Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5837/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5837/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
10/03/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1,
c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Alfaterna 74 84015 Nocera Superiore ITALIA, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO
MARIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L con plico raccomandato n° 15156037543-7, notificava al sig. Controparte_2 [...]
in data 17/03/2016, atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. Pt_1
n° 602/1973, n.ro identificativo procedura 10220162540000483008, premettendo che lo stesso sarebbe stato debitore della somma di € 33.975,49, comprensiva di interessi di mora e
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Sosteneva l'opposta che erano decorsi inutilmente i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50 del D.P.R. n° 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n° 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento di seguito specificate: 1) cartella n° 10220140029623754000, presuntamente notificata in data 17/06/2015; 2) cartella n°
10220150012533468000, presuntamente notificata in data 21/11/2015.
Sulla base di quanto sopra detto, l' sottoponeva a pignoramento tutte le Controparte_2
somme dovute dal sig. , C.F. , nella qualità di terzo Parte_2 CodiceFiscale_3
pignorato, residente in [...], al sig. Pt_1
, essendo il primo debitore di quest'ultimo.
[...]
In data 18/03/2016, l'odierno opponente si recava personalmente presso Equitalia Centro
S.p.A. – Ufficio territoriale per la provincia di Sassari - per richiedere copia delle suddette cartelle di pagamento;
dalla lettura delle stesse, si evinceva che la cartella n°
10220140029623754000 aveva come oggetto il tributo IRPEF – codice 4001, con anno di riferimento 2011; mentre la cartella n° 10220150012533468000 aveva come oggetto il tributo locale I.C.I. , cod. 8858 con riferimento agli anni 2007, 2010 e 2011.
Il sig. , in data 05/04/2016 depositata presso il Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. con il quale deduceva che “L'azione esecutiva intrapresa dall'agente di riscossione è nulla ed illegittima attesa la mancata notifica all'odierno opponente delle cartelle di pagamento n° 10220140029623754000 e n°
10220150012533468000, così come individuate nell'atto di pignoramento presso terzi oggi impugnato. In relazione alla cartella di pagamento n° 10220140029623754, avente ad oggetto tributo Irpef relativo all'anno 2011, va osservato che, in materia di imposte sul reddito, l'articolo 25 del D.P.R. numero 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata.
Pertanto, nel caso di specie non v'è dubbio che la mancata notifica della cartella di pagamento abbia fatto maturare la decadenza dal potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. In merito alla cartella n° 10220150012533468000, con oggetto il Tributo locale ICI relativo agli anni 2007, 2010 e 2011, bisogna rilevare che il Decreto Legge numero 106/2005, che ha modificato l'articolo 25 del DPR numero 602/1973, non si riferiva
Pagina 2 di 5 ai tributi locali, tuttavia la lacuna è stata colmata dalla legge finanziaria del 2007 (Legge del
27 dicembre 2006, numero 296, comma 163) che ha stabilito: “per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo“. Anche in questo caso, l'omessa notifica della cartella di pagamento ha comportato la decadenza dell'ente creditore dal potere di procedere alla riscossione tramite ruolo dell'intero credito, credito che relativamente agli anni 2007 e
2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 c.c., è inesorabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale”.
Il G.E sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per riassumere la controversia.
Riassunta ritualmente la causa, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:” Accogliere il presente ricorso in opposizione e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, n.ro identificativo procedura
10220162540000483008 e la conseguente l'estinzione della pretesa creditoria alla stregua delle motivazioni sopra esposte, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni ed oneri di legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non Controparte_1
costituitasi in giudizio sebbene ritualmente citata.
L'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Invero, il ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi con la quale ha fatto valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (cartella esattoriale) come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo (pignoramento), posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (Cass. SSUU
n. 22080/17, Cass. nn. 1558/20, 20694/21, 40763/21).
Risulta rispettato il termine decadenziale di 20 gg, atteso che il ricorrente ha avuto conoscenza del pignoramento in data 17.3.2016 e l'opposizione è stata depositata in data 5.4.2016.
Nella procedura di riscossione esattoriale, alla notificazione della cartella di pagamento sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista
Pagina 3 di 5 dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass.
n.3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
La notificazione della cartella configura attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito (in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale) dall'agente della riscossione: in tal senso, univocamente depone il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, laddove prevede che "il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento".
La trascritta formulazione letterale della norma offre un indice inequivoco per la corretta delimitazione della funzione della cartella: la locuzione "procede ad espropriazione", infatti, va intesa in senso proprio e stretto, come riferita all'atto di promuovimento della procedura di riscossione, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene (mobile, immobile o credito) staggito.
La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile dell'azione esecutiva: condiziona cioè l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione.
Nel caso di specie, l'agente della riscossione non si è costituito in giudizio e dunque, non ha fornito la prova, su di esso gravante, di aver notificato la cartella di pagamento.
Pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, n.ro identificativo procedura
10220162540000483008.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, n.ro identificativo procedura
10220162540000483008;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'avv. Mario Maiorino, difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 195,00 per spese vive ed euro 2.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/04/2025
IL GIUDICE
Pagina 4 di 5 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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