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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 781/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DE VIRGILIIS CLEMENTINA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH), alla Via San Rocco, 24/E, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. BREDA CINZIA, presso il cui studio, con sede in Vasto
(CH), alla Via XXIV Maggio n. 17, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 09/10/2024, ha proposto Parte_1
istanza volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di versamento dell'assegno mensile (pari ad € 400,00) dovuto per il mantenimento della figlia - ovvero, in subordine, una riduzione del suddetto Per_1
contributo - fondando la propria richiesta sul presupposto di un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche, tale da giustificare la modifica delle statuizioni della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, il ha motivato la propria richiesta di revoca Pt_1
dell'assegno di mantenimento, innanzitutto, sull'assunto che la figlia, pur avendo avuto l'opportunità di frequentare l'università, non ha saputo trarne profitto, prestando uno scarso rendimento;
ella, inoltre, avrebbe dimostrando “una raggiunta autonomia di vita e di scelte” con la creazione di un proprio consesso familiare. A ciò ha aggiunto una contrazione della propria capacità reddituale, dal momento che, a fronte di un emolumento pari a circa € 3.600,00, subisce trattenute per €
2.800,00 circa, (cfr., ultima busta paga allegata agli atti), “percependo un
netto di circa 800,00”. Infine, ha evidenziato di dover onorare dei debiti contratti dall'attuale coniuge (per l'esercizio dell'attività lavorativa che la stessa ha dovuto cessare, avendo subito, “con la nascita del secondo figlio
(…) un problema al midollo osseo”), oltre a dover far fronte alle spese relative alle esigenze del figlio minore portatore di handicap. Per_2
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
2 14/01/2025, si è costituita in giudizio dando, Controparte_1
preliminarmente, atto dell'intervenuto accordo con la controparte e contrastando, tuttavia, le allegazioni di parte ricorrente.
3. Nelle more del giudizio, con istanza depositata il 13/01/2025, le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata nella scrittura privata depositata telematicamente in data 22/01/2025, la quale prevede, tra l'altro, la rinuncia all'assegno di mantenimento in favore della comune figlia da parte della beneficiaria. Per_1
4. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
5. In data 31/01/2025, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, prendersi atto della volontà delle parti di definire consensualmente la modifica delle condizioni del divorzio, sulla base di quanto concordato in corso di causa.
Per quanto riguarda gli accordi intercorsi tra le parti, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter condividere il contenuto della regolamentazione concordata delle nuove condizioni di divorzio concernenti il mantenimento della figlia, posto che le stesse non sono in contrasto con gli interessi della stessa e, pertanto, non
3 necessitano di alcuna modifica o integrazione.
2. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
eccezione o conclusione, così provvede:
PRENDE atto dell'accordo intervenuto tra le parti in merito alla modifica delle condizioni del divorzio tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(CH), il 29/10/1974, e , nata a [...] il Parte_2
20/10/1980;
DISPONE, per l'effetto, la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 552/2012 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, emessa dal Tribunale di Vasto in data
16/11/2012, secondo le condizioni concordemente determinate dalle parti nell'atto depositato in data 22/01/2025, che qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 14.02.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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