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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5264/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EMANUELE FRANCO e LUIGI ESPOSITO
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ULDERICO AIELLO
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 14.09.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e chiedendo che venisse Controparte_1 Controparte_2
riformata la sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto, n. 1791/2022, che aveva pagina 1 di 6 ritenuto l'odierno appellante responsabile esclusivo di un sinistro stradale avvenuto in
Taranto, in data 26.06.2021, lungo la via Plateja. In dette circostanze di luogo e di tempo, il , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, tg. FS195EM, Pt_1
impegnato a intraprendere una manovra per inserirsi in un parcheggio a schiera alla sua sinistra, entrava in collisione con il motociclo Piaggio Typhoon, th. X8JT4T, intento a effettuare una manovra di sorpasso. Contestava, in particolare, la ricostruzione dei fatti su cui si era basata la decisione del Giudice di prime cure e l'errata valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio.
Costituitosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, richiamava le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, con particolare riguardo alle prove testimoniali raccolte e alla c.t.u. espletata. Ribadiva la correttezza della ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter, formulava ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per la violazione del combinato disposto degli artt. 339
e 113, comma 2, c.p.c.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. In via assorbente il merito, deve essere innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal con le note scritte in sostituzione CP_1
d'udienza del 30 dicembre 2024 e, più diffusamente, nella propria comparsa conclusionale, sempre comunque rilevabile d'ufficio dal giudice.
3.1. Infatti, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto una domanda risarcitoria espressamente contenta dall'attore nelle conclusioni del libello introduttivo «entro pagina 2 di 6 euro 1.032,00 comprensiva di accessori di legge».
Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di pace risulta quindi, ratione valoris, senz'altro soggetta alla disciplina di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che sancisce l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nelle cause di valore non eccedente € 1.100,00 (ex art. 113, comma 2, c.p.c.), salvo che per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3.2. L'art. 113, comma 2, c.p.c. dispone che il giudice di pace decida secondo equità le cause il cui valore non ecceda € 1.100,00: ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (Cass., sez. un., n. 13917 del 2006, Cass. n. 4890 del 2007, Cass. n.
4079 del 2005).
3.3. In tali ipotesi, inoltre, l'appello, per rispettare l'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., deve in primo luogo indicare quale, tra le violazioni previste dall'art. 339 c.p.c., si intende denunciare con l'atto di impugnazione;
in secondo luogo, perché l'onere di specificità sia compiutamente osservato, deve indicare quale sia la norma sul procedimento, o la norma costituzionale o comunitaria o il principio informatore della materia che la sentenza impugnata abbia violato;
in terzo luogo, i motivi desumibili dal contenuto delle censure esposte nell'atto di appello devono effettivamente rientrare in uno di vizi tassativi previsti dall'art. 339 c.p.c.
Diversamente, la Suprema Corte ha statuito che «in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora pagina 3 di 6 non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto» (Cass. n. 3005 del 2014).
Nella specie, il libello introduttivo del presente gravame si limita a denunciare violazione di norme processuali e sostanziali e non rispondenza del decisum ai dati di fatto documentalmente o per via testimoniale acquisiti, senza in alcun passaggio indicare quali siano le specifiche regole o principi, tra quelli contemplati dal citato art. 339 c.p.c., con cui la sentenza del Giudice di pace si sia posta in contrasto.
Dal che l'inammissibilità del gravame proposto dal . Pt_1
4. A ciò si aggiunga altresì la considerazione che, comunque, nessuna delle doglianze articolate in secondo grado dall'appellante si presta, nella fattispecie de qua, ad essere ricondotta nell'alveo delle ipotesi eccezionali che consentono l'appellabilità delle decisioni di primo grado rese secondo equità “necessaria” dal giudice di pace, le quali, come è noto, consentono un controllo di carattere meramente estrinseco e formale della prima decisione, senza assegnare al giudice di seconde cure il potere di sindacare il merito delle valutazioni già poste a fondamento del primo decisum.
Innanzi tutto, nessuna violazione di “norme sul procedimento” tali da comportare la nullità della sentenza o del processo pare rinvenirsi nelle censure articolate dall'appellante, le quali si spingono a denunciare il merito delle statuizioni e della relativa motivazione resa dal Giudice di pace, ma al solo fine, invero, di chiedere al
Tribunale in epigrafe una diversa valutazione, conforme a quelle soggettive e contrapposte dallo stesso caldeggiate, delle circostanze e delle prove già valutate dal primo Giudice, così risolvendosi in un'inammissibile censura di fatto (Cass. n. 14138 del 2007, n. 13662 del 2004, n. 900 del 1996). Il Giudice di pace, da questo punto di vista, ha invece reso una motivazione, in punto di responsabilità esclusiva del Pt_1
nella causazione del sinistro, senz'altro adeguata a sostegno della propria decisione, la cui eventuale non condivisibilità, alla stregua di norme di diritto sostanziale, non si presterebbe giammai ad incarnare un error in procedendo censurabile nella presente sede.
Di conseguenza, nel caso in esame non si rinviene alcuna violazione di principi pagina 4 di 6 regolatori della materia nel decisum del Giudice di pace, ma solo un insieme di valutazioni del materiale probatorio evidentemente non condivise da una delle parti condannate al risarcimento e inammissibilmente censurate in grado di appello.
«Non rientra nell'àmbito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicché le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n.
17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze Test riferite dal teste del tutto estranea all'àmbito della violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)» (Cass. n. 31152 del 2017; v. anche Cassazione civile, sez. II, 22/08/2019, n. 21589).
Sempre a tal proposito è bene infine specificare che la sentenza secondo equità pronunciata dal giudice di pace non può essere impugnata per vizi di motivazione,
«salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili» (Cass. n. 17897 del 2011). Tutte queste condizioni sono evidentemente estranee alla sentenza gravata di appello, che contiene un percorso motivazionale specifico, non apparente e sorretto da un iter logico ben individuabile, a prescindere dalle censure di correttezza giuridica pagina 5 di 6 sollevate dall'appellante in relazione agli esiti della valutazione del materiale probatorio, documentale e testimoniale, raccolto in primo grado.
5. L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla refusione al convenuto delle spese di lite in forza del principio della soccombenza, spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
B) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano in complessivi € 460,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 130,00 per fase introduttiva e € 200,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, il 28/05/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 5264/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EMANUELE FRANCO e LUIGI ESPOSITO
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ULDERICO AIELLO
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 14.09.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e chiedendo che venisse Controparte_1 Controparte_2
riformata la sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto, n. 1791/2022, che aveva pagina 1 di 6 ritenuto l'odierno appellante responsabile esclusivo di un sinistro stradale avvenuto in
Taranto, in data 26.06.2021, lungo la via Plateja. In dette circostanze di luogo e di tempo, il , alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, tg. FS195EM, Pt_1
impegnato a intraprendere una manovra per inserirsi in un parcheggio a schiera alla sua sinistra, entrava in collisione con il motociclo Piaggio Typhoon, th. X8JT4T, intento a effettuare una manovra di sorpasso. Contestava, in particolare, la ricostruzione dei fatti su cui si era basata la decisione del Giudice di prime cure e l'errata valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio.
Costituitosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, richiamava le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, con particolare riguardo alle prove testimoniali raccolte e alla c.t.u. espletata. Ribadiva la correttezza della ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter, formulava ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per la violazione del combinato disposto degli artt. 339
e 113, comma 2, c.p.c.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. In via assorbente il merito, deve essere innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal con le note scritte in sostituzione CP_1
d'udienza del 30 dicembre 2024 e, più diffusamente, nella propria comparsa conclusionale, sempre comunque rilevabile d'ufficio dal giudice.
3.1. Infatti, il giudizio di primo grado aveva ad oggetto una domanda risarcitoria espressamente contenta dall'attore nelle conclusioni del libello introduttivo «entro pagina 2 di 6 euro 1.032,00 comprensiva di accessori di legge».
Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di pace risulta quindi, ratione valoris, senz'altro soggetta alla disciplina di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che sancisce l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nelle cause di valore non eccedente € 1.100,00 (ex art. 113, comma 2, c.p.c.), salvo che per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3.2. L'art. 113, comma 2, c.p.c. dispone che il giudice di pace decida secondo equità le cause il cui valore non ecceda € 1.100,00: ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di precisare che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (Cass., sez. un., n. 13917 del 2006, Cass. n. 4890 del 2007, Cass. n.
4079 del 2005).
3.3. In tali ipotesi, inoltre, l'appello, per rispettare l'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., deve in primo luogo indicare quale, tra le violazioni previste dall'art. 339 c.p.c., si intende denunciare con l'atto di impugnazione;
in secondo luogo, perché l'onere di specificità sia compiutamente osservato, deve indicare quale sia la norma sul procedimento, o la norma costituzionale o comunitaria o il principio informatore della materia che la sentenza impugnata abbia violato;
in terzo luogo, i motivi desumibili dal contenuto delle censure esposte nell'atto di appello devono effettivamente rientrare in uno di vizi tassativi previsti dall'art. 339 c.p.c.
Diversamente, la Suprema Corte ha statuito che «in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora pagina 3 di 6 non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto» (Cass. n. 3005 del 2014).
Nella specie, il libello introduttivo del presente gravame si limita a denunciare violazione di norme processuali e sostanziali e non rispondenza del decisum ai dati di fatto documentalmente o per via testimoniale acquisiti, senza in alcun passaggio indicare quali siano le specifiche regole o principi, tra quelli contemplati dal citato art. 339 c.p.c., con cui la sentenza del Giudice di pace si sia posta in contrasto.
Dal che l'inammissibilità del gravame proposto dal . Pt_1
4. A ciò si aggiunga altresì la considerazione che, comunque, nessuna delle doglianze articolate in secondo grado dall'appellante si presta, nella fattispecie de qua, ad essere ricondotta nell'alveo delle ipotesi eccezionali che consentono l'appellabilità delle decisioni di primo grado rese secondo equità “necessaria” dal giudice di pace, le quali, come è noto, consentono un controllo di carattere meramente estrinseco e formale della prima decisione, senza assegnare al giudice di seconde cure il potere di sindacare il merito delle valutazioni già poste a fondamento del primo decisum.
Innanzi tutto, nessuna violazione di “norme sul procedimento” tali da comportare la nullità della sentenza o del processo pare rinvenirsi nelle censure articolate dall'appellante, le quali si spingono a denunciare il merito delle statuizioni e della relativa motivazione resa dal Giudice di pace, ma al solo fine, invero, di chiedere al
Tribunale in epigrafe una diversa valutazione, conforme a quelle soggettive e contrapposte dallo stesso caldeggiate, delle circostanze e delle prove già valutate dal primo Giudice, così risolvendosi in un'inammissibile censura di fatto (Cass. n. 14138 del 2007, n. 13662 del 2004, n. 900 del 1996). Il Giudice di pace, da questo punto di vista, ha invece reso una motivazione, in punto di responsabilità esclusiva del Pt_1
nella causazione del sinistro, senz'altro adeguata a sostegno della propria decisione, la cui eventuale non condivisibilità, alla stregua di norme di diritto sostanziale, non si presterebbe giammai ad incarnare un error in procedendo censurabile nella presente sede.
Di conseguenza, nel caso in esame non si rinviene alcuna violazione di principi pagina 4 di 6 regolatori della materia nel decisum del Giudice di pace, ma solo un insieme di valutazioni del materiale probatorio evidentemente non condivise da una delle parti condannate al risarcimento e inammissibilmente censurate in grado di appello.
«Non rientra nell'àmbito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicché le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n.
17437). La valutazione di attendibilità e di sufficienza probatoria delle circostanze Test riferite dal teste del tutto estranea all'àmbito della violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892)» (Cass. n. 31152 del 2017; v. anche Cassazione civile, sez. II, 22/08/2019, n. 21589).
Sempre a tal proposito è bene infine specificare che la sentenza secondo equità pronunciata dal giudice di pace non può essere impugnata per vizi di motivazione,
«salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili» (Cass. n. 17897 del 2011). Tutte queste condizioni sono evidentemente estranee alla sentenza gravata di appello, che contiene un percorso motivazionale specifico, non apparente e sorretto da un iter logico ben individuabile, a prescindere dalle censure di correttezza giuridica pagina 5 di 6 sollevate dall'appellante in relazione agli esiti della valutazione del materiale probatorio, documentale e testimoniale, raccolto in primo grado.
5. L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla refusione al convenuto delle spese di lite in forza del principio della soccombenza, spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa, senza nulla riconoscere per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
B) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano in complessivi € 460,00, di cui € 130,00 per fase di studio, € 130,00 per fase introduttiva e € 200,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, il 28/05/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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