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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6241/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. CESTARO ROBERTA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.f.: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. MATTIOLO BARBARA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
All'udienza del 28/11/2025 le parti, con nota di deposito del 27/11/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“ 1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi ogni variazione di indirizzo .
2. La figlia minorenne, non indipendente a livello economico, viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse per la vita della minore, ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione,
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con collocazione prevalente, sino a quel momento, presso la residenza della madre.
3.La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor sita in Salizzole (VR) Via Parte_1
Roma n.353 Interno 1, rimarrà assegnata alla signora , che l'abiterà Controparte_1
unitamente alla figlia, mentre il sig. si è già trasferito a vivere presso altro immobile Pt_1
prima ancora dell'udienza presidenziale, comunicando al coniuge il nuovo indirizzo.
4.Il padre avrà diritto dovere di visita della figlia : un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì
pomeriggio, da dopo il lavoro del signor al lunedì mattina quando la riaccompagnerà Pt_1
a scuola, oltre ad un pomeriggio durante la settimana, preferibilmente il mercoledì da dopo il lavoro del sig. fino all'orario di cena, salvo modifiche liberamente determinate di Pt_1
comune accordo tra i coniugi;
metà delle vacanze natalizie, alternando con la signora CP_1
di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle
[...]
vacanze natalizie;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; alternativamente tutte le festività religiose e nazionali, con pernottamento nella giornata precedente;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pagina 2 di 9 estive.
5.Il genitori si comunicheranno, vicendevolmente, entro il 30 maggio di ogni anno, i periodi e i luoghi prescelti per le vacanze est ive con la minore, compatibilmente con le rispettive possibilità lavorative, e, durante tali periodi, saranno sospesi i diritti di visita.
6. Il sig. dovrà corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
l'importo mensile di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da Per_1
versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con bonifico a valuta fissa sul conto corrente della signora CP_1
7.Le spese straordinarie relative alla figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50%, secondo quanto compiutamente individuato dal Protocollo Famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Verona e in particolare:
I)spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:-visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (entro il massimo di spesa di Euro
150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professione, trattamenti sanitari in libera professione come ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo anche se usati e materiale pagina 3 di 9 di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, tasse universitarie statali.
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V)spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1500,00, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato, centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo diversi da quelli al capo precedente;
attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa relativamente ai capi II, IV, e VI, dovrà
comunicare la proposta all'altro genitore: questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso al sostenimento della spesa medesima;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare l'importo entro la mensilità
successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti pagina 4 di 9 dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Disporsi, in merito allespese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, il rispetto da parte dei genitori della reciproca tempestiva informazione.
Le detrazioni e deduzioni fiscali per le spese sostenute per la figlia saranno al 50% tra i coniugi.
8.L'assegno unico erogato dall'Inps, spettante per la figlia, sarà richiesto e incassato al 100% dalla signora con impegno del sig. di sottoscrivere qualsivoglia documento fosse CP_1 Pt_1
necessario al fine di consentire l'erogazione dello stesso.
9. Il sig. dovrà corrispondere, quale contributo al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
l'importo mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat annualmente, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con bonifico a valuta fissa sul conto corrente della signora CP_1
10.La signora si impegna a rimettere la querela per lesioni depositata presso i Carabinieri di CP_1
Bovolone contro il sig. proc. penale n. 9980/2024, proc. pendente dinanzi alla dott.ssa Parte_1
Cavazza Tribunale di Verona, a fronte dell'erogazione del complessivo importo di Euro 4.000,00, che sarà corrisposto dal sig. in quattro rate da euro 1000,00 da corrispondersi entro il Parte_1
30.11.2025, 30.12.2025, 30.01.2026 e 28.02.2026, senza che tale erogazione valga quale riconoscimento di responsabilità alcuna da parte del sig. Pt_1
11.Con la puntuale esecuzione dell'accordo patrimoniale di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia altra pretesa, ragione o titolo derivante dal loro matrimonio.
12.Disporsi alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati, la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare ex. art. 337 c.c. per la verifica della situazione familiare e la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, oltre che della figlia da parte del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile ed Età evolutiva.
13. Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale. pagina 5 di 9 14. I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 25/10/2024 ha chiesto la separazione del matrimonio contratto Parte_1
con e la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore. Controparte_1
si è costituita in giudizio parte convenuta e non è opposta alla domanda di Controparte_1
separazione, mentre ha contestatato le avverse deduzioni in fatto e domande, chiedendo l'addebito dell separaione al marito per i comportamenti violenti assunti verso la moglie e formulando ulteriori domande in punto di regoamentazione della responsabilità genitoriale e contributo economico del marito.
All'udienza del 25/02/2025, è stata disposta la riunione del procedimento di separazione promosso dalla sig.ra iscritto al nr. 6251/24 al presente procedimento promosso per la separazione dal CP_1
sig. nell'ambito del quale è stato emesso un ordine di protezione a carico del sig. Pt_1 Pt_1
sono stati attivati i servizi sociali per la presa in carico del nucleo familiare.
All'esito del percorso con i servizi sociali, all'udienza del 28/11/25 sono comprese le parti personalmente e i procuratori delle parti, dando atto di aver raggiunto un accordo ed hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono senz'altro i presupposti per la pronuncia di separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Salizzole (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è certamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Per quanto concerne l'accordo raggiunto dalle parti, a fronte delle allegazioni di violenza formulate dalla sig.ra , deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto, l'ammissibilità CP_1
pagina 6 di 9 del negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra.
In detti contenziosi, ritiene il Collegio che il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà
a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione.
A tale riguardo, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, si può affermare la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le stesse abbia operato un qualsiasi condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate.
Nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate, risultino eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze. Nonostante le parti abbiano previsto l'affido condiviso della figlia, con dunque necessità di dialogo tra gli stessi e nonostante la relazione dei servizi sociali depositata a settembre evidenzi ancora una conflittualità tra e parti e comportamenti accusatori reciproci, i procuratori delle parti hanno dato atto che, successivamente, le comunicazioni tra le parti sono migliorate in miglioramento in quanto i genitori hanno compreso la necessità di un dialogo per il benessere della figlia e hanno mostrato genuina collaborazione nella gestione della figlia. All'udienza del 2.11.2024 entrambi i genitori hanno riferito che sta bene, che ha ripreso a frequentare il papà Per_1
e tra sei mesi è stata concordemente fissata la visita per il problema cardiaco.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito conformi del 27/11/2025 e richiamate all'udienza del 28/11/2025 possono quindi essere recepite poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono alla minore - Pt_1
pagina 7 di 9 nata a [...] il [...] - il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed Persona_2
il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Come richiesto dalle parti, sussistono i presupposti per incaricare i Servizi Sociali di un'attività di monitoraggio del nucleo familiare e l'apertura di un fascicolo di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione del matrimonio celebrato in Salizzole il 02/10/2010 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Salizzole (Anno 2010, numero 3 parte I serie Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui alle note conformi depositate il 27/11/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salizzole perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone l'apertura di un fascicolo di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. innanzi al Giudice pagina 8 di 9 Tutelare presso il Tribunale di Verona
4) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 02/12/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6241/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. CESTARO ROBERTA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.f.: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. MATTIOLO BARBARA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
All'udienza del 28/11/2025 le parti, con nota di deposito del 27/11/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“ 1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, salvo l'obbligo di comunicarsi ogni variazione di indirizzo .
2. La figlia minorenne, non indipendente a livello economico, viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse per la vita della minore, ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione,
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con collocazione prevalente, sino a quel momento, presso la residenza della madre.
3.La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor sita in Salizzole (VR) Via Parte_1
Roma n.353 Interno 1, rimarrà assegnata alla signora , che l'abiterà Controparte_1
unitamente alla figlia, mentre il sig. si è già trasferito a vivere presso altro immobile Pt_1
prima ancora dell'udienza presidenziale, comunicando al coniuge il nuovo indirizzo.
4.Il padre avrà diritto dovere di visita della figlia : un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì
pomeriggio, da dopo il lavoro del signor al lunedì mattina quando la riaccompagnerà Pt_1
a scuola, oltre ad un pomeriggio durante la settimana, preferibilmente il mercoledì da dopo il lavoro del sig. fino all'orario di cena, salvo modifiche liberamente determinate di Pt_1
comune accordo tra i coniugi;
metà delle vacanze natalizie, alternando con la signora CP_1
di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle
[...]
vacanze natalizie;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; alternativamente tutte le festività religiose e nazionali, con pernottamento nella giornata precedente;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pagina 2 di 9 estive.
5.Il genitori si comunicheranno, vicendevolmente, entro il 30 maggio di ogni anno, i periodi e i luoghi prescelti per le vacanze est ive con la minore, compatibilmente con le rispettive possibilità lavorative, e, durante tali periodi, saranno sospesi i diritti di visita.
6. Il sig. dovrà corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
l'importo mensile di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da Per_1
versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con bonifico a valuta fissa sul conto corrente della signora CP_1
7.Le spese straordinarie relative alla figlia verranno suddivise tra i genitori nella misura del
50%, secondo quanto compiutamente individuato dal Protocollo Famiglia attualmente in vigore presso il Tribunale di Verona e in particolare:
I)spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:-visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (entro il massimo di spesa di Euro
150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professione, trattamenti sanitari in libera professione come ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo anche se usati e materiale pagina 3 di 9 di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, tasse universitarie statali.
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V)spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1500,00, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato, centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo diversi da quelli al capo precedente;
attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa relativamente ai capi II, IV, e VI, dovrà
comunicare la proposta all'altro genitore: questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta, il proprio motivato dissenso al sostenimento della spesa medesima;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare l'importo entro la mensilità
successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti pagina 4 di 9 dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Disporsi, in merito allespese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, il rispetto da parte dei genitori della reciproca tempestiva informazione.
Le detrazioni e deduzioni fiscali per le spese sostenute per la figlia saranno al 50% tra i coniugi.
8.L'assegno unico erogato dall'Inps, spettante per la figlia, sarà richiesto e incassato al 100% dalla signora con impegno del sig. di sottoscrivere qualsivoglia documento fosse CP_1 Pt_1
necessario al fine di consentire l'erogazione dello stesso.
9. Il sig. dovrà corrispondere, quale contributo al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
l'importo mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat annualmente, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con bonifico a valuta fissa sul conto corrente della signora CP_1
10.La signora si impegna a rimettere la querela per lesioni depositata presso i Carabinieri di CP_1
Bovolone contro il sig. proc. penale n. 9980/2024, proc. pendente dinanzi alla dott.ssa Parte_1
Cavazza Tribunale di Verona, a fronte dell'erogazione del complessivo importo di Euro 4.000,00, che sarà corrisposto dal sig. in quattro rate da euro 1000,00 da corrispondersi entro il Parte_1
30.11.2025, 30.12.2025, 30.01.2026 e 28.02.2026, senza che tale erogazione valga quale riconoscimento di responsabilità alcuna da parte del sig. Pt_1
11.Con la puntuale esecuzione dell'accordo patrimoniale di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia altra pretesa, ragione o titolo derivante dal loro matrimonio.
12.Disporsi alla luce della relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati, la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare ex. art. 337 c.c. per la verifica della situazione familiare e la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare, oltre che della figlia da parte del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile ed Età evolutiva.
13. Spese e competenze di causa compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale. pagina 5 di 9 14. I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 25/10/2024 ha chiesto la separazione del matrimonio contratto Parte_1
con e la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore. Controparte_1
si è costituita in giudizio parte convenuta e non è opposta alla domanda di Controparte_1
separazione, mentre ha contestatato le avverse deduzioni in fatto e domande, chiedendo l'addebito dell separaione al marito per i comportamenti violenti assunti verso la moglie e formulando ulteriori domande in punto di regoamentazione della responsabilità genitoriale e contributo economico del marito.
All'udienza del 25/02/2025, è stata disposta la riunione del procedimento di separazione promosso dalla sig.ra iscritto al nr. 6251/24 al presente procedimento promosso per la separazione dal CP_1
sig. nell'ambito del quale è stato emesso un ordine di protezione a carico del sig. Pt_1 Pt_1
sono stati attivati i servizi sociali per la presa in carico del nucleo familiare.
All'esito del percorso con i servizi sociali, all'udienza del 28/11/25 sono comprese le parti personalmente e i procuratori delle parti, dando atto di aver raggiunto un accordo ed hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono senz'altro i presupposti per la pronuncia di separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Salizzole (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è certamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Per quanto concerne l'accordo raggiunto dalle parti, a fronte delle allegazioni di violenza formulate dalla sig.ra , deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto, l'ammissibilità CP_1
pagina 6 di 9 del negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra.
In detti contenziosi, ritiene il Collegio che il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà
a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione.
A tale riguardo, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato, si può affermare la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le stesse abbia operato un qualsiasi condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate.
Nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate, risultino eque, non in contrasto con norme imperative e tali da non agevolare future violenze. Nonostante le parti abbiano previsto l'affido condiviso della figlia, con dunque necessità di dialogo tra gli stessi e nonostante la relazione dei servizi sociali depositata a settembre evidenzi ancora una conflittualità tra e parti e comportamenti accusatori reciproci, i procuratori delle parti hanno dato atto che, successivamente, le comunicazioni tra le parti sono migliorate in miglioramento in quanto i genitori hanno compreso la necessità di un dialogo per il benessere della figlia e hanno mostrato genuina collaborazione nella gestione della figlia. All'udienza del 2.11.2024 entrambi i genitori hanno riferito che sta bene, che ha ripreso a frequentare il papà Per_1
e tra sei mesi è stata concordemente fissata la visita per il problema cardiaco.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito conformi del 27/11/2025 e richiamate all'udienza del 28/11/2025 possono quindi essere recepite poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono alla minore - Pt_1
pagina 7 di 9 nata a [...] il [...] - il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed Persona_2
il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Come richiesto dalle parti, sussistono i presupposti per incaricare i Servizi Sociali di un'attività di monitoraggio del nucleo familiare e l'apertura di un fascicolo di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione del matrimonio celebrato in Salizzole il 02/10/2010 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di Salizzole (Anno 2010, numero 3 parte I serie Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui alle note conformi depositate il 27/11/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salizzole perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone l'apertura di un fascicolo di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. innanzi al Giudice pagina 8 di 9 Tutelare presso il Tribunale di Verona
4) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 02/12/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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