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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/11/2024, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3967/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo D'Onofrio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Fontana n. 18
e
(C.F. con il patrocinio dell' avv. ERIKA Parte_2 C.F._2
VERATTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Vile G. Matteotti
n. 58
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“confermare la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , nella misura Per_1
del 50% di quello comune in vigore per entrambi, a decorrere dalla data dell'ordinanza
27/02/2024;
dato atto della interruzione degli studi e della capacità lavorativa maturata dal figlio , revocare l'assegno di mantenimento a decorrere dal 1° gennaio 2025, Per_2 residuando – in caso di occupazione lavorativa del giovane - l'obbligo a carico del padre di integrare la retribuzione percepita fino a garantire di raggiungere la disponibilità mensile di euro 800,00, comunque nei limiti di euro 200,00, per il periodo di 12 mesi (fino al 31.12.2025, già compiuti anni 21);
revocare l'assegnazione della casa coniugale e delle sue pertinenze a decorrere dal 1° gennaio 2025 o da diversa data non superiore a 12 mesi dall'emanando provvedimento, con il diritto del ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di sua proprietà e con la facoltà per i figli di rimanere nell'abitazione con il padre;
disporre la revoca parziale dell'assegnazione della casa nei limiti del box auto e della cantina a decorrere dall'emanando provvedimento, per consentirne l'utilizzo al sig. . Parte_1
sulle spese:
vista la resistenza della sig.ra disporre secondo la regola della Pt_2
soccombenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese e delle Pt_2 competenze di lite del presente procedimento.”
PARTE RESISTENTE:
“▪ confermare l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra che vi vivrà con Pt_2
i figli finché anche il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2
▪ confermare che il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
, versando alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_2 Pt_2
euro 280,00, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
▪ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri accessori come per legge.”
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni
In ordine alla richiesta del sig. di revocare l'assegno posto a proprio carico Parte_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni, e , si rileva quanto Per_1 Per_2
segue.
Deve, anzitutto, darsi atto che il figlio (13.08.2002) è stato assunto presso la Per_1
con un contratto a tempo determinato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 1.400,00€ mensili (vd. verbale ud. 21.02.2024), pertanto il
Collegio, ritenuto che tale retribuzione gli garantisce certamente autosufficienza economica, ritiene di poter confermare i provvedimenti provvisori e dunque revocare l'assegno di mantenimento posto in suo favore a carico del ricorrente in sede di divorzio.
Quanto al figlio (6.11.2004), non ancora economicamente indipendente, Per_2 occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni permane sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tenendo conto delle aspirazioni della prole, da valutare in concreto, sempre che tale mancata autosufficienza non sia imputabile ai figli stessi, dal momento che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., n. 1858/2016;
Cass., n. 921/2014; Cass., n. 1830/2011).
In definitiva, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto e in concreto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (da ultimo, Cass., sez. VI, 5 marzo 2018, n.
5088 nonché Cass. civ., n. 17183/2020 cit.).
Pag. 3 di 6 Nel caso di specie, dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni della resistente
è emerso che , ormai ventenne, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo ha Per_2 conseguito un diploma professionale di tecnico commerciale delle vendite nell'anno
2022 (doc. 4), si è poi candidato per il Concorso per il reclutamento nel corpo Militare dello Stato italiano, venendo però scartato perché ritenuto inidoneo, ed è tutt'ora in cerca un'occupazione.
Appare evidente, dunque, che lo stesso si sia effettivamente adoperato per acquisire una qualifica spendibile nel mondo del lavoro e per reperire un'occupazione lavorativa, ma, ciò nonostante, risulta essere ancora disoccupato, verosimilmente anche in considerazione della giovanissima età e del ragionevole lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma professionale.
Ebbene, riconosciuto il diritto del figlio di percepire un assegno in proprio favore, per determinarne l'importo si deve tener conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della New Libo Srl come operaio metalmeccanico, con una retribuzione lorda di circa 26.844,00 € annui ( vd. CU 2023) ed ha riferito di dover sostenere i costi abitativi dell'appartamento condotto in locazione pari a circa
450,00€ mensili, senza però allegare alcuna documentazione.
La resistente, invece, lavora presso la TECNO SERVIZI S.R.L., percependo uno stipendio lordo di circa 7.806,66 € annui ( vd. Cu 2023), e godrà dell'immobile adibito a casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , Per_2
le cui spese sono verosimilmente divise con il figlio , economicamente Per_3
indipendente, e con loro convivente.
Orbene, alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, delle spese a loro carico, considerato che il figlio (20 anni) si trova nel Per_2
pieno delle capacità fisiche e mentali per guadagnare, che lo stesso ha acquisito una specifica professionalità spendibile nel mondo del lavoro e che non sussistono impedimenti documentati a procurarsi un'attività lavorativa, il Collegio ritiene che debba essere confermato a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 280,00 € mensili, oltre al 50% delle Per_2
Pag. 4 di 6 spese extra assegno, fino a quando lo stesso non percepirà uno stipendio pari a 800,00 € mensili.
Sull'assegnazione della casa familiare
Sull'assegnazione della casa coniugale si ribadisce quanto già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Invero, si rammenta che il provvedimento di assegnazione è finalizzato alla tutela della prole in quanto collegato all'interesse superiore dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, inteso come il centro degli affetti, interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
la funzione del provvedimento, dunque, è esclusivamente quella di soccorrere alle esigenze dei figli minori di età oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di permettere loro di mantenere le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Sul concetto di stabile convivenza tra genitore e figlio, quale requisito per l'assegnazione della ex casa familiare, si richiama la definizione statuita dai giudici di legittimità: “La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” ( cfr. Cass. civile sez. I,
22/03/2012, n.4555).
Orbene, nel caso di specie il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, vive Per_2
stabilmente con la madre ed il fratello maggiore, economicamente indipendente, nella ex casa familiare, pertanto appare pienamente soddisfatto il requisito della convivenza e
Pag. 5 di 6 non si ritiene sussistano i presupposti per revocare l'assegnazione dell'immobile in capo alla sig.ra Pt_2
È pacifico, inoltre, il principio secondo cui il provvedimento di assegnazione ad un coniuge del diritto di abitare nella casa familiare comprende anche le pertinenze, ergo il garage e la cantina resteranno nella disponibilità della resistente.
Spese di lite
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente secondo il criterio di soccombenza, che sono liquidate, in dispositivo, in base all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Pavia
n. del così dispone:
- Dispone la revoca dell'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che la abiterà Pt_2
insieme ai figli, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2
- Dispone che il sig. versi in favore del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 Per_2
economicamente indipendente, un assegno di mantenimento pari a 280,00€ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a quando lo stesso non percepirà uno stipendio mensile pari a 800,00 €;
- Condanna a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento, che Parte_1 liquida in 3.500,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2024
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3967/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo D'Onofrio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via
Fontana n. 18
e
(C.F. con il patrocinio dell' avv. ERIKA Parte_2 C.F._2
VERATTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia Vile G. Matteotti
n. 58
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“confermare la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio , nella misura Per_1
del 50% di quello comune in vigore per entrambi, a decorrere dalla data dell'ordinanza
27/02/2024;
dato atto della interruzione degli studi e della capacità lavorativa maturata dal figlio , revocare l'assegno di mantenimento a decorrere dal 1° gennaio 2025, Per_2 residuando – in caso di occupazione lavorativa del giovane - l'obbligo a carico del padre di integrare la retribuzione percepita fino a garantire di raggiungere la disponibilità mensile di euro 800,00, comunque nei limiti di euro 200,00, per il periodo di 12 mesi (fino al 31.12.2025, già compiuti anni 21);
revocare l'assegnazione della casa coniugale e delle sue pertinenze a decorrere dal 1° gennaio 2025 o da diversa data non superiore a 12 mesi dall'emanando provvedimento, con il diritto del ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di sua proprietà e con la facoltà per i figli di rimanere nell'abitazione con il padre;
disporre la revoca parziale dell'assegnazione della casa nei limiti del box auto e della cantina a decorrere dall'emanando provvedimento, per consentirne l'utilizzo al sig. . Parte_1
sulle spese:
vista la resistenza della sig.ra disporre secondo la regola della Pt_2
soccombenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese e delle Pt_2 competenze di lite del presente procedimento.”
PARTE RESISTENTE:
“▪ confermare l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra che vi vivrà con Pt_2
i figli finché anche il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2
▪ confermare che il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1
, versando alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_2 Pt_2
euro 280,00, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
▪ in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri accessori come per legge.”
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni
In ordine alla richiesta del sig. di revocare l'assegno posto a proprio carico Parte_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni, e , si rileva quanto Per_1 Per_2
segue.
Deve, anzitutto, darsi atto che il figlio (13.08.2002) è stato assunto presso la Per_1
con un contratto a tempo determinato e percepisce uno Controparte_1 stipendio mensile di circa 1.400,00€ mensili (vd. verbale ud. 21.02.2024), pertanto il
Collegio, ritenuto che tale retribuzione gli garantisce certamente autosufficienza economica, ritiene di poter confermare i provvedimenti provvisori e dunque revocare l'assegno di mantenimento posto in suo favore a carico del ricorrente in sede di divorzio.
Quanto al figlio (6.11.2004), non ancora economicamente indipendente, Per_2 occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni permane sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, tenendo conto delle aspirazioni della prole, da valutare in concreto, sempre che tale mancata autosufficienza non sia imputabile ai figli stessi, dal momento che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., n. 1858/2016;
Cass., n. 921/2014; Cass., n. 1830/2011).
In definitiva, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto e in concreto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (da ultimo, Cass., sez. VI, 5 marzo 2018, n.
5088 nonché Cass. civ., n. 17183/2020 cit.).
Pag. 3 di 6 Nel caso di specie, dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni della resistente
è emerso che , ormai ventenne, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo ha Per_2 conseguito un diploma professionale di tecnico commerciale delle vendite nell'anno
2022 (doc. 4), si è poi candidato per il Concorso per il reclutamento nel corpo Militare dello Stato italiano, venendo però scartato perché ritenuto inidoneo, ed è tutt'ora in cerca un'occupazione.
Appare evidente, dunque, che lo stesso si sia effettivamente adoperato per acquisire una qualifica spendibile nel mondo del lavoro e per reperire un'occupazione lavorativa, ma, ciò nonostante, risulta essere ancora disoccupato, verosimilmente anche in considerazione della giovanissima età e del ragionevole lasso di tempo trascorso dal conseguimento del diploma professionale.
Ebbene, riconosciuto il diritto del figlio di percepire un assegno in proprio favore, per determinarne l'importo si deve tener conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della New Libo Srl come operaio metalmeccanico, con una retribuzione lorda di circa 26.844,00 € annui ( vd. CU 2023) ed ha riferito di dover sostenere i costi abitativi dell'appartamento condotto in locazione pari a circa
450,00€ mensili, senza però allegare alcuna documentazione.
La resistente, invece, lavora presso la TECNO SERVIZI S.R.L., percependo uno stipendio lordo di circa 7.806,66 € annui ( vd. Cu 2023), e godrà dell'immobile adibito a casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , Per_2
le cui spese sono verosimilmente divise con il figlio , economicamente Per_3
indipendente, e con loro convivente.
Orbene, alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, delle spese a loro carico, considerato che il figlio (20 anni) si trova nel Per_2
pieno delle capacità fisiche e mentali per guadagnare, che lo stesso ha acquisito una specifica professionalità spendibile nel mondo del lavoro e che non sussistono impedimenti documentati a procurarsi un'attività lavorativa, il Collegio ritiene che debba essere confermato a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 280,00 € mensili, oltre al 50% delle Per_2
Pag. 4 di 6 spese extra assegno, fino a quando lo stesso non percepirà uno stipendio pari a 800,00 € mensili.
Sull'assegnazione della casa familiare
Sull'assegnazione della casa coniugale si ribadisce quanto già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori e urgenti.
Invero, si rammenta che il provvedimento di assegnazione è finalizzato alla tutela della prole in quanto collegato all'interesse superiore dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, inteso come il centro degli affetti, interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
la funzione del provvedimento, dunque, è esclusivamente quella di soccorrere alle esigenze dei figli minori di età oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di permettere loro di mantenere le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Sul concetto di stabile convivenza tra genitore e figlio, quale requisito per l'assegnazione della ex casa familiare, si richiama la definizione statuita dai giudici di legittimità: “La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” ( cfr. Cass. civile sez. I,
22/03/2012, n.4555).
Orbene, nel caso di specie il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, vive Per_2
stabilmente con la madre ed il fratello maggiore, economicamente indipendente, nella ex casa familiare, pertanto appare pienamente soddisfatto il requisito della convivenza e
Pag. 5 di 6 non si ritiene sussistano i presupposti per revocare l'assegnazione dell'immobile in capo alla sig.ra Pt_2
È pacifico, inoltre, il principio secondo cui il provvedimento di assegnazione ad un coniuge del diritto di abitare nella casa familiare comprende anche le pertinenze, ergo il garage e la cantina resteranno nella disponibilità della resistente.
Spese di lite
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente secondo il criterio di soccombenza, che sono liquidate, in dispositivo, in base all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Pavia
n. del così dispone:
- Dispone la revoca dell'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che la abiterà Pt_2
insieme ai figli, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
Per_2
- Dispone che il sig. versi in favore del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 Per_2
economicamente indipendente, un assegno di mantenimento pari a 280,00€ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a quando lo stesso non percepirà uno stipendio mensile pari a 800,00 €;
- Condanna a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento, che Parte_1 liquida in 3.500,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2024
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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