanzia operava in caso di sopravvenuta insolvenza del contraente, protesti o esecuzione forzate a suo carico o in caso di peggioramento della sua condizione
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 5 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
economica; messa in liquidazione o cessazione della attività imprenditoriale;
mancato tempestivo adempimento da parte del contraente della obbligazione garantita.
Per quanto riguarda, invece, la polizza A0273164 la stessa è diversa in quanto reca la specifica indicazione di essere una polizza fideiussoria emessa a garanzia delgi acuirenti di immobili ai sensi della legge 2 agosto 2004 n. 210.
Nel contratto si indica la avvenuta stipula di un contratto preliminare di compravendita con tale , indicata come beneficiaria della garanzia, per l'acquisto di quattro Persona_1
ville in costruzione, preliminare allegato al contratto e che ne costituiva parte integrante.
Il contratto prevedeva che la garanzia fosse prestata per l'ammontare delle somme versate,
e sarebbe divenuta operativa in caso di mancata stipula del contratto di compravendita in relazione alle ville in questione il cui completamento era previsto per i 31 dicembre 2011 e per un importo di euro 70.000.
La polizza prevede specificamente come oggetto della garanzia che la stessa operava nel caso in cui il contraente incorresse in una situazione di cui alla legge 201/2004 che non consenta al beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo.
La polizza prevede, inoltre, che la garanzia cessi ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dell'articolo 1957 cc al momento del trasferimento della proprietà con sottoscrizione del l'atto notarile di acquisto.
Per quanto riguarda gli obblighi della società l'articolo 12 prevede che lo Controparte_2
stesso sia tenuto a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione al fine di verificare il regolare avanzamento della iniziativa.
Caratteristiche analoghe devono essere fatte in relazione alle polizza A0279715 il cui beneficiario è , A0280248 il cui beneficiario era , polizze Persona_2 Persona_3
relative all'acquisto di una singola villa.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 6 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza le singole quattro polizze non si riferiscono tutte alla garanzia di somme pagate da promissari acquirenti quando gli immobili non erano stati ancora completati in quanto la polizza n. A0278182 appare una garanzia per i rischi connessi con la costruzioen dei quattro immobili, rischi non limitati alla sola mancata conclusione del contratto definitivo con i promissari acquirenti, come nel caso delle altre tre polizze.
Di conseguenza la prima polizza era relativa ad una generica fideiussione fornita alla contraente per i casi di inadempimento fino all'ammontare di 60.000 euro ma senza un collegamento espresso tra la durata della fideiussione e la stipula del contratto definitivo,
trattandosi di una garanzia fideiussoria in relazione all'eventuale risarcimento connesso con le obbligazione assunte che non si arrestavano con la stipula del contratto definitivo ma continuava a garantire gli obblighi del costruttore, mentre le altre tre polizze avevano una durato collegata alla stipula del contratto definitivo.
Mentre, quindi, per tale polizza potrebbe individuarsi un limite nella eventuale prescrizione delle obbligazioni contrattuali conseguenti alla costruzione dell'immobile che, quindi,
doveva essere comunicata dalla società attrice per interrompere la polizza, nelle altre tre polizze il collegamento con la garanzia di legge è esplicito e la stessa polizza prevede che la durata della polizza stessa cessi con la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.
La polizza, tuttavia non prevede tra gli obblighi del contraente quello di comunicare la avvenuta stipula del preliminare, avendo la polizza previsto il solo obbligo del contraente di fornire informazione a richiesta della Assicurazione o di fornire la documentazione richiesta.
Sotto questo aspetto ritiene il giudicante che essendo la previsione del contratto definitivo come termine della garanzia conosciuta da entrambi i contraenti, entrambi erano tenuti a fornire e a richiedere informazioni al riguardo in relazione alla data indicata nel preliminare che risulta allegato alle polizze.
RGAC 7520 ANNO 2021 Pag. 7 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Sotto questo aspetto la cessazione della garanzia e quindi del rischio determina la sopravventa caducazione dell'oggetto del contratto e della garanzia situazione che determina la cessazione del contratto.
Di conseguenza, in relazione a tali contratti (A0273164, A0279715 e A0280248) il premio risulta dovuto per l'anno di emissione e per il semestre successivo in corso alla data di stipula del contratto definitivo, dopo che il contratto annuale si era rinnovato con durata semestrale.
Per quanto riguarda, invece la polizza A0278182 tale polizza prevedeva un rinnovo con decorrenza annuale ed in questo caso si è verificato il rinnovo automatico sino al 31
dicembre 2012 essendo entrato in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il Decreto Legge
n. 179 del 18 ottobre 2012 rendendo obbligatoria da tale data il rinnovo espresso per i contratti assicurativi quando tale meccanismo è stato abolito.
Di conseguenza per tale polizza, essendosi rinnovato il contratto tacitamente, sono dovuti i rinnovi per gli anni 2011 e 2012, risultando avvenuto l'ultimo rinnovo annuale al 10
novembre 2012.
Successivamente la società avrebbe dovuto rinnovare la polizza consa che non risulta essere avvenuto.
Per quanto riguarda le altre tre polizze osserva il giudicante che la n. A0273164 si è
rinnovata per sei mesi nel corso del quale rinnoivo è stato stipulato il contratto definitivo il
16 ma2012 mentre il rinnovo scadenza il 7 settembre 2012, la polizza A0280248 si è
rinnovata per un semestre dal momento che la scadenza del rinnovo era fissata al 21
marzo 2023 mentre l'atto definitivo di compravendita è intervenuto il 30 dicembre 2012.
Per quanto riguarda la polizza A0279715 la cui polizza annuale scadeva il 22 settembre
2021 nessun rinnovo vi è stato essendo intervenuto il contratto definitivo di compravendita il
31 maggio 2012.
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Per quanto riguarda la polizza A0278182 appare dovuto l'importo di euro 3.330, mentre per la polizza A0273164 è dovuto l'importo di euro 350 e per la polizza A0280248 è dovuto l'importo di euro 820.
Deve essere respinta la eccezione di cui all'articolo 1901 in quanto trattandosi di un contratto misto, la garanzia fideiussoria assicurativa, la disciplina della assicurazione non risulta espressamente richiamata né si può ritenere che essendo presente una disciplina positiva che regola la materia dei primi si può ritenere che sia presente un vincolo tacito alla disciplina codicistica.
Su tali somme sono dovuti interessi semplici nella misura legale a decorrere dalla data di debenza di ciascuna somma.
Ritiene il giudicante che ricorrano giuste condizioni, tenuto conto della soccombenza reciproca, per la compensazione integrale tra le parti le spese del presente giudizio.
Deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 16501/2020 del Tribunale di Roma.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda opposizione proposta dalla società del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società Parte_1
Controparte_1
Accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto condanna la società a Parte_1
pagare la somma complessiva di euro 4.500 oltre interessi semplici calcolati sulla misura legale in base alla debenza delle singole somme determinate in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 16501/2020 emesso dal Tribunale di Roma.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
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(Roberto Parziale)
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